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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice rel. dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. COTTA CP_1 C.F._1
ELENA, con elezione di domicilio presso il suo studio in Vigevano via dei Mulini 11;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente
“1-affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale assumerà in Per_1
autonomia ogni decisione relativa alla vita e alle esigenze ordinarie e straordinarie della minore inerenti all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza, e con collocamento presso la madre,
2- al termine delle misure di protezione e prevenzione disposte rispettivamente dal GIP presso il Tribunale di Pavia e dal tribunale di Milano, ove venisse ripristinato il diritto di visita del padre, disporre che gli incontri padre-figlia avvengano esclusivamente in luogo protetto ed in presenza di terzi qualificati (Spazio Neutro)
3- regolamentare la frequentazione della minore con il ramo parentale Per_1
paterno, al di fuori del domicilio degli ascendenti
4- assegnare l'abitazione già coniugale sita in Gambolò corso Umberto I n. 316, con gli arredi contenuti, alla signora CP_1
5-porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 CP_1
l'importo mensile di euro 200 € a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno Per_1
12 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo le variazioni dell'indice ISTAT,
6- disporre che l'assegno unico ed universale per la prole sia percepito in via esclusiva ed integrale dalla signora CP_1
7-porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia facendosi carico, in misura del 50%, delle spese straordinarie/extra assegno nei termini
e con le modalità stabilite nel protocollo (n.2323/2016) in uso presso il tribunale di
Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 16 settembre 2017 in Vigevano, affermando che dal momento CP_2
della separazione consensuale, avvenuta tramite accordo di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data 27 gennaio 2021, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
In particolare, chiedeva la conferma dell'affido condiviso della figlia minore Per_1
(nata il [...]), con collocamento prevalente della stessa presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa coniugale in comproprietà con il marito, oltre che un assegno mensile quale contributo per il mantenimento della figlia pari a 200,00€.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio. CP_2
All'udienza del 31.05.2023 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione attesa l'assenza del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva di voler tutelale la figlia tramite l'intervento dei servizi sociali
Pag. 2 di 9 territorialmente competenti poiché l'ex coniuge, da quando aveva saputo che intratteneva una nuova relazione sentimentale, aveva iniziato a manifestare atteggiamenti verbalmente aggressivi nei suoi confronti e alla presenza della minore.
Il Giudice Delegato, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, incaricava i Servizi sociali presso il Comune di Gambolò affinché svolgessero un'indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulla minore e sulla relazione genitori-figlia.
All'esito della fase istruttoria il Giudice, letti gli atti di causa e le relazioni depositate, rimetteva la decisione al Collegio concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Sulla contumacia del convenuto e sulla pronuncia di divorzio
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso.
In via ancora preliminare il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n.
1632/2023 dell' 11.12.2023 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sull'affido, collocamento e mantenimento della figlia
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore , di anni 10, Per_1 proposta dalla ricorrente si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva quanto segue.
Dalla relazione depositata della Psicologa Dott.ssa che supporta Per_2 psicologicamente la minore sin dall'anno 2021 presso il Consultorio familiare “Il Sole”,
Pag. 3 di 9 è emersa una situazione familiare molto difficile dovuta, in particolare, all'atteggiamento aggressivo che il padre assumeva nei confronti della madre e indirettamente anche verso , alla quale si rivolgeva con parolacce e offese (vd. Per_1
relazione 2.11.2023)
Lo stesso convenuto, durante i primi colloqui svolti con i servizi competenti, si mostrava consapevole degli errori commessi nella gestione della relazione con la ex moglie e la figlia, ma non riusciva comunque a mettere in atto “atteggiamenti e comportamenti differenti, costruttivi ed educativi, in linea e coerenti per il ruolo da padre” (vd rel. Servizi sociali del 2.11.2023), pertanto gli operatori evidenziavano la necessità di monitorare il rapporto padre-figlia e di supportare il sig. “in una CP_2 più matura e responsabile genitorialità”. Gli stessi servizi suggerivano, altresì, di sottoporre entrambi i genitori ad esami tossicologici relativi all'alcool, in ragione di un dichiarato abuso in passato da parte di entrambi, oltre che di intraprendere un percorso di mediazione familiare, vista la scarsa collaborazione e coordinazione tra loro.
Tali interventi, però, non sono mai stati avviati a causa del comportamento omissivo e ostacolante del padre, che interrompeva ogni rapporto con i servizi incaricati, pur continuando a frequentare regolarmente la figlia presso l'abitazione dei propri Per_1
genitori, ove risiedeva.
Con riferimento a detti incontri, la ricorrente e la minore riferivano che l'uomo, spesso in stato di alterazione a causa dall'abuso di alcool, aveva avuto scatti d'ira nei loro confronti, dunque, con ordinanza del 4.02.2024, il Giudice Delegato prevedeva una sospensione del diritto di visita padre-figlia sino a quando il convenuto non avesse avviato un percorso riabilitativo presso il SERD.
Visti i termini del provvedimento, la resistente invitava il sig. a prendere CP_2
contatti con i servizi incaricati al fine di proseguire gli incontri con la figlia, ma quest'ultimo si rifiutava e nel giugno del 2024 aggrediva verbalmente la minore e l'ex moglie mentre si trovavano presso l'abitazione dei nonni materni.
Conseguentemente lo stesso veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad entrambe.
A seguito di tale episodio i servizi incaricati, nell'ultima relazione di aggiornamento, riferivano di essere stati contattati dal sig. che, pur mantenendo un CP_2
Pag. 4 di 9 atteggiamento poco collaborante, si dichiarava disposto ad intraprendere il percorso presso il Serd, per poi decidere di non presentarsi all'appuntamento, dimostrando nuovamente una mancanza di interesse verso il reale benessere della figlia.
Da ultimo, la ricorrente dava atto che il Tribunale di Milano aveva disposto nei confronti del coniuge l'applicazione della misura della sorveglianza per la durata di 3 anni.
Orbene, alla luce di quanto sopra illustrato, considerata l'inidoneità educativa del convenuto e le misure già adottate nei suoi confronti, anche alla luce del comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace, questo Collegio, nell'interesse esclusivo della minore, ritiene di poter condividere le considerazioni esposte dai servizi incaricati e, dunque, disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre - con l'attribuzione alla medesima di pieno potere decisionale in ordine a tutte le questioni relative alla salute, alla formazione e al benessere della stessa - la quale, nonostante le proprie fragilità, ha dimostrato comunque “adeguate capacità genitoriali ed un'appropriata comprensione dei bisogni della figlia” (vd. rel.19.08.2024).
Deve evidenziarsi che la da un lato, si è sempre mostrata collaborativa con i CP_1
servizi incaricati e adeguata nel ruolo genitoriale;
dall'altro lato, dalla lettura dell'ultima relazione depositata emergono importanti fragilità legate all'uso di sostanze alcoliche, che incidono sul piano emotivo in modo “preoccupante”, pertanto anche in ragione delle difficoltà riscontrate nella collaborazione con l'altro genitore, risulta necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi incaricati per la durata di un anno dal deposito della sentenza.
Tale mandato deve – secondo le indicazioni che provengono dalla corte Edu – essere attuato con la massima celerità e puntualità, poiché dalla corretta attuazione di esso discende lo svolgersi di un fisiologico rapporto tra genitori e figlia, assicurando a una relazione sana con entrambi. Per_1
Giova infatti al riguardo evidenziare – in sintonia con le indicazioni provenienti dalla
Corte di Strasburgo - che “ nelle cause concernenti il rapporto di un genitore con il figlio vi è il dovere di agire rapidamente e di esercitare un'eccezionale diligenza” e tale dovere vale tanto per l'autorità giurisdizionale quanto anche per gli operatori del servizio sociale (v. Corte Edu, Scozzari e Giunta
contro
Italia, Sentenza del 13 luglio
Pag. 5 di 9 2000), sicché il mandato vista la delicatezza della situazione in esame non deve essere stereotipato ma deve tener conto di tutte le peculiarità del caso e richiede una attuazione rapida e scrupolosa.
Pertanto i servizi sociali del Comune di Gambolò dovranno:
- proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare, disponendo che, al termine delle misure di protezione e prevenzione attuate nei confronti del padre - disposte rispettivamente dal GIP presso il Tribunale di Pavia e dal Tribunale di
Milano – venga valutata l'opportunità di riprendere gli incontri padre-figlia, inizialmente in spazio protetto, alla presenza di educatori qualificati e, qualora ne sussistano i presupposti, con graduale liberalizzazione;
- verificare l'andamento del percorso della sig.ra presso il Serd al fine di CP_1
approfondire lo stato di benessere della stessa, provvedendo a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio alla competente Procura presso il Tribunale per i minorenni;
- proseguire i percorsi di sostegno psicologico per e la mamma, signora Per_1
con particolare attenzione alla minore, visto il periodo di difficoltà e CP_1
sofferenza che la stessa sta affrontando a causa dell'assenza paterna, di cui attribuisce la colpa alla madre, considerata responsabile di aver azionato “un sistema punitivo ed esagerato” nei confronti dello stesso.
Tutto ciò considerato il Collegio, dispone l'affidamento super- esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, cui viene assegnata la ex casa coniugale sita in Gambolò corso Umberto I n. 316, per abitarvi unitamente alla figlia.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia
Deve essere riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori a provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il sig. è tenuto a versare a CP_2
titolo di mantenimento della minore, rilevano i seguenti elementi.
Pag. 6 di 9 La sig.ra svolge l'attività lavorativa presso la ALE. CP_1 Parte_1 con un reddito pari a 10.612 € netti per l'anno 2021 (vd. 730/ 2022), oltre a
[...] percepire per intero l'assegno unico, del quale non si conosce l'esatto importo.
Tuttavia, stante l'assenza del coniuge, quest'ultima deve farsi carico in via esclusiva della cura e dell'accudimento della figlia, atteso che il padre non versa l'assegno di mantenimento da maggio 2022 – stabilito in 150,00 € mensili nel procedimento di separazione e riquantificato in 200,00 € mensili in sede di provvedimenti provvisori – e si fa carico del pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito ad ex casa coniugale, cointestato al 50% con il convenuto inadempiente.
Per il recupero di tali crediti la signora si è dovuta attivare giudizialmente, CP_1
pignorando lo stipendio del sig. occupato a tempo determinato fino al 30 CP_2
giugno 2024 presso la MINERVA SOC. COOP. (vd. docc.2-3-4).
Allo stato, non è possibile conoscere l'esatta posizione reddituale di quest'ultimo, ad ogni modo lo stato di disoccupazione (o precarietà) non fa venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente.
Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “ il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n.
6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007,
n. 17403).
Ebbene, questo Collegio, considerato che la madre si occupa in via esclusiva dell'accudimento della minore , viste le spese a suo carico, ritenuto che il sig. Per_1
gode di piena capacità lavorativa - in ragione della giovane età (44 anni) e CP_2 della mancanza agli atti di impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione - ritiene di dover confermare l'obbligo in capo al convenuto di versare alla ricorrente in
Pag. 7 di 9 favore della figlia minore un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese extra assegno.
Quanto all'assegno unico, si ritiene che in ragione del collocamento della minore presso la madre e dell'attuale regime di frequentazione, debba essere percepito integralmente da quest'ultima.
Spese di lite
In ragione della soccombenza, il convenuto va interamente condannato alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1632/2023 di divorzio dei coniugi, così dispone:
- dichiara la contumacia del convenuto;
- affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre con collocamento Per_1
prevalente presso la stessa;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Gambolò proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, secondo le disposizioni indicate in parte motiva;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese extra assegno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. La ricorrente CP_1
percepirà per intero l'assegno unico;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
5.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dell'Erario per il caso di conferma del beneficio in favore della ricorrente;
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice est. La presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice rel. dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2070/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. COTTA CP_1 C.F._1
ELENA, con elezione di domicilio presso il suo studio in Vigevano via dei Mulini 11;
RICORRENTE
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente
“1-affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, la quale assumerà in Per_1
autonomia ogni decisione relativa alla vita e alle esigenze ordinarie e straordinarie della minore inerenti all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza, e con collocamento presso la madre,
2- al termine delle misure di protezione e prevenzione disposte rispettivamente dal GIP presso il Tribunale di Pavia e dal tribunale di Milano, ove venisse ripristinato il diritto di visita del padre, disporre che gli incontri padre-figlia avvengano esclusivamente in luogo protetto ed in presenza di terzi qualificati (Spazio Neutro)
3- regolamentare la frequentazione della minore con il ramo parentale Per_1
paterno, al di fuori del domicilio degli ascendenti
4- assegnare l'abitazione già coniugale sita in Gambolò corso Umberto I n. 316, con gli arredi contenuti, alla signora CP_1
5-porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_2 CP_1
l'importo mensile di euro 200 € a titolo di concorso nel mantenimento ordinario della figlia , da versarsi in via anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno Per_1
12 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, secondo le variazioni dell'indice ISTAT,
6- disporre che l'assegno unico ed universale per la prole sia percepito in via esclusiva ed integrale dalla signora CP_1
7-porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia facendosi carico, in misura del 50%, delle spese straordinarie/extra assegno nei termini
e con le modalità stabilite nel protocollo (n.2323/2016) in uso presso il tribunale di
Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. in data 16 settembre 2017 in Vigevano, affermando che dal momento CP_2
della separazione consensuale, avvenuta tramite accordo di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore della Repubblica in data 27 gennaio 2021, non vi era stata alcuna riconciliazione con il marito.
In particolare, chiedeva la conferma dell'affido condiviso della figlia minore Per_1
(nata il [...]), con collocamento prevalente della stessa presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa coniugale in comproprietà con il marito, oltre che un assegno mensile quale contributo per il mantenimento della figlia pari a 200,00€.
Nonostante la regolarità della notifica il sig. non si costituiva in giudizio. CP_2
All'udienza del 31.05.2023 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione attesa l'assenza del convenuto e sentiva la parte ricorrente, la quale riferiva di voler tutelale la figlia tramite l'intervento dei servizi sociali
Pag. 2 di 9 territorialmente competenti poiché l'ex coniuge, da quando aveva saputo che intratteneva una nuova relazione sentimentale, aveva iniziato a manifestare atteggiamenti verbalmente aggressivi nei suoi confronti e alla presenza della minore.
Il Giudice Delegato, preso atto delle dichiarazioni della ricorrente, incaricava i Servizi sociali presso il Comune di Gambolò affinché svolgessero un'indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sulla minore e sulla relazione genitori-figlia.
All'esito della fase istruttoria il Giudice, letti gli atti di causa e le relazioni depositate, rimetteva la decisione al Collegio concedendo i termini ex art. 190 cpc.
Sulla contumacia del convenuto e sulla pronuncia di divorzio
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto, regolarmente citato e mai comparso.
In via ancora preliminare il Collegio osserva che con la sentenza non definitiva n.
1632/2023 dell' 11.12.2023 è stata già pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e dunque nulla deve essere nuovamente statuito al riguardo.
Sull'affido, collocamento e mantenimento della figlia
Quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore , di anni 10, Per_1 proposta dalla ricorrente si osserva che l'art. 337 ter c.c. – codificando il diritto del minore alla bigenitorialità - dispone che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della stessa ed impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli siano affidati ad entrambi i genitori, avendo il minore diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro;
pertanto l'affidamento condiviso è previsto come regola e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che un genitore sia inidoneo a educare il figlio e, quindi, che l' affidamento ad entrambi sarebbe pregiudizievole per il minore.
Orbene, applicando i principi esposti al caso in esame, si rileva quanto segue.
Dalla relazione depositata della Psicologa Dott.ssa che supporta Per_2 psicologicamente la minore sin dall'anno 2021 presso il Consultorio familiare “Il Sole”,
Pag. 3 di 9 è emersa una situazione familiare molto difficile dovuta, in particolare, all'atteggiamento aggressivo che il padre assumeva nei confronti della madre e indirettamente anche verso , alla quale si rivolgeva con parolacce e offese (vd. Per_1
relazione 2.11.2023)
Lo stesso convenuto, durante i primi colloqui svolti con i servizi competenti, si mostrava consapevole degli errori commessi nella gestione della relazione con la ex moglie e la figlia, ma non riusciva comunque a mettere in atto “atteggiamenti e comportamenti differenti, costruttivi ed educativi, in linea e coerenti per il ruolo da padre” (vd rel. Servizi sociali del 2.11.2023), pertanto gli operatori evidenziavano la necessità di monitorare il rapporto padre-figlia e di supportare il sig. “in una CP_2 più matura e responsabile genitorialità”. Gli stessi servizi suggerivano, altresì, di sottoporre entrambi i genitori ad esami tossicologici relativi all'alcool, in ragione di un dichiarato abuso in passato da parte di entrambi, oltre che di intraprendere un percorso di mediazione familiare, vista la scarsa collaborazione e coordinazione tra loro.
Tali interventi, però, non sono mai stati avviati a causa del comportamento omissivo e ostacolante del padre, che interrompeva ogni rapporto con i servizi incaricati, pur continuando a frequentare regolarmente la figlia presso l'abitazione dei propri Per_1
genitori, ove risiedeva.
Con riferimento a detti incontri, la ricorrente e la minore riferivano che l'uomo, spesso in stato di alterazione a causa dall'abuso di alcool, aveva avuto scatti d'ira nei loro confronti, dunque, con ordinanza del 4.02.2024, il Giudice Delegato prevedeva una sospensione del diritto di visita padre-figlia sino a quando il convenuto non avesse avviato un percorso riabilitativo presso il SERD.
Visti i termini del provvedimento, la resistente invitava il sig. a prendere CP_2
contatti con i servizi incaricati al fine di proseguire gli incontri con la figlia, ma quest'ultimo si rifiutava e nel giugno del 2024 aggrediva verbalmente la minore e l'ex moglie mentre si trovavano presso l'abitazione dei nonni materni.
Conseguentemente lo stesso veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ad entrambe.
A seguito di tale episodio i servizi incaricati, nell'ultima relazione di aggiornamento, riferivano di essere stati contattati dal sig. che, pur mantenendo un CP_2
Pag. 4 di 9 atteggiamento poco collaborante, si dichiarava disposto ad intraprendere il percorso presso il Serd, per poi decidere di non presentarsi all'appuntamento, dimostrando nuovamente una mancanza di interesse verso il reale benessere della figlia.
Da ultimo, la ricorrente dava atto che il Tribunale di Milano aveva disposto nei confronti del coniuge l'applicazione della misura della sorveglianza per la durata di 3 anni.
Orbene, alla luce di quanto sopra illustrato, considerata l'inidoneità educativa del convenuto e le misure già adottate nei suoi confronti, anche alla luce del comportamento processuale del convenuto, rimasto contumace, questo Collegio, nell'interesse esclusivo della minore, ritiene di poter condividere le considerazioni esposte dai servizi incaricati e, dunque, disporre l'affidamento super esclusivo della minore alla madre - con l'attribuzione alla medesima di pieno potere decisionale in ordine a tutte le questioni relative alla salute, alla formazione e al benessere della stessa - la quale, nonostante le proprie fragilità, ha dimostrato comunque “adeguate capacità genitoriali ed un'appropriata comprensione dei bisogni della figlia” (vd. rel.19.08.2024).
Deve evidenziarsi che la da un lato, si è sempre mostrata collaborativa con i CP_1
servizi incaricati e adeguata nel ruolo genitoriale;
dall'altro lato, dalla lettura dell'ultima relazione depositata emergono importanti fragilità legate all'uso di sostanze alcoliche, che incidono sul piano emotivo in modo “preoccupante”, pertanto anche in ragione delle difficoltà riscontrate nella collaborazione con l'altro genitore, risulta necessario disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi incaricati per la durata di un anno dal deposito della sentenza.
Tale mandato deve – secondo le indicazioni che provengono dalla corte Edu – essere attuato con la massima celerità e puntualità, poiché dalla corretta attuazione di esso discende lo svolgersi di un fisiologico rapporto tra genitori e figlia, assicurando a una relazione sana con entrambi. Per_1
Giova infatti al riguardo evidenziare – in sintonia con le indicazioni provenienti dalla
Corte di Strasburgo - che “ nelle cause concernenti il rapporto di un genitore con il figlio vi è il dovere di agire rapidamente e di esercitare un'eccezionale diligenza” e tale dovere vale tanto per l'autorità giurisdizionale quanto anche per gli operatori del servizio sociale (v. Corte Edu, Scozzari e Giunta
contro
Italia, Sentenza del 13 luglio
Pag. 5 di 9 2000), sicché il mandato vista la delicatezza della situazione in esame non deve essere stereotipato ma deve tener conto di tutte le peculiarità del caso e richiede una attuazione rapida e scrupolosa.
Pertanto i servizi sociali del Comune di Gambolò dovranno:
- proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare, disponendo che, al termine delle misure di protezione e prevenzione attuate nei confronti del padre - disposte rispettivamente dal GIP presso il Tribunale di Pavia e dal Tribunale di
Milano – venga valutata l'opportunità di riprendere gli incontri padre-figlia, inizialmente in spazio protetto, alla presenza di educatori qualificati e, qualora ne sussistano i presupposti, con graduale liberalizzazione;
- verificare l'andamento del percorso della sig.ra presso il Serd al fine di CP_1
approfondire lo stato di benessere della stessa, provvedendo a segnalare eventuali situazioni di pregiudizio alla competente Procura presso il Tribunale per i minorenni;
- proseguire i percorsi di sostegno psicologico per e la mamma, signora Per_1
con particolare attenzione alla minore, visto il periodo di difficoltà e CP_1
sofferenza che la stessa sta affrontando a causa dell'assenza paterna, di cui attribuisce la colpa alla madre, considerata responsabile di aver azionato “un sistema punitivo ed esagerato” nei confronti dello stesso.
Tutto ciò considerato il Collegio, dispone l'affidamento super- esclusivo della minore alla madre con collocamento presso la stessa, cui viene assegnata la ex casa coniugale sita in Gambolò corso Umberto I n. 316, per abitarvi unitamente alla figlia.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia
Deve essere riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori a provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il sig. è tenuto a versare a CP_2
titolo di mantenimento della minore, rilevano i seguenti elementi.
Pag. 6 di 9 La sig.ra svolge l'attività lavorativa presso la ALE. CP_1 Parte_1 con un reddito pari a 10.612 € netti per l'anno 2021 (vd. 730/ 2022), oltre a
[...] percepire per intero l'assegno unico, del quale non si conosce l'esatto importo.
Tuttavia, stante l'assenza del coniuge, quest'ultima deve farsi carico in via esclusiva della cura e dell'accudimento della figlia, atteso che il padre non versa l'assegno di mantenimento da maggio 2022 – stabilito in 150,00 € mensili nel procedimento di separazione e riquantificato in 200,00 € mensili in sede di provvedimenti provvisori – e si fa carico del pagamento della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito ad ex casa coniugale, cointestato al 50% con il convenuto inadempiente.
Per il recupero di tali crediti la signora si è dovuta attivare giudizialmente, CP_1
pignorando lo stipendio del sig. occupato a tempo determinato fino al 30 CP_2
giugno 2024 presso la MINERVA SOC. COOP. (vd. docc.2-3-4).
Allo stato, non è possibile conoscere l'esatta posizione reddituale di quest'ultimo, ad ogni modo lo stato di disoccupazione (o precarietà) non fa venire meno l'obbligo del padre di provvedere alle esigenze materiali della prole non economicamente autosufficiente.
Infatti, come evidenziato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità “ il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali;
pertanto nemmeno lo stato di disoccupazione di un genitore può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica”.
(Cassazione Civile, 19 marzo 2002, n. 3974; Cassazione Civile, 22 marzo 2005, n.
6197; Cassazione Civile, 24 febbraio 2006, n. 4203; Cassazione Civile, 8 agosto 2007,
n. 17403).
Ebbene, questo Collegio, considerato che la madre si occupa in via esclusiva dell'accudimento della minore , viste le spese a suo carico, ritenuto che il sig. Per_1
gode di piena capacità lavorativa - in ragione della giovane età (44 anni) e CP_2 della mancanza agli atti di impedimenti documentati a procurarsi un'occupazione - ritiene di dover confermare l'obbligo in capo al convenuto di versare alla ricorrente in
Pag. 7 di 9 favore della figlia minore un assegno di mantenimento pari a € 200,00 mensili, oltre al
50% delle spese extra assegno.
Quanto all'assegno unico, si ritiene che in ragione del collocamento della minore presso la madre e dell'attuale regime di frequentazione, debba essere percepito integralmente da quest'ultima.
Spese di lite
In ragione della soccombenza, il convenuto va interamente condannato alle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 1632/2023 di divorzio dei coniugi, così dispone:
- dichiara la contumacia del convenuto;
- affida la figlia minore in via super esclusiva alla madre con collocamento Per_1
prevalente presso la stessa;
- assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Gambolò proseguano con il monitoraggio del nucleo familiare, secondo le disposizioni indicate in parte motiva;
- dispone che il padre contribuisca al mantenimento della figlia minore versando alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di € 200, oltre al 50% delle spese extra assegno, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT. La ricorrente CP_1
percepirà per intero l'assegno unico;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in €
5.200,00 per compensi, oltre 15% spese generali IVA e CPA come per legge, con pagamento in favore dell'Erario per il caso di conferma del beneficio in favore della ricorrente;
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 27.05.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice est. La presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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