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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2024, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 9365/2024,
Per ___________________
9366/2024 e 9367/2024 R.G.L., promosse
D A
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, RINALDI GIOVANNI e
Il Cancelliere
MICELI WALTER.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
- convenuto contumace –
All'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici:
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente
; Parte_1
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente Pt_2
;
[...]
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente T_
;
[...]
Conseguentemente condanna il ad erogare Controparte_1
attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale:
- l'importo complessivo di euro 3.000,00 in favore della parte ricorrente Parte_1
;
[...]
1 - l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore della parte ricorrente Pt_2
;
[...]
- l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore della parte ricorrente T_
;
[...]
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.162,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati delle parti ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 20/06/2024, le parti ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti del convenuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al CP_1
profilo professionale educativo e, segnatamente, di aver prestato servizio come educatori;
deducevano di essere stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi gravanti sul personale docente e di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentavano, in particolare, che la mancata attribuzione della carta elettronica agli educatori ha comportato la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale docente ed invocavano le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea;
per le superiori ragioni chiedevano che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto a costituire in loro favore, con le modalità e le CP_1
funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza istruttoria, riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, veniva decisa all'udienza del 5 dicembre 2024.
Il ricorso è fondato sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Cassazione, con l' ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, la quale ha statuito che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative
2 utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del
1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Il personale educativo, infatti, “seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
7. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di
formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura” (cfr. Cass. n.
9895/2024)
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio.
Conseguentemente, il convenuto va condannato a emettere in favore delle parti CP_1
ricorrenti analoghi buoni elettronici di spesa dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione durante gli anni di prestazione del servizio, che viene indicato in parte dispositiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2024.
Il Giudice
3 Giuseppe Tango
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 9365/2024,
Per ___________________
9366/2024 e 9367/2024 R.G.L., promosse
D A
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, RINALDI GIOVANNI e
Il Cancelliere
MICELI WALTER.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore.
- convenuto contumace –
All'udienza del 5 dicembre 2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici:
- 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente
; Parte_1
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente Pt_2
;
[...]
- 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per la parte ricorrente T_
;
[...]
Conseguentemente condanna il ad erogare Controparte_1
attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale:
- l'importo complessivo di euro 3.000,00 in favore della parte ricorrente Parte_1
;
[...]
1 - l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore della parte ricorrente Pt_2
;
[...]
- l'importo complessivo di euro 2.500,00 in favore della parte ricorrente T_
;
[...]
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.162,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, con distrazione in favore degli avvocati delle parti ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 20/06/2024, le parti ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti del convenuto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti al CP_1
profilo professionale educativo e, segnatamente, di aver prestato servizio come educatori;
deducevano di essere stati sottoposti ai medesimi obblighi formativi gravanti sul personale docente e di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentavano, in particolare, che la mancata attribuzione della carta elettronica agli educatori ha comportato la violazione del principio di non discriminazione rispetto al personale docente ed invocavano le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo
1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea;
per le superiori ragioni chiedevano che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto, a fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all'art. 1, c. 121, della l. n. 107/2015, con conseguente condanna del convenuto a costituire in loro favore, con le modalità e le CP_1
funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, co. 121, Legge n. 107/2015, con assegnazione della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso;
con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, rimaneva contumace il convenuto. CP_1
La causa, senza istruttoria, riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, veniva decisa all'udienza del 5 dicembre 2024.
Il ricorso è fondato sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Cassazione, con l' ordinanza n. 9895 del 11/04/2024, la quale ha statuito che “In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative
2 utili all'aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dall'art. 395 d.lgs. n. 297 del
1994, rubricato «funzione docente», il quale prevede: «La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità».
Il personale educativo, infatti, “seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui
l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente.
7. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste il comma 2 dell'articolo 127, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di
formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura” (cfr. Cass. n.
9895/2024)
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio.
Conseguentemente, il convenuto va condannato a emettere in favore delle parti CP_1
ricorrenti analoghi buoni elettronici di spesa dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione durante gli anni di prestazione del servizio, che viene indicato in parte dispositiva.
Le spese seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta e si liquidano come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, i quali hanno dichiarato di averle anticipate e di non aver ricevuto alcun compenso.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2024.
Il Giudice
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