TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/04/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lamezia Terme - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2012 e vertente
TRA
( ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Ruberto che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.I. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in
, via V. Cortese, n. 25, presso la sede legale dell'Ente, difesa e rappresentata CP_1 dall' avv. Maria Lorusso in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire dichiarare la responsabilità della convenuta per tutti i pregiudizi da esso sopportati a seguito di un errore di diagnosi in cui sarebbero incorsi i sanitari dell' Ospedale di Lamezia Terme e, conseguentemente, condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura complessiva di € 25.270,00, o in quella minore che risulterà di giustizia ed equità, da accertarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto con il successo delle spese di lite.
A motivo della domanda risarcitoria la difesa dell'attore esponeva:
-che, in data 25.09.2010, a seguito di lesione accidentale procuratasi a carico della caviglia si era recato presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Lamezia
Terme, ove era stato visitato e gli era stata diagnosticata un “trauma distorsivo collo piede sinistro con edema perimalleolare esterno” e sostenuto l'assenza di “fratture apprezzabili”; nonostante questi avesse riportato una “frattura calcaneare” e tanto, sarebbe stato ravvisato a distanza di pochi giorni, ossia l'11 ottobre 2010, a seguito di un nuovo esame Rx del piede sinistro presso lo studio Radiologico Cristiano di Lamezia terme;
--che, a seguito di tale esame, il si ricoverava presso la Casa di cura Privata Pt_1
“Villa Michelino” dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico che era stato così descritto: “di riduzione e sintesi con viti metalliche a causa di frattura sottotalamica da scoppio calcagno sinistro;
-che l'attore, di conseguenza, stante la descritta situazione, convinto della sussistenza di errori e di negligenza ed imperizia da parte dei sanitari che lo avevano preso in cura, si era rivolto allo specialista in medicina legale e delle assicurazioni dott. Persona_1
il quale aveva confermato la “malpractice” medica dei sanitari che lo
[...]
avevano trattato medicalmente;
- che per la imprudenza, negligenza e imperizia dei sanitari il ricorrente aveva riportato danni biologici permanenti e da inabilità temporanea oltre al danno morale ed esistenziale alla vita di relazione;
- che la responsabilità di quanto accaduto e dei danni residuati sul danneggiato, erano da attribuirsi ai gravi errori ed alle omissioni professionali dei sanitari dell'Ospedale di
Lamezia Terme.
Instaurato il contraddittorio resisteva con comparsa di costituzione e risposta l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., la quale, nel Controparte_1 merito, contestava ogni profilo di responsabilità sostenuto dalla controparte, assumendo, in particolare, la correttezza delle prestazioni sanitarie eseguite sul ricorrente, oltre che l'insussistenza del nesso causale tra il dedotto comportamento colposo e quanto lamentato;
contestava, infine, i danni lamentati da parte attrice reputandoli non adeguatamente provati e concludeva chiedendo l'integrale rigetto della domanda avversaria, con liquidazione a proprio favore delle spese processuali.
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, era acquisita la documentazione prodotta dalle parti e veniva effettuata una CTU medico-legale sulla persona dell'attore (con elaborato peritale redatto dalla dott.ssa ). Persona_2
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 11.11.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente in via generale, è opportuno chiarire che nella presente controversia, instaurata nel mese di febbraio del 2012, non trova applicazione la disciplina sostanziale e processuale dettata dalla recente legge “Gelli” che, come noto, ha ricondotto, in punto di qualificazione "sostanziale", la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria dipendente o comunque stabilmente inserito in struttura sanitaria, nell'alveo della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., mantenendo in ogni caso nell'ambito della responsabilità di natura contrattuale quella della struttura sanitaria.
Ai fini della decisione della presente controversia si farà dunque applicazione dei principi generali enucleati dalla giurisprudenza in materia e costituenti, sino al recente intervento legislativo, il c.d. "diritto vivente" del sottosistema della responsabilità civile in ambito sanitario.
Sul punto deve rilevarsi che la Suprema Corte ha costantemente configurato la responsabilità della struttura sanitaria come di natura contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (ex multis Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio
2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4400;
Cass. 14 luglio 2004, n. 13066; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133; Cass. 2 febbraio
2005, n. 2042; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997; Cass. 11 novembre 2005, n. 22894; Cass.
24.5.2006, n. 12362).
Si tratta, in particolare: a) di un contratto atipico, con effetti protettivi nei confronti del terzo, che fa sorgere a carico della casa di cura privata o dell'ente ospedaliero pubblico, accanto ad obblighi lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, di quello paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni (cfr. sostanzialmente in tal senso Cass. SS.UU. 1.7.2002, n. 9556); b) di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fa sorgere anche l'obbligazione di versare il corrispettivo per la prestazione resa dalla struttura sanitaria (pubblica o privata), restando irrilevante che questa obbligazione sia estinta dal paziente, dal suo assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente.
La responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
È poi irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n.
10719/2000). Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che la struttura è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio.
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, del resto, non ha mancato di trovare il conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di
Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza del 11 gennaio 2008, n. 577, hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. Cass. 25.2.2005, n.
4058).
Va ritenuto, pertanto, che anche nel caso in esame (concernente un'ipotesi di responsabilità di strutture sanitarie pubbliche che si assume conseguito a condotta colposa dei sanitari delle medesime strutture, per la mancata corretta valutazione del caso medico) debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale (cfr.
Cass. 19 febbraio 2013 n. 4030).
A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada
(anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass.
14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n.
589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006).
L'ente risponde infatti di tutte le ingerenze dannose che al medico sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato, e cioè dei danni che il sanitario può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del rapporto con la struttura sanitaria.
Responsabilità che trova fondamento non già nella colpa (nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione derivante, per la casa di cura, dal contratto di spedalità stipulato con il paziente (v. Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n.
3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329).
In conclusione l'accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, in base alla quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche (generali e specialistiche) già prescritte dall'art. 2 legge n. 132 del 1968, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle "lato sensu" alberghiere (ex multis Cass. 8826 del 13/04/2007)
Ciò posto, va ribadito che trattasi di responsabilità professionale da contatto sociale, per la quale la giurisprudenza è ormai pacifica nel ritenere che ai fini del riparto dell'onere probatorio il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di un'affezione ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Quanto all'accertamento del nesso causale, in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, e, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere. In tale contesto, l'oggetto dell'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria non è costituito semplicemente dalla prestazione medica dei propri dipendenti, ma da una più complessa prestazione, definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico, inquadrabile nella categoria della "locatio operis". A carico della medesima struttura sanitaria gravano infatti, prestazioni non solo di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo, connesse all'assistenza postoperatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d'albergo. L'attività del medico costituisce quindi solo un momento di una più complessa prestazione ed il danno non sempre è conseguenza dell'errore del singolo operatore, ma talvolta anche del comportamento di più soggetti.
In applicazione di tutti i suesposti principi di diritto va, dunque, esaminata la domanda attorea tenendo conto che era onere dell'attore dimostrare l'esistenza del contratto con le strutture sanitarie pubbliche in cui lo stesso è stato visitato e trattato ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai sanitari dipendenti della azienda sanitaria convenuta, restando, invece, a carico di quest' ultima la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati eventualmente da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile.
Tanto premesso in iure, risulta per tabulas, e non è nemmeno contestato, che il è Pt_1 stato visitato nell'immediatezza ed applicato un tutore presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme e, che lo stesso, è stato successivamente ricoverato presso la Casa dove si sottopose ad un intervento Controparte_2 chirurgico al piede sinistro.
Sicché può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità tra l'attore e le struttura sanitaria anzidetta (e quindi, tramite l'Ospedale di Lamezia Terme, Cont con l' di ). CP_1
Va, peraltro, ribadito che per la sussistenza della responsabilità professionale del medico, a seguito di intervento chirurgico e/o diagnosi errata, è necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso (Cass. 16123 del 08/07/2010).
Come la Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale. Tanto detto, nel corso del presente giudizio, al fine di valutare la sussistenza di eventuali profili di responsabilità professionale da parte dei sanitari dipendenti della CP_1 sanitaria convenuta è stata disposta apposita consulenza tecnica affidata al dott.
[...]
le cui conclusioni sono da condividersi appieno per essere fondate su un Per_3 esame attento della vicenda in esame e della documentazione medica in atti e prive di vizi logici o di giudizio.
Il CTU, nel contestualizzare il caso concreto, in base alla documentazione in atti, ha evidenziato che, L'ospedale di Lamezia Terme ha erroneamente riscontrato un “trauma distorsivo collo piede sinistro con edema perimalleolare esterno” non fratture apprezzabili …omissis. Sin d'ora si può pertanto addebitare, ai sanitari dell'
[...]
come l'approccio diagnostico non fu corretto, e quindi, foriero Controparte_4
di responsabilità professionale, valutando il ritardo nell'avvio della cura corretta ed opportuna (pag. 6 CTU).
Nel rispondere ai quesiti formulati dal Tribunale il fiduciario del Giudice ha quindi riscontrato che:
“l'intervento cui doveva essere sottoposto il , la cui caviglia era comunque stata Pt_1 immobilizzata con tutore bivalva, veniva ritardato di 17 giorni;
il decorso della patologia non sembra sia stato alterato;
si ritiene di ascrivere alla condotta colposa dei sanitari un periodo di 17 giorni di inabilità assoluta”.
Sulla scorta della perizia in atti, quindi, la domanda attorea può trovare accoglimento nel riconoscimento di 17 giorni di inabilità temporanea assoluta, quale conseguenza del provato ritardo diagnostico. Poiché pertanto, nel nostro ordinamento il risarcimento del danno non patrimoniale ha funzione riparatoria, il risarcimento deve riconoscersi nella misura di euro 1.955,00, (€ 115,00- Tabelle Tribunale di Milano -per ogni giorno di inabilità assoluta,).
Su tale somma, trattandosi di credito di valore e non di valuta, decorreranno tanto la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro alla data del deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al soddisfo.
Dovendosi escludere non soltanto qualsivoglia correlazione causale o concausale tra la condotta dei sanitari della struttura sanitaria convenute ed i pregiudizi lamentati dall'attore, ma anche l'esistenza di alcun danno, non avendo rilevato il CTU alcuna limitazione funzionale da ricollegarsi eziologicamente ad un ritardo diagnostico.
Le spese del giudizio vengono compensate tra le altre parti, stante l'accogliento parziale della domanda e la particolarità e complessità delle questioni trattate.
Le spese di CTU vanno, poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie, nei termini indicati in parte motiva la domanda attorea;
- condanna l' , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento a favore di parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di € 1.955,00;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico della convenuta Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CTU, già liquidate
[...] con separato decreto, detratti gli acconti eventualmente già corrisposti;
-dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14.04.2025
Il GOP
Avv. Anna Destito