TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2368/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2368/2025 R.G. promosso da parte di:
nata in [...]ù), il 22 settembre 1988, residente in Parte_1
Poggio Renatico (FE), Via Del Lavoro n. 18, C.F.: C.F._1
e
, nato in [...], il [...], residente in [...]
89A, C.F.: C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Chiaromonte del Foro di Ferrara (C.F.:
, P.E.C.: con studio in Ferrara, Contrada C.F._3 Email_1 della Rosa n. 48) e dall'Avv. Alessandra Permunian del Foro di Ferrara (C.F.:
, P.E.C.: , con Studio in Ferrara alla Via C.F._4 Email_2
Spadari n. 3, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Chiaromonte
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) La figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre e dunque collocata prevalentemente presso l'abitazione di quest'ultima.
3) Alla luce della collocazione della minore presso la madre, le frequentazioni si Persona_1 svolgeranno sempre nel luogo di residenza della stessa, con le modalità di seguito descritte: da decidersi di volta in volta previo accordo tra i genitori e tenuti in considerazione gli impegni della minore. Il Sig. potrà altresì frequentare la figlia minore nel periodo estivo Parte_2 per 15 giorni nel luogo di residenza della stessa, anche consecutivi, e per una settimana nel periodo invernale, ricomprendendo ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché tre giorni a Pasqua, trascorrendo, sempre nel luogo di residenza della stessa in di lui compagnia, sempre in maniera alternata, il giorno di Pasqua, ovvero quello successivo di Pasquetta.
4) Con riferimento al contributo al mantenimento a favore della figlia, il padre si impegna a versare la somma di € 150,00 mensili, a cui si aggiungerà il 50% delle spese straordinarie così come identificate nel Protocollo “Famiglia” adottato dal Tribunale di Ferrara. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Alla luce del su citato Protocollo, dovranno ritenersi spese straordinarie: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. -
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti provati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede di laurea. - Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) Mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi.
2 5) La Sig.ra si dichiara autonoma e autosufficiente economicamente. Parte_1
6) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
7) Omissis.
8) Le suindicate condizioni avranno efficacia dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 3 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
Si premette che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 che stabilisce la competenza dell'Autorità giurisdizionale italiana quando, come nel caso di specie, i coniugi di altra cittadinanza (in questo caso entrambi i coniugi sono cittadini peruviani) hanno una residenza abituale in Italia (cfr. doc.ti 3 e 6).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Gli stessi hanno dichiarato di condurre vite separate almeno dal 2018.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, la scelta del regime di affido esclusivo della minore alla madre è attuata ormai da anni e può essere motivata in ragione della distanza geografica che separa padre e figlia, tenuto conto comunque che le parti in ricorso hanno dato espressamente atto del fatto che “il padre, pur non risiedendo con la figlia, ha un ottimo rapporto con la stessa e la frequenta regolarmente, quando riesce ad allontanarsi da Firenze per recarsi nel luogo di residenza della minore”.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
AS (Perù), il 22 settembre 1988, e , nato in [...], il 23 Pt_2 Parte_2 febbraio 1986 unitisi in matrimonio in data 6 novembre 2013 a Lima (Perù).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2368/2025 R.G. promosso da parte di:
nata in [...]ù), il 22 settembre 1988, residente in Parte_1
Poggio Renatico (FE), Via Del Lavoro n. 18, C.F.: C.F._1
e
, nato in [...], il [...], residente in [...]
89A, C.F.: C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Chiaromonte del Foro di Ferrara (C.F.:
, P.E.C.: con studio in Ferrara, Contrada C.F._3 Email_1 della Rosa n. 48) e dall'Avv. Alessandra Permunian del Foro di Ferrara (C.F.:
, P.E.C.: , con Studio in Ferrara alla Via C.F._4 Email_2
Spadari n. 3, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Chiaromonte
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1 1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto e senza porre interferenze nelle rispettive vite private, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
2) La figlia minore è affidata in via esclusiva alla madre e dunque collocata prevalentemente presso l'abitazione di quest'ultima.
3) Alla luce della collocazione della minore presso la madre, le frequentazioni si Persona_1 svolgeranno sempre nel luogo di residenza della stessa, con le modalità di seguito descritte: da decidersi di volta in volta previo accordo tra i genitori e tenuti in considerazione gli impegni della minore. Il Sig. potrà altresì frequentare la figlia minore nel periodo estivo Parte_2 per 15 giorni nel luogo di residenza della stessa, anche consecutivi, e per una settimana nel periodo invernale, ricomprendendo ad anni alterni, i giorni di Natale e Capodanno, nonché tre giorni a Pasqua, trascorrendo, sempre nel luogo di residenza della stessa in di lui compagnia, sempre in maniera alternata, il giorno di Pasqua, ovvero quello successivo di Pasquetta.
4) Con riferimento al contributo al mantenimento a favore della figlia, il padre si impegna a versare la somma di € 150,00 mensili, a cui si aggiungerà il 50% delle spese straordinarie così come identificate nel Protocollo “Famiglia” adottato dal Tribunale di Ferrara. Detta somma dovrà essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat. Alla luce del su citato Protocollo, dovranno ritenersi spese straordinarie: - Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private. - Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. -
Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti provati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede di laurea. - Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tempo prolungato;
b) Mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. - Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) baby-sitter; b) campi estivi.
2 5) La Sig.ra si dichiara autonoma e autosufficiente economicamente. Parte_1
6) Per tutto quanto non previsto e per quanto possa sopravvenire, le parti si impegnano a prestarsi la più leale collaborazione per la risoluzione di ogni eventuale vertenza.
7) Omissis.
8) Le suindicate condizioni avranno efficacia dalla sottoscrizione del ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 15 dicembre 2025.
In data 3 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
Si premette che sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 che stabilisce la competenza dell'Autorità giurisdizionale italiana quando, come nel caso di specie, i coniugi di altra cittadinanza (in questo caso entrambi i coniugi sono cittadini peruviani) hanno una residenza abituale in Italia (cfr. doc.ti 3 e 6).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Gli stessi hanno dichiarato di condurre vite separate almeno dal 2018.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare, la scelta del regime di affido esclusivo della minore alla madre è attuata ormai da anni e può essere motivata in ragione della distanza geografica che separa padre e figlia, tenuto conto comunque che le parti in ricorso hanno dato espressamente atto del fatto che “il padre, pur non risiedendo con la figlia, ha un ottimo rapporto con la stessa e la frequenta regolarmente, quando riesce ad allontanarsi da Firenze per recarsi nel luogo di residenza della minore”.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
3 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata in Parte_1
AS (Perù), il 22 settembre 1988, e , nato in [...], il 23 Pt_2 Parte_2 febbraio 1986 unitisi in matrimonio in data 6 novembre 2013 a Lima (Perù).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Così deciso in Ferrara il giorno 18 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4