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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/12/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1973/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 1973/2025 promosso da:
nata il [...] a [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] (c.f. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Caruso (c.f. - PEC C.F._3
, Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale: visto del 30.6.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19.5.2025, e – premesso che, Parte_2 Parte_1 in data 11.3.2014, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate prevedendo, tra l'altro, a carico del marito, una somma a titolo di concorso per il mantenimento della moglie, pari a euro 900,00, mensili rivalutabili annualmente secondo le variazioni ISTAT;
che, successivamente siffatta regolamentazione è stata modificata con decreto di questo Tribunale n.9969/2019 del 6.12.2019 riducendo, tra l'altro, l'assegno di mantenimento in favore della moglie a euro 200,00 mensili;
che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendono pagina 1 di 2 necessaria la modifica delle condizioni di separazione stabilite;
che, in particolare, il signor è Parte_2 divenuto pensionato e, pertanto, non ha più la capacità economica di provvedere al mantenimento della moglie – hanno chiesto la revoca del prefato assegno suo tempo disposto a carico del marito e in favore della moglie.
2. A seguito dell'ordinanza collegiale del 18.7.2025, con cui è stata disposta un'integrazione documentale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, nonostante la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale reddituale delle parti, questo Collegio ritiene di poter accogliere la domanda dalle stesse formulata ritenuto che la questione sottoposta al suo vaglio, inerente al mantenimento del coniuge, concerna diritti disponibili, sicché gli stessi possono formare oggetto di rinuncia delle parti.
Considerato, infatti, che in seno al ricorso la signora non si è opposta alla revoca del Parte_1 suddetto assegno, siffatto contegno può essere interpretato come definitiva rinunzia allo stesso.
4. La natura del procedimento e le conclusioni concordate assunte, giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
3867/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) revoca l'assegno di mantenimento a carico del signor in favore della signora Parte_2 di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale;
Parte_1
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12. 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel. ed Est.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di I grado iscritto al n. r.g.v.g. 1973/2025 promosso da:
nata il [...] a [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] (c.f. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Edoardo Caruso (c.f. - PEC C.F._3
, Email_1
RICORRENTI
e
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale: visto del 30.6.2025
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione su domanda congiunta
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 19.5.2025, e – premesso che, Parte_2 Parte_1 in data 11.3.2014, il Tribunale di Velletri ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate prevedendo, tra l'altro, a carico del marito, una somma a titolo di concorso per il mantenimento della moglie, pari a euro 900,00, mensili rivalutabili annualmente secondo le variazioni ISTAT;
che, successivamente siffatta regolamentazione è stata modificata con decreto di questo Tribunale n.9969/2019 del 6.12.2019 riducendo, tra l'altro, l'assegno di mantenimento in favore della moglie a euro 200,00 mensili;
che, medio tempore, sono intervenuti giustificati motivi che rendono pagina 1 di 2 necessaria la modifica delle condizioni di separazione stabilite;
che, in particolare, il signor è Parte_2 divenuto pensionato e, pertanto, non ha più la capacità economica di provvedere al mantenimento della moglie – hanno chiesto la revoca del prefato assegno suo tempo disposto a carico del marito e in favore della moglie.
2. A seguito dell'ordinanza collegiale del 18.7.2025, con cui è stata disposta un'integrazione documentale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3. Tanto premesso, nonostante la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione documentale reddituale delle parti, questo Collegio ritiene di poter accogliere la domanda dalle stesse formulata ritenuto che la questione sottoposta al suo vaglio, inerente al mantenimento del coniuge, concerna diritti disponibili, sicché gli stessi possono formare oggetto di rinuncia delle parti.
Considerato, infatti, che in seno al ricorso la signora non si è opposta alla revoca del Parte_1 suddetto assegno, siffatto contegno può essere interpretato come definitiva rinunzia allo stesso.
4. La natura del procedimento e le conclusioni concordate assunte, giustifichino la totale compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n.
3867/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) revoca l'assegno di mantenimento a carico del signor in favore della signora Parte_2 di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale;
Parte_1
b) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3.12. 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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