Art. 3.
All'onere di lire 860 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979, si provvede:
per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando, quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto ad ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento "estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica"; per lire 100 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 1204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979; all'onere di lire 580 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 860 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1978-1979, si provvede:
per lire 760 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979, all'uopo utilizzando, quanto a lire 380 milioni, l'apposito accantonamento e, quanto ad ulteriori lire 380 milioni, l'accantonamento "estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica"; per lire 100 milioni, a carico dello stanziamento del capitolo 1204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1979; all'onere di lire 580 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.