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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro
nelle persone dei magistrati: dr. Maria Lorena Papait Presidente rel. dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera
nella causa iscritta al n. 619/2022 RG promossa da
Parte_1
avv. Vito Vannucci
appellante contro
CP_1 avv. ti Michela Valenti e Francesco Rusconi
appellato
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno -Sezione Lavoro n.95/2022 pubblicata in data 29.4.2022
all'udienza del 7.1.2025, previa camera di consiglio, ha pronunciato con lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
ha agito in primo grado nei confronti della CP_1 Parte_1 formulando le seguenti conclusioni:
[...]
1. Accertare che il ricorrente, per le mansioni di fatto svolte, fin dal luglio 2002, ha diritto a percepire il trattamento retributivo di redattore ex CCNL Giornalisti, salvo diverso inquadramento anche maggiore di giustizia, e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate dal luglio 2007, tra quanto percepito e quanto spettante sulla base della giusta retribuzione ex art.36 Cost. e il citato CCNLG tempo per tempo vigente, differenze quantificate al 31.05.2020 in € 443.228,62, salva diversa somma anche maggiore di giustizia, oltre le successive maturate dopo il 31.05.2020, con conseguente condanna della convenuta al ricalcolo del TFR maturato dal ricorrente alla data predetta, ricalcolo portante pagina 1 di 14 differenze in favore del ricorrente pari ad € 35.757,29, salva diversa somma anche maggior di giustizia;
2. In ipotesi alla domanda di cui sopra accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al maggior inquadramento contrattuale nel liv.1, o ancora in ipotesi gradata nel liv.2, CCNL Impianti Sportivi e Palestre fin dal luglio 2002, salva diversa data di giustizia, e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere a ricorrente le differenze retributive maturate da luglio 2007 in poi, differenze da determinarsi con CTU contabile.. In estrema sintesi, il ricorrente deduceva :
-di essere stato assunto il 1.7.2002 dalla con Parte_1 contratto a tempo determinato (poi trasformato in indeterminato) in qualità di “aiuto alla segreteria generale e addetto stampa”, con l'incarico anche di “redattore della rivista mensile ”, con inquadramento iniziale nel IV livello del CCNL Parte_2
Impianti Sportivi e Palestre, ed in seguito nel III livello del CCNL
- di essere inoltre giornalista pubblicista dal 2001 ed iscritto nell'elenco dei giornalisti professionisti dal marzo 2014
-di avere svolto sin dall'inizio attività di natura giornalistica, con mansioni rapportabili a quelle di redattore, e di avere maturato ai sensi dell'art.36 Cost. il diritto a vedersi applicare il trattamento economico previsto dal CCNL Giornalisti in luogo di quello, riconosciuto dall , del CCNL Impianti Sportivi Palestre. Parte_1
Chiedeva quindi la condanna del datore di lavoro al pagamento di dette differenze retributive, quantificate come da conteggi allegati al ricorso, in ipotesi rivendicava l'inquadramento nel 1° o 2° livello del CCNL Impianti Sportivi Palestre e il pagamento delle conseguenti differenze retributive, da determinarsi a mezzo CTU. La resistente contestava le pretese, in particolare evidenziando che il proprio oggetto sociale esclusivo era l'esercizio di attività sportive, non svolgendo alcuna attività nel settore dell'editoria (requisito oggettivo necessario per l'applicabilità del CCNL Giornalisti), e che il 3° livello del CCNL Impianti Sportivi era adeguato alle mansioni svolte dal ricorrente quale addetto stampa;
eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e contestava i conteggi avversari.
Il Tribunale, svolta istruttoria, ha così deciso :
“- accerta e dichiara il diritto di al pagamento delle differenze CP_1 retributive tra quanto percepito e quanto dovuto ex art.36 Cost. e CCNL Giornalisti dall'1.07.2007 al 10.8.2021 (data di cessazione del rapporto) e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore di parte ricorrente di tali differenze quantificate in euro 443.228,62 sino al 31.5.2020, oltre successive maturate fino alla cessazione del rapporto, nonché al pagamento della somma pari ad euro 35.757,29 a titolo di differenze retributive per TFR calcolate alla data del 31.5.2020, oltre successive fino alla cessazione del rapporto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
pagina 2 di 14 - condanna l' al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di parte ricorrente in misura pari ad euro 9.007,50 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese di lite, IVA e CPA”. Secondo il giudice di primo grado era dimostrato, in base alla documentazione prodotta e alle testimonianze assunte, che il ricorrente svolgeva attività di tipo giornalistico (“..aveva il ruolo di seguire tutte le attività comunicative relative ai social network Facebook, Twitter, Istagram e Youtube, utilizzati dalla , scegliendo Controparte_2 ed elaborando le notizie e le immagini da pubblicare, nonché il compito di curare la redazione e pubblicazione delle newsletter e dei libri e DVD editi da ”) e Parte_1 mansioni di redattore (essendo stato assunto per svolgere l'incarico di redattore della rivista mensile ”, essendo responsabile dell'area comunicazione del Parte_2
, direttore responsabile della testata giornalistica www.livornocalcio.it, Parte_1 amministratore dei social network, avendo curato la redazione e pubblicazione delle newsletter, di libri e DVD editi dalla ). Parte_1
Pertanto, secondo il Tribunale, ai sensi dell'art.36 c.c. aveva diritto alla retribuzione prevista dal CCNL Giornalisti per il redattore ordinario. In proposito richiamava Cass.SU 1867/2020 secondo cui, in base all'art.1 del CGNL 2009-2013, il rapporto di lavoro giornalistico si individua, dal punto di vista soggettivo, dalla presenza da un lato di un “editore..” e dall'altro di un “giornalista”, con la precisazione che può trattarsi anche di giornalisti che prestano attività subordinata
“..negli uffici stampa di qualsiasi azienda” (come da dichiarazione a verbale riportata sotto l'art.1 cit.). Recepiva quindi i conteggi elaborati dal ricorrente, superando le contestazioni della resistente, comprese quelle relative al lavoro straordinario, che in base alle dichiarazioni dei testi riteneva provato nella misura dedotta in ricorso (nel periodo di campionato, dal 20 luglio al 15 giugno di ogni anno, lavoro sette giorni su sette, con 8 ore il sabato e 10 ore la domenica). Respingeva infine l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (poi confermata da Cass.26246/2022).
Intervenuto il fallimento della con ricorso Parte_1 depositato il 29.10.2022 la appellava la sentenza per due articolati motivi Pt_1 chiedendone la riforma. Col primo, censurava la decisione laddove il giudice aveva applicato l'art.36 Cost. sul solo assunto dello svolgimento da parte del ricorrente di mansioni di natura giornalistica, senza rilevare che lo stesso non aveva né dedotto né provato l'insufficienza del trattamento economico del CCNL Impianti Sportivi e Palestre e senza comunque effettuare alcuna valutazione in proposito. Col secondo, contestava l'applicazione del CCNL Giornalisti avendo riguardo a tutte le voci retributive e non solo a quelle integranti il cd limite costituzionale (retribuzione base e 13esima).
pagina 3 di 14 Contestava inoltre, sostenendo la violazione dell'art.36 Cost., l'errata ricostruzione in fatto operata dal primo giudice nel ravvisare i presupposti per applicare il CCNL Giornalisti, in base all'art.1 del CCNLG (reso efficace erga omnes dal DPR n.153/61), ovvero che il rapporto intercorra tra una azienda che esercita attività di editore e un lavoratore che svolge attività giornalistica, restando esclusi soggetti diversi come individuati dalla dichiarazione a verbale sotto l'art.1, che quale CCNL di diritto comune non vincola la . CP_2
In particolare argomentava :
-a) quanto all'attività esercitata dall'appellante, che la stessa non aveva mai svolto attività di editore ma in concreto solo attività sportiva (come risultava dal codice e CP_3 dall'oggetto sociale) e che le riviste e pubblicazioni curate dal ricorrente (periodico www.livorno.it, rivista mensile in rete, libri, album figurine, comunicazioni su Pt_2 social network) non vedevano la associazione quale editore, ma facevano capo a soggetti terzi
-b) quanto all'attività dell'appellato, che lo stesso svolgeva mansioni di mero addetto stampa e non di giornalista
-c) quanto alla figura professionale di redattore, che ne mancavano i requisiti secondo le previsioni dell'art.5 CCNL, dato che il ricorrente si occupava solo delle comunicazioni di una squadra di calcio, peraltro non di prima fascia
-d) quanto alle previsioni del CCNL Impianti Sportivi, che le prestazioni del ricorrente, essenzialmente di contatto con i mass media, trovavano rispondenza nella figura professionale del “Responsabile marketing, pubbliche relazioni e sviluppo organizzativo” di cui al 1° livello di detto Ccnl
-e) quanto alla retribuzione percepita, che ai fini del giudizio di congruità del parametro costituzionale era rilevante il fatto che il ricorrente aveva percepito emolumenti particolarmente elevati a titolo di superminimo e forfait straordinario
-f) quanto all'orario di lavoro, che la quantità dedotta dal ricorrente e recepita dal giudice non era credibile, oltre che smentita da documenti, compresi estratti di registri presenza depositati (solo) in appello quali docc.
4-5 L'appellante concludeva quindi rilevando che il trattamento economico corrisposto al ricorrente doveva ritenersi senz'altro sufficiente ex art.36 Cost, considerato che : la retribuzione era di assoluto valore (considerati superminimo e forfait straordinario), mancavano i requisiti soggettivi (azienda editoriale e attività giornalistica) per applicare il trattamento previsto dal CCNL Giornalisti, le mansioni svolte non erano rapportabili a quelle di redattore. Chiedeva pertanto alla Corte :
- in tesi, in riforma integrale della sentenza impugnata, respingere integralmente, in quanto infondate, tutte le domande formulate dal dr. con il ricorso introduttivo CP_1 del giudizio di primo grado;
- in ipotesi, e salvo gravame, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinare le somme dovute al dr. in un importo inferiore rispetto a quello quantificato da CP_1 tale sentenza per differenze retributive e TFR.
pagina 4 di 14 ha replicato ai motivi di appello, chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo, ne ha eccepito l'inammissibilità trattandosi di contestazione nuova non proposta in primo grado e comunque infondata, dato che egli aveva dedotto e provato di avere svolto attività giornalistica rapportabile a quella di redattore e che la stessa non trovava il giusto inquadramento nel CCNL Impianti Sportivi, perciò aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive maturate ex art.36 Cost. richiamando il CCNL Giornalisti come termine di riferimento per la giusta retribuzione in relazione alle mansioni svolte. Quanto al secondo, ha replicato alle censure sui singoli punti:
-quanto ad a), era provato in base ai documenti e ai testi che l'appellante editava riviste ( , Mach Stadium, libri, DVD) ed era proprietaria della testata Pt_2 www.livornocalcio.it
-quanto a b), non erano state contestate in primo grado le mansioni di tipo giornalistico svolte dal ricorrente, ampiamente provate dalla documentazione prodotta;
inoltre Cass. 1867/2020 individuava quale soggetto del rapporto giornalistico “gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali” e “..gli uffici stampa di qualunque azienda”
-quanto a c), le mansioni di redattore, per le quali era stato assunto, erano CP_1 pienamente dimostrate in atti da documenti e prove orali
-quanto a d), il CCNL Impianti Sportivi e Palestre non disciplina mansioni di redattore giornalista, in ogni caso in subordine era stata proposta domanda di inquadramento superiore, contrastata in primo grado dalla Associazione
-quanto ad e), nonostante il superminimo il trattamento corrisposto al ricorrente era comunque inferiore a quello minimo previsto dal CCNL Giornalisti, mentre lo straordinario forfettizzato resta estraneo alla valutazione di sufficienza della retribuzione, andando a compensare l'orario eccedente quello normale Quanto ad f), l'orario di lavoro dedotto in ricorso non era stato contestato ed era comunque stato provato dai testi sentiti. L'appellato riproponeva inoltre, in denegata ipotesi, la domanda di inquadramento nel maggior livello contrattuale, nel livello 1 o 2 CCNL Impianti Sportivi, e di condanna dell'appellante al pagamento delle relative differenze retributive, previa CTU contabile. Si opponeva alle produzioni nuove effettuate dell'appellante. Concludeva pertanto chiedendo di : ..rigettare l'appello proposto da la Curatela del
rigettando sia le domande in tesi Parte_1 che in ipotesi, e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda in tesi proposta dall'appellante si chiede:
1. Accertare e dichiarare il diritto del Dr. al maggior inquadramento CP_1 contrattuale nel liv. 1, o ancora in ipotesi, nel liv. 2, CCNL Impianti Sportivi e Palestre fin dal 01.02.2002, salva diversa data di giustizia, e per l'effetto condannare l'appellante a corrispondere al Dr. tutte le differenze retributive maturate, sia CP_1 dirette che indirette e per il TFR, dal 01.07.2002 al 10.08.2021, differenze da determinarsi mediante CTU contabile.
pagina 5 di 14
2. Condannare l'appellante a maggiorare tutte le somme di interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc;
3. Con vittoria di compensi professionali del doppio grado e refusione delle spese.
Dopo diversi rinvii per la pendenza di trattative, la Corte ha disposto CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive e di t.f.r. eventualmente spettanti in caso di riconoscimento del 1° livello CCNL Impianti Sportivi e Palestre, con incarico affidato alla dr.ssa Persona_1
*** Secondo la Corte, l'appello proposto dalla Curatela del Fallimento dell' CP_4
è fondato, con conseguente rigetto della domanda proposta in tesi dal
[...] ricorrente, mentre va accolta la domanda avanzata in ipotesi, rimasta assorbita in primo grado e qui riproposta. Il primo motivo di impugnazione, riguardante la necessità di allegare e provare ai fini del giudizio di congruità ex art.36 Cost. l'insufficienza della retribuzione prevista dal CCNL Impianti Sportivi e Palestre applicato dalla è senz'altro Controparte_4 ammissibile, considerato che l in primo grado aveva già posto la questione Parte_1 affermando la “piena dignità” di detto CCNL dal punto di vista della sufficienza della retribuzione ex art.36 (a pag.6 in fondo della memoria di costituzione), oltre al fatto che si tratta di elemento costitutivo della domanda che, come tale, deve essere provato da chi agisce chiedendo l'applicazione del parametro costituzionale. Il motivo nel merito è fondato. Il ricorrente ha dedotto di avere svolto mansioni di natura giornalistica e per ciò solo ha chiesto di applicare il trattamento economico previsto dal CCNL Giornalisti, quale termine di riferimento della giusta retribuzione ex art.36 Cost., in luogo di quello applicato dal proprio datore di lavoro. Come noto, stante l'efficacia solo obbligatoria dei contratti collettivi, il CCNL applicabile ad un rapporto di lavoro non si individua con riguardo all'attività lavorativa svolta dal lavoratore, ma con riguardo all'attività esercitata dall'impresa, ed è solo a questa che deve farsi riferimento alla luce dei noti principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 2070 c.c., comma 1 (in base al quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione;
con la conseguenza che, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al
pagina 6 di 14 precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato (Cass.24160/2015, Cass.26742/2014, Cass. 16340/2009). Ne deriva che il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare sia che l'attività esercitata dall'Associazione sua datrice di lavoro era (anche) quella giornalistica, e non solo sportiva, ma anche che il trattamento economico in concreto percepito non era conforme ai parametri di sufficienza e proporzionalità di cui all'art.36 Cost., mentre nessuna deduzione e dimostrazione è stata fornita sul punto, considerata anche la percezione di un superminimo di una certa entità e la possibilità di inquadramento in un livello superiore del Ccnl applicato. In ogni caso, pur sempre ai fini della valutazione ex art.36 Cost., avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza dei presupposti per ritenere sussistente un rapporto di lavoro giornalistico, che non si limitano allo svolgimento di attività di natura giornalistica da parte del lavoratore, ma investono la qualità dei soggetti parti del rapporto, e in particolare il fatto che il datore deve essere un editore. Infatti l'art.1 del CNL Giornalisti – avente efficacia erga omnes in quanto recepito dal DPR n.153/1961 - stabilisce che il contratto di lavoro giornalistico si applica a tutti i rapporti di lavoro che intercorrono, da un lato, tra un giornalista che presti attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e vincolo di dipendenza e, dall'altro, un editore o una agenzia di informazione quotidiana per la stampa. La Corte di SA, con la sentenza n.1867/2020 già richiamata dal primo giudice, ha chiarito : “5.1.- La legge non definisce il giornalista, né la professione di giornalista. Tuttavia, elementi definitori possono trarsi dalle norme della contrattazione collettiva e dalla legge professionale. L'art. 1 del C.N.L.G. 2009-2013 (rimasto sostanzialmente invariato a partire dal primo contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10/1/1959, reso efficace erga omnes con d.p.r. 16/1/1961, n. n.153, e avente pertanto valore di legge, seguito dai contratti collettivi del 1/10/1995, 30/9/1999, 1/3/2001, 28/2/2005, 1/4/2009, 31/2/2013) definisce il rapporto di lavoro giornalistico attraverso l'individuazione dei soggetti che ne fanno parte, ossia, da un lato, «gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali» e, dall'altro, «i giornalisti che prestano attività giornalistica la quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività». 5.2.- La dichiarazione a verbale riportata sotto l'art. 1 del precisa che le norme CP_5 del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato;
esse, pertanto, si applicano «ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda». La dichiarazione a verbale de qua però non ha l'efficacia erga omnes propria delle norme collettive recepite dal DPR n. 163/1961, e pertanto non è vincolante per l'Associazione Sportiva datrice di lavoro del ricorrente. pagina 7 di 14 Il requisito soggettivo, ex parte datoriale, è pertanto quello più ristretto sopra indicato al punto 5.1 della sentenza della SA e il ricorrente, sul quale ricadeva l'onere della prova, non ha dimostrato che la avesse tale qualità, di editore di Controparte_2 quotidiani, periodici, agenzia di informazione quotidiana per la stampa o ufficio stampa comunque collegato ad aziende editoriali. Infatti non vi è alcuna evidenza documentale della registrazione dell CP_2
quale editore, nel registro degli operatori della comunicazione, dato che appare
[...] dirimente, mentre i diversi elementi indicati dalle parti -circa la proprietà o la gestione editoriale della rivista mensile, della testata on line, dei libri e altre pubblicazioni- appaiono secondari e non decisivi. In proposito l'appellante evidenzia e documenta, richiamando anche le produzioni avversarie :
-di essere una associazione sportiva, che l'attività esercitata in concreto è solo quella sportiva (come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale e dal codice Ateco, doc.2 prodotto in questo grado acquisibile ex art.437 c.p.c.), che l'attività editoriale, pur indicata nell'oggetto sociale, può essere esercitata a mezzo terzi
-che la testata on line www.livornocalcio.it non è di proprietà della ma di CP_2 [...]
(che nel doc.7, richiesta di iscrizione al registro della stampa del Tribunale, si è Pt_3 definito proprietario, senza indicarsi quale legale rappresentante della , al quale CP_2 direttamente il ricorrente inviava le comunicazioni per lo sviluppo della testata (doc.16)
-che l'editore della rivista periodica “ ” (poi ) è la società Parte_2 Pt_2
Porto Nuovo Comunicazione s.r.l. (docc.
3-4 contratti di assunzione del ricorrente del 2001 e 2002)
-che i libri curati dal ricorrente sono stati pubblicati dalla “Edizioni Geo” (doc.3 acquisibile ex art.437 c.p.c.), mentre l'Album delle figurine era un supplemento del periodico www.livornocalcio.online
-che da altri documenti prodotti dallo stesso ricorrente si trae che : la distribuzione e la grafica del mensile “ ” sono stati curati dall' Abuelo, la gestione Pt_2 CP_6 editoriale del www.livornocalcio.it è sempre stata affidata a terzi (prima Eurobit e poi Abuelo), che la gestione editoriale dei social network della era affidata alla CP_2
“ ” che provvedeva “alla produzione di servizi, post scritti, grafici e Controparte_7 fotografici per tutti i social network dell'appellato” (docc.17 bis, 23 bis, 24 bis). Per contro l'appellato, che ha impostato le proprie difese più sulla natura giornalistica delle mansioni svolte che non sulla qualità di editore del proprio datore di lavoro, nella memoria in appello (pagg.14-19) ha indicato una serie di elementi di segno opposto che non appaiono però univocamente dimostrativi di tale qualità. In particolare, limitando l'esame a quelli documentali :
-doc.1 visura camerale, dalla quale si desume (solo) la possibilità dell'associazione di promuovere e pubblicizzare la propria attività “direttamente o a mezzo di terzi” anche con “edizioni di riviste e giornali”
-doc.6 dichiarazione Presidente Spinelli del 11.4.2004, non si desume la qualità di editore della Controparte_2
pagina 8 di 14 -doc.7 come già rilevato, la richiesta di registrazione della testata on line www.livornocalcio.it viene fatta quale proprietario da di persona (non Parte_3 quale Presidente della CP_2
-doc.8 dichiarazione del Consiglio dell'Ordine Giornalisti del 2.3.2013, attesta l'attività giornalistica svolta dal ricorrente, non la qualità di editore della CP_8
21 accordi tra collaboratori esterni e la descrive l'attività demandata ai
[...] CP_2 collaboratori, senza che possa desumersi la qualità di editore della stessa
-doc.20 bis richiesta del 16.9.2005 di cambio di proprietà rivista Amaranto per nuova iscrizione al Tribunale, attesta il cambio di proprietà della rivista (da “Il Cercatrova sas” alla , come da scrittura privata doc.52), ma non che la ne fosse Controparte_2 CP_2
l'editore; per contro nei contratti di assunzione del ricorrente, come detto, è scritto che la società editrice della rivista è la “Porto Nuovo Comunicazione s.r.l.”, mentre l'indicazione della come “proprietario ed editore” compare solo in un articolo della CP_2 rivista (doc.20 a pag.21)
-doc.19 articoli sul sito online www.livornocalcio.it ove nelle diciture a fondo pagina è scritto che il sito è di proprietà della non dimostra anch'essa la qualità di editore CP_2
-doc.24 bis estratto album delle figurine, a pag.3 si dice solo che è “prodotto ufficiale
..” Controparte_2
-doc.28 comunicato stampa 19.10.2010, si dice solo della presentazione del nuovo sito ufficiale della società. In conclusione non è stato assolto l'onere della prova, a carico del ricorrente, circa la qualità di editore dell' Controparte_4
L'accoglimento del motivo di appello articolato sub punto a), comporta l'assorbimento delle altre censure sub b) e c) relative allo svolgimento da parte del dr. di CP_1 attività giornalistica e di mansioni di redattore. Si evidenzia peraltro, quanto al punto b) – utile ai fini dell'esame della domanda in ipotesi – che è senz'altro provato in base ai documenti e alle testimonianze assunte che il ricorrente ha svolto anche attività di tipo giornalistico, come ritenuto dal primo giudice e come peraltro riconosciuto dalla in primo grado (a pag.6 della Controparte_2 memoria), essendo peraltro pubblicista dal 2001 e poi giornalista professionista dal 2014, dato che :
-era stato assunto per svolgere l'incarico di addetto stampa e di redattore della rivista mensile ” (poi ”) Parte_2 Pt_2
-svolgeva attività di raccolta, commento, elaborazione delle notizie e raccolta immagini fotografiche per la testata online www.livornocalcio.it e del mensile Pt_2
-sceglieva e coordinava il lavoro dei collaboratori esterni per la redazione di articoli sulla testata online e sulla rivista mensile Amaranto
-coordinava i rapporti tra i media e la squadra del , organizzava Parte_1 conferenze stampa e incontri con i giornalisti esterni quale portavoce dell'appellante
-era l'amministratore e gestore dei social network utilizzati dalla e Parte_1 sceglieva ed elaborava le notizie da pubblicare su detti social;
pagina 9 di 14 -curava la redazione e pubblicazione delle newsletter, dei libri e DVD riguardanti la squadra. Più in generale, il ricorrente era il responsabile dell'area Comunicazione della Pt_1
, si occupava dei rapporti con i media (giornali, Tv, web), della comunicazione
[...] esterna di società e giocatori, della redazione di comunicati stampa e della preparazione delle conferenze stampa, accompagnava inoltre la squadra alle varie manifestazioni sportive, di campionato ed extra. E' evidente quindi che l'attività svolta era di tipo giornalistico, e non di mero addetto stampa, considerata la nozione elaborata dalla giurisprudenza secondo cui l'attività giornalistica si estrinseca “nella raccolta, nel commento o nell'elaborazione di notizie, ancorché non indirizzate direttamente al pubblico indifferenziato, e si configuri, perciò, come mediazione tra il fatto, di cui si acquisisce conoscenza, e la diffusione della notizia, caratterizzandosi per l'apporto soggettivo e creativo e per l'autonomia dell'informazione” (Cass.24636/2023, Cass.1853/2016, Cass.14391/2021). Considerate le mansioni svolte, si ritiene corretto l'inquadramento nel livello 1° del CCNL Impianti Sportivi e Palestre applicato dalla appellante – rispetto al livello 3° riconosciutogli - livello al quale “appartengono i lavoratori che con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito della responsabilità ad essi delegata e cioè:
- Responsabile sportivo tecnico-specialistico di settore con funzioni di direzione esecutiva, con discrezionalità di poteri e autonomia di decisioni, nei limiti delle sole direttive generali impartite dall'imprenditore;
- Responsabile di: servizio/ufficio tecnico, amministrativo, commerciale;
- Responsabile di: marketing, pubbliche relazioni, sviluppo organizzativo;
- Altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione. Come appena detto, il ricorrente era infatti il responsabile dell'area comunicazione e svolgeva attività di tipo giornalistico, operava in regime di piena autonomia (sceglieva i collaboratori esterni, teneva i rapporti con giornalisti e organi di informazione, organizzava conferenze stampa, decideva le notizie da pubblicare), era il responsabile della testata on line e della rivista periodica dell CP_2
La stessa appellante ha peraltro riconosciuto che per le mansioni svolte appare corretto il 1° livello (pag.21 appello), mentre è all'evidenza non adeguato il livello 3°, nel quale sono inseriti “..i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizione di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica, comunque conseguita..”.
pagina 10 di 14 E ugualmente non adeguato è il 2° livello, relativo ai “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica..”.
Quanto all'orario di lavoro e alla contestazione del quantum degli straordinari riconosciuti dal giudice di primo grado (punto f dell'appello), si ritiene che nel periodo di campionato, dal 20 luglio al 15 giugno di ogni anno, sia stata provata la prestazione di attività lavorativa il sabato per 8 ore, non invece per 10 ore la domenica, ma anche in tale giornata 8 ore, oltre al fatto che il ricorrente fruiva di un giorno di riposo compensativo quando lavorava la domenica. I testi escussi hanno infatti tutti confermato la prestazione di attività lavorativa nei giorni di sabato e domenica (non però le dieci ore della domenica dedotte dal ricorrente), ciò che è del tutto congruente con quanto scritto nella lettera del 23.7.2014 trasmessa dal dr.
alla Associazione, ove si dice che lo stesso ha “sempre lavorato 6 giorni alla CP_1 settimana per 8 ore giornaliere, ed in particolare la domenica” (doc.14).
Ciò posto, la Corte ha disposto CTU contabile per determinare le differenze retributive e di t.f.r. spettanti al dr. , col seguente quesito : CP_1
“Esaminati gli atti di causa e i documenti prodotti dalle parti, calcoli il CTU le differenze retributive eventualmente dovute alla parte appellata, oltre alle differenze eventualmente dovute per t.f.r., per il periodo dall'1.7.2007 al 10.8.2021, per il caso di inquadramento nel I° livello CCNL Palestre e Impianti Sportivi, considerando:
-la prestazione di lavoro straordinario nella giornata di sabato per otto ore settimanali (pari a ore 34,64 mensili) per il periodo dal 20/7 di ogni anno al 15/6 dell'anno successivo;
-la prestazione di lavoro domenicale per 4,33 giorni mensili (8 ore al giorno), sempre per lo stesso periodo dal 20/7 al 15/6 dell'anno successivo
- la fruizione di un giorno di riposo compensativo in caso di lavoro domenicale
- la percezione anche di importi a titolo di superminimo e di straordinario forfettizzato come risultante dalle buste paga e dalle deduzioni a pag.22-23 del ricorso in primo grado.
La CTU dr.ssa ha determinato le differenze retributive nella misura di euro Per_1
176.454,41 e la differenza di t.f.r. in euro 7.570,09, per complessivi euro 184.024,50 (e non euro 180.024,50, essendo evidente l'errore materiale nella tabella a pag.19), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. La valutazione della CTU è stata correttamente effettuata in risposta al quesito formulato dalla Corte, sulla base dei documenti e delle risultanze di causa, con argomentazioni congrue e adeguate anche in replica alle osservazioni mosse dai consulenti di parte, così che viene condivisa e recepita in toto. All'udienza di discussione del 7.1.2025 la difesa della parte appellante ha contestato la CTU per avere erroneamente considerato gli importi riconosciuti a titolo di superminimo pagina 11 di 14 e di straordinario forfettizzato quali componenti ai fini del calcolo della retribuzione dovuta e non solo ai fini del percepito, chiedendo la rielaborazione dei conteggi con richiamo della consulente.
In proposito ha evidenziato che nei conteggi del ricorrente, come spiegato alle pagg.21 e 22 del ricorso, tali voci non sono state considerate ai fini del calcolo della “retribuzione spettante” ma della “retribuzione percepita” e ha inoltre rilevato che, essendo stati recepiti i conteggi dalla sentenza, non impugnata sul punto, si sarebbe formato il giudicato sul fatto che le voci in questione debbano essere considerate solo ai fini del
“percepito”. La Corte non condivide tali contestazioni. Infatti i conteggi allegati al ricorso e le spiegazioni sui criteri di calcolo alle pagg.21/23 dell'atto si riferivano il calcolo delle differenze retributive spettanti per il caso di accoglimento della domanda in tesi, ovvero di applicazione del CCNL Giornalisti, mentre con riguardo alla domanda in ipotesi, relativa all'inquadramento superiore nello stesso CCNL, il ricorrente chiedeva l'espletamento di una CTU contabile. I criteri di calcolo de quibus non sono quindi pertinenti rispetto a detta domanda, né può quindi ritenersi formato un giudicato in merito. Anche le deduzioni a pag.27 della memoria dell'appellato, in questo grado, sono coerenti con detta impostazione, nel senso che riguardano specificamente il caso dell'applicazione ex art.36 Cost. del CCNL Giornalisti. Considerata invece la domanda in ipotesi, che qui viene accolta, la regola per il caso di riconoscimento di un inquadramento superiore è quella dell'assorbimento del superminimo, salvo che il lavoratore dimostri una diversa regolazione per accordo tra le parti, desumibile anche per fatti concludenti, o per disposizione del CCNL. Per Cass.14689/2012 “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso nei confronti della decisione di merito che aveva desunto la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali)”. Ugualmente Cass.26017/2018 “Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico
pagina 12 di 14 del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento”. Nel caso di specie il ricorrente, alle pagg.22-23 del ricorso aveva dedotto :
“Si precisa che nel corso della propria vita lavorativa nel e sino ad oggi, il Parte_1 ricorrente ha percepito, oltre alla normale retribuzione prevista per il 4° livello, poi 3° livello, ex CCNL Impianti Sportivi e Palestre, anche i seguenti emolumenti aggiuntivi: a) Dal 01.07.2002: € 65,00 a titolo di superminimo;
b) Dal 01.02.2003: € 125,00 a titolo di superminimo;
c) Dal 01.03.2004: € 278,00 a titolo di superminimo;
d) Dal 01.10.2004: € 597,02 a titolo di superminimo;
e) Dal 01.02.2005: oltre al superminimo di cui sopra, ulteriori € 344,50 a titolo di straordinario forfettizzato;
f) Dal 01.09.2008: il superminimo percepito sino al mese precedente diminuisce da € 597,02 ad € 493,85 in concomitanza con un aumento della retribuzione base pari alla differenza in meno. In sostanza, erroneamente, il superminimo non assorbibile viene reso assorbibile. Lo straordinario forfettizzato rimane sempre ad € 344,50. g) Dal 01.09.2002 (rectius 2012; n.d.r.) il superminimo rimane ad € 493,85 e viene aggiunta un ulteriore somma di € 200,00 per straordinario forfettizzato.
In base a tali deduzioni, mai contrastate dall' , risulta che il Controparte_2 superminimo riconosciuto al dipendente non era assorbibile (come rilevato anche dalla CTU sulla base delle informazioni riportate nei cedolini paga, ad esempio in quello di luglio 2007 che indica l'importo di € 597,02 come "Sup. non , cfr. relazione a CP_2 pag.12). La difesa dell' non ha infatti mai eccepito in replica che il superminimo fosse CP_2 assorbibile, né nella memoria in primo grado, nè in appello (ove a pag.22 riporta i dati del superminimo e del forfait straordinario solo ai fini del giudizio di congruità della retribuzione percepita rispetto al parametro costituzionale, sempre quindi con riguardo alla domanda in tesi). Si evidenzia inoltre, sempre a riprova della non assorbibilità, che il superminimo di euro 493,85 corrisposto a partire da settembre 2008 non si è mai modificato negli anni successivi, nonostante la variazione in aumento della paga base come si trae dalle buste paga prodotte. Se ne desume pertanto un comportamento concludente del datore di lavoro, che da allora ha sempre riconosciuto al ricorrente il superminimo nella stessa misura nonostante gli aumenti retributivi intervenuti nel corso del rapporto.
Quanto al forfait straordinario, non vi sono motivi per non considerarlo ai fini della retribuzione dovuta. Come rilevato dalla CTU “il riconoscimento di una somma a titolo di straordinario forfetario non può mai comportare per il lavoratore una perdita di retribuzione rispetto a quanto avrebbe percepito con la maggiorazione ordinaria per lavoro straordinario. Anche in presenza di una retribuzione forfetaria per lo pagina 13 di 14 straordinario, quindi, il lavoratore può avere diritto a ulteriori compensi per ore di lavoro straordinario eccedenti quelle previste dall'accordo. Come previsto da alcune buste paga, tra cui, ad esempio, Dicembre 2012, Maggio 2013, Novembre 2014, Dicembre 2014,
Novembre2015, ecc.). In relazione a quanto detto, può essere utile ricordare che la SA (si veda la sent. del 12.01.2011 n. 542 e la sent. 05.01.2015 n.5) ha affermato il principio per cui, qualora il compenso forfettario per il lavoro straordinario, accordato al lavoratore per un lungo periodo di tempo, non sia in realtà correlato all'entità presumibile della prestazione straordinaria resa, costituisce un superminimo ormai entrato a far parte della retribuzione ordinaria e perciò non riducibile”.
In conclusione, in riforma della sentenza appellata e in accoglimento della domanda proposta in ipotesi da , il credito dello stesso nei confronti del Fallimento CP_1 della ammonta a complessivi euro 184.024,50 CP_2 Parte_1
(euro 176.454,41 per differenze retributive ed euro 7.570,09 per t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La regolazione delle spese processuali segue la soccombenza e la liquidazione viene effettuata secondo parametri medi, nello scaglione di valore della misura della domanda accolta. Le spese della CTU contabile effettuata in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto, si pongono in via definitiva a carico del appellante in Parte_1 quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza appellata
- dichiara il diritto di al superiore inquadramento contrattuale nel CP_1 livello I del CCNL Impianti Sportivi e Palestre fin dal 01.02.2002 e per l'effetto
- dichiara tenuta la parte appellante a corrispondere allo stesso le differenze retributive maturate dal 01.07.2002 al 10.08.2021, oltre che di t.f.r., pari a complessivi euro 184.024,50 (di cui euro 176.454,41 per differenze retributive ed euro 7.570,09 per t.f.r.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- dichiara tenuta la parte appellante al pagamento delle spese processuali a favore della parte appellata, che si liquidano in euro 13.395 per il primo grado e in euro 9.990 per il secondo grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cap per entrambi i gradi.
Firenze, 7.1.2025 La Presidente rel.
dr. Maria Lorena Papait
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