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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8172/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8172/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 Telematico presso lo studio dell'Avv. GERMANI ANTONIETTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE/ATTORE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico CP_1 presso lo studio dell'Avv. DESERTI MARGHERITA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Signorile e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Pt_1 Parte_2 depositato in data 10/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 29/08/2020 a CP_1 ON (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ON (BO) al n.6, parte I, anno 2020. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, senza preavviso all'altro coniuge in caso di cambio residenza, senza interferenze nella rispettiva vita privata, concedendo fin d'ora reciproca autorizzazione all'espatrio, e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, passaporto, ivi ricompreso la carta d'identità, per se stessi;
2. per quanto riguarda il minore, , la madre potrà cambiare la residenza dello stesso, senza Per_1 autorizzazione del padre. Sempre senza autorizzazione per padre potrà procedere alla richiesta e rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
3. affida in via esclusiva il minore alla madre e stante la gravità del reato commesso dal sig. CP_1 dispone che i futuri incontri tra il minore e il padre avverranno in modalità protetta, grazie all'ausilio dei Servizi Sociali, che progetteranno tali incontri nell'interesse del minore;
4. obbliga il padre a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 300,00, a titolo di concorso al mantenimento del minore, cifra soggetta a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 3 5. dispone che il padre contribuisca alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50%, individuate come da Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna, che qui integralmente si richiama;
6. dispone, relativamente alle modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie, che il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, Whatsapp, mail o altro similare all'altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto w in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente. Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia;
7. prende atto che i coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale;
8. prende atto che le parti dichiarano, che le pattuizioni e gli accordi di cui sopra, avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo per separazione consensuale;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di ON (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 5.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8172/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 Telematico presso lo studio dell'Avv. GERMANI ANTONIETTA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
RICORRENTE/ATTORE contro nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico CP_1 presso lo studio dell'Avv. DESERTI MARGHERITA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Signorile e con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e Pt_1 Parte_2 depositato in data 10/06/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente concordate. Le parti hanno chiesto altresì, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermi i termini previsti dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni. Le parti, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, confermavano la volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo. Era data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 1 di 3 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1° comma c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio e rilevato che le clausole relative al minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve considerarsi non necessario (art 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, oltre a non apparire contraria a norme imperative o di ordine pubblico, regolamenta compiutamente le condizioni riguardanti il figlio e ai rapporti economici. Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti al figlio e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
1.pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in data 29/08/2020 a CP_1 ON (BO), matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di ON (BO) al n.6, parte I, anno 2020. 2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti e per l'effetto:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza dove riterranno opportuno, senza preavviso all'altro coniuge in caso di cambio residenza, senza interferenze nella rispettiva vita privata, concedendo fin d'ora reciproca autorizzazione all'espatrio, e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, passaporto, ivi ricompreso la carta d'identità, per se stessi;
2. per quanto riguarda il minore, , la madre potrà cambiare la residenza dello stesso, senza Per_1 autorizzazione del padre. Sempre senza autorizzazione per padre potrà procedere alla richiesta e rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio;
3. affida in via esclusiva il minore alla madre e stante la gravità del reato commesso dal sig. CP_1 dispone che i futuri incontri tra il minore e il padre avverranno in modalità protetta, grazie all'ausilio dei Servizi Sociali, che progetteranno tali incontri nell'interesse del minore;
4. obbliga il padre a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno mensile di euro 300,00, a titolo di concorso al mantenimento del minore, cifra soggetta a rivalutazione annuale in aumento secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 3 5. dispone che il padre contribuisca alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore nella misura del 50%, individuate come da Protocollo per i procedimenti in materia familiare del Tribunale di Bologna, che qui integralmente si richiama;
6. dispone, relativamente alle modalità di acquisizione del consenso dell'altro genitore per spese straordinarie, che il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria necessitante di preventivo accordo dovrà inviare una specifica richiesta in forma scritta mediante sms, Whatsapp, mail o altro similare all'altro genitore, allegando eventuali preventivi di spesa e/o idonea documentazione. Quest'ultimo, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni manifestando espressamente un dissenso motivato per iscritto w in maniera convincente, tenuto conto che i criteri decisivi sono quelli dell'interesse della prole e della sostenibilità della spesa, verrà considerato consenziente. Le somme anticipate da un genitore a titolo di spese straordinarie dovranno essere rimborsate dall'altro genitore entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta corredata da idonea documentazione in copia;
7. prende atto che i coniugi, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e quindi non verrà corrisposto alcun assegno per il reciproco mantenimento difettandone i presupposti avendo peraltro, anzitempo, regolamentato ogni situazione patrimoniale;
8. prende atto che le parti dichiarano, che le pattuizioni e gli accordi di cui sopra, avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione dell'accordo per separazione consensuale;
3. Spese di lite al definitivo.
4. Ordina al Comune di ON (BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (BO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo. Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna in data 5.11.2025______
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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