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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.226/2024
Oggi 23/01/2025, innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Pasino;
per la parte resistente l'avv. Gerin.
L'avv. Pasino rileva che all'esito di collegiale medica è stata riconosciuta al ricorrente l'invalidità richiesta.
Le parti danno atto della cessata materia del contendere e l'avv. Pasino chiede liquidarsi le spese legali.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 226/2024 R.L. promossa da
( ) rappresentato/a e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Massimo Pasino;
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to Antonella CP_1 P.IVA_1
Gerin; resistente
In punto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi .
Conclusioni:
Parte ricorrente: “Accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto dalle patologie discali lombari indicate in narrativa, che tali infermità sono state causate o concausate dalla sua attività lavorativa e che comportano una invalidità permanente di misura pari al 12% o diversa anche maggiore risultante dall'espletanda CTU medico legale, con diritto al corrispondente indennizzo di Legge o anche eventuale maggiore rendita di inabilità, condannare l' a riconoscere CP_1
2 l'accertata malattia professionale e relativo grado di invalidità e a pagare al ricorrente l'indennizzo o, se dovuta, la rendita di inabilità nelle misure corrispondenti all'accertato grado di invalidità, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, -se dovuta-, dal dì del dovuto al saldo”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettarsi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 29.5.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere affetto da patologia di “ernia discale lombare M51.2”, e che la stessa era di origine professionale, in ragione delle attività lavorative svolte negli anni e meglio descritte in ricorso.
2. Evidenziate le ragioni poste a fondamento della propria domanda, evidenziava che del tutto illegittimamente aveva respinto in via amministrativa la domanda di riconoscimento della natura professionale della patologia, e quantificava l'invalidità sofferta nella misura del 12%.
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' contestando la domanda avversaria e CP_1
chiedendone il rigetto.
4. All'udienza odierna le parti chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In ordine alla domanda avanzata dal ricorrente deve essere dichiarata la cessata materia del contendere per le ragioni che seguono.
6. Le parti, concordemente all'udienza odierna hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rilevando che all'esito di visita medica collegiale l'ente convenuto ha riconosciuto la natura
3 professionale della patologia sofferta dal ricorrente con la percentuale di invalidità che il medesimo ha richiesto in questa sede. Tale richiesta deve essere accolta, atteso che il riconoscimento operato dall' CP_1
appare pienamente satisfattivo delle pretese del ricorrente, né quest'ultimo ha sollevato contestazioni in proposito.
7. La pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicabile ogniqualvolta, come nel caso di specie, non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (Cass. nr. 18195/2012; Cass. nr.
17896/2012; Cass. nr. 22650/2008).
8. Quanto alle spese di lite, va evidenziato che le stesse, in caso di cessazione della materia del contendere, devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (Cass. nr.
4483/2009; Cass. nr. 11962/2005; Cass. nr. 14775).
9. Nel caso di specie l' deve essere considerato soccombente virtuale, CP_2
in quanto il riconoscimento delle pretese avversarie è avvenuto dopo il deposito e la notifica del ricorso introduttivo.
10. Le spese di giudizio devono quindi essere poste a carico dell' e CP_1
vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese di contributo unificato.
4 Così deciso in Trieste, data 23/01/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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