Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3899/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. ALOSI PIETRO;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. BIANCO ROSARIO;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025- celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Montelepre in data 26.06.2003 con CP_1
, unione coniugale dalla quale il 3.12.2004 è nato il figlio
[...]
24.02.2022 di omologa delle condizioni della separazione personale dei coniugi, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, senza riconoscere alcun mantenimento a favore del coniuge e del figlio, ormai entrambi economicamente indipendente.
2. si è costituita in giudizio con memoria Controparte_1 depositata il 7.11.2024.
3. Con le successive note depositate il 27.12.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio, ed, a seguito di ciò, il Giudice Delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data
1.02.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 4-24.02.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito dell'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta sottoscritte il 14.11.2024 e depositate il
27.12.2024, che di seguito integralmente si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati;
2. Nessun mantenimento è richiesto a carico di un coniuge ed in favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosuffcienti ed indipendenti;
3. Nessun mantenimento viene previsto per il figlio maggiorenne Per_2
svolgendo lo stesso attività lavorativa, essendo pertanto
[...] indipendente economicamente”. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Montelepre, in data 26.06.2003, da , nato a [...] il [...] e da Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello
[...]
Stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.