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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/09/2025, n. 3615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3615 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 1033 dell'anno 2021 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
(avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO ); Parte_6
CONTRO
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO (avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DI PALERMO );
Si da atto che sono presenti l'avv. Debora Zaccaria anche in sost. dell'avv. IMPELLUSO MARCO
CARMELO per gli attori;
l'avv. Cacopardi per Controparte_2
, ai fini della pratica sono presenti i
[...]
dottori, , e Marco di . Persona_1 Persona_2 CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
L'avv. Cacopardi insiste nell'eccezione di prescrizione ed in subordine chiede il rinnovo o il richiamo del CTU sulla base dell'opaco nesso di causalità tra contagio e decesso e delle comorbilità da cui era affetto il
1 paziente che hanno concorso all'exitus chiedendo, in subordine, un congruo abbattimento del risarcimento richiesto.
L'avv. Zaccaria contesta ed insiste.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1033 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, in proprio e Parte_1 Parte_2 CP_4
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti elettivamente domiciliato in
[...] Parte_6
VIA LUIGI MAJNO 5 MILANO, presso l'Avv. IMPELLUSO MARCO
CARMELO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO elettivamente domiciliato in VIA
VILLAREALE 6 PALERMO, presso l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori chiedono risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti iure proprio per il decesso della loro congiunta , nata il 24 novembre Persona_3
1971 e deceduta in data 12 gennaio 2018, a causa dell'infezione da HCV
contratta in occasione delle trasfusioni alle quali era stata sottoposta a partire dal 1975 in ragione della propria patologia di thalasso-
drepanocitosi.
Più in particolare gli attori sono:
➢ , il padre della signora Parte_4 Persona_3
(87enne all'epoca del decesso della figlia e con essa convivente):
➢ il coniuge della signora (di 48 Parte_2 Persona_3
anni al decesso della vittima e con essa convivente):
➢ e i figli della vittima (rispettivamente CP_5 Parte_3
di anni 12 e 18 al momento del decesso della madre e con essa conviventi)
➢ , e , i fratelli della signora Pt_1 Pt_5 Parte_6
(rispettivamente di anni 49, 54 e 62 al momento del Persona_3
decesso della sorella).
In citazione gli attori esponevano che in ragione della thalasso-
drepanocitosi da cui era affetta, la signora si Persona_3
sottoponeva a trasfusioni periodiche sino al 1989 allorquando è risultata positiva al virus HCV.
Soggiungevano che nel gennaio del 1997 la CMO - nell'ambito degli accertamenti volti al riconoscimento dell'indennizzo ex L.210/92 – si
4 accertava sia che la signora era stata sottoposta a Persona_3
trasfusioni dal 1975, sia che la stessa era risultata positiva al virus HCV,
riconoscendo la sussistenza di un nesso causale tra le trasfusioni e l'infezione da virus HCV.
Affermavano poi che in data 13 gennaio 2018 la signora
[...]
decedeva per l'insufficienza epatica. Per_3
Ritenendo responsabile della morte il per la Controparte_1
violazione del dovere di garantire la sicurezza del sangue utilizzato nelle pratiche emotrasfusionali, indipendentemente dalla mancanza di test diagnostici specifici volti al rilevo dell'epatite C, concludevano chiedendo di:
a) accertare e dichiarare la responsabilità del , ex Controparte_1
articoli 2043 ss. c.c., 185 c.p., 2059 c.c. e 2050 c.c., per la morte della
signora gostino;
Per_3
b) per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del CP_1
Ministro pro tempore, al risarcimento in degli attori di tutti i danni subiti e
subendi in conseguenza della morte della signora , nella Persona_3
misura ritenuta di giustizia ovvero che risulterà provata in corso di causa
con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd.
compensativi, da calcolarsi quanto meno nella misura del 5% annuo dalla
data del fatto. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del giudizio da
distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che
dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Si costituiva il eccependo la prescrizione del diritto, CP_1
contestando il nesso causale tra trasfusioni e malattia nonché tra
5 malattia e decesso, ed osservando che in ogni caso mancava l'elemento della colpa perché al tempo delle trasfusioni e del supposto contagio il virus dell'epatite non era ancora conosciuto e pertanto non era nel potere del approntare quelle misure di sorveglianza e controllo delle CP_1
sacche ematiche utilizzate che avrebbero potuto evitare la contrazione del virus.
Deduceva in ogni caso che del danno non patrimoniale parentale richiesto gli attori avrebbero dovuta dare rigorosa prova mentre i supposti danni patrimoniali patiti dal marito per la perdita della capacità
lavorativa della moglie casalinga, erano inconsistenti e privi di riscontro,
fermo restando che da qualsiasi somma eventualmente sborsata dal si sarebbe dovuto detrarre a scomputo quanto già erogato agli CP_1
attori a titolo di indennizzo ex L. 210/92, e per le diverse indennità
eventualmente ottenute.
La causa, istruita attraverso CTU medica e produzioni documentali,
veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda spiegata impone un preliminare inquadramento della pretesa risarcitoria, che si inscrive nel solco della responsabilità extracontrattuale imputabile all'ente convenuto per aver omesso di adottare tutte le misure di verifica e puntuale controllo, che pure al medesimo competevano in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (legge 592/1967; d.p.r.
1256/71; legge 833/78; legge 107/90; 210/92) sull'attività di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati, al fine di evitare la diffusione di sangue infetto, produttivo dell'insorgenza di patologie virali, con danni alla salute nei pazienti sottoposti alla trasfusione.
6 Ciò posto, in tema di menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari si possono verificare ( cfr. Corte cost. n. 226 del 2000) tre diverse situazioni, cioè: a) il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ove ne ricorrano le condizioni;
b) il diritto ad un equo indennizzo, discendente direttamente dall'art. 32 Cost. in relazione all'art. 2, qualora si tratti di danno, non derivante da fatto illecito, che sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale;
c) il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma dell'art. 2 e dell'art. 38 cost., a misure di sostegno assistenziale, che sono disponibili dal legislatore nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri assistenziali.
Muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono, in primo luogo, agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché alla colpevolezza, espressa in termini di imputabilità e prevedibilità dell'evento la cui esistenza è contestata dal . CP_1
In via preliminare, tuttavia, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Essa è facilmente ed immediatamente superata rilevando che gli attori agiscono per il risarcimento del danno parentale da perdita del congiunto sicché l'inizio della prescrizione della relativa domanda non può che coincidere con la morte della signora avvenuta in data Persona_3
18.1.2018.
Ora, essendo stata notificata la citazione del presente giudizio nel
7 gennaio del 2021, non si vede come possa ritenersi prescritto il diritto al risarcimento oppure definirsi “non chiara” l'individuazione dell'evento causativo del danno ossia il decesso.
Passando quindi al merito della questione occorre innanzi tutto verificare, come detto, la sussistenza del nesso di causalità tra trasfusioni e malattia e poi tra malattia e morte, che è la premessa per richiedere il risarcimento oggi domandato.
A tal fine nel corso della causa è stata disposta CTU che recava i seguenti quesiti:
“… accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti, il
nesso causale tra la contrazione del virus HCV da parte di
[...]
e le trasfusioni avvenute nel 1975 accertando inoltre: - se vi Per_3
fossero all'epoca del contagio (1975) condotte doverose che, se poste in
essere e rese obbligatorie per tutti i sanitari operanti, avrebbero scongiurato
nel caso concreto il contagio;
- accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti, la
portata invalidante della malattia contratta da Persona_3
accertando se il suo decesso nel 2018 sia stato o meno direttamente
causato dalla contrazione della epatite C o dalle successive complicazioni
strettamente correlate alla patologia;
Ebbene all'esito della CTU può senz'altro concludersi per la sussistenza del nesso causale tra trasfusioni e malattia e tra malattia e morte.
Quanto al primo punto il CTU, dopo aver affermato che in assenza di analisi e dati scientifici risalenti all'epoca della trasfusione (anni 1978 e
8 seguenti) la valutazione sull'origine dell'infezione da HCV può essere elaborata esclusivamente attraverso una valutazione clinica di tipo probabilistico seppur supportata da validi elementi scientifici,
concludeva che “ (…) è ragionevole affermare che le plurime trasfusioni
ricevute dal 1978-1979 al 1989 possano senz'altro aver rappresentato un
mezzo idoneo a determinare l'infezione da HCV. Peraltro, rispetto alla
possibilità di cause alternative che possano aver giustificato il contagio, si
segnala come non sono noti ulteriori eventi a rischio sovrapponibile o
assimilabile a quello documentato. In particolare, la paziente, all'epoca dei
fatti, avrebbe subito unicamente l'intervento di splenectomia all'età di 7
anni, in assenza di prove di effettuazione di altre pratiche a rischio, motivo
per cui le emotrasfusioni subite, anche considerando il loro numero,
rappresentano certamente un fattore di rischio evidente e “più probabile
che non” rispetto ad altri ipotetici fattori.” Per altro alla stessa conclusione era arrivata anche la CMO nel 1997 riconoscendo la sussistenza di un nesso causale tra le trasfusioni e l'infezione da virus HCV.
Quanto invece alla sussistenza del nesso causale tra malattia e morte,
il CTU lo ha ritenuto accertato poiché risulta che “(…) dalla cartella
clinica di ricovero del gennaio 2018 la paziente ha presentato una cirrosi
epatica con segni di ipertensione portale a genesi multifattoriale, che
trovava nell'emisiderosi, nella falcizzazione e nell'epatopatia cronica
infettiva a genesi HCV la sua etiopatogenesi”. Soggiungeva che “ E' <
probabile che non>> ritenere che la epatopatia HCV abbia contribuito
attivamente all'evoluzione della patologia cirrotica, anche considerando che
la storia naturale della malattia insegna come questa sia in grado anche
9 da sola di determinare nel tempo l'involuzione dell'architettura epatica e
causare appunto l'insorgenza della cirrosi.” Pertanto sarebbe “ (…)
indubbio che l'infezione cronica da HCV, di per sé direttamente correlabile
ad una evoluzione cirrotica anche in assenza di altre cause, abbia svolto
nel caso in esame un ruolo efficiente e determinante nel determinismo della
cirrosi.
Allo stesso modo, si ritiene che la grave insufficienza epatica presentata
dalla paziente all'ammissione in reparto del 10.01.2018 (iperbilirubinemia
severa, compromissione della coagulazione, ipoalbuminemia, ascite),
secondaria alla cirrosi epatica scompensata, sia stata il primum movens
che ha a sua volta concorso nel determinare un'insufficienza renale acuta,
il conseguente squilibrio idro-elettrolitico con acidosi metabolica severa e
una cascata di insufficienza multiorgano che in ultimo ha condotto la
paziente a morte”.
Queste valutazioni appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui perviene l'ausiliare sono fatte proprie dal decidente.
In ordine profilo relativo all'imputabilità del fatto colposo, la Suprema
Corte, mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità
scientifica, ha affermato che, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del : “…non CP_1
sussistono tre eventi lesivi – riferendosi alle patologie dell'HBC (epatite B),
HIV e HCV (epatite C) – come se si trattasse di tre serie causali autonome
ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità
10 fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale:
trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell'integrità.
Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui
individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva
competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del CP_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi
autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene delle stesso
evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il
non aveva controllato, come pure era obbligato per legge” (Cass. CP_1
S.U., sent. n. 581/2008).
Ne consegue che, essendo stato conosciuto il virus dell'HBC nell'anno
1978, come ormai risulta acclarato anche dalla comunità scientifica, da quella data certamente potrà imputarsi la responsabilità al per CP_1
non aver adottato tutte le misure imposte dalla legge idonee ad evitarne la diffusione, e ciò perché, qualora lo stesso si fosse correttamente CP_1
attivato, tale comportamento doveroso avrebbe evitato pure la diffusione degli altri virus, ancorché non ancora conosciuti. Ed è, dunque, questo l'obbligo per il quale si poteva pretendere l'adempimento e la cui omissione integra una condotta omissiva colposa ascrivibile all'ente.
A tale stregua, va allora ritenuto che il fosse Controparte_1
tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali (v. Cass., S.U., sent. n. 581/2008).
Dai principi esposti in ultimo dalla Suprema Corte discende che,
11 muovendo il ragionamento sempre dal criterio del “più probabile che non”
cui è informata la causalità omissiva nella materia civilistica, deve affermarsi che, qualora il avesse adottato il comportamento CP_1
doveroso esigibile, sulla base della normativa richiamata, vale a dire se avesse predisposto un adeguato sistema di controlli volti a sottoporre il donatore a test e ad inibire la cessione/commercializzazione di sangue nel caso di valori ematochimici alterati, ciò avrebbe in ogni caso evitato il diffondersi del contagio dei virus, ancorché non ancora conosciuti dalla comunità scientifica.
In altri termini, era esigibile un comportamento di prevenzione e controllo e se questo fosse stato posto in essere, in conformità alle leges
artis previste dalla normativa di settore, ciò avrebbe evitato il propagarsi delle infezioni.
Ne consegue che, perlomeno dal momento in cui la legge individuò nel il soggetto al quale conferire le competenze nella materia del CP_1
controllo, programmazione e sorveglianza dell'attività di produzione,
diffusione e commercializzazione di plasma, è imputabile all'ente l'omissione colposa del controllo, all'origine del contagio (anno 1967 con obbligo di adozione del piano plasma).
In particolare, il d.p.r. n. 1256/1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia
(artt. 2, 3, 103, 112).
La legge n. 519/1973 attribuisce all' compiti Parte_7
attivi a tutela della salute pubblica. La legge 23.12.1978 n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al , Controparte_6
12 oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b, c), mentre l'art. 4,
n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale. Il d.l.n. 443
del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d.
"farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può
stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. Ne
consegue che, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n.
107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del ", ivi Controparte_6
compresi quelli relativi all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L,
n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994.
Difatti, l'art. 44, prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri;
L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilita' di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT -
indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges
13 prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B
- 1973 - era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma.
Nella specie, trattandosi di virus contratto non prima dell'anno 1979
(si veda la CTU alla pag. 12) già a quella data erano ben conosciuti i germi patogeni dell'epatite B e C e dunque, un comportamento doveroso,
tra quelli normativamente prescritti, avrebbe evitato ad Per_3 Per_3
la contrazione dell'HCV.
La sussistenza del contagio, il suo accertamento in sede giudiziale,
unitamente all'accertamento degli altri elementi dell'illecito aquiliano,
importa l'affermazione della responsabilità del per avere omesso CP_1
di esercitare siffatto controllo con comportamento che si pone all'origine della patologia riscontrata sul danneggiato.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, le domanda attoree possono essere accolte ed il ritenuto responsabile per la morte CP_1
della in conseguenza delle emotrasfusioni cui venne Per_3
sottoposta con condanna al relativo risarcimento.
Spostando, a questo punto l'analisi ai profili risarcitori va detto che nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in mancanza di parametri legislativi, questo Tribunale applica gli indici equitativi contenuti nelle cd. Tabelle di Milano nella versione del giugno
2024, che, seguendo un “sistema a punto variabile”, prevedono: (i) la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti per il caso di specie, tra cui: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e la presenza di altri familiari all'interno del nucleo
14 familiare, nonché l'intensità della relazione affettiva;
(ii) la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione;
ed infine (iii) la possibilità di abbattimento del risarcimento fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o il suo annullamento in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo.
Alla luce di tali indici, tenuto conto del valore del punto base di euro
3.911,00 previsto dalle citate Tabelle per il coniuge, i figli e genitore della vittima principale nonché delle circostanze relative al caso di specie in merito a qualità ed intensità della relazione affettiva presumibile (in quanto non oggetto di specifica prova), si perviene ad una quantificazione del danno non patrimoniale così composta: euro 265.948,00 per il marito, Parte_2
euro 289.414,00 ciascuno, per i figli, e Pt_3 Persona_4
[...]
euro 109.508,00 per il padre, . Parte_4
Quanto invece ai germani della vittima, tenuto conto del valore del punto base di euro 1.698,00 previsto dalle citate Tabelle, delle circostanze relative al caso di specie in merito a qualità ed intensità della relazione affettiva presumibile (in quanto non oggetto di specifica prova), si perviene ad una quantificazione del danno non patrimoniale così composta: euro 47.544,00 per;
Parte_1
euro 44.148,00 per;
Parte_5
euro 40.752,00 per . Parte_6
Orbene, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Corte di
15 Cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale comprende in sé una componente di danno morale (inteso come sofferenza soggettiva) ed una di danno esistenziale (implicante il netto stravolgimento dello stile di vita e delle abitudini familiari). Lo stretto vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare può costituire – salvo che risultino circostanze contrarie – prova presuntiva del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del presunto legame affettivo esistente tra di essi.
Ciò detto, nel caso in esame non vi sono elementi capaci di elidere la presunzione di sofferenza soggettiva patita dagli attori che è stata quantificata nel valore minimo - stante la mancanza di prove specifiche sull'intensità del rapporto.
Quanto invece alla componente patrimoniale del danno, pure domandata dagli attori, sul condivisibile presupposto che anche l'attività di lavoro casalingo ha una sua valenza economica di cui la famiglia della de cuius si sarebbe giovata qualora la fosse sopravvissuta, va detto che Per_3
essa, nel caso di specie, non potrà essere risarcita.
Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, infatti, per accedere alla tutela risarcitoria patrimoniale per tale posta di danno, occorre dare “(…) prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare” . (Cass. 21 marzo 2025 n.7604). Occorre cioè una richiesta circostanziata con l'indicazione di elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una effettiva perdita o riduzione del reddito familiare, che nel caso del lavoro domestico, va inteso come effettivo valore
16 economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice casalinga. Nel caso che ci occupa gli attori si sono limitati a rappresentare la circostanza che la loro congiunta, non svolgendo attività lavorative esterne e remunerate, contribuiva col lavoro casalingo al bilancio familiare con la cura della casa, dei figli e della cucina. Ora però questi soli elementi, anche in ragione delle tempestive contestazioni del ministero convenuto, appaiono troppo scarni ed evanescenti per fondare la richiesta risarcitoria.
Essa poteva ben essere accolta qualora fosse stata fornita la prova
(invero nemmeno richiesta) dell'impegno e della rilevanza economica del lavoro casalingo della de cuius e del conseguente depauperamento degli attori a seguito del suo decesso, ma di essa non vi è traccia.
Ne consegue che l'unica posta di danno oggi riconoscibile è quella attinente al danno non patrimoniale così come sopra quantificato per la perdita parentale.
Sulle somme prima individuate dovranno essere liquidati gli interessi c.d. da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che l'importo finora liquidato è espresso in valori attuali e, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il
17 mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995
n. 1712, sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Ebbene il risarcimento alla luce dei suesposti principi cui il è CP_1
tenuto al pagamento ammonta a: euro 294.913,84 in favore del marito, Parte_2
euro 320.935,65 in favore del figlio, Parte_3
euro 320.935,65 in favore del marito n.q. di Parte_2
esercente la potestà genitoriale del figlio Persona_4
euro 121.435,12 in favore del padre, ; Parte_4
euro 52.722,26 in favore della sorella, ; Parte_1
euro 48.956,39 in favore del fratello, ; Parte_5
euro 45.190,52 in favore del fratello, . Parte_6
Il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Occorre infine esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta sulla base del dedotto riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992.
Essa è infondata.
Per potere operare “la compensatio lucri cum damno” occorre che il beneficiario dell'indennizzo sia lo stesso soggetto che ottiene il risarcimento sul piano civilistico.
Senonché non è dato sapere se l'indennizzo sia stato effettivamente versato ed a chi. E' appena il caso di rilevare che se esso fosse stato versato
18 direttamente alla sulla base del parere positivo del gennaio Per_3
del 1997 da parte della CMO - nell'ambito degli accertamenti volti al riconoscimento dell'indennizzo ex L.210/92, non vi sarebbe alcuna ingiustificata locupletazione giacché il risarcimento oggi riconosciuto non va in favore della vittima né è collegato alla malattia subita dalla vittima del contagio, ma ai parenti per la ingiusta perdita familiare.
Pertanto in assenza di utili indicazioni sull'effettiva corresponsione dell'indennizzo in parola e nella carenza di ogni elemento circa gli
(eventuali) beneficiari delle somme che era onere della parte convenuta indicare stante l'espressa contestazione degli attori, mancano i presupposti stessi della compensazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo disponendosi la distrazione delle stesse in favore dei procuratori della parte attrice che ne hanno fatto espressa richiesta e ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente le domande degli attori e, per l'effetto, condanna il a pagare Controparte_1
euro 294.913,84 in favore di Parte_2
euro 320.935,65 in favore di Parte_3
euro 320.935,65 in favore di n.q. di esercente la Parte_2
potestà genitoriale del figlio Persona_4
euro 121.435,12 in favore di;
Parte_4
19 euro 52.722,26 in favore di;
Parte_1
euro 48.956,39 in favore di;
Parte_5
euro 45.190,52 in favore di . Parte_6
Il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 21.155,00 oltre I.V.A. e C.P.A, e rimborso spese forfetarie come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice che ne hanno fatto espressa richiesta ed oltre alle spese per la
CTU da porsi definitivamente a carico del . CP_1
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/09/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
20
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 22/09/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 1033 dell'anno 2021 promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , ,
[...] Parte_4 Parte_5
(avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO ); Parte_6
CONTRO
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO (avv. AVVOCATURA DELLO STATO
DI PALERMO );
Si da atto che sono presenti l'avv. Debora Zaccaria anche in sost. dell'avv. IMPELLUSO MARCO
CARMELO per gli attori;
l'avv. Cacopardi per Controparte_2
, ai fini della pratica sono presenti i
[...]
dottori, , e Marco di . Persona_1 Persona_2 CP_3
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
L'avv. Cacopardi insiste nell'eccezione di prescrizione ed in subordine chiede il rinnovo o il richiamo del CTU sulla base dell'opaco nesso di causalità tra contagio e decesso e delle comorbilità da cui era affetto il
1 paziente che hanno concorso all'exitus chiedendo, in subordine, un congruo abbattimento del risarcimento richiesto.
L'avv. Zaccaria contesta ed insiste.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.,
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Enrico
Catanzaro, all'udienza del 22/09/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1033 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, in proprio e Parte_1 Parte_2 CP_4
, Parte_3 Parte_4 Parte_5
, tutti elettivamente domiciliato in
[...] Parte_6
VIA LUIGI MAJNO 5 MILANO, presso l'Avv. IMPELLUSO MARCO
CARMELO che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– attore –
CONTRO
C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE Controparte_1
DELLO STATO DI PALERMO elettivamente domiciliato in VIA
VILLAREALE 6 PALERMO, presso l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
PALERMO lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli odierni attori chiedono risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti iure proprio per il decesso della loro congiunta , nata il 24 novembre Persona_3
1971 e deceduta in data 12 gennaio 2018, a causa dell'infezione da HCV
contratta in occasione delle trasfusioni alle quali era stata sottoposta a partire dal 1975 in ragione della propria patologia di thalasso-
drepanocitosi.
Più in particolare gli attori sono:
➢ , il padre della signora Parte_4 Persona_3
(87enne all'epoca del decesso della figlia e con essa convivente):
➢ il coniuge della signora (di 48 Parte_2 Persona_3
anni al decesso della vittima e con essa convivente):
➢ e i figli della vittima (rispettivamente CP_5 Parte_3
di anni 12 e 18 al momento del decesso della madre e con essa conviventi)
➢ , e , i fratelli della signora Pt_1 Pt_5 Parte_6
(rispettivamente di anni 49, 54 e 62 al momento del Persona_3
decesso della sorella).
In citazione gli attori esponevano che in ragione della thalasso-
drepanocitosi da cui era affetta, la signora si Persona_3
sottoponeva a trasfusioni periodiche sino al 1989 allorquando è risultata positiva al virus HCV.
Soggiungevano che nel gennaio del 1997 la CMO - nell'ambito degli accertamenti volti al riconoscimento dell'indennizzo ex L.210/92 – si
4 accertava sia che la signora era stata sottoposta a Persona_3
trasfusioni dal 1975, sia che la stessa era risultata positiva al virus HCV,
riconoscendo la sussistenza di un nesso causale tra le trasfusioni e l'infezione da virus HCV.
Affermavano poi che in data 13 gennaio 2018 la signora
[...]
decedeva per l'insufficienza epatica. Per_3
Ritenendo responsabile della morte il per la Controparte_1
violazione del dovere di garantire la sicurezza del sangue utilizzato nelle pratiche emotrasfusionali, indipendentemente dalla mancanza di test diagnostici specifici volti al rilevo dell'epatite C, concludevano chiedendo di:
a) accertare e dichiarare la responsabilità del , ex Controparte_1
articoli 2043 ss. c.c., 185 c.p., 2059 c.c. e 2050 c.c., per la morte della
signora gostino;
Per_3
b) per l'effetto, condannare il convenuto , in persona del CP_1
Ministro pro tempore, al risarcimento in degli attori di tutti i danni subiti e
subendi in conseguenza della morte della signora , nella Persona_3
misura ritenuta di giustizia ovvero che risulterà provata in corso di causa
con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi cc.dd.
compensativi, da calcolarsi quanto meno nella misura del 5% annuo dalla
data del fatto. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi del giudizio da
distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che
dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
Si costituiva il eccependo la prescrizione del diritto, CP_1
contestando il nesso causale tra trasfusioni e malattia nonché tra
5 malattia e decesso, ed osservando che in ogni caso mancava l'elemento della colpa perché al tempo delle trasfusioni e del supposto contagio il virus dell'epatite non era ancora conosciuto e pertanto non era nel potere del approntare quelle misure di sorveglianza e controllo delle CP_1
sacche ematiche utilizzate che avrebbero potuto evitare la contrazione del virus.
Deduceva in ogni caso che del danno non patrimoniale parentale richiesto gli attori avrebbero dovuta dare rigorosa prova mentre i supposti danni patrimoniali patiti dal marito per la perdita della capacità
lavorativa della moglie casalinga, erano inconsistenti e privi di riscontro,
fermo restando che da qualsiasi somma eventualmente sborsata dal si sarebbe dovuto detrarre a scomputo quanto già erogato agli CP_1
attori a titolo di indennizzo ex L. 210/92, e per le diverse indennità
eventualmente ottenute.
La causa, istruita attraverso CTU medica e produzioni documentali,
veniva infine discussa e decisa all'udienza odierna.
La domanda spiegata impone un preliminare inquadramento della pretesa risarcitoria, che si inscrive nel solco della responsabilità extracontrattuale imputabile all'ente convenuto per aver omesso di adottare tutte le misure di verifica e puntuale controllo, che pure al medesimo competevano in forza di un quadro normativo di carattere generale e specifico (legge 592/1967; d.p.r.
1256/71; legge 833/78; legge 107/90; 210/92) sull'attività di produzione e commercializzazione del sangue umano ed emoderivati, al fine di evitare la diffusione di sangue infetto, produttivo dell'insorgenza di patologie virali, con danni alla salute nei pazienti sottoposti alla trasfusione.
6 Ciò posto, in tema di menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari si possono verificare ( cfr. Corte cost. n. 226 del 2000) tre diverse situazioni, cioè: a) il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., ove ne ricorrano le condizioni;
b) il diritto ad un equo indennizzo, discendente direttamente dall'art. 32 Cost. in relazione all'art. 2, qualora si tratti di danno, non derivante da fatto illecito, che sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale;
c) il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma dell'art. 2 e dell'art. 38 cost., a misure di sostegno assistenziale, che sono disponibili dal legislatore nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri assistenziali.
Muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono, in primo luogo, agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e, segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché alla colpevolezza, espressa in termini di imputabilità e prevedibilità dell'evento la cui esistenza è contestata dal . CP_1
In via preliminare, tuttavia, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto. CP_1
Essa è facilmente ed immediatamente superata rilevando che gli attori agiscono per il risarcimento del danno parentale da perdita del congiunto sicché l'inizio della prescrizione della relativa domanda non può che coincidere con la morte della signora avvenuta in data Persona_3
18.1.2018.
Ora, essendo stata notificata la citazione del presente giudizio nel
7 gennaio del 2021, non si vede come possa ritenersi prescritto il diritto al risarcimento oppure definirsi “non chiara” l'individuazione dell'evento causativo del danno ossia il decesso.
Passando quindi al merito della questione occorre innanzi tutto verificare, come detto, la sussistenza del nesso di causalità tra trasfusioni e malattia e poi tra malattia e morte, che è la premessa per richiedere il risarcimento oggi domandato.
A tal fine nel corso della causa è stata disposta CTU che recava i seguenti quesiti:
“… accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti, il
nesso causale tra la contrazione del virus HCV da parte di
[...]
e le trasfusioni avvenute nel 1975 accertando inoltre: - se vi Per_3
fossero all'epoca del contagio (1975) condotte doverose che, se poste in
essere e rese obbligatorie per tutti i sanitari operanti, avrebbero scongiurato
nel caso concreto il contagio;
- accertare, sulla scorta della documentazione sanitaria agli atti, la
portata invalidante della malattia contratta da Persona_3
accertando se il suo decesso nel 2018 sia stato o meno direttamente
causato dalla contrazione della epatite C o dalle successive complicazioni
strettamente correlate alla patologia;
Ebbene all'esito della CTU può senz'altro concludersi per la sussistenza del nesso causale tra trasfusioni e malattia e tra malattia e morte.
Quanto al primo punto il CTU, dopo aver affermato che in assenza di analisi e dati scientifici risalenti all'epoca della trasfusione (anni 1978 e
8 seguenti) la valutazione sull'origine dell'infezione da HCV può essere elaborata esclusivamente attraverso una valutazione clinica di tipo probabilistico seppur supportata da validi elementi scientifici,
concludeva che “ (…) è ragionevole affermare che le plurime trasfusioni
ricevute dal 1978-1979 al 1989 possano senz'altro aver rappresentato un
mezzo idoneo a determinare l'infezione da HCV. Peraltro, rispetto alla
possibilità di cause alternative che possano aver giustificato il contagio, si
segnala come non sono noti ulteriori eventi a rischio sovrapponibile o
assimilabile a quello documentato. In particolare, la paziente, all'epoca dei
fatti, avrebbe subito unicamente l'intervento di splenectomia all'età di 7
anni, in assenza di prove di effettuazione di altre pratiche a rischio, motivo
per cui le emotrasfusioni subite, anche considerando il loro numero,
rappresentano certamente un fattore di rischio evidente e “più probabile
che non” rispetto ad altri ipotetici fattori.” Per altro alla stessa conclusione era arrivata anche la CMO nel 1997 riconoscendo la sussistenza di un nesso causale tra le trasfusioni e l'infezione da virus HCV.
Quanto invece alla sussistenza del nesso causale tra malattia e morte,
il CTU lo ha ritenuto accertato poiché risulta che “(…) dalla cartella
clinica di ricovero del gennaio 2018 la paziente ha presentato una cirrosi
epatica con segni di ipertensione portale a genesi multifattoriale, che
trovava nell'emisiderosi, nella falcizzazione e nell'epatopatia cronica
infettiva a genesi HCV la sua etiopatogenesi”. Soggiungeva che “ E' <
probabile che non>> ritenere che la epatopatia HCV abbia contribuito
attivamente all'evoluzione della patologia cirrotica, anche considerando che
la storia naturale della malattia insegna come questa sia in grado anche
9 da sola di determinare nel tempo l'involuzione dell'architettura epatica e
causare appunto l'insorgenza della cirrosi.” Pertanto sarebbe “ (…)
indubbio che l'infezione cronica da HCV, di per sé direttamente correlabile
ad una evoluzione cirrotica anche in assenza di altre cause, abbia svolto
nel caso in esame un ruolo efficiente e determinante nel determinismo della
cirrosi.
Allo stesso modo, si ritiene che la grave insufficienza epatica presentata
dalla paziente all'ammissione in reparto del 10.01.2018 (iperbilirubinemia
severa, compromissione della coagulazione, ipoalbuminemia, ascite),
secondaria alla cirrosi epatica scompensata, sia stata il primum movens
che ha a sua volta concorso nel determinare un'insufficienza renale acuta,
il conseguente squilibrio idro-elettrolitico con acidosi metabolica severa e
una cascata di insufficienza multiorgano che in ultimo ha condotto la
paziente a morte”.
Queste valutazioni appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici di talché le risultanze cui perviene l'ausiliare sono fatte proprie dal decidente.
In ordine profilo relativo all'imputabilità del fatto colposo, la Suprema
Corte, mostrando di aderire agli approdi più recenti della comunità
scientifica, ha affermato che, rispetto alla necessità di delimitare temporalmente la responsabilità omissiva colposa del : “…non CP_1
sussistono tre eventi lesivi – riferendosi alle patologie dell'HBC (epatite B),
HIV e HCV (epatite C) – come se si trattasse di tre serie causali autonome
ed indipendenti, ma di un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità
10 fisica (essenzialmente del fegato), per cui unico è il nesso causale:
trasfusione con sangue infetto – contagio infettivo – lesione dell'integrità.
Pertanto già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (la cui
individuazione, costituendo un accertamento fattuale, rientra nell'esclusiva
competenza del giudice di merito) sussiste la responsabilità del CP_1
anche per il contagio degli altri due virus, che non costituiscono eventi
autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene delle stesso
evento lesivo dell'integrità fisica da virus veicolati dal sangue infetto, che il
non aveva controllato, come pure era obbligato per legge” (Cass. CP_1
S.U., sent. n. 581/2008).
Ne consegue che, essendo stato conosciuto il virus dell'HBC nell'anno
1978, come ormai risulta acclarato anche dalla comunità scientifica, da quella data certamente potrà imputarsi la responsabilità al per CP_1
non aver adottato tutte le misure imposte dalla legge idonee ad evitarne la diffusione, e ciò perché, qualora lo stesso si fosse correttamente CP_1
attivato, tale comportamento doveroso avrebbe evitato pure la diffusione degli altri virus, ancorché non ancora conosciuti. Ed è, dunque, questo l'obbligo per il quale si poteva pretendere l'adempimento e la cui omissione integra una condotta omissiva colposa ascrivibile all'ente.
A tale stregua, va allora ritenuto che il fosse Controparte_1
tenuto a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente dai virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali (v. Cass., S.U., sent. n. 581/2008).
Dai principi esposti in ultimo dalla Suprema Corte discende che,
11 muovendo il ragionamento sempre dal criterio del “più probabile che non”
cui è informata la causalità omissiva nella materia civilistica, deve affermarsi che, qualora il avesse adottato il comportamento CP_1
doveroso esigibile, sulla base della normativa richiamata, vale a dire se avesse predisposto un adeguato sistema di controlli volti a sottoporre il donatore a test e ad inibire la cessione/commercializzazione di sangue nel caso di valori ematochimici alterati, ciò avrebbe in ogni caso evitato il diffondersi del contagio dei virus, ancorché non ancora conosciuti dalla comunità scientifica.
In altri termini, era esigibile un comportamento di prevenzione e controllo e se questo fosse stato posto in essere, in conformità alle leges
artis previste dalla normativa di settore, ciò avrebbe evitato il propagarsi delle infezioni.
Ne consegue che, perlomeno dal momento in cui la legge individuò nel il soggetto al quale conferire le competenze nella materia del CP_1
controllo, programmazione e sorveglianza dell'attività di produzione,
diffusione e commercializzazione di plasma, è imputabile all'ente l'omissione colposa del controllo, all'origine del contagio (anno 1967 con obbligo di adozione del piano plasma).
In particolare, il d.p.r. n. 1256/1971 contiene norme di dettaglio che confermano nel Ministero la funzione di controllo e vigilanza in materia
(artt. 2, 3, 103, 112).
La legge n. 519/1973 attribuisce all' compiti Parte_7
attivi a tutela della salute pubblica. La legge 23.12.1978 n. 833, che ha istituito il Servizio sanitario Nazionale conserva al , Controparte_6
12 oltre al ruolo primario nella programmazione del piano sanitario nazionale ed a compiti di indirizzo e coordinamento delle attività
amministrative regionali delegate in materia sanitaria, importanti funzioni in materia di produzione, sperimentazione e commercio dei prodotti farmaceutici e degli emoderivati (art. 6 lett. b, c), mentre l'art. 4,
n. 6, conferma che la raccolta, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano costituiscono materia di interesse nazionale. Il d.l.n. 443
del 1987 stabilisce la sottoposizione dei medicinali alla c.d.
"farmacosorveglianza" da parte del Ministero della Sanità, che può
stabilire le modalità di esecuzione del monitoraggio sui farmaci a rischio ed emettere provvedimenti cautelari sui prodotti in commercio. Ne
consegue che, anche prima dell'entrata in vigore della legge 4.5.1990, n.
107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, deve ritenersi che sussistesse in materia, sulla base della legislazione vigente, un obbligo di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano da parte del ", ivi Controparte_6
compresi quelli relativi all'attuazione del Piano sangue, previsto dalla L,
n. 592 del 1967 e realizzato solo nel 1994.
Difatti, l'art. 44, prescriveva di controllare se il donatore di sangue era stato affetto da epatite virale vietandone in tal caso la trasfusione ad altri;
L. n. 519 dei 1973; L. n. 833 del 1973) di controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto - ed infatti, già a decorrere dalla metà degli anni '60 erano esclusi dalla possibilita' di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT -
indicatori della funzionalità epatica - erano alterati rispetto ai ranges
13 prescritti - già a partire dalla data di rilevazione diagnostica dell'epatite B
- 1973 - era obbligatoria la ricerca della presenza dell'antigene 3 in ogni singolo campione di sangue o plasma.
Nella specie, trattandosi di virus contratto non prima dell'anno 1979
(si veda la CTU alla pag. 12) già a quella data erano ben conosciuti i germi patogeni dell'epatite B e C e dunque, un comportamento doveroso,
tra quelli normativamente prescritti, avrebbe evitato ad Per_3 Per_3
la contrazione dell'HCV.
La sussistenza del contagio, il suo accertamento in sede giudiziale,
unitamente all'accertamento degli altri elementi dell'illecito aquiliano,
importa l'affermazione della responsabilità del per avere omesso CP_1
di esercitare siffatto controllo con comportamento che si pone all'origine della patologia riscontrata sul danneggiato.
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, le domanda attoree possono essere accolte ed il ritenuto responsabile per la morte CP_1
della in conseguenza delle emotrasfusioni cui venne Per_3
sottoposta con condanna al relativo risarcimento.
Spostando, a questo punto l'analisi ai profili risarcitori va detto che nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in mancanza di parametri legislativi, questo Tribunale applica gli indici equitativi contenuti nelle cd. Tabelle di Milano nella versione del giugno
2024, che, seguendo un “sistema a punto variabile”, prevedono: (i) la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti per il caso di specie, tra cui: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e la presenza di altri familiari all'interno del nucleo
14 familiare, nonché l'intensità della relazione affettiva;
(ii) la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione;
ed infine (iii) la possibilità di abbattimento del risarcimento fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o il suo annullamento in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo.
Alla luce di tali indici, tenuto conto del valore del punto base di euro
3.911,00 previsto dalle citate Tabelle per il coniuge, i figli e genitore della vittima principale nonché delle circostanze relative al caso di specie in merito a qualità ed intensità della relazione affettiva presumibile (in quanto non oggetto di specifica prova), si perviene ad una quantificazione del danno non patrimoniale così composta: euro 265.948,00 per il marito, Parte_2
euro 289.414,00 ciascuno, per i figli, e Pt_3 Persona_4
[...]
euro 109.508,00 per il padre, . Parte_4
Quanto invece ai germani della vittima, tenuto conto del valore del punto base di euro 1.698,00 previsto dalle citate Tabelle, delle circostanze relative al caso di specie in merito a qualità ed intensità della relazione affettiva presumibile (in quanto non oggetto di specifica prova), si perviene ad una quantificazione del danno non patrimoniale così composta: euro 47.544,00 per;
Parte_1
euro 44.148,00 per;
Parte_5
euro 40.752,00 per . Parte_6
Orbene, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Corte di
15 Cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale comprende in sé una componente di danno morale (inteso come sofferenza soggettiva) ed una di danno esistenziale (implicante il netto stravolgimento dello stile di vita e delle abitudini familiari). Lo stretto vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare può costituire – salvo che risultino circostanze contrarie – prova presuntiva del danno da perdita del rapporto parentale, sulla base del presunto legame affettivo esistente tra di essi.
Ciò detto, nel caso in esame non vi sono elementi capaci di elidere la presunzione di sofferenza soggettiva patita dagli attori che è stata quantificata nel valore minimo - stante la mancanza di prove specifiche sull'intensità del rapporto.
Quanto invece alla componente patrimoniale del danno, pure domandata dagli attori, sul condivisibile presupposto che anche l'attività di lavoro casalingo ha una sua valenza economica di cui la famiglia della de cuius si sarebbe giovata qualora la fosse sopravvissuta, va detto che Per_3
essa, nel caso di specie, non potrà essere risarcita.
Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, infatti, per accedere alla tutela risarcitoria patrimoniale per tale posta di danno, occorre dare “(…) prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare” . (Cass. 21 marzo 2025 n.7604). Occorre cioè una richiesta circostanziata con l'indicazione di elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una effettiva perdita o riduzione del reddito familiare, che nel caso del lavoro domestico, va inteso come effettivo valore
16 economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice casalinga. Nel caso che ci occupa gli attori si sono limitati a rappresentare la circostanza che la loro congiunta, non svolgendo attività lavorative esterne e remunerate, contribuiva col lavoro casalingo al bilancio familiare con la cura della casa, dei figli e della cucina. Ora però questi soli elementi, anche in ragione delle tempestive contestazioni del ministero convenuto, appaiono troppo scarni ed evanescenti per fondare la richiesta risarcitoria.
Essa poteva ben essere accolta qualora fosse stata fornita la prova
(invero nemmeno richiesta) dell'impegno e della rilevanza economica del lavoro casalingo della de cuius e del conseguente depauperamento degli attori a seguito del suo decesso, ma di essa non vi è traccia.
Ne consegue che l'unica posta di danno oggi riconoscibile è quella attinente al danno non patrimoniale così come sopra quantificato per la perdita parentale.
Sulle somme prima individuate dovranno essere liquidati gli interessi c.d. da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che l'importo finora liquidato è espresso in valori attuali e, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il
17 mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995
n. 1712, sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Ebbene il risarcimento alla luce dei suesposti principi cui il è CP_1
tenuto al pagamento ammonta a: euro 294.913,84 in favore del marito, Parte_2
euro 320.935,65 in favore del figlio, Parte_3
euro 320.935,65 in favore del marito n.q. di Parte_2
esercente la potestà genitoriale del figlio Persona_4
euro 121.435,12 in favore del padre, ; Parte_4
euro 52.722,26 in favore della sorella, ; Parte_1
euro 48.956,39 in favore del fratello, ; Parte_5
euro 45.190,52 in favore del fratello, . Parte_6
Il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Occorre infine esaminare l'eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta sulla base del dedotto riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della L. n. 210 del 1992.
Essa è infondata.
Per potere operare “la compensatio lucri cum damno” occorre che il beneficiario dell'indennizzo sia lo stesso soggetto che ottiene il risarcimento sul piano civilistico.
Senonché non è dato sapere se l'indennizzo sia stato effettivamente versato ed a chi. E' appena il caso di rilevare che se esso fosse stato versato
18 direttamente alla sulla base del parere positivo del gennaio Per_3
del 1997 da parte della CMO - nell'ambito degli accertamenti volti al riconoscimento dell'indennizzo ex L.210/92, non vi sarebbe alcuna ingiustificata locupletazione giacché il risarcimento oggi riconosciuto non va in favore della vittima né è collegato alla malattia subita dalla vittima del contagio, ma ai parenti per la ingiusta perdita familiare.
Pertanto in assenza di utili indicazioni sull'effettiva corresponsione dell'indennizzo in parola e nella carenza di ogni elemento circa gli
(eventuali) beneficiari delle somme che era onere della parte convenuta indicare stante l'espressa contestazione degli attori, mancano i presupposti stessi della compensazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo disponendosi la distrazione delle stesse in favore dei procuratori della parte attrice che ne hanno fatto espressa richiesta e ponendo quelle di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie parzialmente le domande degli attori e, per l'effetto, condanna il a pagare Controparte_1
euro 294.913,84 in favore di Parte_2
euro 320.935,65 in favore di Parte_3
euro 320.935,65 in favore di n.q. di esercente la Parte_2
potestà genitoriale del figlio Persona_4
euro 121.435,12 in favore di;
Parte_4
19 euro 52.722,26 in favore di;
Parte_1
euro 48.956,39 in favore di;
Parte_5
euro 45.190,52 in favore di . Parte_6
Il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 21.155,00 oltre I.V.A. e C.P.A, e rimborso spese forfetarie come per legge da distrarsi in favore dei difensori di parte attrice che ne hanno fatto espressa richiesta ed oltre alle spese per la
CTU da porsi definitivamente a carico del . CP_1
Così deciso in Palermo, all'udienza del 22/09/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Catanzaro
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