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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/01/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
in funzione di Giudice Unico, in persona della Dott.ssa Paola Cesaroni,
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al N. 4965 dell'anno 2019 del
Registro Generale Affari NTenziosi promossa da:
, nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato presso e nello studio degli Avv.ti
Alessandro Luigi de Felice e Annabella Paola de Felice, dai quali è
rappresentato e difeso
ATTORE OPPONENTE
contro
, in NTroparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Gianvito Giannelli, dal quale è rappresentata e difesa
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 01.10.2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note di trattazione inviate in ossequio al decreto del 20.08.2024, la causa era riservata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, , Persona_1
in qualità di fideiussore, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale adito per l'importo di € 459.601,66, oltre interessi e spese legali, in favore della
[...]
NTroparte_2
Il suddetto decreto era emesso in relazione al contratto di prestito finanziario/mutuo chirografario n. 00002004540 di € 1.250.000,00,
della durata di dieci anni, al tasso variabile, stipulato in data
09.03.2010 tra la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, soc.
coop. e e garantito da Medio Credito Centrale NTroparte_3
s.p.a. per € 1.000.000,00.
L'opponente invocava la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, nel merito, la sua revoca, contestando la nullità
della fideiussione per violazione della L. n. 287/1990 per conformità
allo schema ABI e la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., la difformità
del tasso ISC previsto contrattualmente rispetto a quello applicato,
l'applicazione di interessi utralegali, nonché l'illegittima applicazione degli interessi composti nell'ammortamento alla francese.
In ogni caso, invocava la riduzione dell'importo alla luce di quanto
NT già corrisposto da alla creditrice opposta.
Si costituiva in giudizio l'istituto di credito opposto invocando, in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione ex art. 649
c.p.c. della provvisoria esecuzione.
Instava per la revoca del decreto ingiuntivo, dando atto dell'intervenuto pagamento di € 365.591,53 da parte di Medio Credito
Centrale e per il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di € 100.842,20, ovvero a quella maggiore o minore accertata in corso di causa.
2 Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ed esperito, con esito negativo, il tentativo di mediazione, la causa era istruita mediante prove documentali e ctu contabile.
A seguito del decesso dell'opponente, si Persona_1
costituiva in giudizio nella qualità di erede con Parte_1
beneficio di inventario, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.
Con note di trattazione scritta del 17.04.2023, la banca opposta chiedeva l'estinzione del giudizio per decorrenza dei termini per la riassunzione dello stesso a seguito del dichiarato decesso dell'opponente.
Interrotto il giudizio e regolarmente riassunto da Parte_1
il procedimento era riservato per la decisione sulle
[...]
conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 01.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione è in parte fondata.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di estinzione del giudizio per decorrenza dei termini, deve osservarsi che, secondo la Suprema Corte,
alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio,
come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo,
senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile
3 a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione (Cass. n. 30729/2024).
Nella specie, a seguito della comunicazione del decesso del resa dal suo difensore con note di trattazione Persona_1
scritta in sostituzione dell'udienza del 18.04.2023, è stata dichiarata l'interruzione del giudizio, regolarmente riassunto nel termine dei tre mesi ex art. 305 c.p.c. dall'erede . Parte_1
Si aggiunga che l'erede aveva già dichiarato la propria volontà di proseguire il giudizio mediante l'atto di costituzione del 16.04.2023.
Nel merito, deve premettersi che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe,
quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto” (cfr. Cass. n.
12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); “trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co.
2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria,
originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
4 Nel caso di specie, parte opposta ha adempiuto all'onere probatorio a lei spettante ex art. 2697 c.c. tramite la produzione di tutta la documentazione contrattuale sottostante l'emissione del decreto ingiuntivo (ed, in particolare, del contratto di prestito finanziario,
con l'intervento del “Fondo di Garanzia per le Piccole e medie Imprese”
istituito presso MCC S.p.A., tra la Banca di Credito Cooperativo di
Conversano, soc. coop. e la società NTroparte_3
stipulato in data 09.03.2010 con relativo documento di sintesi e piano di ammortamento;
la comunicazione fax del 02/03/2010 della delibera del Medio Credito Centrale Spa del 25/02/2010 di ammissione al Fondo
di Garanzia;
la fideiussione specifica sottoscritta in data 09.03.2011
per l'importo massimo di € 1.625.000,00 dal sig. Persona_1
la scrittura privata del 25/10/2016 relativa alla sospensione della quota capitale del mutuo;
la comunicazione al Medio Credito Centrale
s.p.a. in data 08/09/2016; la certificazione ex art. 50 TUB;
il piano di ammortamento del mutuo intestato alla società NTroparte_3
, la lettera dell'11/06/2018 di revoca del contratto di
[...]
NT finanziamento spedita alla società, al fideiussore e al con relative ricevute di ritorno).
Ciò premesso, deve prendersi atto della rinuncia operata dall'opponente in comparsa conclusionale in ordine alle contestazioni sulla pattuizione di interessi ultra soglia e sulla difformità
dell'ISC indicato rispetto a quello effettivo, procedendo all'esame delle contestazioni residue.
La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese, come noto, è quella di variare progressivamente la composizione delle rate,
costanti nell'importo complessivo, in quanto al decrescere progressivo della parte di interessi dovuta si accompagna un progressivo aumento della quota di capitale restituito.
5 È noto che sul punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (n. 15130/2024), affermando che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento c.d. alla francese di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né
per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Si afferma, in motivazione: "come rilevato dalla Procura Generale, è
quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.)".
Ossia: l'esigibilità immediata degli interessi prima della scadenza del capitale non confligge con l'art. 821 c.c., ove tale esigibilità
anticipata sia convenuta tra le parti.
Con riferimento al caso esaminato dalla Suprema Corte, inoltre: "nel piano di ammortamento allegato al contratto nel caso che ha dato luogo al rinvio pregiudiziale erano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi;
quindi era soddisfatta la possibilità per il mutuatario di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria".
Risulta evidente, allora, che, pur nei casi, come quello di specie,
in cui si verta di un mutuo a tasso variabile, diviene fondamentale
6 l'analisi della documentazione contrattuale, onde verificare nel dettaglio le pattuizioni intervenute ed accettate tra le parti.
Nella specie, il contratto riporta nel dettaglio tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto ed, in particolare, il tasso di interesse, la durata del finanziamento, le modalità di rimborso dell'importo finanziato, il numero e l'importo della rate da corrispondere, l'indicazione dell'importo erogato. In particolare,
l'espressa indicazione, come evidenziato dal ctu, dell'importo della singola rata da pagare, riportato nel piano di ammortamento, esclude in radice alcun profilo di indeterminatezza delle pattuizioni, essendo stato raggiunto l'accordo sulla somma complessiva finanziata, sulla durata del finanziamento, sulle modalità di rimborso, sull'importo mensile dovuto.
Consegue l'infondatezza della relativa eccezione ed il rigetto della richiesta di supplemento peritale.
Quanto alla nullità della fideiussione rilasciata in data 09.03.2011
da in favore della società debitrice Persona_1 [...]
poiché resa sul modello ABI, in contrasto con il divieto CP_3
di intese restrittive di cui all'art. 2 L. 287/1990, deve osservarsi che, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “configura un'ipotesi di «nullità speciale» quella posta attraverso le previsioni di cui agli artt. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea e 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, a presidio di un interesse pubblico e, in specie, dell'«ordine pubblico economico»,
cosicché si tratta di nullità ulteriore rispetto a quelle che il sistema già conosceva, avente una portata più ampia della nullità
codicistica (art. 1418 cod. civ.) e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento — come la «nullità di protezione» nei contratti del consumatore e la nullità nei rapporti tra imprese — in quanto colpisce
7 anche atti, o combinazioni di atti avvinti da un «nesso funzionale»,
non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale. Pertanto, i contratti di fideiussione “a valle” di intese anti-concorrenziali, dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità di vigilanza di settore, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata — perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza —, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. SS.UU.,
30/12/2021, n.41994).
La pronuncia fa seguito, chiarendone le conseguenze, al provvedimento della Banca d'Italia 2 maggio 2005 n. 55 emesso, su parere conforme dell'AGCM, a norma del III co. dell'art. 20 della legge n. 287 del
1990, che ha ritenuto censurabili le clausole n. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus,
contemplanti la clausola n. 2, denominata “di reviviscenza”, la clausola n. 8, denominata “sopravvivenza”, ed infine la clausola n.
6, denominata “rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”
Nella specie, la fideiussione di cui si discute è stata rilasciata nel
2011, quindi pacificamente “al di fuori del perimetro dell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia, avvenuto nel periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005, in forza del quale è stato emanato il provvedimento in questione che ha valutato come anticoncorrenziali le clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (..),
spettando alla stessa parte opponente fornire la prova dell'esistenza
8 del perdurare di un'intesa illecita da parte degli istituti di credito”
(Tribunale Milano Sez. spec. Impresa, 03/02/2023).
Parte opponente non ha, quindi, assolto al proprio onere probatorio,
non producendo alcun documento, né articolando alcuna istanza istruttoria al fine di provare sia la configurabilità di una intesa illecita tra le banche in relazione al periodo in esame che la sua estensibilità alla fideiussione in questione.
In relazione alle singole clausole censurate, deve evidenziarsi che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è disciplina derogabile pattiziamente dalle parti contraenti, non essendo posta a presidio di alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione,
da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. Civ., sent.
n.21867/2013; Cass. Civ., sent. n.9455/2012, Cass. Civ., sent.
n.13078/2008).
Nella specie, peraltro, la suddetta clausola risulta doppiamente sottoscritta dalla parte interessata, ex art. 1341 c.c.
Conclusivamente, l'opposizione dev'essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma incassata attraverso la garanzia del Medio Credito, avendo parte opposta in sede di costituzione dato atto della ricezione della somma e ridotto di conseguenza l'importo azionato.
L'accertamento di una diversa quantificazione del credito ingiunto comporta la revoca del decreto ingiuntivo e la contestuale emissione ex art. 653 c.p.c. di una sentenza di condanna della parte opponente al pagamento della somma accertata come dovuta all'opposta (Cass.
Civ., sez.III, sent. n. 15026/2005; Cass. Civ., sez.II, sent. n.
10229/2002).
9 In ordine all'importo residuo, deve confermarsi l'importo di €
100.182,96, accertato dal consulente, e confermato dall'istituto di credito in comparsa conclusionale ed in sede di accertamento peritale.
Infatti, la minor somma indicata in sede di costituzione in giudizio dall'istituto di credito non impedisce l'accertamento di una somma diversa, avendo la banca in ogni caso fatto riferimento alla diversa somma eventualmente risultante dall'istruttoria.
L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario determina la limitazione di responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, ex art. 490 c.c., comma 2, n. 2);
l'erede, nonostante l'accettazione con beneficio d'inventario, diviene in ogni caso soggetto passivo delle obbligazioni cadute nella successione, anche se la sua responsabilità rimane limitata intra vires hereditatis, ed è pertanto proponibile nei suoi confronti una domanda di pagamento da parte di un creditore ereditario (Cass. n.
112/1964): l'accettazione con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari,
ma, ferma tale limitazione, non impedisce di per sé che i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e su suoi beni (Cass.
n. 1990/1973).
Le spese legali seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ad eccezione della fase decisoria, liquidata ai minimi.
Le spese di ctu sono compensate in ragione dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, quarta sezione civile, in funzione di Giudice
Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nella Parte_1
qualità di erede di nei confronti di Persona_1 [...]
[...] così NTroparte_5
provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 100.182,96, oltre interessi come richiesti, entro il valore dei beni ereditari ex art. 490 c.c.;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che liquida in € 12.000,00, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge, il tutto nei limiti di cui all'art. 490 c.c.
- compensa le spese di ctu.
Bari, 18/01/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Paola Cesaroni
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