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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/07/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1549/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1549/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Cenci e Isabella Petracin;
appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambe in persona della madre C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._4
Paolo Dal Soglio e Silvia Irone;
appellate sulle seguenti conclusioni: per parte appellante:
1 “in via preliminare disporre la cancellazione ex art. 89 cpc delle frasi offensive contenute nella comparsa di costituzione di controparte e puntualmente indicate nelle note ex art. 123 ter cpc depositate per l'udienza de 14/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate, e condannare controparte al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1322/2023 (prodotta al doc. 1) , REP. n. 2087/2023 - resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Silvano
Colbacchini, R.G. n. 1826/2021, pubblicata il 10/07/2023 notificata in data 11/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado, pari ad € 15.990,00, di cui € 6.158,00 oltre interessi quale somma capitale d € 8.264,00, oltre accessori a titolo di spese legali (CFR. doc. A) ed € 400,00 a titolo di imposta di registrazione della sentenza di primo grado (CFR. doc. B)”;
per parte appellata:
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria e confermarsi la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 23.3.2021, e minori rappresentate dalla CP_1 CP_2 madre con l'autorizzazione del giudice tutelare, si rivolgevano al Tribunale Controparte_3 di Vicenza esponendo di essere le uniche eredi ab intestato del padre e Persona_1 rappresentando che l'eredità paterna, accettata con beneficio d'inventario, comprendeva un
2 credito nei confronti di compagna convivente del de cuius fino al decesso, per € Parte_1
6.158,00, quale residuo di prestiti personali per complessivi € 10.850,00, detratti € 4.676,00 (di cui € 1.000,00 restituiti ed € 3.676,00 corrisposti dalla per il loculo cimiteriale del Pt_1
defunto); domandavano che la convenuta fosse condannata alla restituzione di detto importo residuo, oltre interessi. si costituiva contestando le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto; eccepiva che le somme predette erano state versate in suo favore dal in CP_1
adempimento delle obbligazioni naturali proprie della convivenza e che l'eventuale credito restitutorio era in ogni caso compensato con le somme da lei spese in favore del convivente;
con domanda riconvenzionale ella faceva valere un proprio un credito a titolo di lucro cessante, perdita di chance ed esborsi non rimborsati, che quantificava in complessivi € 95.000,00, rappresentando che nei quasi due anni di malattia del (malattia che lo aveva poi condotto CP_1 alla morte) ella aveva assistito continuativamente il convivente, di fatto sospendendo l'esercizio della professione legale, sostenendo ingenti spese e facendo risparmiare il costo di un ulteriore infermiere rispetto a quello che lei stessa aveva dovuto pagare.
Disposto il mutamento del rito, la causa era istruita documentalmente e, precisate le conclusioni, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche e decisa con sentenza n. 1322 del 10.7.2023 con cui il
Tribunale di Vicenza, ritenuto che la domanda attorea fosse fondata e dovesse trovare accoglimento e che fosse al contempo infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dichiarava tenuta e condannava l'avv. al pagamento, in favore di e Pt_1 CP_1
della somma di € 6.158,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché CP_2 al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 8.264,00, di cui € 264,00 per spese e €
8.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e accessori di legge.
3 Documentati e non contestati essendo il bonifico del 7.1.2015 per € 1.350,00, quello del
23.11.2017 per € 2.500,00, quello del 2.1.2018 per € 3.000,00 e i due dell'1.10.2018 per €
2.000,00 ciascuno, il giudice, evidenziata l'espressa causale “prestito personale”, qualificava le elargizioni in termini di mutuo con conseguente obbligo restitutorio in capo alla mutuataria convenuta per la minor somma di € 6.158,00 in considerazione dell'avvenuta restituzione dell'importo di € 1.000,00 e della spesa di € 3.692,00 sostenuta dalla per il loculo Pt_1
cimiteriale.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per ottenere l'accertamento di un controcredito per € 95.000,00 il Tribunale la rigettava in quanto fondata sull'allegazione di contributi materiali e personali da ricondursi a rapporti di mutua assistenza tra persone conviventi more uxorio.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentandone l'erroneità per Parte_1 avere il Tribunale: i) riconosciuto l'obbligo restitutorio in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1813, 2033 e 2034 c.c. e 2 Cost., motivando in maniera contraddittoria e solo apparente una decisione manifestamente ingiusta e senza tenere conto delle prove offerte dalla convenuta;
ii) respinto la domanda riconvenzionale valutando – in violazione dell'art. 112 c.p.c. e con motivazione contraddittoria a seguito di mancata istruttoria e mancata valutazione delle prove –
i contributi materiali e personali dedotti dalla convenuta a fondamento di essa come riconducibili a rapporti di mutua assistenza.
, costituitasi in rappresentanza delle figlie minori e Controparte_3 CP_1 CP_2 resisteva al gravame eccependo inammissibilità e infondatezza dell'appello e chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati dalle stesse gli scritti conclusivi nei termini di legge, all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ricavato dall'indicazione “prestito personale”, contenuta nelle causali dei bonifici di cui è causa, la volontà del disponente di esigere la restituzione delle somme erogate mentre avrebbe dovuto valorizzare la convivenza more uxorio delle parti e la proporzionalità delle dazioni rispetto alla florida situazione patrimoniale del e, di conseguenza, escludere la sussistenza di un CP_1 obbligo restitutorio. L'appellante assume che il Tribunale, così statuendo, avrebbe sostanzialmente rimesso all'unilaterale volontà del disponente la facoltà di mutare, con efficacia novativa, la qualificazione giuridica dell'obbligazione naturale di reciproca assistenza e proporzionata contribuzione alla vita familiare, trasformandola in una dazione a titolo di mutuo idonea a fondare la richiesta di restituzione delle somme. Eccepisce che non sia stata fornita la prova del titolo della dazione posto che l'accipiens ne avrebbe in giudizio tempestivamente contestato la natura di mutuo, deducendo che la causale “prestito personale” fosse giustificata dall'esigenza di distinguere tali entrate da quelle professionali della beneficiaria, così da evitare equivoci (specie con il fisco) circa l'onere di fatturazione.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato che l'attore, il quale chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, debba dare prova ex art. 2697 c.c. di tutti gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo della consegna, ma anche di un titolo della stessa che possa efficacemente sostenere la pretesa restituzione.
La sola dazione di una somma di denaro, infatti, “non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si
5 estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda
e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ. n.30944/2018).
Tale prova, tuttavia, non richiede necessariamente la produzione del documento contrattuale, potendo essere offerta anche per mezzo di elementi presuntivi.
E' principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, a fronte di un'espressa imputazione del versamento, come documentata dalla causale dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova (diretta) dell'esistenza del rapporto di mutuo debba attenersi a criteri di particolare cautela: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali
l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione)” (così la massima di Cass. 8829/23; nello stesso senso, Cass., n. 27372/21 e n. 20052/2024).
Nella motivazione dell'ordinanza ora citata, relativa ad un caso che presenta elementi di analogia con quello in esame, la Corte ha rilevato: “a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale (“prestito”) dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo, come invocato dalla ricorrente, non
6 si è attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si è basata unicamente su asserite cause alternative addotte solo in epoca successiva alla dazione della somma, e non già al momento in cui è stata richiesta, mediante lettere raccomandate, la restituzione degli esborsi effettuati”.
Nella specie il Tribunale ha correttamente valorizzato la circostanza, documentale e non contestata, per cui le dazioni di cui è causa sono state disposte a mezzo bonifici con causale
“prestito personale”; detta causale, anche se apposta unilateralmente dal non è stata CP_1
nell'immediatezza contestata dalla convenuta che non risulta aver espresso rilievi in ordine alla
- univoca - causale;
neppure al momento della prima richiesta stragiudiziale di restituzione dell'importo da parte della madre delle eredi, la ha contestato una tale qualificazione Pt_1
delle dazioni, avendo anzi affermato di aver già restituito quanto dovuto (doc. n. 9 fasc. primo grado).
La volontà che dalla causale in prima battura emerge di mutuare tali somme appare ulteriormente confermata dalla condotta della beneficiaria che ha provveduto, in data 8.4.2015, a disporre bonifico per € 1.000,00 in favore del compagno con causale “restituzione prestito”, con riferimento alla prima dazione di denaro tra quelle oggetto di causa.
Per contro, il convenuto che contesti la richiesta di restituzione deve allegare il titolo in forza del quale si reputa legittimato a trattenere il denaro: l'odierna appellante non ha assolto il relativo onere.
Non vale, infatti, a vincere la prova avversaria, la prospettazione offerta dall'appellante per cui la causale di cui sopra sarebbe stata apposta al solo scopo di distinguere tali entrate economiche da quelle legate alla propria attività professionale, così da non dover emettere fattura: il de cuius ha infatti anche disposto un bonifico per € 5.000,00, sempre a favore della compagna, con causale
“fondo spese familiari e mediche”, a dimostrazione della chiara volontà e capacità di distinguere i titoli delle diverse dazioni, venendone anche evidenziato come fosse possibile il ricorso a
7 causali che non erano destinate né a creare rischi di ripresa fiscale né a dare adito ad eventuali pretese restitutorie.
Neppure può condividersi l'assunto dell'appellante per cui dette erogazioni di denaro avrebbero costituito l'assolvimento di obbligazioni naturali, come tali non ripetibili: i reciproci doveri di assistenza, infatti, erano ampiamente assolti dal non solo a mezzo del versamento di CP_1 denaro espressamente disposto a tale scopo ma anche e soprattutto col mettere a disposizione la casa di abitazione, farsi carico delle utenze, sostenere spese di varia natura per le necessità, oltre che proprie, del nucleo familiare, come documentato da parte ricorrente (doc. 8 di primo grado).
Privo di pregio, una volta ritenuta la sussistenza del mutuo, si appalesa il richiamo di parte appellante alla proporzionalità e adeguatezza delle dazioni: tale parametro, infatti, rileva ai fini della giustificazione del diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute escludendone l'indebito arricchimento, ma ciò solo ove manchi la prova di un diverso titolo della dazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale, con motivazione contraddittoria e ingiusta, ne abbia escluso l'opposto controcredito di € 95.000,00, erroneamente riconducendo nel quadro dei rapporti di mutua assistenza tra persone conviventi in forza di legame affettivo i contributi materiali e personali dalla stessa dedotti, trascurando che la Pt_1
in vita del compagno e su sua delega, ne avesse pagato in proprio spese personali e gli avesse prestato assistenza continuativa e costante per il periodo della di lui malattia, accantonando la propria attività professionale e indebitandosi per far fronte alle spese. Eccepisce che non sarebbe individuabile il percorso logico giuridico che avrebbe portato il giudicante a considerare quali obbligazioni naturali solo quelle a suo carico, con la conseguente contraddittoria ed illogica affermazione di una solidarietà familiare a senso unico: tanto più che mentre le dazioni in favore della erano sicuramente proporzionate alle condizioni economiche del compagno Pt_1 disponente, lo stesso non poteva dirsi in riferimento agli esborsi di questa, che versava in una condizione patrimoniale precaria avendo sospeso la propria attività lavorativa ed eroso i propri
8 risparmi per assistere il compagno. Assume, al riguardo, che sia stata disattesa la prova, pur fornita in primo grado, di esborsi per oltre € 10.000,00 per il pagamento di farmaci e cure mediche e dell'ulteriore arricchimento del patrimonio del de cuius per avere egli potuto risparmiare, grazie alla dedizione della stessa, spese per assistenza quantificabili in € 11/ora per tutta la durata della malattia, pari a un anno e otto mesi. Lamenta, infine, che il Tribunale, pur giustificando il mutamento del rito con la necessità di approfondire l'istruttoria, non abbia poi ammesso le prove richieste senza, peraltro, motivarne l'esclusione.
Il motivo è infondato.
L'assistenza prestata dalla al compagno durante la sua malattia, infatti, costituisce Pt_1 espressione tipica del dovere di assistenza morale e materiale e, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è in tale quadro che vanno apprezzati i contributi dedotti invece dall'appellante a fondamento della propria contropretesa creditoria.
Da tempo la Suprema Corte ha affermato l'esistenza dei doveri di solidarietà e assistenza anche tra i componenti delle unioni di fatto quali formazioni sociali che hanno indubbie analogie con la famiglia matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost. In forza di tali doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, le attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass.
Civ. n. 14343/2009, Cass. Civ. n. 12772014 e Cass. Civ. n. 16864/2023).
Va osservato che solo per una minima parte dell'importo indicato come petitum della domanda riconvenzionale l'avv. ha documentato spese effettivamente sostenute in favore del Pt_1 convivente. Il fatto che ella abbia sospeso di fatto per il periodo della malattia di quest'ultimo l'esercizio della professione non è provato (non sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2018 e 2019 che avrebbero potuto evidenziare l'assenza o la radicale diminuzione delle sue entrate); l'assistenza prestata in favore del compagno malato rientra tra gli
9 obblighi (quantomeno nei predetti termini di obbligazione naturale) discendenti dalla convivenza ed è espressione dell'affettività che l'accompagna, senza che possa tradursi in un credito verso il convivente o i suoi eredi parametrato al costo orario dell'assistenza infermieristica.
Né la decisione determina la disparità di trattamento lamentata dall'appellante, perché le prestazioni di costei vanno raffrontate alla contribuzione pure dal obiettivamente prestata CP_1 in favore della vita familiare, senza che risultino affatto, le prime, sproporzionate rispetto alla seconda. Le somme di cui è stata dal Tribunale disposta la restituzione sono invece esclusivamente quelle erogate a titolo di prestito personale e dunque diverse per natura rispetto a quelle da entrambi i conviventi messe a disposizione nell'adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale tra conviventi.
Quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, che l'appellante lamenta non esser stata motivata dal primo giudice, si evidenzia che non vi è un obbligo per il giudice di merito di ammettere mezzi di prova ove ritenga possibile decidere la controversia in base agli elementi già acquisiti e, di riflesso, non ricorre un vizio di motivazione quando risulti, come nella specie, con evidenza seppur implicitamente, sulla base dell'iter logico-giuridico della decisione, che il giudice abbia valutato le prove non ammesse irrilevanti. Si deve in tal senso confermare che le istanze istruttorie non erano idonee a dimostrare circostanze tali da contraddire l'efficacia delle di quelle poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento.
***
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Deve altresì essere rigettata l'istanza dell'appellante di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di determinate espressioni (riportate a pag. 1 della nota depositata dall'appellante in data
14.12.2023), ritenute sconvenienti e offensive, contenute nella comparsa di costituzione depositata da parte appellata nel presente grado di giudizio, in quanto le espressioni utilizzate,
10 per quanto enfatiche, non appaiono eccedere le esigenze difensive, essendo preordinate ad evidenziare, in un'ottica di parte, l'infondatezza delle doglianze ed affermazioni di controparte
(cfr. Cass., sent. n. 17325/2015).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (anche in relazione a quello della domanda riconvenzionale riproposta dalla convenuta appellante) e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1322/2023 del 10.7.2023 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore di , quale madre e legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante delle figlie minori e delle spese del grado che liquida in CP_1 CP_2 complessivi € 8.430,00, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente
Guido Santoro
Il Consigliere estensore
Francesco Petrucco Toffolo
11
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 1549/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 1549/2023 r.g., promossa con atto di citazione da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierantonio Cenci e Isabella Petracin;
appellante contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), entrambe in persona della madre C.F._3 Controparte_3
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._4
Paolo Dal Soglio e Silvia Irone;
appellate sulle seguenti conclusioni: per parte appellante:
1 “in via preliminare disporre la cancellazione ex art. 89 cpc delle frasi offensive contenute nella comparsa di costituzione di controparte e puntualmente indicate nelle note ex art. 123 ter cpc depositate per l'udienza de 14/12/2023, da intendersi qui integralmente riportate, e condannare controparte al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1322/2023 (prodotta al doc. 1) , REP. n. 2087/2023 - resa inter partes dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Silvano
Colbacchini, R.G. n. 1826/2021, pubblicata il 10/07/2023 notificata in data 11/07/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e condanna alla restituzione di quanto versato in adempimento della sentenza di primo grado, pari ad € 15.990,00, di cui € 6.158,00 oltre interessi quale somma capitale d € 8.264,00, oltre accessori a titolo di spese legali (CFR. doc. A) ed € 400,00 a titolo di imposta di registrazione della sentenza di primo grado (CFR. doc. B)”;
per parte appellata:
“1) dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria e confermarsi la sentenza impugnata;
2) vittoria di spese e compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 23.3.2021, e minori rappresentate dalla CP_1 CP_2 madre con l'autorizzazione del giudice tutelare, si rivolgevano al Tribunale Controparte_3 di Vicenza esponendo di essere le uniche eredi ab intestato del padre e Persona_1 rappresentando che l'eredità paterna, accettata con beneficio d'inventario, comprendeva un
2 credito nei confronti di compagna convivente del de cuius fino al decesso, per € Parte_1
6.158,00, quale residuo di prestiti personali per complessivi € 10.850,00, detratti € 4.676,00 (di cui € 1.000,00 restituiti ed € 3.676,00 corrisposti dalla per il loculo cimiteriale del Pt_1
defunto); domandavano che la convenuta fosse condannata alla restituzione di detto importo residuo, oltre interessi. si costituiva contestando le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto; eccepiva che le somme predette erano state versate in suo favore dal in CP_1
adempimento delle obbligazioni naturali proprie della convivenza e che l'eventuale credito restitutorio era in ogni caso compensato con le somme da lei spese in favore del convivente;
con domanda riconvenzionale ella faceva valere un proprio un credito a titolo di lucro cessante, perdita di chance ed esborsi non rimborsati, che quantificava in complessivi € 95.000,00, rappresentando che nei quasi due anni di malattia del (malattia che lo aveva poi condotto CP_1 alla morte) ella aveva assistito continuativamente il convivente, di fatto sospendendo l'esercizio della professione legale, sostenendo ingenti spese e facendo risparmiare il costo di un ulteriore infermiere rispetto a quello che lei stessa aveva dovuto pagare.
Disposto il mutamento del rito, la causa era istruita documentalmente e, precisate le conclusioni, trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche e decisa con sentenza n. 1322 del 10.7.2023 con cui il
Tribunale di Vicenza, ritenuto che la domanda attorea fosse fondata e dovesse trovare accoglimento e che fosse al contempo infondata la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, dichiarava tenuta e condannava l'avv. al pagamento, in favore di e Pt_1 CP_1
della somma di € 6.158,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, nonché CP_2 al rimborso delle spese di lite liquidate in complessivi € 8.264,00, di cui € 264,00 per spese e €
8.000,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e accessori di legge.
3 Documentati e non contestati essendo il bonifico del 7.1.2015 per € 1.350,00, quello del
23.11.2017 per € 2.500,00, quello del 2.1.2018 per € 3.000,00 e i due dell'1.10.2018 per €
2.000,00 ciascuno, il giudice, evidenziata l'espressa causale “prestito personale”, qualificava le elargizioni in termini di mutuo con conseguente obbligo restitutorio in capo alla mutuataria convenuta per la minor somma di € 6.158,00 in considerazione dell'avvenuta restituzione dell'importo di € 1.000,00 e della spesa di € 3.692,00 sostenuta dalla per il loculo Pt_1
cimiteriale.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per ottenere l'accertamento di un controcredito per € 95.000,00 il Tribunale la rigettava in quanto fondata sull'allegazione di contributi materiali e personali da ricondursi a rapporti di mutua assistenza tra persone conviventi more uxorio.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello lamentandone l'erroneità per Parte_1 avere il Tribunale: i) riconosciuto l'obbligo restitutorio in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1813, 2033 e 2034 c.c. e 2 Cost., motivando in maniera contraddittoria e solo apparente una decisione manifestamente ingiusta e senza tenere conto delle prove offerte dalla convenuta;
ii) respinto la domanda riconvenzionale valutando – in violazione dell'art. 112 c.p.c. e con motivazione contraddittoria a seguito di mancata istruttoria e mancata valutazione delle prove –
i contributi materiali e personali dedotti dalla convenuta a fondamento di essa come riconducibili a rapporti di mutua assistenza.
, costituitasi in rappresentanza delle figlie minori e Controparte_3 CP_1 CP_2 resisteva al gravame eccependo inammissibilità e infondatezza dell'appello e chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Precisate dalle parti le conclusioni e depositati dalle stesse gli scritti conclusivi nei termini di legge, all'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4 Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia erroneamente ricavato dall'indicazione “prestito personale”, contenuta nelle causali dei bonifici di cui è causa, la volontà del disponente di esigere la restituzione delle somme erogate mentre avrebbe dovuto valorizzare la convivenza more uxorio delle parti e la proporzionalità delle dazioni rispetto alla florida situazione patrimoniale del e, di conseguenza, escludere la sussistenza di un CP_1 obbligo restitutorio. L'appellante assume che il Tribunale, così statuendo, avrebbe sostanzialmente rimesso all'unilaterale volontà del disponente la facoltà di mutare, con efficacia novativa, la qualificazione giuridica dell'obbligazione naturale di reciproca assistenza e proporzionata contribuzione alla vita familiare, trasformandola in una dazione a titolo di mutuo idonea a fondare la richiesta di restituzione delle somme. Eccepisce che non sia stata fornita la prova del titolo della dazione posto che l'accipiens ne avrebbe in giudizio tempestivamente contestato la natura di mutuo, deducendo che la causale “prestito personale” fosse giustificata dall'esigenza di distinguere tali entrate da quelle professionali della beneficiaria, così da evitare equivoci (specie con il fisco) circa l'onere di fatturazione.
Il motivo è infondato.
È principio consolidato che l'attore, il quale chieda la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, debba dare prova ex art. 2697 c.c. di tutti gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo della consegna, ma anche di un titolo della stessa che possa efficacemente sostenere la pretesa restituzione.
La sola dazione di una somma di denaro, infatti, “non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto "ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si
5 estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda
e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. civ. n.30944/2018).
Tale prova, tuttavia, non richiede necessariamente la produzione del documento contrattuale, potendo essere offerta anche per mezzo di elementi presuntivi.
E' principio altrettanto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, a fronte di un'espressa imputazione del versamento, come documentata dalla causale dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova (diretta) dell'esistenza del rapporto di mutuo debba attenersi a criteri di particolare cautela: “La prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali
l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione)” (così la massima di Cass. 8829/23; nello stesso senso, Cass., n. 27372/21 e n. 20052/2024).
Nella motivazione dell'ordinanza ora citata, relativa ad un caso che presenta elementi di analogia con quello in esame, la Corte ha rilevato: “a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale (“prestito”) dei bonifici, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo, come invocato dalla ricorrente, non
6 si è attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si è basata unicamente su asserite cause alternative addotte solo in epoca successiva alla dazione della somma, e non già al momento in cui è stata richiesta, mediante lettere raccomandate, la restituzione degli esborsi effettuati”.
Nella specie il Tribunale ha correttamente valorizzato la circostanza, documentale e non contestata, per cui le dazioni di cui è causa sono state disposte a mezzo bonifici con causale
“prestito personale”; detta causale, anche se apposta unilateralmente dal non è stata CP_1
nell'immediatezza contestata dalla convenuta che non risulta aver espresso rilievi in ordine alla
- univoca - causale;
neppure al momento della prima richiesta stragiudiziale di restituzione dell'importo da parte della madre delle eredi, la ha contestato una tale qualificazione Pt_1
delle dazioni, avendo anzi affermato di aver già restituito quanto dovuto (doc. n. 9 fasc. primo grado).
La volontà che dalla causale in prima battura emerge di mutuare tali somme appare ulteriormente confermata dalla condotta della beneficiaria che ha provveduto, in data 8.4.2015, a disporre bonifico per € 1.000,00 in favore del compagno con causale “restituzione prestito”, con riferimento alla prima dazione di denaro tra quelle oggetto di causa.
Per contro, il convenuto che contesti la richiesta di restituzione deve allegare il titolo in forza del quale si reputa legittimato a trattenere il denaro: l'odierna appellante non ha assolto il relativo onere.
Non vale, infatti, a vincere la prova avversaria, la prospettazione offerta dall'appellante per cui la causale di cui sopra sarebbe stata apposta al solo scopo di distinguere tali entrate economiche da quelle legate alla propria attività professionale, così da non dover emettere fattura: il de cuius ha infatti anche disposto un bonifico per € 5.000,00, sempre a favore della compagna, con causale
“fondo spese familiari e mediche”, a dimostrazione della chiara volontà e capacità di distinguere i titoli delle diverse dazioni, venendone anche evidenziato come fosse possibile il ricorso a
7 causali che non erano destinate né a creare rischi di ripresa fiscale né a dare adito ad eventuali pretese restitutorie.
Neppure può condividersi l'assunto dell'appellante per cui dette erogazioni di denaro avrebbero costituito l'assolvimento di obbligazioni naturali, come tali non ripetibili: i reciproci doveri di assistenza, infatti, erano ampiamente assolti dal non solo a mezzo del versamento di CP_1 denaro espressamente disposto a tale scopo ma anche e soprattutto col mettere a disposizione la casa di abitazione, farsi carico delle utenze, sostenere spese di varia natura per le necessità, oltre che proprie, del nucleo familiare, come documentato da parte ricorrente (doc. 8 di primo grado).
Privo di pregio, una volta ritenuta la sussistenza del mutuo, si appalesa il richiamo di parte appellante alla proporzionalità e adeguatezza delle dazioni: tale parametro, infatti, rileva ai fini della giustificazione del diritto dell'accipiens a trattenere le somme ricevute escludendone l'indebito arricchimento, ma ciò solo ove manchi la prova di un diverso titolo della dazione.
Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante si duole che il Tribunale, con motivazione contraddittoria e ingiusta, ne abbia escluso l'opposto controcredito di € 95.000,00, erroneamente riconducendo nel quadro dei rapporti di mutua assistenza tra persone conviventi in forza di legame affettivo i contributi materiali e personali dalla stessa dedotti, trascurando che la Pt_1
in vita del compagno e su sua delega, ne avesse pagato in proprio spese personali e gli avesse prestato assistenza continuativa e costante per il periodo della di lui malattia, accantonando la propria attività professionale e indebitandosi per far fronte alle spese. Eccepisce che non sarebbe individuabile il percorso logico giuridico che avrebbe portato il giudicante a considerare quali obbligazioni naturali solo quelle a suo carico, con la conseguente contraddittoria ed illogica affermazione di una solidarietà familiare a senso unico: tanto più che mentre le dazioni in favore della erano sicuramente proporzionate alle condizioni economiche del compagno Pt_1 disponente, lo stesso non poteva dirsi in riferimento agli esborsi di questa, che versava in una condizione patrimoniale precaria avendo sospeso la propria attività lavorativa ed eroso i propri
8 risparmi per assistere il compagno. Assume, al riguardo, che sia stata disattesa la prova, pur fornita in primo grado, di esborsi per oltre € 10.000,00 per il pagamento di farmaci e cure mediche e dell'ulteriore arricchimento del patrimonio del de cuius per avere egli potuto risparmiare, grazie alla dedizione della stessa, spese per assistenza quantificabili in € 11/ora per tutta la durata della malattia, pari a un anno e otto mesi. Lamenta, infine, che il Tribunale, pur giustificando il mutamento del rito con la necessità di approfondire l'istruttoria, non abbia poi ammesso le prove richieste senza, peraltro, motivarne l'esclusione.
Il motivo è infondato.
L'assistenza prestata dalla al compagno durante la sua malattia, infatti, costituisce Pt_1 espressione tipica del dovere di assistenza morale e materiale e, come correttamente evidenziato dal primo giudice, è in tale quadro che vanno apprezzati i contributi dedotti invece dall'appellante a fondamento della propria contropretesa creditoria.
Da tempo la Suprema Corte ha affermato l'esistenza dei doveri di solidarietà e assistenza anche tra i componenti delle unioni di fatto quali formazioni sociali che hanno indubbie analogie con la famiglia matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost. In forza di tali doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, le attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso del rapporto configurano l'adempimento di un'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza (Cass.
Civ. n. 14343/2009, Cass. Civ. n. 12772014 e Cass. Civ. n. 16864/2023).
Va osservato che solo per una minima parte dell'importo indicato come petitum della domanda riconvenzionale l'avv. ha documentato spese effettivamente sostenute in favore del Pt_1 convivente. Il fatto che ella abbia sospeso di fatto per il periodo della malattia di quest'ultimo l'esercizio della professione non è provato (non sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi relative agli anni d'imposta 2018 e 2019 che avrebbero potuto evidenziare l'assenza o la radicale diminuzione delle sue entrate); l'assistenza prestata in favore del compagno malato rientra tra gli
9 obblighi (quantomeno nei predetti termini di obbligazione naturale) discendenti dalla convivenza ed è espressione dell'affettività che l'accompagna, senza che possa tradursi in un credito verso il convivente o i suoi eredi parametrato al costo orario dell'assistenza infermieristica.
Né la decisione determina la disparità di trattamento lamentata dall'appellante, perché le prestazioni di costei vanno raffrontate alla contribuzione pure dal obiettivamente prestata CP_1 in favore della vita familiare, senza che risultino affatto, le prime, sproporzionate rispetto alla seconda. Le somme di cui è stata dal Tribunale disposta la restituzione sono invece esclusivamente quelle erogate a titolo di prestito personale e dunque diverse per natura rispetto a quelle da entrambi i conviventi messe a disposizione nell'adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale tra conviventi.
Quanto alla mancata ammissione dei mezzi istruttori, che l'appellante lamenta non esser stata motivata dal primo giudice, si evidenzia che non vi è un obbligo per il giudice di merito di ammettere mezzi di prova ove ritenga possibile decidere la controversia in base agli elementi già acquisiti e, di riflesso, non ricorre un vizio di motivazione quando risulti, come nella specie, con evidenza seppur implicitamente, sulla base dell'iter logico-giuridico della decisione, che il giudice abbia valutato le prove non ammesse irrilevanti. Si deve in tal senso confermare che le istanze istruttorie non erano idonee a dimostrare circostanze tali da contraddire l'efficacia delle di quelle poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento.
***
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Deve altresì essere rigettata l'istanza dell'appellante di cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di determinate espressioni (riportate a pag. 1 della nota depositata dall'appellante in data
14.12.2023), ritenute sconvenienti e offensive, contenute nella comparsa di costituzione depositata da parte appellata nel presente grado di giudizio, in quanto le espressioni utilizzate,
10 per quanto enfatiche, non appaiono eccedere le esigenze difensive, essendo preordinate ad evidenziare, in un'ottica di parte, l'infondatezza delle doglianze ed affermazioni di controparte
(cfr. Cass., sent. n. 17325/2015).
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 147/22, tenuto conto del valore della controversia (anche in relazione a quello della domanda riconvenzionale riproposta dalla convenuta appellante) e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 1322/2023 del 10.7.2023 del Tribunale di Vicenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla rifusione in favore di , quale madre e legale Parte_1 Controparte_3
rappresentante delle figlie minori e delle spese del grado che liquida in CP_1 CP_2 complessivi € 8.430,00, oltre accessori come per legge e rimborso forfettario del 15%.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente
Guido Santoro
Il Consigliere estensore
Francesco Petrucco Toffolo
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