Ordinanza collegiale 6 giugno 2019
Decreto decisorio 11 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 11/11/2021, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2021
N. 00501/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2019, proposto da
Tenuta Castello di Belvedere dei F.lli Marchetto s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocato Sebastiano Tonon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di questi, in Venezia, San Marco 5278;
contro
Comune di Villaga, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di questi in Malo, Via Gorizia n.18;
nei confronti
Regione Veneto, Provincia di Vicenza e Ditta Pagliarusco Mario, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della Delibera di Giunta comunale di Villaga n. 73 del 7 dicembre 2018, di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di percorso ciclopedonale di collegamento tra la frazione di Belvedere e Toara contenente dichiarazione di pubblica utilità e della nota di trasmissione della succitata delibera prot. 970 del 27 febbraio 2019, inviata a mezzo pec in data 12 marzo 2019;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la Delibera del Consiglio comunale di Villaga n. 11 del 27 marzo 2017, la Delibera di Giunta comunale di Villaga n. 74 del 19 dicembre 2018 di approvazione del progetto esecutivo, e per quanto occorrer possa la Deliberazione del Consiglio Comunale di Villaga n. 16 del 27 marzo 2019, con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso, depositato in data 17 maggio 2019, e i relativi allegati;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato da parte ricorrente il 29 ottobre 2021;
Considerato che tale atto - sottoscritto in calce per accettazione, anche ai fini della compensazione delle spese, dal difensore del Comune di Villaga - non risulta notificato alle altre parti intimate ai sensi del comma 3 del richiamato art. 84 cod. proc. amm.;
Rilevato che - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Cons. St., Ad. plen. n. 25 del 2012) – la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto che, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese e degli onorari del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso il giorno 10 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO