TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/11/2025, n. 12250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12250 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro OL FA, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25770 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE Parte_1
RE DA, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/07/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento del 03 settembre 2024 con la quale CP_1 gli veniva comunicato che, nella sua qualità di erede della predetta de cuius, “.... per il periodo dal 01/03/2015 al 30/11/2017 sulla pensione cat. SOART N. 35192151 della signora
eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non Persona_1 dovuto per un importo complessivo di Euro 13.664,08 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante - Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”.
Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro 13.664,08. Persona_1
Il ricorrente eccepiva, la violazione dell'obbligo clare loqui, la decadenza dal potere di riscossione dell'indebito ex art. 13 della L. n. 412/1991, la irripetibilità quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali e l'erronea applicazione e determinazione della trattenuta ex art. 1 comma 41 L. 335/1995 (quota di incumulabilità), e deduceva che nella sua qualità erede della presunta debitrice, è soggetto terzo ed estraneo rispetto al rapporto intercorso tra quest'ultima e l' ossia soggetto non percettore CP_1 delle somme;
lamentava infine che nella nota per cui è causa non sono indicati i CP_1 motivi della ripresa, i dati contabili, gli importi debitori su base mensile, e la conseguente impossibilità di comprendere la quantificazione effettuata e di contraddire nel merito dell'an e del quantum debeatur. Il ricorrente eccepiva inoltre la decadenza dell'Istituto dal potere recuperatorio delle somme contestate riferite al periodo dal 2015 al 2017, atteso che non vi è mai stata alcuna contestazione delle stesse fino al mese di settembre 2024, essendo così maturata la decadenza per la violazione dell'art. 13 della L. n. 412/91 e concludeva chiedendo di voler accertare e dichiarare l'insussistenza della richiesta di indebito o l'inammissibilità della stessa per intervenuta decadenza e comunque per l'irripetibilità delle somme.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso deducendo “che già con CP_1 comunicazione del 01.11.2017, ricevuta in data 5.12.2017 (all.
1-1bis), gli Uffici avevano comunicato l'indebito alla de cuius Sig. riportando nel provvedimento tutti gli elementi: la prestazione Per_1
(pensione ai superstiti di cui godeva la de cuius;
l'arco temporale di riferimento, la causa dell'indebito (importi non spettanti per superamento limiti di reddito previsti dalla legge n. 335/95). Nella nota dell' 1.11.2017, si riporta “ la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 35192151 categoria SOART a decorrere dal 1 marzo 2015, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità… Pertanto dal marzo 2015 al novembre 2017 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 13.664,08”. Evidenziava, altresì, che il provvedimento di indebito era del tutto chiaro e rispondente ai principi richiesti (minimi elementi motivazionali) dalla Suprema Corte in materia (e Circ. n. CP_1
438/11) e precisava che l'importo dell'indebito di € 13.664,08 era stato correttamente quantificato poiché lo stesso comprendeva: - il ricalcolo della quota incumulabile che, sulla base dei redditi da lavoro dipendente percepiti della de cuis per le annualità richieste in restituzione (cfr.all.2 Modello Unico Redd. 2015 - € 28.645,00; all.3 Modello 730 Redd. 2016 - € 29.848,00; all.4 Modello 730 Redd. 2017- € 30.310,00), rientra nella fascia di trattenuta del 40% (Tabella F1 Legge 335/1995 - Per gli anni 2015; 2016 e 2017 Redditi da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 trattenuta 40%).
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione dell'indebito, alla luce della documentazione versata in atti da che prova come già CP_1 con comunicazione del 01.11.2017, ricevuta in data 5.12.2017 (all.
1-1bis), gli Uffici avevano comunicato l'indebito alla de cuius Sig. Per_1
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo di un indebito previdenziale per motivi reddituali, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall'Istituto, occorre individuare la disciplina applicabile. In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
La norma che disciplina la fattispecie è inclusa nel secondo comma dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_1 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' che deve procedere al recupero entro l'anno CP_1 successivo a quello deputato alla verifica delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039).
Viene introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell'Istituto ed è determinante individuare il momento in cui detto termine cominci a decorrere.
La giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l'Istituto abbia l'effettiva disponibilità dei dati reddituali del pensionato.
Una volta acquisita, dall'amministrazione finanziaria o dal pensionato, la disponibilità del dato reddituale, l'istituto procede alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito.
Tale verifica, a norma dell'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991, è da svolgersi
“annualmente”, ovvero come chiarito dalla Cassazione (Cass. 8 febbraio 2019 n. 3802) nel corso dell'anno civile (ovvero quello compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre) in cui l'istituto ha acquisito conoscibilità dei redditi.
Ove da tale verifica risulti la corresponsione di somme indebite, l'ente deve procedere al recupero di esse, inderogabilmente, “nel corso dell'anno successivo” ovvero entro la fine dell'anno civile (i.e. entro il 31 dicembre) successivo a quello in cui ha acquisito i dati reddituali.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che la decadenza disposta dall'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991 sanziona il mancato rispetto del termine finale dell'attività di recupero, e non già il mancato rispetto del termine stabilito per le attività di verifica (Cass. 11 luglio 2022 n. 21878).
Va, infine, evidenziato che ai fini del rispetto del termine di decadenza annuale non è necessario che l'Istituto effettui, entro detto termine, la materiale ripetizione delle somme indebite, risultando sufficiente la formalizzazione al pensionato della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito (Cass. 20 maggio 2021 n. 13918).
Con specifico riferimento al caso in esame, rileva il giudicante che il periodo di riferimento per l'indebito di cui trattasi è dal 01/03/2015 al 30/11/2017 e pertanto l'istituto può essere venuto a conoscenza dei redditi percepiti dalla Sig. solo nell'anno 2016 tramite la Per_1 comunicazione della pensionata, ovvero tramite trasmissione da parte di Agenzia delle Entrate.
Per quanto sopra detto, ai sensi della normativa richiamata, l' nel corso dell'anno 2016 CP_1 doveva procedere alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito ed entro la fine dell'anno successivo (2017), procedere al recupero delle somme.
Appare evidente, dalla documentazione versata in atti da (All. 1bis comparsa , CP_1 CP_1 che in data 05/12/2017 la Sig. ha ricevuto la richiesta di indebito relativa al Per_1 biennio 2015-2017 e pertanto entro i termini imposti dalla Legge.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235), interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore.
Nel caso in esame deve escludersi, per quanto sopra detto, l'errore imputabile all'ente erogatore stante la piena legittimità del suo operato.
Appare priva di fondamento l'eccezione di parte ricorrente relativa alla erroneità nell'applicazione e nella determinazione della trattenuta ex art. 1 comma 41 L. 335/1995 (quota di incumulabilità), tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ove il beneficiario chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito “ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (cfr. fra le tante Cass. n. 31823 del 2019, n. 2739 del 2016 e n. 1228/ del 2011, Cass. Ord. n. 16767/24).
Il ricorrente si limita ad indicare, senza alcuna specifica allegazione, i redditi del de cuius, asserendo che l' abbia applicato una riduzione superiore al 50%, anzichè la corretta CP_1 riduzione del 40%. Sul punto l' chiarisce a pagina 4 della memoria,, allegando CP_1 puntuale documentazione reddituale, di aver applicato la riduzione del 40%, chiarendo che
“la quota incumulabile che, sulla base dei redditi da lavoro dipendente percepiti della de cuis per le annualità richieste in restituzione (cfr.all.2 Modello Unico Redd. 2015 - € 28.645,00; all.3 Modello 730 Redd. 2016 - € 29.848,00; all.4 Modello 730 Redd. 2017- € 30.310,00), rientra nella fascia di trattenuta del 40% (Tabella F1 Legge 335/1995 - Per gli anni 2015; 2016 e 2017 Redditi da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 trattenuta 40%)”.
A fronte di tali puntuali e documentate affermazioni, parte ricorrente nulla allega, deduce o produce neanche delle note di trattazione scritta, depositate successivamente alla memoria di costituzione dell'Istituto.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che CP_1 liquida in misura pari 5391,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/11/2025 Il giudice del lavoro
OL FA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro OL FA, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza cartolare, secondo le modalità di cui all' art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 25770 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti ELIA FRANCESCO e DE Parte_1
RE DA, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. ADIMARI DA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16/07/2025 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' la notifica del provvedimento del 03 settembre 2024 con la quale CP_1 gli veniva comunicato che, nella sua qualità di erede della predetta de cuius, “.... per il periodo dal 01/03/2015 al 30/11/2017 sulla pensione cat. SOART N. 35192151 della signora
eliminata per decesso della titolare, è stato corrisposto un pagamento non Persona_1 dovuto per un importo complessivo di Euro 13.664,08 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante - Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95”.
Poiché l'Istituto, per legge, deve procedere al recupero rivolgendosi anche agli eredi, in qualità di erede della sig.ra dovrà provvedere al pagamento dell'importo di Euro 13.664,08. Persona_1
Il ricorrente eccepiva, la violazione dell'obbligo clare loqui, la decadenza dal potere di riscossione dell'indebito ex art. 13 della L. n. 412/1991, la irripetibilità quale regola generale dell'indebito previdenziale per motivi reddituali e l'erronea applicazione e determinazione della trattenuta ex art. 1 comma 41 L. 335/1995 (quota di incumulabilità), e deduceva che nella sua qualità erede della presunta debitrice, è soggetto terzo ed estraneo rispetto al rapporto intercorso tra quest'ultima e l' ossia soggetto non percettore CP_1 delle somme;
lamentava infine che nella nota per cui è causa non sono indicati i CP_1 motivi della ripresa, i dati contabili, gli importi debitori su base mensile, e la conseguente impossibilità di comprendere la quantificazione effettuata e di contraddire nel merito dell'an e del quantum debeatur. Il ricorrente eccepiva inoltre la decadenza dell'Istituto dal potere recuperatorio delle somme contestate riferite al periodo dal 2015 al 2017, atteso che non vi è mai stata alcuna contestazione delle stesse fino al mese di settembre 2024, essendo così maturata la decadenza per la violazione dell'art. 13 della L. n. 412/91 e concludeva chiedendo di voler accertare e dichiarare l'insussistenza della richiesta di indebito o l'inammissibilità della stessa per intervenuta decadenza e comunque per l'irripetibilità delle somme.
Si costituiva in giudizio l' che chiedeva il rigetto del ricorso deducendo “che già con CP_1 comunicazione del 01.11.2017, ricevuta in data 5.12.2017 (all.
1-1bis), gli Uffici avevano comunicato l'indebito alla de cuius Sig. riportando nel provvedimento tutti gli elementi: la prestazione Per_1
(pensione ai superstiti di cui godeva la de cuius;
l'arco temporale di riferimento, la causa dell'indebito (importi non spettanti per superamento limiti di reddito previsti dalla legge n. 335/95). Nella nota dell' 1.11.2017, si riporta “ la informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 35192151 categoria SOART a decorrere dal 1 marzo 2015, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2015. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo;
- incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità… Pertanto dal marzo 2015 al novembre 2017 lei ha ricevuto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di euro 13.664,08”. Evidenziava, altresì, che il provvedimento di indebito era del tutto chiaro e rispondente ai principi richiesti (minimi elementi motivazionali) dalla Suprema Corte in materia (e Circ. n. CP_1
438/11) e precisava che l'importo dell'indebito di € 13.664,08 era stato correttamente quantificato poiché lo stesso comprendeva: - il ricalcolo della quota incumulabile che, sulla base dei redditi da lavoro dipendente percepiti della de cuis per le annualità richieste in restituzione (cfr.all.2 Modello Unico Redd. 2015 - € 28.645,00; all.3 Modello 730 Redd. 2016 - € 29.848,00; all.4 Modello 730 Redd. 2017- € 30.310,00), rientra nella fascia di trattenuta del 40% (Tabella F1 Legge 335/1995 - Per gli anni 2015; 2016 e 2017 Redditi da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 trattenuta 40%).
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di decadenza dal potere di riscossione dell'indebito, alla luce della documentazione versata in atti da che prova come già CP_1 con comunicazione del 01.11.2017, ricevuta in data 5.12.2017 (all.
1-1bis), gli Uffici avevano comunicato l'indebito alla de cuius Sig. Per_1
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo di un indebito previdenziale per motivi reddituali, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall'Istituto, occorre individuare la disciplina applicabile. In termini generali, giova rammentare che, in materia di indebito previdenziale e assistenziale, si è affermato un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale norma di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancita dall'art. 2033 c.c., trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione delle somme non dovute in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare un legittimo affidamento.
La norma che disciplina la fattispecie è inclusa nel secondo comma dell'art. 13 della l. n. 412 del 1991, ai sensi del quale “L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali CP_1 dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Il legislatore, in questo caso, non condiziona la ripetibilità della pensione all'esistenza di un errore o alle condizioni soggettive del percipiente, bensì esclusivamente alla tempestività dell'iniziativa dell' che deve procedere al recupero entro l'anno CP_1 successivo a quello deputato alla verifica delle ripetute condizioni (Cass. 31 maggio 2019 n. 15039).
Viene introdotto un termine di decadenza annuale, il cui rispetto rende o meno legittima la ripetizione dell'indebito da parte dell'Istituto ed è determinante individuare il momento in cui detto termine cominci a decorrere.
La giurisprudenza di legittimità ha, innanzitutto, individuato alcune precondizioni essenziali per il decorso di tale termine, valorizzando la necessità che l'Istituto abbia l'effettiva disponibilità dei dati reddituali del pensionato.
Una volta acquisita, dall'amministrazione finanziaria o dal pensionato, la disponibilità del dato reddituale, l'istituto procede alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito.
Tale verifica, a norma dell'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991, è da svolgersi
“annualmente”, ovvero come chiarito dalla Cassazione (Cass. 8 febbraio 2019 n. 3802) nel corso dell'anno civile (ovvero quello compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre) in cui l'istituto ha acquisito conoscibilità dei redditi.
Ove da tale verifica risulti la corresponsione di somme indebite, l'ente deve procedere al recupero di esse, inderogabilmente, “nel corso dell'anno successivo” ovvero entro la fine dell'anno civile (i.e. entro il 31 dicembre) successivo a quello in cui ha acquisito i dati reddituali.
La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che la decadenza disposta dall'art. 13, c. 2, della l. n. 412 del 1991 sanziona il mancato rispetto del termine finale dell'attività di recupero, e non già il mancato rispetto del termine stabilito per le attività di verifica (Cass. 11 luglio 2022 n. 21878).
Va, infine, evidenziato che ai fini del rispetto del termine di decadenza annuale non è necessario che l'Istituto effettui, entro detto termine, la materiale ripetizione delle somme indebite, risultando sufficiente la formalizzazione al pensionato della richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito (Cass. 20 maggio 2021 n. 13918).
Con specifico riferimento al caso in esame, rileva il giudicante che il periodo di riferimento per l'indebito di cui trattasi è dal 01/03/2015 al 30/11/2017 e pertanto l'istituto può essere venuto a conoscenza dei redditi percepiti dalla Sig. solo nell'anno 2016 tramite la Per_1 comunicazione della pensionata, ovvero tramite trasmissione da parte di Agenzia delle Entrate.
Per quanto sopra detto, ai sensi della normativa richiamata, l' nel corso dell'anno 2016 CP_1 doveva procedere alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito ed entro la fine dell'anno successivo (2017), procedere al recupero delle somme.
Appare evidente, dalla documentazione versata in atti da (All. 1bis comparsa , CP_1 CP_1 che in data 05/12/2017 la Sig. ha ricevuto la richiesta di indebito relativa al Per_1 biennio 2015-2017 e pertanto entro i termini imposti dalla Legge.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ sez Lav.18 aprile 2023 n. 10337; Cass. Civ., Sez. lav., 23 febbraio 2022, n. 5984; Cass. Civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10627; Cass. Civ., Sez. VI, 9 luglio 2020, n. 14517; Cass. Civ., Sez. lav., 30 agosto 2016, n. 17417, in Foro it., 2017, I, 235), interpretando il combinato disposto dell'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e art. 13, c. 1, della l. n. 412 del 1991, ha ritenuto irripetibile l'indebito pensionistico, solo in presenza di quattro condizioni, specificando che l'assenza anche di una sola di esse determina la piena ripetibilità dell'indebito in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c. Le condizioni sono le seguenti:
1. le somme devono essere state erogate in forza di un provvedimento formale e definitivo dell'ente;
2. il provvedimento deve essere stato comunicato all'interessato;
3. l'errore che ha determinato l'indebito può avere qualsiasi natura ovverosia riguardare sia profili di fatto che di diritto, ma dev'essere comunque imputabile all'ente erogatore;
4. l'insussistenza del dolo, sia in senso commissivo che omissivo del percettore.
Nel caso in esame deve escludersi, per quanto sopra detto, l'errore imputabile all'ente erogatore stante la piena legittimità del suo operato.
Appare priva di fondamento l'eccezione di parte ricorrente relativa alla erroneità nell'applicazione e nella determinazione della trattenuta ex art. 1 comma 41 L. 335/1995 (quota di incumulabilità), tenuto conto dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale ove il beneficiario chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito “ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli” (cfr. fra le tante Cass. n. 31823 del 2019, n. 2739 del 2016 e n. 1228/ del 2011, Cass. Ord. n. 16767/24).
Il ricorrente si limita ad indicare, senza alcuna specifica allegazione, i redditi del de cuius, asserendo che l' abbia applicato una riduzione superiore al 50%, anzichè la corretta CP_1 riduzione del 40%. Sul punto l' chiarisce a pagina 4 della memoria,, allegando CP_1 puntuale documentazione reddituale, di aver applicato la riduzione del 40%, chiarendo che
“la quota incumulabile che, sulla base dei redditi da lavoro dipendente percepiti della de cuis per le annualità richieste in restituzione (cfr.all.2 Modello Unico Redd. 2015 - € 28.645,00; all.3 Modello 730 Redd. 2016 - € 29.848,00; all.4 Modello 730 Redd. 2017- € 30.310,00), rientra nella fascia di trattenuta del 40% (Tabella F1 Legge 335/1995 - Per gli anni 2015; 2016 e 2017 Redditi da € 26.098,28 fino a € 32.622,85 trattenuta 40%)”.
A fronte di tali puntuali e documentate affermazioni, parte ricorrente nulla allega, deduce o produce neanche delle note di trattazione scritta, depositate successivamente alla memoria di costituzione dell'Istituto.
Per tutto quanto sopra precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate come nel dettaglio del dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che CP_1 liquida in misura pari 5391,00 euro, oltre rimborso forfettario sulle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/11/2025 Il giudice del lavoro
OL FA