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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16823 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54015 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(OM (RM), 27/10/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE LUCA GABRIELE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VITERBO (VT), 08/11/1967); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
06/10/1990 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati i figli (1991) e (1995), Per_1 Per_2
economicamente autonomi, ha dedotto che con decreto del 30/11/1999 il
Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo egli più notizie della moglie né rapporti con i figli e convivendo da anni stabilmente more
Per_ uxorio con dalla quale ha avuto la figlia (2001). Controparte_2
Non si è costituita in giudizio , evocata ai sensi CP_1
dell'art. 143 c.p.c., che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 10/11/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando al ricorrente termine fino al successivo 17 novembre per il deposito del certificato anagrafico aggiornato della resistente,
certificato dal quale risulta che la stessa è stata cancellata per irreperibilità
dal Comune di ultima residenza di Valfabbrica (PG).
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 3
06/10/1990, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto conto anche del contegno processuale della resistente, resasi irreperibile, e dell'avvenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto
CP_ del giudizio e alla contumacia della , per dichiarare irripetibili le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54015/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente;
CP_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OM in data 06/10/1990 tra (OM (RM), Parte_1
27/10/1961) e (VITERBO (VT), 08/11/1967) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OM al n. 1651,
Parte II, Serie A01, Anno 1990;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa EF IA Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54015 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(OM (RM), 27/10/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DE LUCA GABRIELE giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(VITERBO (VT), 08/11/1967); CP_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
06/10/1990 ha contratto matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione sono nati i figli (1991) e (1995), Per_1 Per_2
economicamente autonomi, ha dedotto che con decreto del 30/11/1999 il
Tribunale di Roma ha omologato la separazione personale dei coniugi,
previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non è ripresa la convivenza né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avendo egli più notizie della moglie né rapporti con i figli e convivendo da anni stabilmente more
Per_ uxorio con dalla quale ha avuto la figlia (2001). Controparte_2
Non si è costituita in giudizio , evocata ai sensi CP_1
dell'art. 143 c.p.c., che deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 10/11/2025 è comparso personalmente il ricorrente e il giudice delegato, sentito lo stesso e acquisita la documentazione complessivamente prodotta, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione assegnando al ricorrente termine fino al successivo 17 novembre per il deposito del certificato anagrafico aggiornato della resistente,
certificato dal quale risulta che la stessa è stata cancellata per irreperibilità
dal Comune di ultima residenza di Valfabbrica (PG).
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 3
06/10/1990, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, tenuto conto anche del contegno processuale della resistente, resasi irreperibile, e dell'avvenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto
CP_ del giudizio e alla contumacia della , per dichiarare irripetibili le spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54015/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente;
CP_1
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
OM in data 06/10/1990 tra (OM (RM), Parte_1
27/10/1961) e (VITERBO (VT), 08/11/1967) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di OM al n. 1651,
Parte II, Serie A01, Anno 1990;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa EF IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi