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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/06/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. FL BA presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 3 ottobre 2024, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 604/2022
promossa
da Parte_1
Avv. Lisabetta Bujani - appellante -
contro
- appellato - CP_1
Avv. Marco Fallaci e Francesco Falso
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, giudice del lavoro, n. 72/2022, pubblicata il 28.4.2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società agricola impugna davanti a questa Corte Parte_1 la sentenza 28.4.2022 del Tribunale di Pistoia, che ha parzialmente accolto l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso di addebito n.
389 2019 00001380 47 000, che le era stato notificato il 13.3.2019 e con cui l'opponente era stata ingiunta del pagamento di € 44.086,84, a titolo di contributi previdenziali , sanzioni e spese, rivendicati dall'ente di CP_1 previdenza all'esito di un accertamento ispettivo concluso con verbale del
15.12.2017. 2. La pretesa dell' , contenuta nel verbale e poi nell'avviso di addebito CP_1 opposto, era originariamente riferita alle posizioni di quattro lavoratori
( , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
), che la società avrebbe impiegato, in vari Persona_4 periodi, nell'attività di agriturismo, da essa gestita dal 2012 al 2016, con insegna “la casa di Rodo”. Più esattamente, secondo i verbalizzanti: a)
sarebbe stata assunta come apprendista operaia e mansioni di Per_1 cameriera, con contratto part time di 25 ore settimanali dal 4.7.2014 al
28.2.2016, ma avrebbe svolto, nei periodi formalizzati, un orario superiore rispetto a quello risultante dai libri aziendali e avrebbe inoltre lavorato senza alcuna formalizzazione dal 18.3.2014 al 3.7.2014 con le medesime mansioni;
b) Statie sarebbe stata assunta come interno cucina con contratti part time dal 19.5.2012 al 30.9.2013, ancora dal
24.10.2013 al 31.12.2014 e poi dal 1.10.2015 al 30.11.2015, ma avrebbe in effetti lavorato senza alcuna regolarizzazione anche dal 1°.10.2013 al
23.10.2013, dal 1°.
1.2015 al 31.8.2015 e dal 1.12.2015 al 6.12.2015; avrebbe inoltre lavorato, nei periodi formalizzati, con un orario maggiore di quello convenuto;
c) sarebbe stata impiegata come lavapiatti e Per_3 stiratrice senza alcuna formalizzazione dal 1°.
2.2014 al 31.7.2014, con orario di 40 ore settimanali;
d) sarebbe stato assunto come ER operaio agricolo dal 19.5.2012 al 3.12.2012, come apprendista giardiniere dal 4.12.2012 al 3.12.2015 e ancora come operaio agricolo dal
4.12.2015 fino al 28.2.2016 e avrebbe lavorato più dell'ordinario orario contrattuale full time, essendo stata impiegata la sua prestazione dal lunedì al venerdì per 8 ore e il sabato per 7.
3. La società si era difesa davanti al Tribunale negando che e Per_1 Per_2 avessero mai lavorato al di fuori dei periodi formalizzati e assumendo di non conoscere affatto Per_3
4. Quanto alle contestazioni relative all'orario osservato da , Per_2 Per_1
e , l'opponente aveva allegato: A) quanto alla posizione di Statie, ER
2 che ella fosse stata assunta con contratto part time solo nel periodo
19.5.2012 - 30.9.2013 e avesse, in quel periodo, lavorato per una media di 18 ore settimanali e 72 ore mensili, come sarebbe stato pattuito nel suo contratto e riportato nei libri aziendali, essendosi la società avvalsa della facoltà, che, a suo dire, le sarebbe stata consentita dal contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 24.9.2012 all'art. 8 “di compensare le ore fra una settimana e l'altra” (così testualmente il ricorso di primo grado pag. 6). Negli ulteriori periodi la lavoratrice sarebbe stata assunta come operaia agricola avventizia, senza previsione di un orario part time, così che ella avrebbe potuto “essere chiamata quando l'azienda ne aveva bisogno” (ancora pag. 6 del ricorso in opposizione); B) quanto alla posizione di , secondo la società, Per_1 la lavoratrice avrebbe svolto la sua prestazione sempre “per una media di
25 ore settimanali” (pag. 8 del ricorso in opposizione), come previsto dal suo contratto;
anche nel suo caso la società si sarebbe avvalsa della dedotta facoltà di compensazione delle ore su base mensile;
c) infine avrebbe svolto unicamente l'ordinario orario contrattuale, in ER quanto, nelle occasioni in cui la sua prestazione era richiesta di sabato, egli avrebbe recuperato il maggior orario nella settimana successiva, come consentito dalle previsioni collettive applicabili.
5. Il Tribunale, ascoltati alcuni testimoni, ha ritenuto indimostrati tutti i periodi di lavoro indicati nel verbale come non formalizzati, mentre ha assunto che l'istruttoria avesse fornito evidenze sufficienti del maggior orario richiesto a , e , rispetto a quanto Per_2 Per_1 ER risultante dal LUL. Ha così respinto integralmente la pretesa dell'istituto quanto alla posizione di e ha ridotto quella relativa agli altri tre Per_3 lavoratori. Ha compensato integralmente le spese di lite.
6. Impugna la decisione solo la parte privata, che affida le proprie ragioni a un unico, articolato motivo, con cui lamenta che il Tribunale abbia fatto malgoverno dell'istruttoria e ribadisce la posizione difensiva già esposta
3 in primo grado quanto all'orario richiesto ai tre lavoratori. Assume quindi che sempre e , nel periodo in cui era stata assunta con Per_1 Per_2 orario part time, avessero lavorato per un numero di ore medio corrispondente a quanto pattuito nei loro contratti, compensando eventuali eccedenze nei periodi di minor lavoro, come sarebbe emerso con chiarezza dall'istruttoria, in relazione alle posizioni di tutti i dipendenti dell'agriturismo. Analoga compensazione sarebbe stata dimostrata anche per . Per Statie, inoltre nei periodi in cui era stata assunta come ER avventizia, l'orario sarebbe stato legittimamente variabile in relazione alle esigenze variabili, che sarebbero state incompatibili con l'orario dedotto dall' e condiviso dal Tribunale. La società ha concluso quindi per la CP_1 parziale riforma della decisione impugnata e la declaratoria di integrale inefficacia dell'avviso di addebito.
7. Si è costituito l' per resistere e chiedere il rigetto dell'appello. CP_1
8. All'udienza di discussione, il collegio, ex art. 101 c.p.c., ha invitato le parti a prendere posizione in ordine a due questioni di diritto poste dalle difese dell'appellante: la compatibilità del recupero orario con il regime di part time dei contratti già in essere con e e il minimale Per_1 Per_2 contributivo nel lavoro agricolo a tempo determinato.
9. Redatte dalle parti le note, la Corte ha invitato l' a precisare il monte CP_1 orario utilizzato per quantificare i contributi pretesi in relazione alla posizione di Statie nei periodi in cui era stata assunta come avventizia.
All'esito del deposito effettuato dall'istituto e poi della discussione orale, la Corte ha deciso nei termini che seguono.
10. Così riassunta la vicenda di causa, il collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere confermata, ma per ragioni in parte diverse da quelle poste dal Tribunale a fondamento del decisum e in larga parte muovendo dalla stessa prospettazione di fatto della società.
11. Ed invero, merita ribadire come, quanto alle posizioni delle lavoratrici assunte con contratto part time ( per tutta la durata Per_1
4 del rapporto, instaurato il 4.7.2014, Statie dal 19.5.2012 al 30.9.2013), la società assuma che esse abbiano lavorato con un orario medio corrispondente a quello dei loro contratti, essendo stata richiesta la loro prestazione in talune giornate e in alcuni periodi con un orario maggiore di quello formalizzato, che tuttavia le lavoratrici avrebbero compensato con una prestazione di minore durata nei periodi di minor lavoro. Tali
“compensazioni” sarebbero state consentite, secondo l'appellante, dalla contrattazione decentrata di categoria.
12. Ciò detto in fatto, è poi necessario rammentare come il contratto part time sia disciplinato dal diritto derivato dell'Unione (in specie la direttiva 1997/81), con ogni conseguenza quanto all'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme del diritto interno, che, all'epoca di assunzione delle lavoratrici, era rappresentato dal D.L.gs. 61/2000, peraltro espressamente diretto all'attuazione delle norme UE.
13. Ora è noto come la direttiva 1997/81 si ponga esplicitamente l'obiettivo della diffusione del lavoro part time come lavoro flessibile di qualità, di elezione da parte di lavoratori e lavoratrici che altrimenti non potrebbero o vorrebbero inserirsi nel mondo del lavoro e sia improntata ai principi di non discriminazione del lavoratore part timer (in quanto tale e quindi indipendentemente dal genere, prospettiva cui si affianca nella giurisprudenza della Corte di Giustizia il tema della protezione contro le discriminazioni indirette di genere;
così Corte di Giustizia, 22.11.2012, C-
385/11) e su quello di volontarietà. E quanto alla funzione del principio di volontarietà nella fase non solo genetica (di accesso al part time), ma anche in quella regolativa del rapporto la Corte di Giustizia ha dimostrato
(così nei casi 4.6.1992, C-360/90 e 6.2.1996, C-457/93) di Per_5 Per_6 interpretarne la strumentalità rispetto ad un dato di realtà: il fatto cioè che la scelta del lavoratore e della lavoratrice di impiegarsi a tempo parziale implichi ex se una scelta di netta definizione tra tempi di lavoro e latamente tempi di vita, così che al lavoratore part timer deve essere
5 garantita la possibilità di usufruire stabilmente del tempo di non lavoro che gli è assicurato dal contratto ovvero di essere adeguatamente remunerato per il sacrificio di questo diritto.
14. In accordo con tali principi l'art. 2 comma 2 del D.L.gs. 61/2000 prevedeva che “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno”, mentre i commi da 7 a 9 dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo disponevano, per quanto qui interessa, che “7.Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma
e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro
a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono: 1) condizioni e modalità in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa;
3-bis) condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche stabilite ai sensi del presente comma. 8.
L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3. 9. La
6 disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento”.
15. La disposizione di diritto interno era quindi inequivocabile nel subordinare la possibilità del datore di lavoro di disporre variazioni unilaterali dell'orario contrattuale a una specifica previsione negoziale, stipulata in forma scritta ed eventualmente con modalità assistite, una previsione di cui non vi è traccia nei contratti part time stipulati dall'odierna appellante con le due lavoratrici. Né in contrario rileva la norma collettiva richiamata dalla società (l'art. 8 del contratto provinciale dei lavoratori agricoli del 24.9.2012, doc. 6 del suo fascicolo di primo grado), che certamente non potrebbe derogare alle garanzie del tipo negoziale, come assicurate dalla legge e che infatti non si riferisce al part time, come risulta con chiarezza dal tenore del primo comma, che fa riferimento all'orario ordinario di 39 ore settimanali.
16. E' quindi un dato che la società non potesse legittimamente disporre alcuna variazione unilaterale dell'orario delle lavoratrici, che avevano diritto a svolgere la loro prestazione, non per un “orario medio” corrispondente a quello concordato (come affermato dalla società), ma comunque per tutte le ore previste nei loro contratti e solo per quelle. Con la conseguenza che, ove a fronte di un maggior orario loro richiesto in alcuni periodi (circostanza pacificamente accaduta), la datrice di lavoro non le avesse impiegate per il loro intero orario in altri periodi (come assunto dall'appellata), le lavoratrici sarebbero rimaste comunque creditrici delle retribuzioni riferibili alle ore “compensate”, sulle quali quindi sarebbero stati dovuti i contributi. Già per questa ragione la
7 prospettazione difensiva della società (nella quale è centrale il tema delle presunte “compensazioni”, come si legge a pag. 21 dell'appello), deve dirsi infondata.
17. Merita comunque aggiungere come, anche assumendo, per pura ipotesi, la giuridica rilevanza di tali “compensazioni”, pacifico che la prestazione delle lavoratrici fosse stata richiesta in taluni periodi per un orario maggiore di quello formalizzato nei loro contratti e data, per contro, la necessaria predeterminazione dell'orario nel rapporto di lavoro part time, la società sarebbe stata onerata di dare una prova specifica e rigorosa delle giornate e delle ore non lavorate, prova di cui non vi è traccia in atti.
18. Quanto poi alla posizione di nei periodi in cui era stata Per_2 assunta come operaia agricola avventizia, la società assume che la tipologia contrattuale le avrebbe consentito di impiegare la prestazione della lavoratrice “quando l'azienda ne aveva bisogno” (così testualmente pag. 18 dell'appello) e, quindi, deve ritenersi e per quanto qui interessa, di versare i contributi solo in relazione alle giornate effettivamente lavorate dalla dipendente. Con l'ulteriore conseguenza (esplicitata dalla società nelle note) che sarebbe stato onere dell' dimostrare lo CP_1 svolgimento della prestazione della lavoratrice per un numero di giornate maggiori di quelle formalizzate, per quanto il contratto sottoscritto dalle parti non prevedesse alcuna pattuizione limitativa dell'orario.
19. Sul punto rileva innanzi tutto la Corte come l'art. 1 D.L. 9.10.1989
n. 338 (convertito con modificazioni nella L.
7.12.1989 n. 389, applicabile anche al settore agricolo dal 1°.
1.2006 in esito all'entrata in vigore della
L. 81/2006) stabilisca che “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti
8 individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
20. E costituisce jus receptum l'orientamento secondo cui la prescrizione della norma appena citata debba essere interpretata “nel senso che essa, con portata innovativa, ha aggiunto al previgente, principio secondo cui l'imponibile si determina sul «dovuto» e non su quanto «di fatto erogato», il nuovo ed ulteriore criterio del «minimale» contributivo“, con la conseguenza che “secondo la suddetta normativa, gli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad esempio gli accordi aziendali) ovvero gli accordi individuali hanno rilevanza ai fini contributivi soltanto quando determinino una retribuzione superiore alla misura minima stabilita dal contratto collettivo” (così tra le tante Cass., sez. lav., 10.6.2000, n. 7951).
21. D'altro canto, è indubitabile che, in linea di principio, e quindi salva l'esistenza di specifiche discipline di settore relative a determinate tipologie di lavoratori o attività e al di fuori delle ipotesi negoziali di part time, l'obbligazione retributiva del datore di lavoro sia commisurata all'orario ordinario full time previsto dalla contrattazione collettiva soggettivamente efficace. Così che la retribuzione in tal modo quantificata potrebbe dirsi non dovuta solo ove la mancata esecuzione della prestazione lavorativa fosse riferibile a un fatto imputabile al lavoratore, ovvero a un'indisponibilità dell'organizzazione aziendale idonea a rappresentare un'impossibilità non imputabile ex art. 1218 c.c.
22. Ne deriva che, ancora in linea di principio, anche in confronto dell'ente di previdenza (in quanto creditore ex lege 338/1989 dei contributi calcolati sulla retribuzione, come dovuta nei termini sopra detti) gravi sul datore di lavoro la prova della non debenza in concreto della retribuzione medesima, pur in costanza del rapporto di lavoro presupposto dell'obbligo contributivo, in ragione dell'esistenza di uno dei fatti impeditivi o estintivi sopra menzionati, necessariamente dovendo
9 andare in danno del titolare dell'obbligo contributivo ogni incertezza in ordine alla sussistenza delle affermate cause liberatorie (per l'affermazione, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, del carattere eccezionale delle ipotesi di esonero da contribuzione cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09/06/2014, n. 12876 e giurisprudenza ivi richiamata).
23. Nella specie, peraltro, quanto alla posizione di Statie e ai periodi nei quali ella era stata assunta come avventizia, non si fa questione dell'accadimento di alcuno di tali fatti. Al contrario la società assume la riferibilità al rapporto a tempo determinato in agricoltura di una disciplina primaria e collettiva che autorizzerebbe la remunerazione delle sole ore effettivamente lavorate dai lavoratori assunti a tempo determinato. Così che la retribuzione dovuta sulla base della contrattazione soggettivamente efficace, base di calcolo della contribuzione, dovrebbe legittimamente identificarsi con quella spettante per le ore e le giornate effettivamente lavorate da ciascun dipendente assunto a termine.
24. La fondatezza della prospettazione sostenuta dall'appellante si fonda allora su due necessari presupposti: a) l'inapplicabilità ai lavoratori a tempo determinato in agricoltura della disciplina legislativa in materia di orario normale di lavoro, specificamente nel senso che, quanto a tali lavoratori, non potrebbe farsi questione di alcun orario di lavoro legale minimo, così che l'impiego della loro prestazione potrebbe essere massimamente flessibile, senza alcuna necessità per i contraenti di ricorrere al tipo negoziale del part time, che in contrario presupporrebbe un orario normalmente obbligatorio oggetto di una pattuizione diretta a ridurne la durata;
b) l'esistenza di previsioni collettive in fatto disciplinanti una tale massima flessibilità nell'interesse dell'impresa, in conseguenza delle quali la retribuzione dovuta sarebbe solo quella corrispettivo delle ore effettivamente lavorate.
10 25. Si tratta, ad avviso della Corte (che intende dar seguito sul punto ai propri precedenti, a partire dalla sentenza 246/2016 resa nella causa
RG. 806/2015), di presupposti infondati.
26. Invero, nell'esame delle questioni controverse, non può in primo luogo trascurarsi la circostanza che sia la disciplina dell'orario di lavoro
(compreso il part time, come già si è detto), sia quella del contratto di lavoro a tempo determinato abbiano formato oggetto di normazione da parte dell'Unione (con le direttive 1993/104 e 2000/34 in materia di orario di lavoro, la direttiva 1999/70 sul contratto a termine e la già citata direttiva 1997/81 sul part time).
27. Di qui, come sopra ricordato, l'obbligo del giudice nazionale di adottare una interpretazione della normativa nazionale (delle norme primarie e a maggior ragione di quelle collettive disciplinanti il rapporto negoziale oggetto di controversia), tra le diverse consentite dal tenore della disciplina medesima, conforme al testo ed agli obiettivi delle direttive (v. già Corte giust., 10 aprile 1984, causa c-14/83, e CP_2 CP_3 più recentemente, tra le altre, Corte giust., 13 novembre 1990, causa c-
106/89, Marleasing, 15 maggio 2003, causa c-160/01, Mau, e 4 luglio
2006, causa c-212/04, . Per_7
28. Dato quest'obbligo, deve allora rilevarsi come le direttive in materia di lavoro siano dichiaratamente dirette (cfr. il secondo considerando della direttiva 2000/34) a fissare “prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali”, così che la disciplina nazionale di attuazione risponde (non rileva ai fini di causa se adeguatamente o meno) in primis a una simile finalità protettiva, cui è conseguente, per quanto di interesse, la fissazione di limiti massimi di durata della prestazione lavorativa.
11 29. Nell'ambito di tale disciplina l'art. 3 del D.L.gs. 66/2003 disciplina
(indicandolo in quaranta ore settimanali salvo diversa previsione dei contratti collettivi) il cd. orario normale di lavoro, ossia l'orario ordinario oltre il quale, a norma dell'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto, la prestazione del lavoratore si intende lavoro straordinario, soggetto alle relative maggiorazioni.
30. L'orario normale quindi opera innanzi tutto nell'ambito della delimitazione degli obblighi retributivi delle parti, con la finalità di segnare il discrimine tra lavoro ordinario e straordinario, ma ha anch'esso una finalità latamente protettiva (coerente, si è detto, con quella generale delle direttive e della disciplina nazionale di attuazione), in quanto, in correlazione con la successiva disposizione dell'art. 5 in materia di straordinario, vale a disciplinare la natura tendenzialmente eccezionale o almeno causale dello straordinario (soggetto a condizioni autorizzative fisiologicamente dettate dall'autonomia collettiva).
31. Del tutto coerentemente allora con la ratio della norma, le ipotesi di deroga all'orario normale si riferiscono a fattispecie nelle quali, per varie ragioni (attinenti ad esempio alla variabilità nel tempo dell'impegno orario dei lavoratori, come nelle attività stagionali, o alla difficile verificabilità del loro tempo di lavoro o ancora alle caratteristiche delle attività produttive in cui sono impiegati, tali da richiedere “continuità di servizio”), la legge assume ragionevole che ad esse si applichi il solo limite massimo di durata settimanale della prestazione, fissato nel suo dato medio dall'art. 4 del decreto, non invece il limite intermedio (dell'orario normale), che vale a segnare il discrimine tra ordinario e straordinario.
32. Tra dette deroghe sono ricompresi la generalità dei “lavori agricoli e
..gli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche
o stagionali”, subordinatamente a specifiche condizioni (per effetto del richiamo operato dalla lettera a] del primo comma dell'art. 16 del D.L.gs.
12 66/2003) e, che è quello che qui interessa, le prestazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato (indicati sub g del primo comma dell'art. 16).
33. In queste, come nelle altre fattispecie derogatorie previste dall'art. 16, l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'orario normale ha allora la finalità di differentemente determinare il limite della prestazione ordinariamente richiedibile al lavoratore nel massimo, portandolo a coincidere, salvo più favorevoli disposizioni collettive, con il limite massimo fissato dall'art. 4.
34. Da dette deroghe in contrario non pare al collegio possa desumersi ex se un potere unilaterale del datore di lavoro di variare senza alcun limite nel minimo la durata della prestazione richiesta al lavoratore, in relazione alle contingenti esigenze produttive e organizzative aziendali, limitando, in conseguenza della propria unilaterale determinazione, negli stessi termini anche la controprestazione retributiva (parametro della contribuzione).
35. In altri termini, inserita la norma sull'orario normale di lavoro nell'ambito di una normativa diretta a dare attuazione a direttive eurounitarie dichiaratamente protettive di condizioni minime di lavoro, anche la disposizione dell'art. 3 deve essere letta in relazione alla ratio dell'intervento normativo nel suo complesso. Così che, dall'esclusione degli operai agricoli a tempo determinato (per quanto qui interessa) dall'ambito di operatività di tale disposizione, non può trarsi argomento a sostegno della tesi, assunta dall'appellante, di una massima flessibilità della prestazione di tali lavoratori.
36. Avvalora una simile conclusione la circostanza che, in esito alla soppressione, ad opera dell'art. 46 comma 1 lett. q) del D.L.gs. 276/2003 dell'art. 7 del testo originario del D.L.gs. 61/2000, l'istituto del part time trovi integrale applicazione nel nostro ordinamento anche in agricoltura.
37. E si è detto sopra come quella del lavoro a tempo parziale sia una disciplina incentrata sulla dovuta formalizzazione del contratto part time
13 (almeno a fini di prova) e comunque sul carattere necessariamente negoziato della riduzione dell'orario di lavoro e conseguentemente della retribuzione. Così che, come pure già si è detto, essa vieta che resti rimesso alla unilaterale e singolare decisione del datore di lavoro di richiedere al lavoratore una prestazione di minor durata con corrispettiva riduzione della retribuzione.
38. Pare allora alla Corte che la generale applicazione al lavoro agricolo della disciplina del part time contrasti con una qualche evidenza con la tesi dell'appellante, secondo cui il lavoro a termine in agricoltura sarebbe caratterizzato da una totale flessibilità, che autorizzerebbe il datore di lavoro a impiegare la prestazione lavorativa solo quando “l'azienda ne
[abbia] bisogno”.
39. Infine non può trascurarsi che, se l'art. 10 del D.L.gs. 368/2001 prima (all'epoca di sottoscrizione del primo contratto come avventizia tra
Statie e la società) e oggi (come alla data della seconda assunzione della lavoratrice come OTD) l'art. 29 comma 1 lett. b) del D.l.gs. 81/2015, escludono dall'ambito di applicazione della disciplina del contratto a termine gli operai agricoli a tempo determinato, una simile esclusione tuttavia non si rinviene nella direttiva 1999/70, in particolare, che è quanto qui interessa, non nella clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva. Norma che vieta l'applicazione di
“condizioni di impiego” deteriori per i lavoratori a termine, determinate dal
“solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
40. E la Corte di Giustizia, con la decisione 13 settembre 2007 (causa c-307/05, vs ), Parte_2 Persona_8 premesso che la direttiva 1999/70 deve ritenersi applicabile a tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite in un rapporto d'impiego a tempo determinato vincolante nei confronti del datore di lavoro (p. 28), ha escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non
14 discriminazione, contenuto nell'accordo quadro – principio di diritto sociale comunitario – possa essere interpretato restrittivamente (p. 38).
Così che il concetto di parità di “condizioni di impiego” deve intendersi comprensivo dei trattamenti retributivi, la cui misura resta senz'altro rimessa agli ordinamenti dei paesi membri, ma che non possono essere determinati in maniera differenziata in danno dei lavoratori a termine per il solo fatto della natura precaria della relazione negoziale di cui sono parti.
41. Ancora, merita rammentare come il divieto contenuto nella clausola
4.1 sia stato ritenuto incondizionato e sufficientemente preciso da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive (esse soggette al sindacato giurisdizionale Corte giust. Impact, p. 65 e 68; Corte Giustizia,
, p. da 78 a 81), queste ultime necessariamente riferite a Persona_9 circostanze “precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività” (Corte di Giustizia, , p. da 53 a 58). Parte_2
42. Ne deriva che, indipendentemente da ogni questione in ordine all'efficacia diretta orizzontale del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4.1 dell'accordo quadro allegato alla citata direttiva, in ogni caso esso non potrà essere pretermesso in sede di interpretazione conforme delle norme interne, primarie e collettive.
43. Ciò posto, non pare possa dubitarsi della comparabilità tra la prestazione generalmente richiesta ai lavoratori agricoli a tempo determinato e quella dei lavoratori dello stesso settore assunti a tempo indeterminato, anche solo avendo presente la destinazione dei primi (non solo, ma anche) alla sostituzione del personale stabile assente con diritto alla conservazione del posto, la diversità essendo allora rappresentata proprio dalla natura precaria dell'assunzione.
44. D'altro canto sembra alla Corte di una certa evidenza che,
15 assumendo, come assume l'appellante, l'inesistenza per i lavoratori agricoli a tempo determinato di un orario normale di lavoro (nel senso di cui sopra si è detto, di orario minimo obbligatorio), essi sarebbero soggetti a condizioni retributive di impiego ben più svantaggiose di quelle assicurate dalla legge (segnatamente già dai principi generali in materia di adempimento sopra ricordati) ai lavoratori a tempo indeterminato dello stesso settore.
45. Nei rapporti precari in agricoltura infatti, e solo in essi, il datore di lavoro sarebbe libero di determinare unilateralmente il contenuto delle reciproche obbligazioni delle parti (quella lavorativa e quella retributiva), mentre il lavoratore sarebbe garantito al più e in via indiretta, grazie al sistema delle assicurazioni sociali, solo dal minimale contributivo legale
(il cd. minimo dei minimi), previsto dall'art. 7 comma 1 ultimo periodo della L. 638/1983 in una percentuale dell'importo del trattamento minimo di pensione, dovuto comunque dai datori di lavoro all' per CP_1 ogni giornata lavorativa.
46. D'altro canto neppure l'appellante deduce le “ragioni oggettive”, riferite a circostanze “precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività” (Corte di Giustizia, , p. da 53 a 58), Parte_2 che varrebbero a costituire come eccettiva l'ipotesi in esame, giacché ad avviso della Corte esse non potrebbero certo ravvisarsi in una supposta specificità – economico sociale della figura del lavoratore avventizio in agricoltura, ove essa fosse intesa come connotata storicamente da un deficit di tutele nelle condizioni di impiego, rispetto a quelle assicurate ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
47. Così ricostruito il quadro delle norme primarie di interesse è allora convincimento del collegio che esso non avvalori la tesi dell'appellante dell'inesistenza, per i lavoratori agricoli assunti a tempo determinato, di un orario minimo obbligatorio sul quale debba commisurarsi l'obbligo retributivo (e quindi contributivo) del datore di lavoro, salvo che le parti
16 ne negozino la riduzione concludendo un contratto part time.
48. Già questo dato imporrebbe di attentamente vagliare il contenuto della normazione collettiva, applicabile al rapporto, al fine di verificarne la compatibilità con i principi inderogabili affermati dalla legge, giacché un eventuale contrasto non potrebbe che risolversi nella nullità delle pattuizioni collettive difformi dal contenuto di disposizioni imperative di legge.
49. Nella specie peraltro la società, neppure all'esito della sollecitazione della Corte sul punto ora in esame, ha specificamente indicato le disposizioni collettive che autorizzerebbero una tale massima flessibilità.
Nelle note vi è infatti il solo riferimento all'art. 21 lett. c) del CCNL
23.5.2010, che tuttavia contiene unicamente l'indicazione delle diverse categorie di lavoratori agricoli ed è quindi inconferente ai fini di causa.
50. Deve quindi concludersi che, interpretato il diritto interno alla luce del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine e del carattere necessariamente negoziato del part time, affermati dal diritto derivato dell'Unione, anche nel caso dei lavoratori a tempo determinato, ove le parti non convengano la riduzione dell'ordinario orario contrattuale, le obbligazioni reciproche delle parti – quella lavorativa e la controprestazione retributiva – siano necessariamente commisurate all'ordinario orario full time. Con l'ulteriore conseguenza che, sulla retribuzione del full time dovrà determinarsi anche la contribuzione dovuta.
51. Merita infine rilevare come la soluzione ermeneutica qui preferita abbia trovato da ultimo l'avallo della Corte di Giustizia, che, con sentenza
8.5.2025 (resa nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24, su rinvio pregiudiziale di questo ufficio, quale giudice di rinvio in esito all'ordinanza 13185/2022 della Corte di Cassazione), ha statuito che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
17 Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro, che impiegano operai agricoli a tempo determinato, al fine di finanziare prestazioni di un regime professionale di sicurezza sociale, sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere che essi hanno effettivamente svolto, mentre i contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di una retribuzione stabilita per un orario di lavoro giornaliero forfettario, come fissato dal diritto nazionale, a prescindere dalle ore effettivamente prestate”.
52. Facendo applicazione di tali principi nella specie, quindi, deve ritenersi l'obbligo della società di versare i contributi, quanto ai periodi nei quali la lavoratrice era stata impiegata come operaia agricola Per_2 avventizia, nella misura dovuta per l'ordinario orario contrattuale full time. Già per questo motivo il capo della decisione in esame deve essere confermato, dato che dal prospetto prodotto dall' , su ordine della CP_1
Corte, risulta che la contribuzione sia stata in effetti calcolata nel periodo dei rapporti avventizi praticamente sempre su un orario di molto inferiore a quello ordinario (che risulta superato solo in due mesi di quel periodo, così che non appare necessario operare alcun ricalcolo della pretesa, che
è all'evidenza inferiore a quanto l'istituto avrebbe avuto diritto di pretendere).
53. Residua la posizione del lavoratore . Si è detto in ER narrativa come, anche quanto alla sua posizione, la società assuma che egli avesse in effetti sempre osservato il suo ordinario orario contrattuale
(full time), che non avesse quindi lavorato di sabato e che nelle occasioni in cui l'aveva fatto, avesse compensato le ore eccedenti con una riduzione dell'orario nei periodi successivi.
18 54. Ora nella specie la posizione di è l'unica in relazione alla ER quale la società aveva una legittima facoltà di effettuare tali compensazioni, secondo la previsione dell'art. 8 del del 25.9.2012, CP_4 essendo stato assunto il lavoratore con un ordinario contratto full time.
Sembra però alla Corte, come già sopra detto, che, affermato dalla stessa difesa dell'appellante che la prestazione del lavoratore fosse stata impiegata in effetti anche nelle giornate di sabato almeno in taluni periodi, sarebbe stato suo onere dare una prova precisa e circostanziata delle singole compensazioni e quindi delle giornate, ordinariamente lavorative, in cui la prestazione del dipendente non era stata richiesta.
Una prova, anche nella specie, assente.
55. Per contro è un fatto che, sentito in sede ispettiva, quindi nell'immediatezza e in una condizione in cui non poteva avere presenti le conseguenze giuridiche delle sue affermazioni, avesse ER dichiarato di avere lavorato abitualmente anche di sabato per 7 ore, dichiarazione in parte modificata in giudizio, quando - all'epoca ancora dipendente della società - ha riferito al Tribunale di lavorare solo occasionalmente di sabato e domenica, per recuperare il minor orario invernale, senza tuttavia dare effettivamente conto delle ragioni della difformità delle sue dichiarazioni nelle diverse sedi. Già questa è una prima ragione per ritenere la maggiore attendibilità della deposizione resa agli ispettori, considerata anche l'attualità del rapporto di lavoro del teste al momento della sua escussione da parte del Tribunale.
56. Ma nello stesso senso depone la testimonianza della teste Tes_1 menzionata dal Tribunale, che in giudizio ha detto di avere visto il giardiniere al lavoro anche di sabato e di come egli si occupasse anche degli animali presenti in azienda (fatto questo che risulta inequivocamente dall'istruttoria, in quanto riferito pure da altri testi).
Quest'ultima circostanza rende del tutto inverosimile che il lavoratore non svolgesse la sua prestazione per due giorni consecutivi, mentre il
19 fatto che nel fine settimana degli animali si occupasse il legale rappresentante o qualcun altro della sua famiglia non era mai stato riferito da nel corso dell'indagine ispettiva (per quanto la ER circostanza fosse evidentemente molto rilevante) e in giudizio è stato riferito, oltre che dallo stesso , dalle testi e ER Tes_2 Pt_1 rispettivamente nuora e figlia del legale rappresentante della società, entrambe variamente coinvolte nell'attività aziendale, la cui deposizione deve quindi essere apprezzata con il necessario rigore.
57. Né vale a smentire la conclusione cui è pervenuto il primo giudice la deposizione del teste pure richiamata dall'appellante. Tes_3 infatti ha detto di non avere alcuna diretta conoscenza Tes_3 dell'orario del giardiniere, che gli sarebbe stato riferito dall'interessato.
58. Deve quindi concludersi che il primo giudice abbia correttamente interpretato il materiale istruttorio di causa sul punto che ora interessa e l'appello va pertanto integralmente respinto.
59. Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
60. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve infine darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 20 Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 3.10.2024
Il presidente dott. FL BA
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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