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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N.2999/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2999 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
Parte_1 in
,
persona dei commissari straordinari, e il PROF.AVV. Parte_2
,
rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Giulia Catone e Gabriele Escalar, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Gabriele Escalar sito in Roma, alla via Enrico Tazzoli n. 6
OPPONENTI
E
Controparte_1
[...] , in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Salerno (SA) alla
Piazza Giovanni Amendola
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
prot. n. 0020852 del 5 febbraio 2022 e notificata in data 1° marzo 2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 25
giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 il prof. Avv. Con ricorso in opposizione, la hanno tempestivamente riassunto avanti all'intestato Tribunale il Parte_2
giudizio, originariamente incardinato avanti al Giudice di Pace di Pt_1 , per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0020852 emessa dalla
[...]
in data 5 febbraio 2022 e notificata in data 1° marzo 2022, che Controparte_2
con sentenza n. 6337/2022, depositata in data 4 gennaio 2023 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 11 gennaio 2023, dichiarava la propria incompetenza in favore Tribunale
di Salerno. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto e i ricorrenti deducevano che:
1) l'ordinanza-ingiunzione era conseguenziale al verbale di accertamento e
contestazione n. 10/2017 redatto dalla DIA di Pt_1 in data 5 aprile 2017 e notificato dalla DIA di Roma in data 11 aprile 2017 a carico del Prof. Avv. Parte_2 nella
qualità di amministratore giudiziario della Parte_1 2) che la
ricorrente era una società consortile costituita in data 11 marzo 2014 dalla Tecnis
S.p.A., la Cogip Infrastrutture S.p.A. e la Sintec S.p.A per la realizzazione congiunta dei lavori a farsi a seguito della stipula, in data 14 dicembre 2012, di un contratto di
Pt_1 per la realizzazione del 1° stralcio appalto integrato con l'Autorità Portuale di " 2° lotto dell'intervento denominato Parte_1 3) che la Controparte_3
con provvedimento n. 61904 dell'11 novembre 2015 emetteva un'informativa antimafia interdittiva nei confronti di Tecnis S.P.A. estesa, con successivi provvedimenti, anche alla Parte_1 con conseguente decreto del
10 dicembre 2014 disponente la straordinaria e temporanea gestione di tutte le società
del gruppo Tecnis, tra cui per l'appunto la Controparte_4 e previdente
Parte_2 ; 4) la nomina, come amministratore straordinario, del prof. Avv.
erroneo era l'accertamento della violazione dell'art 3 co.1 L.136/2010, per non aver utilizzato uno strumento di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per non aver indicato nella disposizione di pagamento il CIG e il CUP,
nell'ambito dei rapporti contrattuali inerenti la progettazione esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del I
stralcio II Lotto dell'intervento denominato
- Parte_1 conseguente all'emissione di una cambiale, con scadenza al 30 giugno 2015, di importo pari ad €
16.338,25 in favore di Istituto di Vigilanza privata Città sicura S.r.l.; 5) il Tribunale di
Catania, in data 12 febbraio 2016, adottava nei confronti della Tecnis, con successiva estensione alle altre società, la misura dell'amministrazione giudiziaria di tutti i beni direttamente o indirettamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche facenti capo al gruppo Tecnis e il contestuale sequestro del 100% delle quote sociali,
quale amministratore giudiziario;
6) talenominando il Prof. Avv. Parte_2
misura veniva revocata dal Tribunale di Catania in data 21 marzo 2017, per divenire poi esecutiva a partire dal 4 aprile 2017, con successiva riunione dei consorziati della per la nomina di un nuovo amministratore unico (nella Parte_1
persona dell'ing. CP_5 Pt 3 ), stante la non automatica reviviscenza di quello in carica all'atto di applicazione della misura di prevenzione;
7) infine, la società
consortile, con decreto ministeriale del 1° agosto 2017, era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, con la nomina del Prof. Avv. quale organo commissariale, poi integrato Parte_2
successivamente con la nomina del Prof. Avv. Attilio Zimatore e della Dott.ssa
[...]
Per 1
Orbene, i ricorrenti deducevano: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta stante nullità della notificazione del verbale di accertamento e contestazione ad un soggetto privo del potere di rappresentanza (prof. Avv. Parte_2 ), la conseguente prescrizione della pretesa sanzionatoria, l'annullabilità dell'atto opposto per la carenza
وnon essendo autore materialedi legittimazione passiva del Prof. Avv. Parte_2
della violazione, nonché la manifesta insussistenza del fatto contestato per essere pagherò cambiario idoneo a consentire il tracciamento dell'operazione. Chiedevano
conseguentemente, previa sospensione l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-
ingiunzione, dichiararsi nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
All'udienza del 7/12/2023, preso atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione dell'opposta, veniva previamente dichiarata la contumacia della [...]
Controparte_2 e successivamente sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Ritenuta altresì la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 5/12/2024, poi sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., alla cui scadenza la causa era rinviata all'udienza del
25/06/2025 in cui era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per la non corretta notificazione del verbale di accertamento e contestazione emesso dalla DIA in data 5 aprile 2017 e notificato in data 11 aprile 2017, quale atto presupposto del provvedimento impugnato, circostanza che non può non comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato: una mancata notifica dell'atto prodromico non consente infatti un corretto procedimento di formazione della pretesa.
Giova ricordare che l'ordinanza-ingiunzione rappresenta il provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita la propria potestà sanzionatoria e che la contestazione della violazione amministrativa costituisce un mero atto endoprocedimentale diretto a comunicare l'addebito al trasgressore, mentre solo l'ordinanza-ingiunzione integra il provvedimento finale con cui si applica la sanzione amministrativa.
Tuttavia, per quanto la contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, essa assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa,
posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare se e come predisporre la propria difesa.
Sul punto, la Suprema Corte sostiene che, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento, è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (Corte di Cassazione del 2008
n. 5791).
Nel caso de quo, il verbale di accertamento e contestazione, atto presupposto della contestata ordinanza-ingiunzione, è stato notificato in data 11 aprile 2017, ossia in un arco temporale in cui il Prof. Avv. Parte_2
,da attenta lettura dei documenti prodotti, non risulta amministratore della società ricorrente, in quanto sostituito dallo ing. Persona_2 nominato in data 7 aprile 2017 dall'assemblea dei consorziati
,
riunitasi a seguito del provvedimento ministeriale di revoca della misura di prevenzione.
Dunque, nella fattispecie, la società ricorrente non è venuta a conoscenza della contestazione se non con la notifica del provvedimento impugnato (1 marzo 2022), con conseguente prescrizione della pretesa sanzionatoria essendo decorsi 5 anni senza che si sia verificato alcun evento interruttivo del termine stesso, poiché, “qualora un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato notificato invalidamente,
non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, ed atteso che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio ne inficia proprio la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima" (Cassazione civile sez. VI - 27/03/2017,n.
7847; Cassazione civile sez. II - 01/08/2017, n. 19143).
In ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli, la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza ingiunzione Controparte_6 in data 05protocollo n. 0020852 emessa dalla febbraio 2022 e notificata in data 1° marzo 2022;
2) CONDANNA la resistente Controparte_7 persona del
Prefetto p.t.- al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.701,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 27 giugno 2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2999 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
Parte_1 in
,
persona dei commissari straordinari, e il PROF.AVV. Parte_2
,
rapp.ti e difesi congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Giulia Catone e Gabriele Escalar, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Gabriele Escalar sito in Roma, alla via Enrico Tazzoli n. 6
OPPONENTI
E
Controparte_1
[...] , in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Salerno (SA) alla
Piazza Giovanni Amendola
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981
prot. n. 0020852 del 5 febbraio 2022 e notificata in data 1° marzo 2022
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 25
giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 il prof. Avv. Con ricorso in opposizione, la hanno tempestivamente riassunto avanti all'intestato Tribunale il Parte_2
giudizio, originariamente incardinato avanti al Giudice di Pace di Pt_1 , per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione prot. n. 0020852 emessa dalla
[...]
in data 5 febbraio 2022 e notificata in data 1° marzo 2022, che Controparte_2
con sentenza n. 6337/2022, depositata in data 4 gennaio 2023 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 11 gennaio 2023, dichiarava la propria incompetenza in favore Tribunale
di Salerno. Il giudizio veniva tempestivamente riassunto e i ricorrenti deducevano che:
1) l'ordinanza-ingiunzione era conseguenziale al verbale di accertamento e
contestazione n. 10/2017 redatto dalla DIA di Pt_1 in data 5 aprile 2017 e notificato dalla DIA di Roma in data 11 aprile 2017 a carico del Prof. Avv. Parte_2 nella
qualità di amministratore giudiziario della Parte_1 2) che la
ricorrente era una società consortile costituita in data 11 marzo 2014 dalla Tecnis
S.p.A., la Cogip Infrastrutture S.p.A. e la Sintec S.p.A per la realizzazione congiunta dei lavori a farsi a seguito della stipula, in data 14 dicembre 2012, di un contratto di
Pt_1 per la realizzazione del 1° stralcio appalto integrato con l'Autorità Portuale di " 2° lotto dell'intervento denominato Parte_1 3) che la Controparte_3
con provvedimento n. 61904 dell'11 novembre 2015 emetteva un'informativa antimafia interdittiva nei confronti di Tecnis S.P.A. estesa, con successivi provvedimenti, anche alla Parte_1 con conseguente decreto del
10 dicembre 2014 disponente la straordinaria e temporanea gestione di tutte le società
del gruppo Tecnis, tra cui per l'appunto la Controparte_4 e previdente
Parte_2 ; 4) la nomina, come amministratore straordinario, del prof. Avv.
erroneo era l'accertamento della violazione dell'art 3 co.1 L.136/2010, per non aver utilizzato uno strumento di pagamento idoneo a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e per non aver indicato nella disposizione di pagamento il CIG e il CUP,
nell'ambito dei rapporti contrattuali inerenti la progettazione esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del I
stralcio II Lotto dell'intervento denominato
- Parte_1 conseguente all'emissione di una cambiale, con scadenza al 30 giugno 2015, di importo pari ad €
16.338,25 in favore di Istituto di Vigilanza privata Città sicura S.r.l.; 5) il Tribunale di
Catania, in data 12 febbraio 2016, adottava nei confronti della Tecnis, con successiva estensione alle altre società, la misura dell'amministrazione giudiziaria di tutti i beni direttamente o indirettamente utilizzabili per lo svolgimento delle attività economiche facenti capo al gruppo Tecnis e il contestuale sequestro del 100% delle quote sociali,
quale amministratore giudiziario;
6) talenominando il Prof. Avv. Parte_2
misura veniva revocata dal Tribunale di Catania in data 21 marzo 2017, per divenire poi esecutiva a partire dal 4 aprile 2017, con successiva riunione dei consorziati della per la nomina di un nuovo amministratore unico (nella Parte_1
persona dell'ing. CP_5 Pt 3 ), stante la non automatica reviviscenza di quello in carica all'atto di applicazione della misura di prevenzione;
7) infine, la società
consortile, con decreto ministeriale del 1° agosto 2017, era ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, con la nomina del Prof. Avv. quale organo commissariale, poi integrato Parte_2
successivamente con la nomina del Prof. Avv. Attilio Zimatore e della Dott.ssa
[...]
Per 1
Orbene, i ricorrenti deducevano: la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta stante nullità della notificazione del verbale di accertamento e contestazione ad un soggetto privo del potere di rappresentanza (prof. Avv. Parte_2 ), la conseguente prescrizione della pretesa sanzionatoria, l'annullabilità dell'atto opposto per la carenza
وnon essendo autore materialedi legittimazione passiva del Prof. Avv. Parte_2
della violazione, nonché la manifesta insussistenza del fatto contestato per essere pagherò cambiario idoneo a consentire il tracciamento dell'operazione. Chiedevano
conseguentemente, previa sospensione l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-
ingiunzione, dichiararsi nulla e/o annullare l'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria di spese.
All'udienza del 7/12/2023, preso atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione dell'opposta, veniva previamente dichiarata la contumacia della [...]
Controparte_2 e successivamente sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta. Ritenuta altresì la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 5/12/2024, poi sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., alla cui scadenza la causa era rinviata all'udienza del
25/06/2025 in cui era trattenuta in decisione.
L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Preliminarmente i ricorrenti deducono la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata per la non corretta notificazione del verbale di accertamento e contestazione emesso dalla DIA in data 5 aprile 2017 e notificato in data 11 aprile 2017, quale atto presupposto del provvedimento impugnato, circostanza che non può non comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato: una mancata notifica dell'atto prodromico non consente infatti un corretto procedimento di formazione della pretesa.
Giova ricordare che l'ordinanza-ingiunzione rappresenta il provvedimento con cui la pubblica amministrazione esercita la propria potestà sanzionatoria e che la contestazione della violazione amministrativa costituisce un mero atto endoprocedimentale diretto a comunicare l'addebito al trasgressore, mentre solo l'ordinanza-ingiunzione integra il provvedimento finale con cui si applica la sanzione amministrativa.
Tuttavia, per quanto la contestazione non rappresenti il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione, essa assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio, risultando funzionale all'esercizio del diritto di difesa,
posto che attraverso il verbale si rappresenta ad un determinato soggetto il fatto del quale egli deve rispondere sul piano sanzionatorio amministrativo, affinché l'interessato possa valutare se e come predisporre la propria difesa.
Sul punto, la Suprema Corte sostiene che, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento, è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (Corte di Cassazione del 2008
n. 5791).
Nel caso de quo, il verbale di accertamento e contestazione, atto presupposto della contestata ordinanza-ingiunzione, è stato notificato in data 11 aprile 2017, ossia in un arco temporale in cui il Prof. Avv. Parte_2
,da attenta lettura dei documenti prodotti, non risulta amministratore della società ricorrente, in quanto sostituito dallo ing. Persona_2 nominato in data 7 aprile 2017 dall'assemblea dei consorziati
,
riunitasi a seguito del provvedimento ministeriale di revoca della misura di prevenzione.
Dunque, nella fattispecie, la società ricorrente non è venuta a conoscenza della contestazione se non con la notifica del provvedimento impugnato (1 marzo 2022), con conseguente prescrizione della pretesa sanzionatoria essendo decorsi 5 anni senza che si sia verificato alcun evento interruttivo del termine stesso, poiché, “qualora un atto astrattamente idoneo ad interrompere la prescrizione sia stato notificato invalidamente,
non può produrre alcun effetto interruttivo, attesa la connessione tra questo effetto e la natura recettizia dell'atto, ed atteso che il mancato compimento delle formalità del procedimento notificatorio ne inficia proprio la presunzione di conoscenza da parte del destinatario della notificazione medesima" (Cassazione civile sez. VI - 27/03/2017,n.
7847; Cassazione civile sez. II - 01/08/2017, n. 19143).
In ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette, ed altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale,
intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli, la domanda può essere accolta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., con la condanna di parte convenuta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, d'ufficio, in assenza di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (valore della causa da € 1.100,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, ANNULLA l'ordinanza ingiunzione Controparte_6 in data 05protocollo n. 0020852 emessa dalla febbraio 2022 e notificata in data 1° marzo 2022;
2) CONDANNA la resistente Controparte_7 persona del
Prefetto p.t.- al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.701,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 27 giugno 2025 mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c.
pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003.