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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 15/07/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 260/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 260/2024 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Pizzoli, C.so Sallustio, n.164/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Grottini presso il cui studio sito in L'Aquila, Portici di San Bernardino, n.2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore;
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Pizzoli (AQ), Corso Sallustio n. 164 bis, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Portici San
Bernardino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nadia Mariotti, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli minorenni, in base al combinato disposto cui agli artt. 337 bis, 337 ter
c.c. e 473bis 51 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 20.02.2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 essere stati legati da una relazione sentimentale e che hanno intrattenuto una convivenza more uxorio con decorrenza a partire dal 2017, dalla quale sono nati i figli Per_1
(L'Aquila, 3.11.2018) ed (L'Aquila, 27.8.2022), chiedevano congiuntamente Per_2 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Esponevano che dopo un periodo di convivenza presso l'unità immobiliare sita a Pizzoli
(Aq), Corso Sallustio n. 164 bis, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza, pur riuscendo ad addivenire ad un accordo circa le modalità di esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale.
3. Le parti rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14.05.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda.
4. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendo i presupposti, possono essere accolte, in quanto appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni delle note scritte depositate, in data 12.05.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
1. dispone che i figli minori restano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella abitazione familiare, sita in Pizzoli (AQ), Corso
Sallustio n. 164 bis, da assegnare alla stessa, la quale, quindi, è autorizzata, sin dalla sottoscrizione delle presenti note, a modificare la relativa serratura di ingresso;
il padre, invece, che provvederà a lasciar libera la suddetta abitazione di tutti i propri averi, vivrà presso la dimora sita in Rocca Preturo, frazione di Acciano, alla via delle Grotti, 34;
2. le parti concordano sul piano genitoriale come di seguito organizzato:
PRIMA SETTIMANA - il lunedì i bambini staranno con la madre, presso l'abitazione in
Pizzoli (AQ), Corso Sallustio n. 164 bis, e ciò fino al mercoledì mattina, ovvero sino al momento in cui la medesima si occuperà di condurli presso le rispettive scuole;
- il mercoledì, infatti, il padre preleverà i bambini all'uscita da scuola e li terrà continuativamente con sé, presso la dimora sita in Rocca Preturo, in via delle Grotti, 34, fino al giovedì mattina, quando lo stesso provvederà ad accompagnarli in tempo utile a scuola;
- la madre preleverà i bambini all'uscita da scuola il giovedì pomeriggio e li terrà continuativamente con sé fino al venerdì mattina della settimana successiva, quando, al fine di garantir loro di trascorrere, ogni 15 giorni, un weekend lungo con il padre, i medesimi staranno presso di lui, come meglio specificato nella successiva sezione,
“SECONDA SETTIMANA”, del presente piano genitoriale;
- in questa prima settimana, dunque, nella quale non è previsto il pernotto dei bimbi presso il padre nei giorni del venerdì e del sabato, sarà la madre a condurre alla lezione di danza sia il martedì Per_1 che il venerdì, e ciò quantomeno per tutta la frequenza del corso da parte della piccola e fintantoché questo rimarrà fissato, come è attualmente, in tali giorni;
SECONDA SETTIMANA - il lunedì, quindi, i bambini staranno con la madre, presso l'abitazione in Pizzoli (AQ), Corso Sallustio n. 164 bis, e ciò fino al venerdì mattina, quando la medesima provvederà a condurli ai rispettivi Istituti Scolastici, dai quali, lo stesso giorno, all'uscita, allo stato prevista, per alle ore 16.20 e, per alle Per_1 Per_2 ore 16.30, verranno prelevati dal padre, il quale, quindi, li terrà con sé, presso la propria abitazione di Rocca Preturo, frazione di Acciano, alla via delle Grotti, 34, sino alle ore
20.30 della domenica successiva, quando avrà cura di riconsegnarli alla madre, presso la di lei abitazione;
- in ogni caso, questa seconda settimana, nella quale, quindi, i bambini trascorreranno il weekend con il padre a decorrere dal venerdì, quest'ultimo, il venerdì, appunto, si farà carico di condurre alla lezione pomeridiana di danza, tenendo Per_1 con sé fino all'uscita della sorella dal corso;
- tale impegno, comunque, terminerà Per_2 con la fine del relativo corso, di regola prevista per il 30 giugno di ogni anno;
- va, tuttavia, specificato, al riguardo delle attività varie ed eventuali che entrambi i bambini, anche in futuro, sceglieranno di praticare al di fuori dell'orario scolastico, che l'onere di condurveli all'entrata e di riprenderli all'uscita incomberà paritariamente su entrambi i genitori, i quali, pertanto, se ne faranno carico in maniera alternata;
- le parti, in ogni caso, precisano che, nelle giornate di rispettiva competenza, ciascuna si farà carico di seguire i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, nonché di accompagnarli e riprenderli dalle attività sportive, ludiche ed extracurriculari in genere di volta in volta praticate dai medesimi. - le parti si impegnano a mediare per consentire il rispetto degli accordi, fatti comunque salvi le necessità contingenti, la serenità e il prioritario benessere psicofisico dei bambini;
- lo schema sopra descritto ed articolato tra “PRIMA SETTIMANA” e
“SECONDA SETTIMANA”, verrà sistematicamente replicato ogni quindici giorni, nell'arco temporale di quattro settimane, salvo, in ogni caso, diverso e migliore accordo;
In deroga alla ordinaria regolamentazione,
(i) nel periodo delle vacanze invernali, i bambini trascorreranno con ciascun genitore una delle due settimane normalmente previste per le vacanze scolastiche, avendo cura che la loro permanenza presso i rispettivi genitori in occasione delle relative festività religiose e laiche rispetti il criterio dell'alternanza annuale, in modo che l'anno in cui avranno trascorso la vigilia ed il giorno di Natale con la madre, passeranno la vigilia ed il giorno di capodanno con il padre, il quale, in quanto non collocatario, al termine della settimana di competenza, provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna alle ore 20,30;
(ii) nel periodo delle vacanze Pasquali, i bambini, ad anni alterni, trascorreranno scambievolmente con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta. Nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive;
tali periodi di vacanza dovranno essere concertati entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori di organizzare i piani ferie.
Ciascun genitore, in deroga alla regolamentazione del diritto di visita, avrà diritto di festeggiare il proprio compleanno con i figli ed altrettanto la festa della mamma e quella del papà. Il compleanno di ed sarà festeggiato, salvo diversi Per_1 Per_2
e migliori accordi, alla presenza di entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata da entrambi i genitori e quindi le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ed Per_1 Per_2
Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento e lo stesso genitore dovrà farsi carico in tali circostanze degli oneri ad esse correlati, comunque impegnandosi entrambi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il Sig. parteciperà al mantenimento ordinario di ed Parte_1 Per_1 Per_2 versando un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento; euro duecentocinquanta per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT, che corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario presso il c/c della medesima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, fermo l'obbligo per il sig.
di corrispondere, per la medesima causale, l'importo di € 400,00 mensili come in Pt_1 precedenza stabilito e allo stato non ancora versato, dal mese di febbraio 2025 sino al mese di aprile 2025, per un totale, quindi, di n.3 mensilità, oltre spese straordinarie parimenti ancora non rimborsate;
4. i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la prole secondo la classificazione e nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo d'intesa recepito dal Tribunale dell'Aquila;
5. l'assegno unico ed universale erogato dall' per ed dell'importo di CP_1 Per_1 Per_2
€ 444,00, sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_2
6. la Sig.ra e il Sig. intendono definire secondo i termini e con Parte_2 Parte_1 le modalità stabiliti nel presente atto, al quale, per l'effetto, seguirà la sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito atto notarile, la questione relativa alla comproprietà indivisa del fabbricato indipendente di civile abitazione, da cielo a terra, con annessa corte esclusiva pertinenziale a tre lati, in precedenza destinato a casa familiare, sito in
Pizzoli (Aq), al Corso Sallustio, civico n. 164 bis, composto da locali cantina, locale autoclave e autorimessa al piano terra, nonché da cucina, bagno, tre vani, w.c., locale ripostiglio e disimpegno al piano primo e, infine, da locale soffitta al piano secondo, censito al catasto fabbricati del Comune di Pizzoli al foglio 35, particella n. 782: sub. 1,
Corso Sallustio PT, b.c.n.c.; sub. 2, Corso Sallustio piano T, categ. C/6, cl. 8 mq. 37, sup. cat. totale mq. 41, rend. Euro 89,81; sub. 3, Corso Sallustio, piano T-1-2, categ.
A/2. cl. 3, vani 7, sup. cat. mq. 180, totale escluse aree scoperte mq.180, rend. Euro
488,05, acquistato in proprietà indivisa ed in parti uguali tra i medesimi in forza di atto di compravendita per Notar di L'Aquila, rep. 11927, del Persona_3
7.9.2022, mediante un contratto di mutuo agevolato riservato ai giovani under 35, stipulato in pari data con l'Istituto di Credito per l'importo di Controparte_2
112.000,00 euro, della durata di 25 anni, con rateo mensile di 550 euro.
Segnatamente, in esecuzione di quanto sopra,
(i) gli istanti si impegnano a realizzare lo scioglimento della comunione sull'unità immobiliare come sopra descritta ed individuata, con la conseguenza che il Sig.
si obbliga a cedere e traferire la propria quota pari a ½ della Parte_1 proprietà indivisa di detto immobile in favore della Sig.ra la Parte_2 quale si obbliga ad accettare, mediante sottoscrizione di un atto notarile di cessione di diritti;
atto che, al solo fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste e connesse all'acquisto dell'abitazione ed al mutuo all'uopo contratto, verrà stipulato, dinanzi al Notaio Persona_3 dell'Aquila, entro e non oltre il mese di gennaio 2028, salvi eventuali posticipi indipendenti dalla volontà delle parti;
(ii) la sig.ra si impegna ad accollarsi integralmente il pagamento Parte_2 della rata mensile del mutuo, pari ad € 550,00, sino alla sua completa estinzione, senza aver più nulla a pretendere a tale titolo dal Sig. , neppure con Parte_1 riguardo alla quota parte di mensilità pregresse da questi non corrisposta, mutuo originariamente concesso per la somma di € 112.000,00, con atto n.
0E54017616851, rep. n. 11928, del 7.9.2022 per NotarFederico Magnante
Trecco di L'Aquila, ripassato tra la Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed i Sigg.ri e quale “parte mutuataria e datrice di ipoteca”, Parte_2 Parte_1 comunque garantendo il Sig. rispetto a qualsivoglia obbligo e Parte_1 responsabilità nei confronti della Banca;
(iii) tutte le spese e gli oneri comunque connessi e derivanti dalla stipula dell'atto notarile in parola verranno sostenute integralmente dalla sola sig.ra
[...]
Pt_2
7. in ogni caso, tutte le spese e gli oneri relativi alla unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione familiare, maturati e maturandi dal 7.9.2022, data di acquisto della stessa da parte degli odierni istanti, fino alla data dell'udienza di comparizione, resteranno a totale carico della sig.ra Parte_2
8. le parti si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia per sé, sebbene superflua alla luce dell'art. 20 del D.L. 69 del 19 giugno 2023, sia per i figli minori;
9. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in L'Aquila, il 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 260/2024 promossa da:
, c.f. , nato il [...] a [...], residente a Parte_1 C.F._1
Pizzoli, C.so Sallustio, n.164/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Grottini presso il cui studio sito in L'Aquila, Portici di San Bernardino, n.2 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore;
[...]
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Pizzoli (AQ), Corso Sallustio n. 164 bis, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Portici San
Bernardino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Nadia Mariotti, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la disciplina in merito all'affidamento, mantenimento e diritto di visita dei figli minorenni, in base al combinato disposto cui agli artt. 337 bis, 337 ter
c.c. e 473bis 51 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 20.02.2025, e premesso di Parte_1 Parte_2 essere stati legati da una relazione sentimentale e che hanno intrattenuto una convivenza more uxorio con decorrenza a partire dal 2017, dalla quale sono nati i figli Per_1
(L'Aquila, 3.11.2018) ed (L'Aquila, 27.8.2022), chiedevano congiuntamente Per_2 regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale.
2. Esponevano che dopo un periodo di convivenza presso l'unità immobiliare sita a Pizzoli
(Aq), Corso Sallustio n. 164 bis, essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, hanno deciso di cessare la propria convivenza, pur riuscendo ad addivenire ad un accordo circa le modalità di esercizio della rispettiva responsabilità genitoriale.
3. Le parti rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 14.05.2025 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., insistevano nella loro domanda.
4. La domanda va accolta. Le condizioni proposte dalle parti, sussistendo i presupposti, possono essere accolte, in quanto appaiono correttamente regolare i diritti della prole di minore età, soddisfacendo il suo primario interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
- OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni delle note scritte depositate, in data 12.05.2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
1. dispone che i figli minori restano affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre, nella abitazione familiare, sita in Pizzoli (AQ), Corso
Sallustio n. 164 bis, da assegnare alla stessa, la quale, quindi, è autorizzata, sin dalla sottoscrizione delle presenti note, a modificare la relativa serratura di ingresso;
il padre, invece, che provvederà a lasciar libera la suddetta abitazione di tutti i propri averi, vivrà presso la dimora sita in Rocca Preturo, frazione di Acciano, alla via delle Grotti, 34;
2. le parti concordano sul piano genitoriale come di seguito organizzato:
PRIMA SETTIMANA - il lunedì i bambini staranno con la madre, presso l'abitazione in
Pizzoli (AQ), Corso Sallustio n. 164 bis, e ciò fino al mercoledì mattina, ovvero sino al momento in cui la medesima si occuperà di condurli presso le rispettive scuole;
- il mercoledì, infatti, il padre preleverà i bambini all'uscita da scuola e li terrà continuativamente con sé, presso la dimora sita in Rocca Preturo, in via delle Grotti, 34, fino al giovedì mattina, quando lo stesso provvederà ad accompagnarli in tempo utile a scuola;
- la madre preleverà i bambini all'uscita da scuola il giovedì pomeriggio e li terrà continuativamente con sé fino al venerdì mattina della settimana successiva, quando, al fine di garantir loro di trascorrere, ogni 15 giorni, un weekend lungo con il padre, i medesimi staranno presso di lui, come meglio specificato nella successiva sezione,
“SECONDA SETTIMANA”, del presente piano genitoriale;
- in questa prima settimana, dunque, nella quale non è previsto il pernotto dei bimbi presso il padre nei giorni del venerdì e del sabato, sarà la madre a condurre alla lezione di danza sia il martedì Per_1 che il venerdì, e ciò quantomeno per tutta la frequenza del corso da parte della piccola e fintantoché questo rimarrà fissato, come è attualmente, in tali giorni;
SECONDA SETTIMANA - il lunedì, quindi, i bambini staranno con la madre, presso l'abitazione in Pizzoli (AQ), Corso Sallustio n. 164 bis, e ciò fino al venerdì mattina, quando la medesima provvederà a condurli ai rispettivi Istituti Scolastici, dai quali, lo stesso giorno, all'uscita, allo stato prevista, per alle ore 16.20 e, per alle Per_1 Per_2 ore 16.30, verranno prelevati dal padre, il quale, quindi, li terrà con sé, presso la propria abitazione di Rocca Preturo, frazione di Acciano, alla via delle Grotti, 34, sino alle ore
20.30 della domenica successiva, quando avrà cura di riconsegnarli alla madre, presso la di lei abitazione;
- in ogni caso, questa seconda settimana, nella quale, quindi, i bambini trascorreranno il weekend con il padre a decorrere dal venerdì, quest'ultimo, il venerdì, appunto, si farà carico di condurre alla lezione pomeridiana di danza, tenendo Per_1 con sé fino all'uscita della sorella dal corso;
- tale impegno, comunque, terminerà Per_2 con la fine del relativo corso, di regola prevista per il 30 giugno di ogni anno;
- va, tuttavia, specificato, al riguardo delle attività varie ed eventuali che entrambi i bambini, anche in futuro, sceglieranno di praticare al di fuori dell'orario scolastico, che l'onere di condurveli all'entrata e di riprenderli all'uscita incomberà paritariamente su entrambi i genitori, i quali, pertanto, se ne faranno carico in maniera alternata;
- le parti, in ogni caso, precisano che, nelle giornate di rispettiva competenza, ciascuna si farà carico di seguire i minori nello svolgimento dei compiti scolastici, nonché di accompagnarli e riprenderli dalle attività sportive, ludiche ed extracurriculari in genere di volta in volta praticate dai medesimi. - le parti si impegnano a mediare per consentire il rispetto degli accordi, fatti comunque salvi le necessità contingenti, la serenità e il prioritario benessere psicofisico dei bambini;
- lo schema sopra descritto ed articolato tra “PRIMA SETTIMANA” e
“SECONDA SETTIMANA”, verrà sistematicamente replicato ogni quindici giorni, nell'arco temporale di quattro settimane, salvo, in ogni caso, diverso e migliore accordo;
In deroga alla ordinaria regolamentazione,
(i) nel periodo delle vacanze invernali, i bambini trascorreranno con ciascun genitore una delle due settimane normalmente previste per le vacanze scolastiche, avendo cura che la loro permanenza presso i rispettivi genitori in occasione delle relative festività religiose e laiche rispetti il criterio dell'alternanza annuale, in modo che l'anno in cui avranno trascorso la vigilia ed il giorno di Natale con la madre, passeranno la vigilia ed il giorno di capodanno con il padre, il quale, in quanto non collocatario, al termine della settimana di competenza, provvederà a ricondurli presso l'abitazione materna alle ore 20,30;
(ii) nel periodo delle vacanze Pasquali, i bambini, ad anni alterni, trascorreranno scambievolmente con ciascun genitore il giorno di Pasqua e Pasquetta. Nel corso delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane anche non consecutive;
tali periodi di vacanza dovranno essere concertati entro il 31 maggio di ogni anno al fine di consentire ad entrambi i genitori di organizzare i piani ferie.
Ciascun genitore, in deroga alla regolamentazione del diritto di visita, avrà diritto di festeggiare il proprio compleanno con i figli ed altrettanto la festa della mamma e quella del papà. Il compleanno di ed sarà festeggiato, salvo diversi Per_1 Per_2
e migliori accordi, alla presenza di entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sui figli verrà esercitata da entrambi i genitori e quindi le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute che li riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di ed Per_1 Per_2
Le decisioni relative a questioni di ordinaria amministrazione verranno invece assunte dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento e lo stesso genitore dovrà farsi carico in tali circostanze degli oneri ad esse correlati, comunque impegnandosi entrambi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3. il Sig. parteciperà al mantenimento ordinario di ed Parte_1 Per_1 Per_2 versando un assegno mensile di € 500,00 (cinquecento; euro duecentocinquanta per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT, che corrisponderà alla madre, mediante bonifico bancario presso il c/c della medesima, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente scrittura, fermo l'obbligo per il sig.
di corrispondere, per la medesima causale, l'importo di € 400,00 mensili come in Pt_1 precedenza stabilito e allo stato non ancora versato, dal mese di febbraio 2025 sino al mese di aprile 2025, per un totale, quindi, di n.3 mensilità, oltre spese straordinarie parimenti ancora non rimborsate;
4. i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la prole secondo la classificazione e nel rispetto delle modalità di cui al Protocollo d'intesa recepito dal Tribunale dell'Aquila;
5. l'assegno unico ed universale erogato dall' per ed dell'importo di CP_1 Per_1 Per_2
€ 444,00, sarà percepito al 100% dalla Sig.ra Parte_2
6. la Sig.ra e il Sig. intendono definire secondo i termini e con Parte_2 Parte_1 le modalità stabiliti nel presente atto, al quale, per l'effetto, seguirà la sottoscrizione da parte dei medesimi di apposito atto notarile, la questione relativa alla comproprietà indivisa del fabbricato indipendente di civile abitazione, da cielo a terra, con annessa corte esclusiva pertinenziale a tre lati, in precedenza destinato a casa familiare, sito in
Pizzoli (Aq), al Corso Sallustio, civico n. 164 bis, composto da locali cantina, locale autoclave e autorimessa al piano terra, nonché da cucina, bagno, tre vani, w.c., locale ripostiglio e disimpegno al piano primo e, infine, da locale soffitta al piano secondo, censito al catasto fabbricati del Comune di Pizzoli al foglio 35, particella n. 782: sub. 1,
Corso Sallustio PT, b.c.n.c.; sub. 2, Corso Sallustio piano T, categ. C/6, cl. 8 mq. 37, sup. cat. totale mq. 41, rend. Euro 89,81; sub. 3, Corso Sallustio, piano T-1-2, categ.
A/2. cl. 3, vani 7, sup. cat. mq. 180, totale escluse aree scoperte mq.180, rend. Euro
488,05, acquistato in proprietà indivisa ed in parti uguali tra i medesimi in forza di atto di compravendita per Notar di L'Aquila, rep. 11927, del Persona_3
7.9.2022, mediante un contratto di mutuo agevolato riservato ai giovani under 35, stipulato in pari data con l'Istituto di Credito per l'importo di Controparte_2
112.000,00 euro, della durata di 25 anni, con rateo mensile di 550 euro.
Segnatamente, in esecuzione di quanto sopra,
(i) gli istanti si impegnano a realizzare lo scioglimento della comunione sull'unità immobiliare come sopra descritta ed individuata, con la conseguenza che il Sig.
si obbliga a cedere e traferire la propria quota pari a ½ della Parte_1 proprietà indivisa di detto immobile in favore della Sig.ra la Parte_2 quale si obbliga ad accettare, mediante sottoscrizione di un atto notarile di cessione di diritti;
atto che, al solo fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni fiscali richieste e connesse all'acquisto dell'abitazione ed al mutuo all'uopo contratto, verrà stipulato, dinanzi al Notaio Persona_3 dell'Aquila, entro e non oltre il mese di gennaio 2028, salvi eventuali posticipi indipendenti dalla volontà delle parti;
(ii) la sig.ra si impegna ad accollarsi integralmente il pagamento Parte_2 della rata mensile del mutuo, pari ad € 550,00, sino alla sua completa estinzione, senza aver più nulla a pretendere a tale titolo dal Sig. , neppure con Parte_1 riguardo alla quota parte di mensilità pregresse da questi non corrisposta, mutuo originariamente concesso per la somma di € 112.000,00, con atto n.
0E54017616851, rep. n. 11928, del 7.9.2022 per NotarFederico Magnante
Trecco di L'Aquila, ripassato tra la Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." ed i Sigg.ri e quale “parte mutuataria e datrice di ipoteca”, Parte_2 Parte_1 comunque garantendo il Sig. rispetto a qualsivoglia obbligo e Parte_1 responsabilità nei confronti della Banca;
(iii) tutte le spese e gli oneri comunque connessi e derivanti dalla stipula dell'atto notarile in parola verranno sostenute integralmente dalla sola sig.ra
[...]
Pt_2
7. in ogni caso, tutte le spese e gli oneri relativi alla unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione familiare, maturati e maturandi dal 7.9.2022, data di acquisto della stessa da parte degli odierni istanti, fino alla data dell'udienza di comparizione, resteranno a totale carico della sig.ra Parte_2
8. le parti si rilasciano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia per sé, sebbene superflua alla luce dell'art. 20 del D.L. 69 del 19 giugno 2023, sia per i figli minori;
9. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in L'Aquila, il 14 maggio 2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli