Sentenza 24 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/2003, n. 17819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17819 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /03 17 8 1 9 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Si ri ți: Presidente Dott. Salvato www R.G.N. 25989/01 w - 35692 PANO' Dott. Alberto Consigliere Cron. Dott. Giovanni Consigliere MAZZARELLA Rep. - Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.14/05/03 Rel. Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA IA, elettivamente domiciliato in ROMA DI BELFIORE 2, presso lo studio MARTIRI2003 P.ZZA DOMENICO CONCETTI, che lo rappresenta e 2967 dell'avvocato -1- difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 245/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 30/06/01 - R.G.N. 35/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro di Cremona, IA NA conveniva in giudizio l'Inps chiedendo che fosse accertato il suo diritto a fruire del cumulo tra la pensione e i redditi da lavoro autonomo e conseguentemente fosse dichiarata non dovuta la somma calcolata dall'Inps a titolo di indebito, pari a L. 16.816.900, di cui L.
2.677.400 già trattenute sulla pensione. A fondamento della domanda rilevava, in riferimento all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, come modificato dalla 1. n. 537/1993, che egli alla data del 31.12.1994 aveva maturato, sia pure in modo virtuale con il prepensionamento, i requisiti per la liquidazione della pensione. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Cremona accoglieva la domanda con sentenza che, appellata dall'Inps, era confermata dalla Corte d'appello di Brescia con sentenza depositata il 30.6.2001. Il giudice di secondo grado osservava che è erroneo considerare il prepensionamento come un tertium genus di pensionamento, accanto a quello di vecchiaia e di anzianità, in quanto tale istituto consiste in un'anticipazione del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, in base alla riduzione dei requisiti di età, anzianità assicurativa e contributiva che concorrono ad integrare le fattispecie normative. D'altra parte, il legislatore, pur consapevole dell'esistenza di soggetti per i quali il diritto alla pensione era maturato attraverso la virtuale attribuzione dei contributi ai fini del prepensionamento, non aveva introdotto nel testo novellato dell'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 alcun dato lessicale che consenta di tenere distinta la posizione degli assicurati usufruenti del prepensionamento. Pertanto la norma stessa era applicabile al ricorrente, che, collocato in pensione l'1.1.995 a seguito di aumento di anzianità contributiva per 3 effetto del prepensionamento, aveva di fatto maturato al 31.12.1994 il necessario requisito. Contro questa sentenza l'Inps propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La parte intimata ha depositato procura e il suo difensore ha partecipato alla discussione orale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 e, in particolare, dei commi 1, 6 e 8, quest'ultimo come sostituito dall'art. 11, comma 10, 1. 24 dicembre 1993 n. 537. Premesso che le norme sul prepensionamento (regolato da un articolato sistema legislativo inaugurato dagli artt. 16, 17 e 18 della 1. n. 155/1981) hanno carattere eccezionale, derogatorie alla disciplina generale vigente per le pensioni stel di anzianità e di vecchiaia, e che i trattamenti di prepensionamento non sono menzionati dalle disposizioni speciali transitorie che hanno prorogato l'applicabilità delle disposizioni più favorevoli di quelle dettate dall'art. 10 del d.lgs. n. 502/1992 in materia di cumulo di tra pensione e reddito da lavoro autonomo, sostiene che nella specie rileva il fatto che alla data del 31.12.1994 il lavoratore non era ancora titolare di alcun trattamento di pensione, né aveva i requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità. I 35 anni di anzianità contributiva erano stati poi raggiunti solo virtualmente, per effetto di previsione normativa avente carattere eccezionale. Doveva poi considerarsi che il trattamento di prepensionamento, avente natura promiscua di trattamento pensionistico e di indennità di disoccupazione (tanto che le precedenti normative sul prepensionamento sancivano la non cumulabilità del relativo trattamento con eventuali redditi da lavoro), non può essere assimilato alle pensioni normali di vecchiaia ed anzianità, e che il requisito minimo di 30 anni di contribuzione non sostituisce i requisiti minimi generali di legge per le pensioni normali, che invece devono essere raggiunti, ponendosi a carico del datore di lavoro il pagamento dei contributi previdenziali necessari, nonché il pagamento delle rate di trattamento anticipato di prepensionamento. Il ricorso non è fondato. La norma transitoria di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 (nel testo introdotto dall'art. 11, comma 10, 1. n. 537/1993) prevede l'applicabilità della normativa previgente, se più favorevole, in materia di cumulabilità di pensione e redditi da lavoro dipendente ed autonomo, nei confronti dei lavoratori "che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione, ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità". Il rilievo dell'Inps circa il carattere eccezionale delle norme sul prepensionamento, e la conseguente non equiparabilità del possesso dei requisiti contributivi ridotti al possesso dei requisiti contributivi ordinari, è condivisibile con riferimento all'ipotesi in cui lavoratore intenda valorizzare il raggiungimento di tali ridotti requisiti contributivi, a prescindere dall'effettivo e utile esercizio 57 presupposti del diritto al prepensionamento, nella concorrenza di tutti i relativi requist (così come rilevato da Cass. 26 novembre 2002 n. 16075, con riferimento ad un'ipotesi di perfezionamento dei presupposti del pensionamento anticipato intervenuto solo successivamente al 31.12.1994). Nella specie, però, si è in presenza dell'esercizio entro il 31 dicembre 1994 del diritto al prepensionamento, nella concorrenza di tutti i relativi presupposti, avendo il giudice di merito accertato 5 che il lavoratore è stato collocato in quiescenza con decorrenza dall'1.1.1995, STU dei nella presenza relativi requisiti alla data del 31.12.1994. Deve allora ritenersi operante la citata disposizione transitoria per la inscindibile compresenza, entro il 31.12.1994, sia, in concreto di tutti gli elementi costitutivi del diritto al prepensionamento (compresa la relativa domanda), sia della (conseguentemente acquisita) titolarità del relativo diritto. Riguardo alla titolarità del diritto, che pacificamente giustifica l'applicazione della norma transitoria anche nel caso del prepensionamento, stante l'ampiezza della dizione normativa, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in materia di pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria deve distinguersi tra il momento in cui sorge il diritto alla pensione, a seguito del perfezionarsi di tutti i relativi requisiti (ed eventualmente della presentazione della domanda), e quello della decorrenza del trattamento previdenziale, posticipato al primo giorno del mese successivo (in tal senso cfr. Cass. 15 maggio 1991 n. 5433 e Cass. 7 gennaio 2000 n. 93, pronuncia questa che, pur con riferimento ad altra disposizione transitoria del d.lgs. n. 503/1992, ha osservato che "in linea generale le disposizioni del decreto legislativo n. 503 del 1992, per le quali è prevista l'entrata in vigore successivamente al momento di maturazione del diritto, non incidono sul rapporto giuridico pensionistico che si sia già perfezionato in precedenza"). Tali principi sono applicabili anche ai pensionamenti anticipati e deve quindi ribadirsi che, anche in caso di prepensionamento, il soggetto deve ritenersi titolare del diritto nel momento in cui concorrono tutti i relativi elementi costitutivi, nel mese precedente a quello dell'inizio dell'erogazione (quanto alla cessazione dell'attività di lavorativa, cfr. l'art. 27, comma 4, 1. 23 luglio 1991 n. 223, per cui il rapporto di lavoro si 6 estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione della domanda). Non rilevano le disposizioni circa i versamenti che devono essere effettuati all'Inps, a compenso della contribuzione mancante e delle mensilità anticipate di pensione cfr. l'art. 27, comma 5, 1. n. 223/1991 – poiché esse non incidono sul rapporto pensionistico. Le spese del giudizio vengono regolate in applicazione del criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Inps a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, liquidate in Euro 10,00 oltre a Euro milletrecento per onorari. Così deciso in Roma il 14 maggio 2003. Il Consigliere est. IL, PresidenteValenter pay Souleris Tefbel S elle IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 24 NOV. 2003 Boggi, I B , IL CANCELLIERE O L L O A S B 0 S I 1 3 A D 3 . T 5 T . A R A A . T S S A S E N ' U O L P P L S 3 E M . 9 I . D D 8 A . E 1 D I , A 1 E O * T R O * T N T * S E T I I S G E R * E I * R D * F A 7