Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2022, proposto da
Azienda Agricola "Cola" di LI RI e IE S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ester Ermondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. - della comunicazione AGEA di Prot. n. AGEA.AGA.2022.36487 del 12.10.2022 e ricevuta dal ricorrente il 14.10.2022, ad oggetto: “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con n. 5 allegati, con la quale è stato comunicato il “ricalcolo” del prelievo imputato al ricorrente per i periodi 1995/96 e 1996/97, oltre interessi dal 07.10.1999;
2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro nazionale dei debiti istituto presso l'Agea di cui all'art. 8-ter, L. n. 33/09 (citato nella comunicazione sopra descritta, non allegato e non conosciuto), nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. OV NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 22/12/2025, con la quale il procuratore di parte ricorrente rappresenta che:
- con decreto legge n. 69/2023, convertito in legge dalla L. n. 103/2023 entrata in vigore in data 11/08/2023, il legislatore al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia UE rese nei giudizi C-348/18, C-46/18 e C-377/19 ha disciplinato le modalità di rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti dei destinatari di una sentenza definitiva che annulli l’imputazione;
- l’art. 10 bis comma 4 del citato decreto statuisce che: “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”;
ritenuto che il provvedimento Agea oggetto dell’odierno gravame è stato notificato prima dell’entrata in vigore della Legge 103/2023, ovvero in data 14/10/2022, di talché lo stesso è divenuto inefficace ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata;
considerato, pertanto, che il predetto procuratore dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente procedimento e conclude affinché venga dichiarato estinto il giudizio;
ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG AB, Presidente
OV NO, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV NO | NG AB |
IL SEGRETARIO