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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/09/2025, n. 3345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3345 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7903/2020 R.G. vertente tra:
(Avv. DERAMO ANTONIO LEONARDO) Parte_1
- OPPONENTE -
E
(Avv. MANFREDONIA FABIO) Controparte_1
- OPPOSTA -
NONCHE'
(Avv. BRUDAGLIO VINCENZO) CP_2
- TERZA INTERVENUTA -
E
ora la sua Liquidazione Giudiziale (AVV. NITTI Controparte_3
SAVERIO)
- TERZA CHIAMATA -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio l' Parte_2 Parte
(d'ora in avanti, ha spiegato opposizione avverso il decreto n. 1503/2020 del
[...]
17/04/2020 con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 2.110.408,76, oltre Iva come per legge ed interessi commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002 sugli importi delle singole fatture che ne costituiscono l'ammontare dalle loro scadenze al saldo e chiesto di: “
1. dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto per tutti motivi dianzi esposti;
2. accertare l'inesistenza del credito da parte della nella indicata Controparte_1 qualità, ovvero ridurlo nella misura di giustizia;
3. in ogni caso, compensare il credito che dovesse essere accertato in favore della nella indicata qualità, con quello fatto Controparte_1 valere dalla (occorrendo previo accertamento dello stesso in via riconvenzionale) per tutte Pt_2 le ragioni esposte al paragrafo sub III della parte in diritto del presente atto (credito ammontante in € 2.166.406,58, come accertato con Deliberazione del DG n. 912 del 23.5.2019). Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Costituendosi, la nella qualità, ha chiesto: “1) preliminarmente, Controparte_1 disporre l'intervento in causa iussu iudiciis ex art. 106 c.p.c. e, in subordine, autorizzare la chiamata in causa su sua istanza ex art. 107 c.p.c., della (P.Iva Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Bari al Viale P.IVA_1
G. Trisorio Liuzzi 162, fissando una nuova udienza perché la comparente possa curare il relativo adempimento;
2) all'esito, ma in tutti i casi, dichiarare inammissibile ed infondata, e comunque, rigettare l'opposizione proposta dalla e le eccezioni e domande che ha proposto con Parte_2 la stessa, e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1503/2020 del 17/04/2020 reso dal
Tribunale di Bari - Sez. Spec. in materia di Impresa;
3) in subordine e salvo gravame, nel caso di accoglimento, previ all'occorrenza gli accer tamenti, le declaratorie ed i provvedimenti richiesti in premessa, ma in tutti i casi, dichia rare tenuta e condannare la a pagarle, per i titoli Parte_2 dedotti nel ricorso per in giunzione e gradatamente per quelli allegati con il presente atto, la somma di € 2.110.408,76, oltre Iva sulle fatture che concorrono a formarla emesse dal 1° gennaio
2015 (Iva da versarsi in regime di split payment direttamente all'Erario), ed oltre ancora gli interessi commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002, così come espressamente pattuito all'art. 9 co. 7 delle Condizioni Generali [doc. m] allegate alla Convenzione Consip, dalla scadenza delle singole fatture che ne costituiscono l'ammontare al saldo ovvero la diversa somma che dovesse emergere nel corso del giudizio, anche in tal caso oltre Iva come innanzi indicato e con gli stessi interessi;
3.1) in tale ipotesi, ovvero in quella di cui al precedente punto sub 3), nel caso in cui il contratto di fornitura dei servizi di disinfestazione e derattizzazione dovesse essere ritenuto nullo, e, dovesse in conseguenza di ciò riconoscersi un credito restitutorio della nei suoi confronti, in tal Parte_2 caso dichiarare nulli anche gli affidamenti che il suddetto ha effettuato alla consorziata CP_5
Opera P. dei suddetti servizi, e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa (Opera P.) a restituirle i corrispettivi che le ha versato/girato, per il tramite dello stesso, per la loro esecuzione, nella misura di € 989.798,70, e, nell'ipotesi, invece, in cui dovesse essere ritenuto sussistente un pregiudizio, e, dunque, dovesse in conseguenza di ciò riconoscersi un credito risarcitorio della
[...]
dichiarare in tal caso tenuta e condannare la predetta Opera P. direttamente nei confronti Pt_2 della stessa, e, gradatamente, condannarla a rivalerla e/o manlevarla e/o tenerla indenne e/o rimborsarle in via di regresso, da e tutto quanto, anche per spese, fosse eventualmente costretta/condannata a riconoscere/risarcire alla sia direttamente che indirettamente Parte_2 attraverso la compensazione con il suo credito, in dipendenza della decisione del presente giudizio;
4) in tutti i casi condannare la o chi di ragione al pagamento delle spese del giudizio Parte_2 di opposizione e, nell'ipotesi sub 3), la anche di quelle relative alla fase monitoria;”. Parte_2
Si è costituita in giudizio la terza chiamata concludendo per Controparte_4 il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti;
con vittoria delle spese di lite. In seguito all'apertura della liquidazione giudiziale di tale società si è costituita la relativa Curatela.
E' intervenuta in giudizio volontariamente la chiedendo di “1) ammettere il suo CP_2 intervento;
2) respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare che la CP_2
è creditrice nei confronti di e/o della nella qualità di cui agli atti Pt_2 CP_1
(alternativamente o solidalmente) dell'importo di € 752.682,49 oltre gli interessi previsti dal D.Lgs.
n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'emissione del documento contabile stante le ricognizioni di debito in atti;
3) per l'effetto ottenere la liquidazione in favore di essa interveniente (o gradatamente della società opposta con obbligo di retrocessione) dell'importo di
€ 752.682,49 quale somma non contestata oltre gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'emissione del documento contabile. 4) subordinatamente ed in via di azione surrogatoria, dichiararsi dovuto dalla opponente l'importo di
€ 752.682,49 oltre gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'emissione del documento contabile in favore di e per esso della Controparte_1
e conseguentemente – limitatamente a tali importi - inopponibili alla CP_2 Controparte_1
nella indicata qualità (e ove occorra alla i crediti di pari importo che si assumono
[...] CP_2 vantati da in compensazione. 5) per l'effetto ottenere la liquidazione in favore di essa Pt_3 interveniente (o gradatamente della società opposta con obbligo di retrocessione) dell'importo di
€ 752.682,49 quale somma non contestata oltre gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'emissione del documento contabile. 6) condannare chi di ragione alle spese del presente giudizio e oneri accessori”. Con ordinanza del 23.2.2021 è stata rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. opposto.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti ed espletamento di una CTU contabile.
All'udienza dell'11.3.2025 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Con la produzione documentale allegata al ricorso monitorio e con quella allegata nel presente giudizio di opposizione a d.i. la (in proprio e nella qualità di Controparte_1
Cont mandataria del costituito tra essa ed il mandante Controparte_7
) ha dimostrato la quasi integrale fondatezza della pretesa creditoria di € 2.110.408,76, oltre
[...] iva come per legge ed interessi commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002, sugli importi delle singole fatture che ne costituiscono l'ammontare dalle loro scadenze al saldo, riferite a servizi di manutenzione impiantistica, di pulizia e igiene ambientale, di disinfestazione/derattizzazione, di raccolta e smaltimento rifiuti, di giardinaggio e di governo previsti dalla Convenzione Consip che la società attrice aveva prestato in esecuzione dell'ordine diretto di acquisto (Ordinativo Principale di Fornitura-4167) n. 864513 del 10.9.2013.
Parte Con l'atto di opposizione a d.i. la difesa della ha sollevato le seguenti contestazioni:
Parte 1) la ha contestato “tutte le fatture azionate che si riferiscono a prestazioni rese in maniera parziale e non idonea e come tali già contestate in via stragiudiziale dall' ” (pg. 10 atto di Pt_1 citazione);
2) ha dedotto che “Con nota prot. 28885 del 9.4.2019 la chiedeva al di Pt_2 Per_1 confermare la disponibilità all'erogazione del servizio in parola dall'1.3.2019 chiedendo, altresì,
l'applicazione di una riduzione del 10% sul compenso riconosciuto con l'OPF-4167, ai sensi della normativa vigente in materia di spending review. La con comunicazione p.e.c. CP_1
Part del 19.4.2019 (acquisita al protocollo della al n. 32246 del 23.4.2019), confermava la disponibilità a proseguire il servizio, concedendo, tuttavia, una riduzione del compenso pari al
2%, a partire dall'1.5.2019. Il che veniva recepito nella deliberazione DG n. 1019 del 10.6.2019
(doc. 21). Sta di fatto che, in diverse fatture emesse dal RTI con riferimento a tale servizio CP_1 reso a partire dall'1.5.2019, la predetta decurtazione del 2% sul compenso non è stata applicata”
(pg. 10 atto di citazione);
3) ha dedotto che “Vi sono, poi, una serie di fatture, che si elencano qui di seguito, che, seppur poste a fondamento del procedimento monitorio, risultano regolarmente pagate come dimostrato dai relativi mandati di pagamento che vengono puntualmente richiamati e che verranno depositati in giudizio … ” (pg. 11 ss. atto di citazione);
4) ha eccepito in compensazione il credito di € 2.166.406,58, asserendo che con la deliberazione n. 912 del 23.5.2019 aveva disposto la risoluzione della Convenzione Consip limitatamente ai servizi di disinfestazione e derattizzazione in ragione della carenza, in capo alla Società
Cooperativa Opera P. (consorziata esecutrice di tali servizi) del requisito della iscrizione nel
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali dello Stato di Residenza per le attività di disinfestazione e derattizzazione di cui al D.M. n. 274/1997, con la quale si era già quantificato il pregiudizio subito appunto in € 2.166.406,58, cioè in misura pari alle somme indebitamente corrisposte per i servizi di cui trattasi (v. pg. 14 atto di citazione).
In relazione alla contestazione sub 1), osserva il Collegio che trattasi di contestazione generica con la quale neppure si esplicano quali sarebbero le prestazioni non eseguite correttamente ed, in Parte ogni caso, la opponente non ha provato, come dalla sua difesa dedotto, la sussistenza di pregresse contestazioni stragiudiziali (anche il CTU ha così concluso sul punto: “Dall'esame degli atti di causa e della documentazione in atti non è emersa alcuna contestazione della Parte_2 alla RTI Romeo Gestioni in merito alle modalità di esecuzione dei servizi.”).
In relazione alla contestazione sub 2), effettivamente, come pure accertato dal CTU, l'importo complessivo corrispondente alla mancata decurtazione del 2% pattuito dalla Controparte_1 con riferimento ai servizi di smaltimento rifiuti resi a far data dall'1.5.2019 ammonta ad € 602,38. Parte Infatti, con nota prot. 28885 del 9/04/2019 (doc. 2 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, Parte cpc) la ha chiesto alla di confermare la disponibilità all'erogazione del Controparte_1 servizio di smaltimento rifiuti applicando una riduzione del 10% dal compenso. Con Parte comunicazione pec del 19/04/2019 (doc. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc) la Romeo
Gestione ha confermato la disponibilità a proseguire il servizio, applicando però una riduzione del Parte 2% sul compenso previsto per i servizi resi dal 01.05.2019, in luogo del 10% richiesto dalla
La riduzione del 2% pattuita veniva recepita nella deliberazione DG n. 1019 del 10.6.2019 (doc. Parte 21 atto di citazione in opposizione .
Quindi, l'importo complessivamente vantato dalla società opposta va decurtato di € 602,38. Parte
In relazione alla contestazione sub 3), la per documentare l'avvenuto pagamento delle fatture in questione (v. elenco pg. 11 ss. atto di citazione), a sua volta contestato da parte opposta, ha prodotto in giudizio soltanto i mandati di pagamento, ma non anche le relative contabili bancarie e/o gli estratti conto sui quali sarebbero stati effettuati gli addebiti.
Dunque, il Collegio ritiene che l'onere probatorio della relativa eccezione non è stato assolto poiché i predetti mandati di pagamento sono documentazione contabile interna all'ente pubblico e Parte pertanto di provenienza unilaterale. Né, diversamente da quanto assunto dalla difesa della può rilevare che detti pagamenti sono stati assunti da un ente pubblico, tenuto all'assolvimento dell'onere della prova così come le parti private.
Tuttavia, il CTU ha accertato, sulla base della documentazione in atti che, in ordine ad alcune Parte delle fatture di cui alla contestazione in esame, che la ha diritto di scomputare dalla debitoria verso la il complessivo importo di € 11.618,98 relative a note credito emesse Controparte_1
a storno delle fatture in questione (v. pg. 18-19 della relazione tecnica).
Pertanto, dal credito vantato complessivamente dalla va detratto anche Controparte_1
l'importo di € 11.618,98.
Il CTU ha pure verificato che “A fronte delle fatture emesse dalla per un CP_1
Part imponibile di € 460.638,67 oltre Iva, riportate dalla alla pagina 3 della memoria ex art. 183 Part co. 6 n. 3 c.p.c. del 27.7.2021 ed alla pagina 11 e ss. dell'atto di citazione in opposizione, la risulta creditrice della somma di € 56.007,46. Tale credito deriva principalmente dalla circostanza che alcune fatture emesse dalla in regime di split payment sono state CP_1
Part pagate dalla per un importo superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto (ovvero al loro valore imponibile)”. Infatti, spiega il CTU, “Lo speciale meccanismo, denominato “scissione dei pagamenti” o “split payment”, prevede l'assolvimento dell'imposta in capo alla Pubblica
Amministrazione destinataria della cessione di beni o della prestazione di servizio. Al fornitore della Pubblica Amministrazione viene, dunque, liquidato il solo corrispettivo dell'operazione, mentre l'IVA viene versata direttamente all'Erario.” e che “risulta che alcune fatture emesse dalla in regime di split payment sono state pagate per un importo superiore rispetto a CP_1 quanto effettivamente dovuto (ovvero al loro valore imponibile) e, dunque, relativamente ad esse Part residuerebbe un credito della pari al valore dell'Iva da quest'ultima corrisposta in favore del fornire (che invece avrebbe dovuto essere versata dall'Ente direttamente in favore dell'Erario).
In assenza di ulteriore documentazione in atti, non è dato sapere le ragioni di tali presunti maggiori pagamenti, né se i relativi crediti che ne sono scaturiti siano stati successivamente Part scomputati dalla dalle somme dovute nei confronti della (mediante altri CP_1 mandati di pagamento non agli atti del presente giudizio).”.
Tuttavia, tale questione (che è diversa da quella dell'avvenuto pagamento delle fatture in discussione, sollevata con l'atto di citazione) doveva essere oggetto di una tempestiva eccezione Parte c.d. propria della opponente, mentre la stessa è stata rilevata per la prima volta dal CTU nella Parte sua relazione, sicché va considerata tardiva l'eccezione relativa a tale profilo sollevata dalla opponente solo nella comparsa conclusionale.
In ogni caso, pur entrando nel merito di quanto rilevato dal CTU, si è visto che non è stata fornita in atti la prova dell'avvenuto effettivo pagamento delle fatture riferite ai mandati in questione (ovviamente, anche della parte riferita all'Iva che non andava versata al Controparte_1
, quindi, non è possibile scomputare da quanto dovuto alla la predetta
[...] Controparte_1 somma di € 56.007,46 (lo stesso CTU nel quantificare tale somma precisa che “Premesso quanto innanzi, in assenza delle contabili bancarie e degli estratti conto (ad esclusione di quelli prodotti in giudizio dalla , la risposta al presente quesito è stata fornita avvalendosi CP_1
Part esclusivamente dei mandati di pagamento prodotti in giudizio dalla , il cui valore probatorio
è rimesso alla valutazione del Giudice.”).
Infine, va esaminata la contestazione sub 4).
La stessa non può trovare accoglimento, poiché, come pure eccepito dalla difesa della
[...]
opposta, si oppone in compensazione un credito contestato da quest'ultima ed è noto CP_1 che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che “in tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale”, perché è “pacifico per giurisprudenza e dottrina che
i requisiti prescritti dall'art. 1243, primo comma, cod. civ., per la compensazione legale, e cioè
l'omogeneità dei debiti, la liquidità, l'esigibilità e la certezza, devono sussistere necessariamente anche per la compensazione giudiziale, il secondo comma di detta norma si limita a consentire al giudice del credito principale di liquidare il controcredito opposto in compensazione soltanto se il suo ammontare è facilmente e prontamente liquidabile in base al titolo. Ma per esercitare questo potere discrezionale - esclusivo e specifico (Cass., 3 ottobre 2012, n. 16844, Cass., 4 dicembre
2010, n. 25272) - al fine di dichiarare la compensazione giudiziale, il controcredito deve essere certo nella sua esistenza e cioè non controverso.”, accertato cioè in via definitiva (tra le altre, SU
23225/2016 e Cass. 27113/2024).
3. Il rigetto del motivo di opposizione relativo alla compensazione di cui si è appena detto, determina il non luogo a provvedere sulla domanda subordinata proposta dalla Controparte_1 verso la Società Cooperativa Opera P.
[...]
4. In relazione all'intervento volontario della rileva il Collegio che questa non ha un CP_2
Parte diritto di credito nei confronti della per i servizi erogati in favore della stessa, in quanto Parte l'unica creditrice del corrispettivo di appalto che la deve per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti che il R.T.I. appaltatore le ha erogato per il tramite della consorziata CP_2
[...
è la in proprio e nella qualità di mandataria del R.T.I. appaltatore, Controparte_1 costituito tra essa ed il mandante . La , in Controparte_7 CP_2 seguito all'affidamento dell'esecuzione di detti servizi ricevuto dal (di cui fa parte), CP_5 vanta un credito a titolo di corrispettivo per l'esecuzione degli stessi esclusivamente, in virtù di distinto rapporto contrattuale rispetto a quello posto a base dell'ingiunzione che ci occupa (v. atto aggiuntivo all'ordine di affidamento del , che la ha prodotto in allegato al proprio CP_5 CP_2 atto di intervento) nei confronti del (di cui fa parte). Si noti, inoltre, che tale ultimo CP_5 credito è di diverso ammontare rispetto a quello relativo ai rapporti tra e la Controparte_1
Parte
posto che il corrispettivo che la aveva pattuito con il è minore/ribassato CP_2 CP_5 rispetto a quello (di appalto) portato dall'ingiunzione opposta.
Va, altresì, rilevato che, come emerge dallo stesso atto aggiuntivo all'ordine di affidamento di cui si è detto (v. pag. 4 dello stesso), il corrispettivo per i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti erogati dalla è inesigibile fino all'incasso da parte del R.T.I. dei corrispondenti CP_2
Parte corrispettivi di appalto, ossia sino a quando la committente non provveda a corrispondere alla i corrispettivi di appalto previsti per gli stessi, condizione di esigibilità che Controparte_1 non si è ancora avverata, essendo, infatti, incontestabilmente anche gli stessi oggetto Parte dell'ingiunzione opposta dalla Parte
Né può rinvenirsi un'inerzia del nel richiedere alla questi corrispettivi, poiché CP_5 la agendo quale mandataria del R.T.I. di cui è parte anche il , si è Controparte_1 CP_5 attivata per il pagamento anche dei corrispettivi che interessano i servizi erogati dalla CP_2
5. Le spese e le competenze di lite nel rapporto principale tra opponente e opposta seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 2.000.000,00
a € 4.000.000,00 con incremento del 5% per ogni scaglione superiore a quello di € 520.000,00 ex art. 6 DM n. 55/2014 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM). Parte
Analogamente, le spese di CTU vanno poste a carico della opponente, per come liquidate in corso di causa.
Negli altri rapporti processuali visti gli esiti delle domande e le posizioni processuali delle parti interessate, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) revoca il d.i. opposto;
2) condanna l al pagamento della somma di € Parte_2
2.098.187,40, oltre iva come per legge ed interessi commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002, sugli importi delle singole fatture dalle loro scadenze al saldo, in favore della
[...]
; CP_1
3) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda proposta verso la terza chiamata CP_4
Cooperativa Opera P;
4) rigetta la domanda della CP_2
5) condanna l al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore della che si liquidano in euro 25.996.79 per Controparte_1 compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
6) compensa le spese di lite negli altri rapporti processuali;
7) pone le spese di ctu definitivamente a carico l' Parte_2
così come liquidate in corso di causa.
[...]
Così deciso in Bari, il 29/09/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana