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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2451/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13167/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 IMP. LOCAZ.IMMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 09720239033301915000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione quale Agente della riscossione per la Provincia di Roma, per un importo pari ad Euro 155.552,74 riferita a 15 cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione solo per le seguenti cartelle
:1) cartella di pagamento n. 09720100169951712000 asseritamente notificata in data 30.11.2010
relativa a presunto omesso pagamento di IRPEF dell'anno 2005, per un importo di Euro 2.490,84, di cui
Euro 1.275,07 a titolo di tributo;
2) cartella di pagamento n. 09720160104569968000 asseritamente notificata in data 18.09.2016
relativa a presunto omesso pagamento di Tassa automobilistica dell'anno 2013 per un importo di Euro
301,78, di cui Euro 201,82 a titolo di tributo;
3) cartella di pagamento n. 09720160126063682000 asseritamente notificata in data 18.09.2016
relativa a presunto omesso pagamento TASSA automobilistica dell'anno 2012, per un importo di Euro
317,85 di cui Euro 200,00 a itolo di tributo;
4) cartella di pagamento n. 09720160161742530000 asseritamente notificata in data 30.06.2016
relativa a presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva locaz. immobili, oltre sanzioni,
interessi ed oneri vari per l'anno 2013, oltre diritti di notifica per un importo di Euro 793,89 di cui Euro 534,48 a titolo di tributo;
nella stessa cartella n. 09720160161742530000 ê riportato il presunto omesso pagamento per IRPEF, oltre sanzioni ed interessi ed imposta comunale e regionale,
per l'anno 2013 per Euro 81.339,85 di cui Euro 54.699,78 a titolo di tributo, per un complessivo importo di Euro 82.133,74;
5) cartella di pagamento n. 09720170091998573000 asseritamente notificata in data 19.01.2018
relativa a presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica relativamente all'anno 2014 oltre sanzioni, interessi ed altri oneri per l'importo di Euro 81,77 di cui Euro 54,19 a titolo di tributo;
6) cartella di pagamento n. 09720170234743869000 asseritamente notificata in data 28.09.2018
relativa a presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica relativamente all'anno 2015 oltre sanzioni, interessi ed altri oneri per l'importo di Euro 112,45 di cui Euro 77,28 a titolo di tributo;
7) cartella di pagamento n. 09720190018150168000 asseritamente notificata in data 07.07.2019
relativa a presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica relativamente all'anno 2016 oltre sanzioni, interessi ed altri oneri per l'importo di Euro 114,83 di cui Euro 77,28 a titolo di tributo.
Deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione alcuna in merito alle asserite pretese né alle cartelle sottese alla stessa cosicchê l'intimazione di pagamento impugnata costituisce il primo atto con il quale lo stesso viene a conoscenza dell'asserita pretesa.
Si è costituita l'Agenzia Entrate riscossione chiedendo l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto con vittoria di spese da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha prodotto a supporto documentazione indicata analiticamente in apposito indice.
Il ricorrente Ricorrente_1 ha depositato memoria difensiva datata 14.01.2026 in cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere con particolare riferimento a tre cartelle che risultano discaricate dagli estratti di ruolo depositati da DE (cartelle n.
09720100169951712000,09720160104569968000 e n. 09720160126063682000) , come si evince pure dai documenti di cui all'allegato A); ha insistito perche sia accertata la prescrizione delle cartelle relative alla tassa automobilistica e la prescrizione delle sanzioni con riferimento alle residue cartelle ancora pendenti con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente con riferimento alle cartelle n.n.09720100169951712000, 09720160104569968000
e n. 09720160126063682000 che, dal documento riguardante la lista dei pagamenti, datato
10.04.2025, prodotto da parte ricorrente e non contestato dalla parte convenuta, risultano pari a zero, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorso è infondato nel resto.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720160161742530000 notificata in data 30.06.2016 relativa a presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva locaz. immobili, e omesso pagamento per
IRPEF, per l'anno 2013 per Euro 81.339,85 di cui Euro 54.699,78 a titolo di tributo, per un complessivo importo di Euro 82.133,74 risulta uno specifico atto interruttivo costituito dalla richiesta preventiva di iscrizione ipotecaria, definita tra l'altro con sentenza, divenuta irrevocabile, pronunciata da questa Corte tributaria n. 6031/2019 che ha rigettato il ricorso.
Quanto alle cartelle relative a tasse automobilistiche: n. 09720170091998573000 notificata in data
19.01.2018, n. 09720170234743869000 notificata in data 28.09.2018, n. 09720190018150168000 notificata in data 07.07.2019, risulta la ritualità della notifica e quindi il consolidamento del credito tributario stante la mancata impugnazione.
I termini di prescrizione sono stati nuovamente interrotti dalla notifica il 4.09.2023 dell'avviso di intimazione impugnato.
Infine deve tenersi conto dei provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza pandemica da COVID
19, in virtù dei quali dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2000
(8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021 (31 agosto 2021), l'attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa, con conseguente sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività.
Deve osservarsi al riguardo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 960/2025 ha affermato che:
“1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Alla parziale soccombenza segue la liquidazione delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate riscossione da distrarsi all'Avv Difensore_2 liquidate come in dispositivo.
r
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n.09720100169951712000,n. 09720160104569968000, n. 09720160126063682000. Rigetta nel resto il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia Entrate riscossione che liquida in euro 2500,00 oltre oneri e accessori come per legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2,dichiaratasi antistatario.
Così deciso il 5.02.2026
La Presidente relatrice
TE AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRANTI DONATELLA, Presidente e Relatore
FILIPPI PAOLA, Giudice
PERINELLI ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13167/2023 depositato il 24/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 IMP. LOCAZ.IMMO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0972023 9033301915000 BOLLO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' intimazione di pagamento n. 09720239033301915000 emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione quale Agente della riscossione per la Provincia di Roma, per un importo pari ad Euro 155.552,74 riferita a 15 cartelle di pagamento.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione solo per le seguenti cartelle
:1) cartella di pagamento n. 09720100169951712000 asseritamente notificata in data 30.11.2010
relativa a presunto omesso pagamento di IRPEF dell'anno 2005, per un importo di Euro 2.490,84, di cui
Euro 1.275,07 a titolo di tributo;
2) cartella di pagamento n. 09720160104569968000 asseritamente notificata in data 18.09.2016
relativa a presunto omesso pagamento di Tassa automobilistica dell'anno 2013 per un importo di Euro
301,78, di cui Euro 201,82 a titolo di tributo;
3) cartella di pagamento n. 09720160126063682000 asseritamente notificata in data 18.09.2016
relativa a presunto omesso pagamento TASSA automobilistica dell'anno 2012, per un importo di Euro
317,85 di cui Euro 200,00 a itolo di tributo;
4) cartella di pagamento n. 09720160161742530000 asseritamente notificata in data 30.06.2016
relativa a presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva locaz. immobili, oltre sanzioni,
interessi ed oneri vari per l'anno 2013, oltre diritti di notifica per un importo di Euro 793,89 di cui Euro 534,48 a titolo di tributo;
nella stessa cartella n. 09720160161742530000 ê riportato il presunto omesso pagamento per IRPEF, oltre sanzioni ed interessi ed imposta comunale e regionale,
per l'anno 2013 per Euro 81.339,85 di cui Euro 54.699,78 a titolo di tributo, per un complessivo importo di Euro 82.133,74;
5) cartella di pagamento n. 09720170091998573000 asseritamente notificata in data 19.01.2018
relativa a presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica relativamente all'anno 2014 oltre sanzioni, interessi ed altri oneri per l'importo di Euro 81,77 di cui Euro 54,19 a titolo di tributo;
6) cartella di pagamento n. 09720170234743869000 asseritamente notificata in data 28.09.2018
relativa a presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica relativamente all'anno 2015 oltre sanzioni, interessi ed altri oneri per l'importo di Euro 112,45 di cui Euro 77,28 a titolo di tributo;
7) cartella di pagamento n. 09720190018150168000 asseritamente notificata in data 07.07.2019
relativa a presunto omesso pagamento della Tassa automobilistica relativamente all'anno 2016 oltre sanzioni, interessi ed altri oneri per l'importo di Euro 114,83 di cui Euro 77,28 a titolo di tributo.
Deduce che il ricorrente non ha mai ricevuto comunicazione alcuna in merito alle asserite pretese né alle cartelle sottese alla stessa cosicchê l'intimazione di pagamento impugnata costituisce il primo atto con il quale lo stesso viene a conoscenza dell'asserita pretesa.
Si è costituita l'Agenzia Entrate riscossione chiedendo l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto con vittoria di spese da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha prodotto a supporto documentazione indicata analiticamente in apposito indice.
Il ricorrente Ricorrente_1 ha depositato memoria difensiva datata 14.01.2026 in cui ha chiesto la cessazione della materia del contendere con particolare riferimento a tre cartelle che risultano discaricate dagli estratti di ruolo depositati da DE (cartelle n.
09720100169951712000,09720160104569968000 e n. 09720160126063682000) , come si evince pure dai documenti di cui all'allegato A); ha insistito perche sia accertata la prescrizione delle cartelle relative alla tassa automobilistica e la prescrizione delle sanzioni con riferimento alle residue cartelle ancora pendenti con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente con riferimento alle cartelle n.n.09720100169951712000, 09720160104569968000
e n. 09720160126063682000 che, dal documento riguardante la lista dei pagamenti, datato
10.04.2025, prodotto da parte ricorrente e non contestato dalla parte convenuta, risultano pari a zero, va dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il ricorso è infondato nel resto.
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720160161742530000 notificata in data 30.06.2016 relativa a presunto omesso pagamento di Imposta sostitutiva locaz. immobili, e omesso pagamento per
IRPEF, per l'anno 2013 per Euro 81.339,85 di cui Euro 54.699,78 a titolo di tributo, per un complessivo importo di Euro 82.133,74 risulta uno specifico atto interruttivo costituito dalla richiesta preventiva di iscrizione ipotecaria, definita tra l'altro con sentenza, divenuta irrevocabile, pronunciata da questa Corte tributaria n. 6031/2019 che ha rigettato il ricorso.
Quanto alle cartelle relative a tasse automobilistiche: n. 09720170091998573000 notificata in data
19.01.2018, n. 09720170234743869000 notificata in data 28.09.2018, n. 09720190018150168000 notificata in data 07.07.2019, risulta la ritualità della notifica e quindi il consolidamento del credito tributario stante la mancata impugnazione.
I termini di prescrizione sono stati nuovamente interrotti dalla notifica il 4.09.2023 dell'avviso di intimazione impugnato.
Infine deve tenersi conto dei provvedimenti emanati per far fronte all'emergenza pandemica da COVID
19, in virtù dei quali dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2000
(8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge n. 106/2021 (31 agosto 2021), l'attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa, con conseguente sospensione dei termini decadenziali e prescrizionali legati a tale attività.
Deve osservarsi al riguardo che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 960/2025 ha affermato che:
“1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212”.
Alla parziale soccombenza segue la liquidazione delle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate riscossione da distrarsi all'Avv Difensore_2 liquidate come in dispositivo.
r
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle n.09720100169951712000,n. 09720160104569968000, n. 09720160126063682000. Rigetta nel resto il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di Agenzia Entrate riscossione che liquida in euro 2500,00 oltre oneri e accessori come per legge da distrarsi a favore dell'Avv. Difensore_2,dichiaratasi antistatario.
Così deciso il 5.02.2026
La Presidente relatrice
TE AN