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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 10 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 31906/2024 R.G. promossa da: parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Rino Emilio Del Grosso Parte_1
contro
:
Controparte_1
in persona del D.G. p.t. e Controparte_2
in persona del DS, parti resistenti con il funzionario delegato Alessia Cavallo
[...]
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.09.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e illegittimità della sanzione del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento del provvedimento del 03.04.2024 emesso dal DS dell'Istituto scolastico “ . Controparte_2
Deduceva di essere docente di ruolo in servizio presso l'Istituto Tecnico Economico e Liceo
Linguistico “Lucio Lombardo Radice”; che il 06.12.2023 riceveva contestazione di addebito per condotta non conforme ai doveri di correttezza del dipendente pubblico, avendo assunto in data
09.11.2023 atteggiamenti aggressivi nei confronti di colleghi ed altri membri di un organo collegiale ed inoltre avendo utilizzato, alzando anche la voce, espressioni volgari non consone ad un contesto educativo;
che all'esito del procedimento disciplinare, con comunicazione del, gli era stata irrogata la sanzione dell'avvertimento scritto;
che il provvedimento era illegittimo per non avere posto in essere il comportamento contestato;
che il giorno 09.11.2023 non aveva assunto un comportamento
Parte aggressivo nei confronti dei colleghi e dei partecipanti al e non aveva utilizzato espressioni pagina 1 di 3 volgari, limitandosi a manifestare vibratamente il proprio disappunto per le accuse mossegli, senza oltrepassare i limiti del decoro e del dovere di correttezza professionale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il e l' , Controparte_3 Controparte_2
che chiedevano il rigetto della domanda. Deducevano che durante la riunione del GLO del giorno
09/11/2023 presso l' , il ricorrente aveva tenuto, secondo quanto relazionato Controparte_2
dalle docenti presenti ( un Controparte_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
comportamento aggressivo con le colleghe e con le persone collegate a distanza (famiglia e operatori sanitari), alzando ripetutamente la voce;
che i toni della riunione erano stati fin dall'inizio piuttosto accesi, considerata la palese contrapposizione riguardo gli obiettivi del PEI tra il Consiglio di classe e la famiglia dell'alunna, supportata dagli operatori sanitari;
che il tentativo della coordinatrice di classe, prof.ssa di riportare la conversazione su toni pacati, era stato vanificato Persona_2 dall'intervento aggressivo del Prof. che era dovuta intervenire la Collaboratrice del Parte_1
Dirigente Prof.ssa per allontanare il ricorrente;
che il ricorrente, inizialmente restio a Persona_4 lasciare la riunione, dopo qualche minuto aveva seguito la Prof.ssa nell'Ufficio della Persona_4
Vicepresidenza, dove era presente anche l'altra Collaboratrice del DS Prof.ssa ; Persona_5
che in quella sede il ricorrente aveva continuato a mantenere atteggiamenti non consoni al contesto professionale, accusando in particolare la collega Prof.ssa di diffamazione e Persona_3 alzando progressivamente il tono di voce proferendo espressioni volgari quali: mi sta Per_3 diffamando”; “Mi sono rotto i coglioni, mi diffamano e non posso fare il coglione”; “Che cazzo, non mi hanno fatto parlare”; “Non me lo debbono mettere nel culo”; che l'addebito disciplinare era stato tempestivamente contestato al ricorrente;
che all'esito del procedimento disciplinare era stata tempestivamente irrogata al ricorrente la sanzione conservativa dell'avvertimento scritto. Svolte considerazioni in diritto, insistevano per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 10 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere rilevata la costituzione in giudizio di tutte le parti convenute, compreso l' , ove presta servizio il ricorrente. Controparte_2
Invero seppure la memoria difensiva dei resistenti riporta in epigrafe il nominativo di altro Istituto scolastico, deve ritenersi che trattasi di mero errore materiale, atteso che il contenuto CP_5
dell'atto difensivo è chiaramente riferito all' Controparte_2
[...]
Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato.
pagina 2 di 3 Invero era onere della parte datoriale provare i fatti oggetto dell'addebito disciplinare, che sono stati negati dal ricorrente.
Seppure ritualmente costituito in giudizio, le parti resistenti non sono comparsi all'udienza fissata per la discussione e non hanno richiesto lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Conseguentemente non essendo stati provati i fatti sottesi alla sanzione disciplinare irrogata, quest'ultima deve essere dichiarata illegittima ed annullata.
Ai sensi dell'art. 91 cpc i resistenti in solido vanno condannati a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara illegittima la sanzione dell'avvertimento scritto applicato al ricorrente con comunicazione del 06.12.2023 prot. n. 24242 dell' Tecnico Economico e Liceo CP_2
Linguistico “Lucio Lombardo Radice”; per l'effetto annulla detta sanzione disciplinare;
- condanna in solido il e l'Istituto Tecnico Economico Controparte_1
e Liceo Linguistico “Lucio Lombardo Radice” a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 515,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15% iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 10 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
La Giudice Daniela Bracci, all'esito dell'udienza del 10 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 31906/2024 R.G. promossa da: parte ricorrente con il patrocinio dell'avv. Rino Emilio Del Grosso Parte_1
contro
:
Controparte_1
in persona del D.G. p.t. e Controparte_2
in persona del DS, parti resistenti con il funzionario delegato Alessia Cavallo
[...]
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.09.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL Parte_1
chiedendo di accertare e dichiarare la nullità e illegittimità della sanzione del rimprovero scritto irrogata al ricorrente con provvedimento del provvedimento del 03.04.2024 emesso dal DS dell'Istituto scolastico “ . Controparte_2
Deduceva di essere docente di ruolo in servizio presso l'Istituto Tecnico Economico e Liceo
Linguistico “Lucio Lombardo Radice”; che il 06.12.2023 riceveva contestazione di addebito per condotta non conforme ai doveri di correttezza del dipendente pubblico, avendo assunto in data
09.11.2023 atteggiamenti aggressivi nei confronti di colleghi ed altri membri di un organo collegiale ed inoltre avendo utilizzato, alzando anche la voce, espressioni volgari non consone ad un contesto educativo;
che all'esito del procedimento disciplinare, con comunicazione del, gli era stata irrogata la sanzione dell'avvertimento scritto;
che il provvedimento era illegittimo per non avere posto in essere il comportamento contestato;
che il giorno 09.11.2023 non aveva assunto un comportamento
Parte aggressivo nei confronti dei colleghi e dei partecipanti al e non aveva utilizzato espressioni pagina 1 di 3 volgari, limitandosi a manifestare vibratamente il proprio disappunto per le accuse mossegli, senza oltrepassare i limiti del decoro e del dovere di correttezza professionale. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda.
Fissata l'udienza si costituiva in giudizio il e l' , Controparte_3 Controparte_2
che chiedevano il rigetto della domanda. Deducevano che durante la riunione del GLO del giorno
09/11/2023 presso l' , il ricorrente aveva tenuto, secondo quanto relazionato Controparte_2
dalle docenti presenti ( un Controparte_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3
comportamento aggressivo con le colleghe e con le persone collegate a distanza (famiglia e operatori sanitari), alzando ripetutamente la voce;
che i toni della riunione erano stati fin dall'inizio piuttosto accesi, considerata la palese contrapposizione riguardo gli obiettivi del PEI tra il Consiglio di classe e la famiglia dell'alunna, supportata dagli operatori sanitari;
che il tentativo della coordinatrice di classe, prof.ssa di riportare la conversazione su toni pacati, era stato vanificato Persona_2 dall'intervento aggressivo del Prof. che era dovuta intervenire la Collaboratrice del Parte_1
Dirigente Prof.ssa per allontanare il ricorrente;
che il ricorrente, inizialmente restio a Persona_4 lasciare la riunione, dopo qualche minuto aveva seguito la Prof.ssa nell'Ufficio della Persona_4
Vicepresidenza, dove era presente anche l'altra Collaboratrice del DS Prof.ssa ; Persona_5
che in quella sede il ricorrente aveva continuato a mantenere atteggiamenti non consoni al contesto professionale, accusando in particolare la collega Prof.ssa di diffamazione e Persona_3 alzando progressivamente il tono di voce proferendo espressioni volgari quali: mi sta Per_3 diffamando”; “Mi sono rotto i coglioni, mi diffamano e non posso fare il coglione”; “Che cazzo, non mi hanno fatto parlare”; “Non me lo debbono mettere nel culo”; che l'addebito disciplinare era stato tempestivamente contestato al ricorrente;
che all'esito del procedimento disciplinare era stata tempestivamente irrogata al ricorrente la sanzione conservativa dell'avvertimento scritto. Svolte considerazioni in diritto, insistevano per il rigetto della domanda.
All'esito dell'udienza del 10 marzo 2025, svolta con trattazione scritta, la causa è stata decisa.
OSSERVA LA GIUDICE che preliminarmente deve essere rilevata la costituzione in giudizio di tutte le parti convenute, compreso l' , ove presta servizio il ricorrente. Controparte_2
Invero seppure la memoria difensiva dei resistenti riporta in epigrafe il nominativo di altro Istituto scolastico, deve ritenersi che trattasi di mero errore materiale, atteso che il contenuto CP_5
dell'atto difensivo è chiaramente riferito all' Controparte_2
[...]
Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato.
pagina 2 di 3 Invero era onere della parte datoriale provare i fatti oggetto dell'addebito disciplinare, che sono stati negati dal ricorrente.
Seppure ritualmente costituito in giudizio, le parti resistenti non sono comparsi all'udienza fissata per la discussione e non hanno richiesto lo svolgimento dell'attività istruttoria.
Conseguentemente non essendo stati provati i fatti sottesi alla sanzione disciplinare irrogata, quest'ultima deve essere dichiarata illegittima ed annullata.
Ai sensi dell'art. 91 cpc i resistenti in solido vanno condannati a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
Pqm
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara illegittima la sanzione dell'avvertimento scritto applicato al ricorrente con comunicazione del 06.12.2023 prot. n. 24242 dell' Tecnico Economico e Liceo CP_2
Linguistico “Lucio Lombardo Radice”; per l'effetto annulla detta sanzione disciplinare;
- condanna in solido il e l'Istituto Tecnico Economico Controparte_1
e Liceo Linguistico “Lucio Lombardo Radice” a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 515,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15% iva e cpa, da distrarsi.
Roma, 10 marzo 2025
La Giudice
Daniela Bracci
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