CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
GI ET, TO
VITA ET CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29976202300000114900 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920130013480134000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920130020429052000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140004944131000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170001092559000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170009080754000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180003139956000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1
, sia congiuntamente che disgiuntamente, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/
Riscossione, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 299 762023000001149/000, effettuata ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis DPR 602/73 per l'importo complessivo di € 724.740,91 notificatagli in data
18/01/2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento (N. 6) ivi contenute. (Elenco tratto dal ricorso):
1) Cartella di Pagamento n. 29920130013480134000, presuntivamente, notificata il 04/07/2013; Relativa ad IRPEF 2009 e IMU 2006;
2) Cartella di Pagamento n. 29920130020429052000, (per quanto di competenza di quest'organo giudicante) presuntivamente, notificata il 09/10/2013;
3) Cartella di Pagamento n. 29920140004944131000, presuntivamente, notificata il 27/05/2014; relativa ad IRPEF anno 2010 relativa ad IRPEF – IVA – sanzioni e interessi;
4) Cartella di Pagamento n. 29920170001092559000, presuntivamente, notificata il 07/03/2017; relativa ad IRPEF – IVA anno 2013 – sanzioni e interessi;
5) Cartella n. 29920170009080754000, presuntivamente, notificata il 07/11/2017; relativi ad IRPEF – IVA anno 2012 –TASSA Auto anno 2013 e TARI anno 2011 – 2012 – sanzioni e interessi;
6) Cartella n. 29920180003139956000, presuntivamente, notificata il 13/04/2018 relative ad IRPEF e IVA anno 2018 – sanzioni e interessi.
La difesa con il ricorso notificato all'DE in data 17/03/2024, eccepiva: l'inesistenza/nullità della notifica delle cartelle in violazione degli artt. 7 sexies (statuto del contribuente), 26 del DPR 602/73, 60 DPR 600/73
e artt. 137 e ss. del c.pc.; l'intervenuta prescrizione maturata dei tributi locali, erariali, interessi e sanzioni.
Conclude chiedendo, previa sospensione degli effetti degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso e la condanna di Parte resistente al pagamento delle spese di giustizia con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c..
In data 08/05/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della CGT relativamente alla cartella di pagamento n.
29920130020429052/000 per la parte relativa ai contributi previdenziali IVS anno 2008; l'inammissibilità di ogni doglianza relativa agli atti prodromici che hanno preceduto l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 19 e 21, comma 1 del D. Lgs. 546/92; controdeduce, inoltre, sulla legittimità della procedura di riscossione precisando che tutte le cartelle risultano ritualmente notificate con annessi atti interruttivi (in atti) e la non maturata prescrizione, tenuto conto anche dei termini di sospensione/proroga disposta dalla normativa da OV -19.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. Con successiva memoria replicava la difesa, in data 10/10/2024, contestando le avverse eccezioni dedotte dall'Agente della Riscossione in ordine alle notifiche delle presupposte cartelle impugnate e degli atti interruttivi depositati, in violazione dell'art. 139 del c.p.c. per le cartelle nn. 29920130013480134/000,
29920130020429052/000, 29920140004944131/000. Sostiene che la cartella n. 29920130013480134/000, quale atto successivo all'avviso bonario 36-bis DPR 600/73, avente ad oggetto l'imposta IRPEF – anno
2009, rateizzato a favore dell'Ente impositore è stato pagato interamente;
inoltre, per le suddette cartelle né eccepisce l'illegittimità in quanto notificate tramite un servizio di poste private TNT – Consorzio_1
, non abilitato allo svolgimento dei servizi postali amministrativi e giudiziari, in violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 261/1999, mentre per le cartelle nn. 29920170001092559/000, 29920170009080754/000 e n.
29920180003139956/000 eccepisce l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, in violazione dell'art. 3 – bis della Legge 53/1994. Sostiene maturata la prescrizione, dei tributi degli Enti Locali ed erariali, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29920130013480134/000,
29920130020429052/000, 29920140004944131/000 e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi delle stesse. Infine, solleva vizi di notifica dei presunti atti interruttivi della prescrizione.
In data 21/10/2024 la Corte, in camera di consiglio, assente Parte resistente, sentita la difesa, ritenuto che in relazione alla natura del provvedimento impugnato – preavviso di iscrizione ipotecaria – non sussistono i presupposti della tutela cautelare invocata, rigettava l'istanza di sospensione.
Con successiva memoria del 23/12/2025 l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, ribadisce quanto controdedotto nella memoria di costituzione, inoltre, puntualizza che la CPI oggetto del presente giudizio è stata impugnata, per altre cartelle non ricomprese nel ricorso di cui oggi è causa, il cui esito RGR 579/2024
è stato definito da questa CGT (Identico Collegio) con sentenza 396/2025 favorevole all'Ufficio (In Atti).
Alla pubblica udienza del 19/01/2026, presenti le Parti, discussa la controversia, la Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio osserva il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella n.
29920130020429052/000, per la parte relativa a contributi IVS anno 2008. Tale materia, di natura non tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, per cui va pronunciato il difetto di giurisdizione di questo organo.
Occorre ulteriormente precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggi in discussione, per altre cartelle non comprese nel presente ricorso, è stata impugnata e osservata da questa Corte nel giudizio RGR 579/2024 con esito favorevole all'ufficio con sentenza n. 396/2025 depositata in data
18/04/2025.
Evidenzia questa Corte, come nessun provvedimento di sgravio risulta prodotto dal ricorrente in giudizio né risulta confermato dalla Parte resistente, in relazione alla cartella n. 29920130013480134/000 che la Parte sostiene di avere pagato interamente (Memoria ill. del ricorrente del 21/10/2024).
Quanto al merito del ricorso, relativamente ai dedotti vizi nullità/inesistenza di notifica, delle cartelle presupposte, in violazione degli artt. 7 sexies (statuto del contribuente), 26 del DPR 602/73, 60 DPR 600/73
e artt. 137 e ss. del c.pc., la Corte rileva quanto segue. In primo luogo si giudica infondata la contestazione d'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica delle cartelle e dei ruoli presupposti, atteso che l'DE con la copiosa documentazione prodotta agli atti ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, Parte ricorrente afferma inizialmente di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento richiamate nell'avviso impugnato, per poi preso atto della produzione documentale dell'Ufficio, affermare che le notifiche delle medesime cartelle di pagamento sarebbero da considerarsi nulle e inesistenti.
In particolare, nel caso in esame dalla documentazione in atti, risulta quanto segue. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76202300000114900 è stata notificata il 18/01/2024; le cartelle di pagamento sottese:
1) Cartella di Pagamento n. 29920130013480134/000, notificata il 04/07/2013; Relativa ad IRPEF 2009
e IMU 2006; notifica a mani della moglie;
a) INTERRUZIONE con avv. INTIM. 29920159001990647/000 a mani della moglie il 30/09/2015;
b) INTERRUZIONE con AVI n. 2992019001687012/000 a mezzo PEC il 07/11/2019;
c) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9000964667/000 a mezzo PEC il 14/02/2023; NON PRESCRITTA
2) Cartella di Pagamento n. 29920130020429052/000, (per quanto di competenza di quest'organo giudicante), notificata il 09/10/2013; Relativa ad IRPEF anno 2008 e Contributi INPS 2008; notificata a mani della moglie;
a) INTERRUZIONE con avv. Intim. 29920159001990849/000; notificata a mani della moglie il 30/09/2015;
NON PRESCRITTA
3) Cartella di Pagamento n. 29920140004944131/000, notificata il 27/05/2014; relativa ad IRPEF anno
2010 relativa ad IRPEF – IVA – sanzioni e interessi;
notifica a mani della moglie;
a) INTERRUZIONE con avv. Intim. N29920159001991253/000 del 30/09/2015 a mani della moglie;
NON
PRESCRITTA
4) Cartella di Pagamento n. 29920170001092559/000, notificata il 07/03/2017; relativa ad IRPEF – IVA anno 2013 – sanzioni e interessi;
notificata a mezzo PEC il 07/03/2017;
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9000964667/000 a mezzo PEC il 14/02/2023; NON PRESCRITTA
5) Cartella n. 29920170009080754/000, notificata il 07/11/2017; relativi ad IRPEF – IVA anno 2012 –
TASSA Auto anno 2013 e TARI anno 2011 – 2012 – sanzioni e interessi;
notificata a mezzo PEC il 07/11/2017;
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2022 9001049200/000 a mezzo PEC il 16/02/2022;
b) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9003082441/000 a mezzo PEC del 23/06/2023; NON
PRESCRITTA
6) Cartella n. 29920180003139956/000, notificata il 13/04/2018 relative ad IRPEF e IVA anno 2018 – sanzioni e interessi;
notificata a mezzo PEC il 13/04/2018;
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9000964667/000 a mezzo PEC il 14/02/2023; NON PRESCRITTA Per quanto sopra descritto, relativamente ai dedotti vizi di notifica delle cartelle presupposte, la Corte rileva quanto segue:
- Notifica a mani del familiare e CAN: per le notifiche dirette a mezzo posta eseguite da DE ex art. 26, co.
1, DPR 602/73, non trova applicazione la L. 890/1982, bensì la disciplina del servizio postale ordinario;
pertanto non è dovuta la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) ove la raccomandata A/R risulti consegnata a persona di famiglia/addetta alla casa, con presunzione di conoscenza salvo prova contraria
(Cassaz. 2339/2021). La ricorrente produzione documentale di DE attesta consegne A/R sottoscritte da Nominativo_2, qualificata “persona di famiglia/coniuge”, e non è stata offerta prova rigorosa di una effettiva inconsapevolezza non imputabile (onere di cui all'art. 153 c.p.c.; Cassaz. SS.UU. 10012/2021).
- La normativa vigente (artt. 26, D. P. R. n. 602/1973, e 60, DPR n. 600/1973) nulla dice in ordine all'indirizzo di PEC del notificante, ma prevede specifiche procedure solo con riferimento all'indirizzo PEC del destinatario;
- La legge n. 53/1994 riguarda unicamente la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;
- Il preavviso, senza ombra di dubbio, proviene dall'agente della riscossione;
- In ogni caso la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, ex art. 156 c. p. c., hanno prodotto la sanatoria di ogni eventuale irregolarità di notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnato. Tanto è a dirsi per tutte le notifiche degli atti di riscossione eseguite con posta elettronica certificata.
In merito si richiama, altresì, l'indirizzo affermato dalla S. C. secondo cui “In tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass., Sez.
5 - Sentenza del 03/07/2023, n. 18684).
Ed ancora “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cfr. Cass., SS.UU., Sentenza del 18/05/2022,
n. 15979).
Le eccezioni sollevate da Parte ricorrente, relative al procedimento notificatorio, pertanto, sono destituite di fondamento anche considerando che il ricorrente: non ha evidenziato e dimostrato quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato da un indirizzo che ha ritenuto non presente nei pubblici registri;
ha svolto compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, come si evince dall'articolatissimo ricorso proposto e successiva memoria nei confronti dell'DE.
Sull'eccepita prescrizione si fa rilevare che l'DE, quali atti interruttivi, allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata (Email_3), ha notificato gli avvisi di intimazione di pagamento alle date sopra indicate. Ne consegue che, per le pretese portate da tali atti di riscossione, non è intervenuta nessuna prescrizione attese le suddette date di notifica delle intimazioni e quella di notifica della comunicazione preventiva impugnata (18/01/2024), intervalli di tempo ben inferiore a quelli previsti per i tributi erariali e locali, sanzioni e interessi, tenuto conto dei termini di sospensione/proroga disposta dalla normativa da COVID - 19.
In ragione di quanto argomentato, ritenuta assorbente ogni altra doglianza, la Corte rigetta il ricorso;
condanna
Parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TR, Sezione II:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella 299 2013 0020429052/000 per la parte relativa a contributi IVS anno 2008;
2. Rigetta il ricorso per il resto;
3. Condanna Parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in
€ 3.000,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il TO Il Presidente
AN NG NI AL
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
GI ET, TO
VITA ET CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 532/2024 depositato il 09/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - TR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29976202300000114900 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920130013480134000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920130020429052000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920140004944131000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170001092559000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920170009080754000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920180003139956000 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TR, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1
, sia congiuntamente che disgiuntamente, impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/
Riscossione, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 299 762023000001149/000, effettuata ai sensi dell'art. 77, comma 2 bis DPR 602/73 per l'importo complessivo di € 724.740,91 notificatagli in data
18/01/2024, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento (N. 6) ivi contenute. (Elenco tratto dal ricorso):
1) Cartella di Pagamento n. 29920130013480134000, presuntivamente, notificata il 04/07/2013; Relativa ad IRPEF 2009 e IMU 2006;
2) Cartella di Pagamento n. 29920130020429052000, (per quanto di competenza di quest'organo giudicante) presuntivamente, notificata il 09/10/2013;
3) Cartella di Pagamento n. 29920140004944131000, presuntivamente, notificata il 27/05/2014; relativa ad IRPEF anno 2010 relativa ad IRPEF – IVA – sanzioni e interessi;
4) Cartella di Pagamento n. 29920170001092559000, presuntivamente, notificata il 07/03/2017; relativa ad IRPEF – IVA anno 2013 – sanzioni e interessi;
5) Cartella n. 29920170009080754000, presuntivamente, notificata il 07/11/2017; relativi ad IRPEF – IVA anno 2012 –TASSA Auto anno 2013 e TARI anno 2011 – 2012 – sanzioni e interessi;
6) Cartella n. 29920180003139956000, presuntivamente, notificata il 13/04/2018 relative ad IRPEF e IVA anno 2018 – sanzioni e interessi.
La difesa con il ricorso notificato all'DE in data 17/03/2024, eccepiva: l'inesistenza/nullità della notifica delle cartelle in violazione degli artt. 7 sexies (statuto del contribuente), 26 del DPR 602/73, 60 DPR 600/73
e artt. 137 e ss. del c.pc.; l'intervenuta prescrizione maturata dei tributi locali, erariali, interessi e sanzioni.
Conclude chiedendo, previa sospensione degli effetti degli atti impugnati, l'accoglimento del ricorso e la condanna di Parte resistente al pagamento delle spese di giustizia con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c..
In data 08/05/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, sostenendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della CGT relativamente alla cartella di pagamento n.
29920130020429052/000 per la parte relativa ai contributi previdenziali IVS anno 2008; l'inammissibilità di ogni doglianza relativa agli atti prodromici che hanno preceduto l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 19 e 21, comma 1 del D. Lgs. 546/92; controdeduce, inoltre, sulla legittimità della procedura di riscossione precisando che tutte le cartelle risultano ritualmente notificate con annessi atti interruttivi (in atti) e la non maturata prescrizione, tenuto conto anche dei termini di sospensione/proroga disposta dalla normativa da OV -19.
Conclude con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio. Con successiva memoria replicava la difesa, in data 10/10/2024, contestando le avverse eccezioni dedotte dall'Agente della Riscossione in ordine alle notifiche delle presupposte cartelle impugnate e degli atti interruttivi depositati, in violazione dell'art. 139 del c.p.c. per le cartelle nn. 29920130013480134/000,
29920130020429052/000, 29920140004944131/000. Sostiene che la cartella n. 29920130013480134/000, quale atto successivo all'avviso bonario 36-bis DPR 600/73, avente ad oggetto l'imposta IRPEF – anno
2009, rateizzato a favore dell'Ente impositore è stato pagato interamente;
inoltre, per le suddette cartelle né eccepisce l'illegittimità in quanto notificate tramite un servizio di poste private TNT – Consorzio_1
, non abilitato allo svolgimento dei servizi postali amministrativi e giudiziari, in violazione dell'art. 4 del D. Lgs. 261/1999, mentre per le cartelle nn. 29920170001092559/000, 29920170009080754/000 e n.
29920180003139956/000 eccepisce l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici registri, in violazione dell'art. 3 – bis della Legge 53/1994. Sostiene maturata la prescrizione, dei tributi degli Enti Locali ed erariali, in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29920130013480134/000,
29920130020429052/000, 29920140004944131/000 e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e interessi delle stesse. Infine, solleva vizi di notifica dei presunti atti interruttivi della prescrizione.
In data 21/10/2024 la Corte, in camera di consiglio, assente Parte resistente, sentita la difesa, ritenuto che in relazione alla natura del provvedimento impugnato – preavviso di iscrizione ipotecaria – non sussistono i presupposti della tutela cautelare invocata, rigettava l'istanza di sospensione.
Con successiva memoria del 23/12/2025 l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, ribadisce quanto controdedotto nella memoria di costituzione, inoltre, puntualizza che la CPI oggetto del presente giudizio è stata impugnata, per altre cartelle non ricomprese nel ricorso di cui oggi è causa, il cui esito RGR 579/2024
è stato definito da questa CGT (Identico Collegio) con sentenza 396/2025 favorevole all'Ufficio (In Atti).
Alla pubblica udienza del 19/01/2026, presenti le Parti, discussa la controversia, la Corte pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio osserva il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella n.
29920130020429052/000, per la parte relativa a contributi IVS anno 2008. Tale materia, di natura non tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, per cui va pronunciato il difetto di giurisdizione di questo organo.
Occorre ulteriormente precisare che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, oggi in discussione, per altre cartelle non comprese nel presente ricorso, è stata impugnata e osservata da questa Corte nel giudizio RGR 579/2024 con esito favorevole all'ufficio con sentenza n. 396/2025 depositata in data
18/04/2025.
Evidenzia questa Corte, come nessun provvedimento di sgravio risulta prodotto dal ricorrente in giudizio né risulta confermato dalla Parte resistente, in relazione alla cartella n. 29920130013480134/000 che la Parte sostiene di avere pagato interamente (Memoria ill. del ricorrente del 21/10/2024).
Quanto al merito del ricorso, relativamente ai dedotti vizi nullità/inesistenza di notifica, delle cartelle presupposte, in violazione degli artt. 7 sexies (statuto del contribuente), 26 del DPR 602/73, 60 DPR 600/73
e artt. 137 e ss. del c.pc., la Corte rileva quanto segue. In primo luogo si giudica infondata la contestazione d'illegittimità della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria per l'omessa notifica delle cartelle e dei ruoli presupposti, atteso che l'DE con la copiosa documentazione prodotta agli atti ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle sottese alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Ebbene, Parte ricorrente afferma inizialmente di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento richiamate nell'avviso impugnato, per poi preso atto della produzione documentale dell'Ufficio, affermare che le notifiche delle medesime cartelle di pagamento sarebbero da considerarsi nulle e inesistenti.
In particolare, nel caso in esame dalla documentazione in atti, risulta quanto segue. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 299 76202300000114900 è stata notificata il 18/01/2024; le cartelle di pagamento sottese:
1) Cartella di Pagamento n. 29920130013480134/000, notificata il 04/07/2013; Relativa ad IRPEF 2009
e IMU 2006; notifica a mani della moglie;
a) INTERRUZIONE con avv. INTIM. 29920159001990647/000 a mani della moglie il 30/09/2015;
b) INTERRUZIONE con AVI n. 2992019001687012/000 a mezzo PEC il 07/11/2019;
c) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9000964667/000 a mezzo PEC il 14/02/2023; NON PRESCRITTA
2) Cartella di Pagamento n. 29920130020429052/000, (per quanto di competenza di quest'organo giudicante), notificata il 09/10/2013; Relativa ad IRPEF anno 2008 e Contributi INPS 2008; notificata a mani della moglie;
a) INTERRUZIONE con avv. Intim. 29920159001990849/000; notificata a mani della moglie il 30/09/2015;
NON PRESCRITTA
3) Cartella di Pagamento n. 29920140004944131/000, notificata il 27/05/2014; relativa ad IRPEF anno
2010 relativa ad IRPEF – IVA – sanzioni e interessi;
notifica a mani della moglie;
a) INTERRUZIONE con avv. Intim. N29920159001991253/000 del 30/09/2015 a mani della moglie;
NON
PRESCRITTA
4) Cartella di Pagamento n. 29920170001092559/000, notificata il 07/03/2017; relativa ad IRPEF – IVA anno 2013 – sanzioni e interessi;
notificata a mezzo PEC il 07/03/2017;
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9000964667/000 a mezzo PEC il 14/02/2023; NON PRESCRITTA
5) Cartella n. 29920170009080754/000, notificata il 07/11/2017; relativi ad IRPEF – IVA anno 2012 –
TASSA Auto anno 2013 e TARI anno 2011 – 2012 – sanzioni e interessi;
notificata a mezzo PEC il 07/11/2017;
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2022 9001049200/000 a mezzo PEC il 16/02/2022;
b) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9003082441/000 a mezzo PEC del 23/06/2023; NON
PRESCRITTA
6) Cartella n. 29920180003139956/000, notificata il 13/04/2018 relative ad IRPEF e IVA anno 2018 – sanzioni e interessi;
notificata a mezzo PEC il 13/04/2018;
a) INTERRUZIONE con AVI n. 299 2023 9000964667/000 a mezzo PEC il 14/02/2023; NON PRESCRITTA Per quanto sopra descritto, relativamente ai dedotti vizi di notifica delle cartelle presupposte, la Corte rileva quanto segue:
- Notifica a mani del familiare e CAN: per le notifiche dirette a mezzo posta eseguite da DE ex art. 26, co.
1, DPR 602/73, non trova applicazione la L. 890/1982, bensì la disciplina del servizio postale ordinario;
pertanto non è dovuta la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) ove la raccomandata A/R risulti consegnata a persona di famiglia/addetta alla casa, con presunzione di conoscenza salvo prova contraria
(Cassaz. 2339/2021). La ricorrente produzione documentale di DE attesta consegne A/R sottoscritte da Nominativo_2, qualificata “persona di famiglia/coniuge”, e non è stata offerta prova rigorosa di una effettiva inconsapevolezza non imputabile (onere di cui all'art. 153 c.p.c.; Cassaz. SS.UU. 10012/2021).
- La normativa vigente (artt. 26, D. P. R. n. 602/1973, e 60, DPR n. 600/1973) nulla dice in ordine all'indirizzo di PEC del notificante, ma prevede specifiche procedure solo con riferimento all'indirizzo PEC del destinatario;
- La legge n. 53/1994 riguarda unicamente la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;
- Il preavviso, senza ombra di dubbio, proviene dall'agente della riscossione;
- In ogni caso la notifica del ricorso e la costituzione in giudizio, ex art. 156 c. p. c., hanno prodotto la sanatoria di ogni eventuale irregolarità di notifica delle cartelle presupposte all'atto impugnato. Tanto è a dirsi per tutte le notifiche degli atti di riscossione eseguite con posta elettronica certificata.
In merito si richiama, altresì, l'indirizzo affermato dalla S. C. secondo cui “In tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.” (Cass., Sez.
5 - Sentenza del 03/07/2023, n. 18684).
Ed ancora “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla
Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.” (Cfr. Cass., SS.UU., Sentenza del 18/05/2022,
n. 15979).
Le eccezioni sollevate da Parte ricorrente, relative al procedimento notificatorio, pertanto, sono destituite di fondamento anche considerando che il ricorrente: non ha evidenziato e dimostrato quali pregiudizi sostanziali al proprio diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato da un indirizzo che ha ritenuto non presente nei pubblici registri;
ha svolto compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell'atto, come si evince dall'articolatissimo ricorso proposto e successiva memoria nei confronti dell'DE.
Sull'eccepita prescrizione si fa rilevare che l'DE, quali atti interruttivi, allo stesso indirizzo di posta elettronica certificata (Email_3), ha notificato gli avvisi di intimazione di pagamento alle date sopra indicate. Ne consegue che, per le pretese portate da tali atti di riscossione, non è intervenuta nessuna prescrizione attese le suddette date di notifica delle intimazioni e quella di notifica della comunicazione preventiva impugnata (18/01/2024), intervalli di tempo ben inferiore a quelli previsti per i tributi erariali e locali, sanzioni e interessi, tenuto conto dei termini di sospensione/proroga disposta dalla normativa da COVID - 19.
In ragione di quanto argomentato, ritenuta assorbente ogni altra doglianza, la Corte rigetta il ricorso;
condanna
Parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di TR, Sezione II:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella 299 2013 0020429052/000 per la parte relativa a contributi IVS anno 2008;
2. Rigetta il ricorso per il resto;
3. Condanna Parte ricorrente alle spese del giudizio che si liquidano in
€ 3.000,00 oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il TO Il Presidente
AN NG NI AL