Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 18/12/2025, n. 23024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23024 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14214/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14214 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato GI Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- delle graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, indetta ai sensi dell’articolo 59, comma 9- bis , del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come sostituito dall’articolo 5, comma 3- quinquies , del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, siccome non contenenti i nomi dei ricorrenti e siccome approvate soltanto ai fini dell’individuazione dei vincitori sui posti originariamente banditi e non ai fini della progressiva assunzione di tutti i candidati in relazione agli ulteriori 52.771 posti rimasti vacanti nell’organico di diritto;
- quale atto presupposto, del Decreto Ministeriale n. 108 del 28 aprile 2022, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”, nella parte in cui: i) all’art. 1, comma 3, prevede che: “Il concorso è indetto su base regionale e articolato per classe di concorso, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la copertura [ esclusivamente ] dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado vacanti per l’anno scolastico 2021/2022, che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; ii) all’art. 9, comma 3, prevede che: “Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10”;
- quale ulteriore atto presupposto, del Decreto dipartimentale n. 1081 del 6 maggio 2022, recante il bando della procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione e classe di concorso, di cui all’articolo 59, comma 9- bis , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui, all’allegato allegato 1, determina il numero di posti banditi per ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. IN LO IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono docenti precari della scuola secondaria, non abilitati ma in possesso di titoli di studio utili per l’accesso alle classi di concorso delle scuole superiore, oltreché iscritti nelle graduatorie d’istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze.
1.1. Essendo in possesso del requisito dello svolgimento di almeno tre annualità di servizio nella scuola statale, hanno potuto partecipare alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D. n. 1081/2022, prevista dall’art. 59, comma 9- bis , d.l. n. 73/2021, per la copertura dei posti vacanti residuati dalle immissioni in ruolo.
1.2. Il bando, tuttavia, ha limitato le graduatorie ai soli vincitori, escludendo gli altri candidati idonei, nonostante la persistente disponibilità di posti vacanti; tale esclusione, secondo la prospettazione di parte, ha vanificato la finalità dichiarata di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di sanare l’abuso derivante dalla loro reiterazione, in violazione dei principi comunitari e nazionali che impongono misure effettive e non aleatorie per la stabilizzazione del personale scolastico.
1.3. Pertanto, la difesa attorea ha chiesto al Tribunale adìto di: a) annullare il Decreto Ministeriale n. 108/2022, il Decreto Dipartimentale n. 1081/2022 e le graduatorie definitive impugnate, nella parte in cui sono state approvate esclusivamente ai fini dell’individuazione dei vincitori, escludendo gli altri candidati idonei; b) in via subordinata, disporre la remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, della questione pregiudiziale circa la compatibilità della normativa nazionale con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui consente una procedura straordinaria selettiva ed escludente, vanificando la finalità di prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a termine; c) condannare l’Amministrazione, ove non sia possibile la tutela ripristinatoria, al risarcimento del danno per perdita di chance e per la protrazione del precariato, con vittoria delle spese di giudizio.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere, depositando successivamente relazione difensiva con annessa documentazione.
3. All’udienza di merito straordinario del 28 novembre 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Come evidenziato in punto di fatto, gli odierni ricorrenti sono insegnanti iscritti nelle graduatorie d’istituto e nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), che hanno partecipato al concorso straordinario bandito con il Decreto MIUR n. 1081/2022; dallo stesso sono stati tuttavia esclusi per non aver raggiunto il punteggio di 7/10 nelle prove concorsuali.
4.1. Con i motivi di censura proposti, sostengono, in sintesi, che la procedura concorsuale straordinaria impugnata, limitando le graduatorie ai soli vincitori dei posti banditi, viola la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), che impone misure effettive e proporzionate per prevenire e sanzionare l’abuso di contratti a termine; assumono inoltre che la giurisprudenza europea (sentenze Mascolo, Santoro, Rossato) e nazionale (Corte Cost. n. 187/2016; Cass. n. 22552/2016) richiede strumenti non aleatori e idonei a garantire la stabilizzazione, in alternativa alla conversione automatica vietata nel pubblico impiego.
4.2. Nella prospettazione attorea, il concorso in esame, per la sua natura selettiva, non assicura tale funzione, perpetuando il precariato nonostante l’elevato numero di posti vacanti; ne deriva la violazione dei principi di effettività e dissuasività del diritto UE, oltre che dei canoni di buon andamento e proporzionalità ex art. 97 Cost.
4.3. In particolare, i ricorrenti lamentano l’illegittimità della procedura di selezione (domandando altresì la remissione del quesito alla Corte di Giustizia dell’Unione europea) e teorizzano che le condizioni di partecipazione, le esigue disponibilità di posti assegnabili e le stringenti modalità di espletamento dell’ iter concorsuale renderebbero la procedura altamente selettiva e, quindi, non idonea a garantire il soddisfacimento della loro pretesa alla stabilizzazione della posizione lavorativa.
4.4. I gravati provvedimenti, dunque, si porrebbero in contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza eurounitaria, laddove è stata accertata l’illegittimità della normativa nazionale relativa al conferimento delle supplenze per contrasto con la direttiva 1999/70/CE, stante la sua contrarietà con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, i cui incarichi venivano reiterati annualmente per la copertura del fabbisogno dell’organico scolastico.
5. I motivi di ricorso, così compendiati, non sono meritevoli di accoglimento.
5.1. Ad avviso del Collegio – in disparte i profili di tardività delle censure proposte, in quanto i ricorrenti, avendo contestato in radice la legittimità dell’indizione della procedura concorsuale straordinaria per cui è causa, avrebbero dovuto assolvere l’onere di impugnazione immediata del bando, senza attendere gli esiti della procedura concorsuale confluiti nelle graduatorie definitive approvate dalle amministrazioni resistenti (cfr., in proposito, i principi di diritto espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di impugnazione del bando delle gare pubbliche d’appalto, estensibili per identità di ratio anche alla impugnazione dei bandi di concorso, Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 9 del 25 febbraio 2014, ripresa da Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 4 del 26 aprile 2018) – la conformazione della procedura concorsuale di carattere straordinario contestata dai ricorrenti risulta legittima, in quanto discende direttamente dalle previsioni contenute nella normativa primaria che ne ha autorizzato l’indizione, ossia il D.L. n. 126 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 159 del 2019.
5.2. Non vengono, quindi, in rilievo scelte discrezionali dell’amministrazione ministeriale, la quale nell’indire la procedura concorsuale straordinaria di cui si tratta e nell’imprimerle un carattere selettivo e non idoneativo si è limitata a conformarsi e a dare attuazione alle disposizioni normative contenute nel richiamato D.L. n. 126 del 2019, come risulta dalla piena aderenza delle previsioni del bando con quelle di tale decreto-legge.
6. Si deve notare, peraltro che il giudice amministrativo ha già avuto modo di evidenziare che “il sistema delineato dalla L. n. 159 del 2019 è coerente con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.), ed è compatibile con il diritto dell’Unione Europea. La procedura straordinaria risponde all’obiettivo di favorire l’accesso al ruolo dei docenti precari, ma resta una procedura selettiva, non meramente automatica” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III-bis, sent. n. 11287 del 10 giugno 2025).
6.1. L’articolo 97 della Costituzione non consente di derogare al principio meritocratico, anche in presenza di esigenze di stabilizzazione, né può sostenersi che il carattere selettivo e concorsuale della procedura per cui è causa costituisca un ostacolo sproporzionato alla finalità del concorso, che permane, comunque, quella di individuare soggetti in possesso di una adeguata preparazione didattica e disciplinare.
6.2. Oltretutto, la normativa europea ( id est , la direttiva 1999/70/CE) non impone la stabilizzazione automatica, ma lascia agli Stati membri ampia discrezionalità sulle modalità di assunzione, purché vi siano “garanzie effettive ed equivalenti di tutela” contro l’abuso dei contratti a termine (cfr. Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione III, sentenza del 23 aprile 2009 nelle cause riunite C-378/07, C-379/07 e C-380/07, K.A. e altri contro O.N.A.R. (C-378/07), C.G. contro D.G. (C-379/07) e G.K. e S.M. contro D.G. (C-380/07) (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 15350/2025).
6.3. Nei sopra citati precedenti della Corte di giustizia, a proposito della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, si è affermato che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori.
6.4. L’alternatività è del resto implicita nell’identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (cfr. paragrafo 79 sentenza CGUE del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C 22/13).
6.5. Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria; non diversa, tuttavia, è l’efficacia dell’altra misura che qui viene in rilievo, la quale sostanzialmente costituisce anch’essa un risarcimento, ma in forma specifica. Invero, nella specie, la sanzione alternativa non può consistere nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, giacché la Corte di giustizia dell’Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto (cfr. Corte Cost. n. 187/2016).
6.6. Orbene, i provvedimenti gravati, posti in essere in attuazione delle richiamate disposizioni di legge, hanno attribuito - nell’ambito di una selezione svolta in base al merito - serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo al personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia.
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della infondatezza dei motivi di censura, nonché della domanda di remissione della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.
8. In considerazione della peculiarità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI UT, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
IN LO IT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN LO IT | GI UT |
IL SEGRETARIO