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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/12/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa ET MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA AN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LL GE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Livorno n. 661/2020, pubblicata il 09/10/2020, con previsione, inter alia, di contributo al mantenimento mensile della figlia minorenne a carico del padre pari a complessivi euro 200,00, Per_1 riscontrando il cambiamento della situazione economica degli ex coniugi rispetto al tempo in cui furono presi gli accordi patrimoniali (essendo la ricorrente attualmente disoccupata mentre il signor che al CP_1 momento della separazione e del divorzio era in cerca di occupazione, oggi è titolare di una impresa individuale che si occupa di edilizia), e che la somma di
1 € 200,00, tra l'altro mai rivalutata, attualmente corrisposta dal signor CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sia
[...] Persona_2 ormai di per sé inadeguata a soddisfare le esigenze di una bambina di 9 anni, con ricorso depositato in data 15/2/2024 la signora evocava in causa Parte_1 il signor per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con CP_1 riguardo all'assegno disposto in favore della figlia. La signora concludeva Pt_1 per sentir “[…] accogliere la presente istanza di revisione e modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del signor nato a [...] il CP_1
25.01.1978 e ivi residente in [...] – Int. 1 (C.F.
) in favore della figlia minore come previsto al C.F._2 Persona_2 punto n. 4 della sentenza n. 661/2020 (pubblicata il 09/10/2020), disponendone
l'aumento da € 200,00 ad € 500,00, o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, tutto a far data dalla proposizione della presente domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in causa il signor , il quale contestava la CP_1 domanda proposta e rilevava di trascorrere con la bambina molto tempo, con calendario paritario pur in mancanza di una precisa regolamentazione di visita. Rilevando le difficoltà economiche riscontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e sottolineando non essergli note le vicende allegate dalla signora quanto alla perdita del lavoro e alla inabilità lavorativa, il Pt_1 resistente concludeva, anche in via riconvenzionale, per sentir “[…] respingere il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto e a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 661 pubblicata il 09.10.2020, fermo restando le altre previsioni, stabilire che il mantenimento del padre sia di tipo diretto, secondo i tempi di permanenza della minore presso di sé, spese straordinarie al 50% secondo quando previsto dalle linee guida del cnf in materia con relative modalità di rimborso.
Quanto al calendario di frequentazione della minore, potrà essere così determinato, indicativamente: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre e venerdì, sabato e domenica (sino al lunedì mattina) con il padre e la settimana successiva a parti invertite. Fermo restando la alternanza delle festività natalizie e pasquali e le due settimane anche non consecutive nel periodo estivo.
Con vittoria di spese”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.6.2024 venivano dati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la verifica delle possibilità di composizione bonaria delle questioni discusse. Successivamente, anche parzialmente modificati i provvedimenti provvisori ed urgenti sull'accordo delle parti, la parte resistente chiedeva fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c.
2 All'udienza del 25.9.2025 nell'interesse della parte ricorrente il procuratore rassegnava conclusioni che si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra diversa domanda promossa della parte resistente, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 661/2020 (pubblicata il 09/10/2020), disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere mensilmente per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma di € 240,00, oltre Persona_2 rivalutazione annuale Istat;
spese straordinarie preventivamente concordate, successivamente documentate e individuate nel rispetto del protocollo del CNF in vigore nella misura del 50% per ciascun genitore;
assegno unico goduto nella misura del 100% dalla signora;
detrazioni fiscali al 50%; affido condiviso della Parte_1 figlia minore la quale starà col padre una prima settimana il lunedì ed il Persona_2 martedì con pernotto e sarà riaccompagnata a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico) il mercoledì mattina;
inoltre la bimba starà col padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il signor la riaccompagnerà a scuola CP_1
(ovvero dalla madre nel periodo non scolastico); la settimana successiva il signor terrà la bambina dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio (con pernotto) CP_1
e così di seguito;
vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, con calendario da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
principali festività religiose e civili in via alternata con ciascun genitore, così come il festeggiamento del compleanno. Con vittoria di spese e compenso professionale”;
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito voler respingere il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto e a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 661 pubblicata il 09.10.2020, fermo restando le altre previsioni e fermo restando la erogazione in via integrale dell'A.U.U alla signora – giusta Parte_1 accordi perfezionatisi in corso di causa alla udienza del 7.11.2024 - stabilire che il mantenimento del padre sia di tipo diretto, secondo i tempi di permanenza della minore presso di sé – per come modificati alla prima udienza di trattazione del 18 giugno 2024
(ossia starà con il padre una prima settimana il lunedì e il martedì con pernotto Per_1
e sarà riaccompagnata a scuola – o dalla madre - il mercoledì mattina/inoltre la bambina starà con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre/la settimana successiva il sig. terrà la CP_1 bambina dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio con pernotto e così di seguito/vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con calendario da concordarsi entro il 30 giugno;
principali festività religiose e civili saranno trascorse dalla bambina in via alternata con ciascun genitore;
festeggerà il compleanno ad Per_1 anni alterni con i genitori)-, spese straordinarie al 50% secondo quando previsto dalle linee guida del cnf in materia con relative modalità di rimborso. Con vittoria di spese”.
3 1. Non appare discussa in causa la rispettiva capacità genitoriale delle parti, e non sono emersi in causa elementi per una valutazione difforme rispetto all'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori.
2. Quanto alle condizioni di visita, vanno accolte le conclusioni conformi articolate dalle parti, con previsione di un calendario di frequentazione tra la bambina e ciascuno dei genitori di fatto corrispondente a quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti (vedi ordinanza in calce al verbale di causa del 18.6.2024).
Tale regolamentazione consente a di trascorrere tempi sostanzialmente Per_1 paritari presso ciascun genitore, con assetto sperimentato positivamente in corso di causa e con consolidamento del principio di genitorialità inteso in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori, ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli.
Ne deriva che, a modifica di quanto già disciplinato al capo n. 2 della sentenza, debba prevedersi il collocamento della minore secondo le seguenti modalità settimanali: starà col padre una prima settimana il lunedì ed il Per_1 martedì con pernotto e sarà riaccompagnata a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico) il mercoledì mattina;
inoltre la bimba starà col padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il signor la CP_1 riaccompagnerà a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico); la settimana successiva il signor terrà la bambina dal mercoledì CP_1 pomeriggio al venerdì pomeriggio (con pernotto) e così di seguito. Le vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, con calendario da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le principali festività religiose e civili saranno trascorse dalla figlia minore in via alternata con ciascun genitore, così come il festeggiamento del compleanno. Nel tempo di permanenza della bambina presso ciascun genitore, le parti si occuperanno di garantire alla figlia l'organizzazione e gli accompagnamenti necessari per lo svolgimento delle attività extrascolastiche.
3. Venendo ai rapporti economici inter partes, va innanzitutto osservato che entrambe le parti hanno concluso per il riconoscimento alla signora Pt_1 dell'intero importo dell'assegno unico liquidato in favore della figlia. Tale accordo può essere in questa sede posto a fondamento della decisione avuto riguardo al complessivo assetto economico della famiglia disgregata.
La situazione economico patrimoniale rappresentata dal signor appare CP_1 migliorata rispetto al momento della pronuncia di divorzio, avendo pacificamente il resistente avviato una propria attività lavorativa autonoma
4 successivamente al 2020. Al momento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio il signor era invero privo di occupazione mentre CP_1 allo stato, se pur con attività che ha mostrato nel corso degli ultimi anni un andamento economico non costante, egli appare aver stabilizzato la propria posizione lavorativa. Va tuttavia anche considerato che in sede di divorzio il resistente si era in ogni caso reso disponibile (pur nella allegata situazione di inoccupazione) al versamento dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di Pur se certamente rappresentata come Per_1 meno florida rispetto al periodo di introduzione del giudizio, la situazione lavorativa del signor è dunque all'attualità sicuramente migliorata CP_1 rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Appare viceversa certamente deteriore la situazione economica della signora la documentazione reddituale versata in causa (se pur non completa) Pt_1 attesta infatti una evidente contrazione delle attuali disponibilità economiche rispetto al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, appare conforme a quanto sin qui sottolineato la conferma della previsione di una corresponsione mensile a favore della signora per il Pt_1 mantenimento della minore pari all'importo, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, di euro 200,00 mensili, il quale appare congruo nel controbilanciare sia il significativo aumento del tempo di permanenza di Per_1 col padre, da un lato, sia le contrapposte modifiche della situazione reddituale delle parti, dall'altro lato. Tale assetto, come rinnovato nel calendario di frequentazione genitori/figlia, risulta consentire alla bambina, nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, di godere di un tenore di vita analogo pur a fronte della modifica della situazione economica dei genitori.
Avuto riguardo alla situazione lavorativa e reddituale dei signori e Pt_1
il Collegio ritiene equo che le parti sostengano al 50% le spese CP_1 necessarie per la mensa;
quanto alle spese straordinarie necessarie per Per_1 da individuarsi sulla base del protocollo CNF attualmente in vigore le stesse saranno invece poste a carico dei genitori nella diversa misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora da intendersi come CP_1 Pt_1 ulteriore criterio di contemperamento delle rispettive posizioni economiche;
le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
5. La domanda va in definitiva accolta nei limiti su indicati.
5 Tenuto conto della condotta processuale delle parti e dell'esito della causa con riferimento alle rispettive richieste, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e pronunciata dal Tribunale di Livorno n. 661/2020, CP_1 Parte_1 pubblicata il 09/10/2020 così dispone:
- starà col padre una prima settimana il lunedì ed il martedì con Per_1 pernotto e sarà riaccompagnata a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico) il mercoledì mattina;
inoltre la bimba starà col padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il signor la riaccompagnerà a CP_1 scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico); la settimana successiva il signor terrà la bambina dal mercoledì pomeriggio al venerdì CP_1 pomeriggio (con pernotto) e così di seguito. Le vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 con calendario da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le principali festività religiose e civili saranno trascorse dalla figlia minore in via alternata con ciascun genitore, così come il festeggiamento del compleanno. Nel tempo di permanenza della bambina presso ciascun genitore, le parti si occuperanno di garantire alla figlia l'organizzazione e gli accompagnamenti necessari per lo svolgimento delle attività extrascolastiche;
- il signor corrisponderà mensilmente a favore della signora CP_1 Pt_1 per il mantenimento di l'importo, rivalutabile annualmente secondo Per_1
l'indice ISTAT, di euro 200,00;
- l'assegno unico liquidato per la figlia sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
- I genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese per la mensa;
le spese straordinarie necessarie per da individuarsi sulla base del Per_1 protocollo CNF attualmente in vigore, saranno poste a carico dei genitori nella diversa misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora CP_1
le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente Pt_1 documentate;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso;
6 - Salva ogni altra disposizione già resa in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 22.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa ET MA)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa ET MA Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MA AN e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
LL GE e dell'avv.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M.- Sede
con OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
In data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 473 bis 28
c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premettendo la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Livorno n. 661/2020, pubblicata il 09/10/2020, con previsione, inter alia, di contributo al mantenimento mensile della figlia minorenne a carico del padre pari a complessivi euro 200,00, Per_1 riscontrando il cambiamento della situazione economica degli ex coniugi rispetto al tempo in cui furono presi gli accordi patrimoniali (essendo la ricorrente attualmente disoccupata mentre il signor che al CP_1 momento della separazione e del divorzio era in cerca di occupazione, oggi è titolare di una impresa individuale che si occupa di edilizia), e che la somma di
1 € 200,00, tra l'altro mai rivalutata, attualmente corrisposta dal signor CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sia
[...] Persona_2 ormai di per sé inadeguata a soddisfare le esigenze di una bambina di 9 anni, con ricorso depositato in data 15/2/2024 la signora evocava in causa Parte_1 il signor per chiedere la modifica delle condizioni di divorzio con CP_1 riguardo all'assegno disposto in favore della figlia. La signora concludeva Pt_1 per sentir “[…] accogliere la presente istanza di revisione e modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del signor nato a [...] il CP_1
25.01.1978 e ivi residente in [...] – Int. 1 (C.F.
) in favore della figlia minore come previsto al C.F._2 Persona_2 punto n. 4 della sentenza n. 661/2020 (pubblicata il 09/10/2020), disponendone
l'aumento da € 200,00 ad € 500,00, o a quella diversa somma che risulterà di giustizia, tutto a far data dalla proposizione della presente domanda. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva in causa il signor , il quale contestava la CP_1 domanda proposta e rilevava di trascorrere con la bambina molto tempo, con calendario paritario pur in mancanza di una precisa regolamentazione di visita. Rilevando le difficoltà economiche riscontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e sottolineando non essergli note le vicende allegate dalla signora quanto alla perdita del lavoro e alla inabilità lavorativa, il Pt_1 resistente concludeva, anche in via riconvenzionale, per sentir “[…] respingere il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto e a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 661 pubblicata il 09.10.2020, fermo restando le altre previsioni, stabilire che il mantenimento del padre sia di tipo diretto, secondo i tempi di permanenza della minore presso di sé, spese straordinarie al 50% secondo quando previsto dalle linee guida del cnf in materia con relative modalità di rimborso.
Quanto al calendario di frequentazione della minore, potrà essere così determinato, indicativamente: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre e venerdì, sabato e domenica (sino al lunedì mattina) con il padre e la settimana successiva a parti invertite. Fermo restando la alternanza delle festività natalizie e pasquali e le due settimane anche non consecutive nel periodo estivo.
Con vittoria di spese”.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.6.2024 venivano dati provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la verifica delle possibilità di composizione bonaria delle questioni discusse. Successivamente, anche parzialmente modificati i provvedimenti provvisori ed urgenti sull'accordo delle parti, la parte resistente chiedeva fissarsi udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis 28 c.p.c.
2 All'udienza del 25.9.2025 nell'interesse della parte ricorrente il procuratore rassegnava conclusioni che si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni altra diversa domanda promossa della parte resistente, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 661/2020 (pubblicata il 09/10/2020), disporre a carico del signor l'obbligo di corrispondere mensilmente per il CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore la somma di € 240,00, oltre Persona_2 rivalutazione annuale Istat;
spese straordinarie preventivamente concordate, successivamente documentate e individuate nel rispetto del protocollo del CNF in vigore nella misura del 50% per ciascun genitore;
assegno unico goduto nella misura del 100% dalla signora;
detrazioni fiscali al 50%; affido condiviso della Parte_1 figlia minore la quale starà col padre una prima settimana il lunedì ed il Persona_2 martedì con pernotto e sarà riaccompagnata a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico) il mercoledì mattina;
inoltre la bimba starà col padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il signor la riaccompagnerà a scuola CP_1
(ovvero dalla madre nel periodo non scolastico); la settimana successiva il signor terrà la bambina dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio (con pernotto) CP_1
e così di seguito;
vacanze estive con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, con calendario da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno;
principali festività religiose e civili in via alternata con ciascun genitore, così come il festeggiamento del compleanno. Con vittoria di spese e compenso professionale”;
nell'interesse della parte resistente venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito voler respingere il ricorso proposto perché infondato in fatto e diritto e a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 661 pubblicata il 09.10.2020, fermo restando le altre previsioni e fermo restando la erogazione in via integrale dell'A.U.U alla signora – giusta Parte_1 accordi perfezionatisi in corso di causa alla udienza del 7.11.2024 - stabilire che il mantenimento del padre sia di tipo diretto, secondo i tempi di permanenza della minore presso di sé – per come modificati alla prima udienza di trattazione del 18 giugno 2024
(ossia starà con il padre una prima settimana il lunedì e il martedì con pernotto Per_1
e sarà riaccompagnata a scuola – o dalla madre - il mercoledì mattina/inoltre la bambina starà con il padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o dalla madre/la settimana successiva il sig. terrà la CP_1 bambina dal mercoledì pomeriggio al venerdì pomeriggio con pernotto e così di seguito/vacanze estive per 15 giorni anche non consecutivi con calendario da concordarsi entro il 30 giugno;
principali festività religiose e civili saranno trascorse dalla bambina in via alternata con ciascun genitore;
festeggerà il compleanno ad Per_1 anni alterni con i genitori)-, spese straordinarie al 50% secondo quando previsto dalle linee guida del cnf in materia con relative modalità di rimborso. Con vittoria di spese”.
3 1. Non appare discussa in causa la rispettiva capacità genitoriale delle parti, e non sono emersi in causa elementi per una valutazione difforme rispetto all'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori.
2. Quanto alle condizioni di visita, vanno accolte le conclusioni conformi articolate dalle parti, con previsione di un calendario di frequentazione tra la bambina e ciascuno dei genitori di fatto corrispondente a quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti (vedi ordinanza in calce al verbale di causa del 18.6.2024).
Tale regolamentazione consente a di trascorrere tempi sostanzialmente Per_1 paritari presso ciascun genitore, con assetto sperimentato positivamente in corso di causa e con consolidamento del principio di genitorialità inteso in senso non meramente formale, come tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori, ma in senso sostanziale quale apporto fattuale, emotivo e valoriale degli adulti di riferimento alle esigenze di crescita dei figli.
Ne deriva che, a modifica di quanto già disciplinato al capo n. 2 della sentenza, debba prevedersi il collocamento della minore secondo le seguenti modalità settimanali: starà col padre una prima settimana il lunedì ed il Per_1 martedì con pernotto e sarà riaccompagnata a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico) il mercoledì mattina;
inoltre la bimba starà col padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il signor la CP_1 riaccompagnerà a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico); la settimana successiva il signor terrà la bambina dal mercoledì CP_1 pomeriggio al venerdì pomeriggio (con pernotto) e così di seguito. Le vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 giorni, anche non Per_1 consecutivi, con calendario da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le principali festività religiose e civili saranno trascorse dalla figlia minore in via alternata con ciascun genitore, così come il festeggiamento del compleanno. Nel tempo di permanenza della bambina presso ciascun genitore, le parti si occuperanno di garantire alla figlia l'organizzazione e gli accompagnamenti necessari per lo svolgimento delle attività extrascolastiche.
3. Venendo ai rapporti economici inter partes, va innanzitutto osservato che entrambe le parti hanno concluso per il riconoscimento alla signora Pt_1 dell'intero importo dell'assegno unico liquidato in favore della figlia. Tale accordo può essere in questa sede posto a fondamento della decisione avuto riguardo al complessivo assetto economico della famiglia disgregata.
La situazione economico patrimoniale rappresentata dal signor appare CP_1 migliorata rispetto al momento della pronuncia di divorzio, avendo pacificamente il resistente avviato una propria attività lavorativa autonoma
4 successivamente al 2020. Al momento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio il signor era invero privo di occupazione mentre CP_1 allo stato, se pur con attività che ha mostrato nel corso degli ultimi anni un andamento economico non costante, egli appare aver stabilizzato la propria posizione lavorativa. Va tuttavia anche considerato che in sede di divorzio il resistente si era in ogni caso reso disponibile (pur nella allegata situazione di inoccupazione) al versamento dell'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di Pur se certamente rappresentata come Per_1 meno florida rispetto al periodo di introduzione del giudizio, la situazione lavorativa del signor è dunque all'attualità sicuramente migliorata CP_1 rispetto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Appare viceversa certamente deteriore la situazione economica della signora la documentazione reddituale versata in causa (se pur non completa) Pt_1 attesta infatti una evidente contrazione delle attuali disponibilità economiche rispetto al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò posto, appare conforme a quanto sin qui sottolineato la conferma della previsione di una corresponsione mensile a favore della signora per il Pt_1 mantenimento della minore pari all'importo, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, di euro 200,00 mensili, il quale appare congruo nel controbilanciare sia il significativo aumento del tempo di permanenza di Per_1 col padre, da un lato, sia le contrapposte modifiche della situazione reddituale delle parti, dall'altro lato. Tale assetto, come rinnovato nel calendario di frequentazione genitori/figlia, risulta consentire alla bambina, nei periodi di permanenza presso ciascun genitore, di godere di un tenore di vita analogo pur a fronte della modifica della situazione economica dei genitori.
Avuto riguardo alla situazione lavorativa e reddituale dei signori e Pt_1
il Collegio ritiene equo che le parti sostengano al 50% le spese CP_1 necessarie per la mensa;
quanto alle spese straordinarie necessarie per Per_1 da individuarsi sulla base del protocollo CNF attualmente in vigore le stesse saranno invece poste a carico dei genitori nella diversa misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora da intendersi come CP_1 Pt_1 ulteriore criterio di contemperamento delle rispettive posizioni economiche;
le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso.
5. La domanda va in definitiva accolta nei limiti su indicati.
5 Tenuto conto della condotta processuale delle parti e dell'esito della causa con riferimento alle rispettive richieste, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e pronunciata dal Tribunale di Livorno n. 661/2020, CP_1 Parte_1 pubblicata il 09/10/2020 così dispone:
- starà col padre una prima settimana il lunedì ed il martedì con Per_1 pernotto e sarà riaccompagnata a scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico) il mercoledì mattina;
inoltre la bimba starà col padre dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina quando il signor la riaccompagnerà a CP_1 scuola (ovvero dalla madre nel periodo non scolastico); la settimana successiva il signor terrà la bambina dal mercoledì pomeriggio al venerdì CP_1 pomeriggio (con pernotto) e così di seguito. Le vacanze estive saranno trascorse da con ciascun genitore per 15 giorni, anche non consecutivi, Per_1 con calendario da concordare tra le parti entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Le principali festività religiose e civili saranno trascorse dalla figlia minore in via alternata con ciascun genitore, così come il festeggiamento del compleanno. Nel tempo di permanenza della bambina presso ciascun genitore, le parti si occuperanno di garantire alla figlia l'organizzazione e gli accompagnamenti necessari per lo svolgimento delle attività extrascolastiche;
- il signor corrisponderà mensilmente a favore della signora CP_1 Pt_1 per il mantenimento di l'importo, rivalutabile annualmente secondo Per_1
l'indice ISTAT, di euro 200,00;
- l'assegno unico liquidato per la figlia sarà percepito integralmente dalla signora Parte_1
- I genitori divideranno nella rispettiva misura del 50% le spese per la mensa;
le spese straordinarie necessarie per da individuarsi sulla base del Per_1 protocollo CNF attualmente in vigore, saranno poste a carico dei genitori nella diversa misura del 60% quanto al signor e del 40% quanto alla signora CP_1
le spese dovranno essere previamente concordate e successivamente Pt_1 documentate;
ai fini del rimborso il genitore che intenda sostenere una spesa straordinaria dovrà (con eccezione di quelle urgenti e indifferibili) darne comunicazione scritta all'altro tramite mail o documentata comunicazione telefonica e la spesa si intenderà approvata ove trascorrano 10 giorni senza comunicazione (con gli stessi mezzi) di motivato dissenso;
6 - Salva ogni altra disposizione già resa in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 22.11.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa ET MA)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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