CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2024, n. 33604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33604 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FO BI nato il [...] ut,t gpm avverso la sentenza del 21/07/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. PILIA Bruno conclude associandosi alle conclusione del P.G., deposita conclusioni e nota spese. L'avv. GRAZIANO Marzia conclude chiedendo il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese. L'avv. PILIA Paolo Giuseppe conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33604 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 26/04/2024 L'avv. CADDORI Marcello conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. l'AVV. FLAGELLA Potito conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente per pratica forense la dott.ssa MONNI Nina Tess. Ordine Avvocati di Roma nr. P78943 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Cagliari ha confermato quella emessa il 21 luglio 2023 dalla Corte di assise della stessa città che aveva giudicato IO FO colpevole del delitto di omicidio ai danni di BI ON (capo a), del delitto di tentato omicidio ai danni di IE EL ON (capo b), entrambi aggravati dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili, dei reati di detenzione e porto del fucile avente matricola abrasa utilizzato per commettere detti reati (capo c), infine del reato di ricettazione di detta arma (capo d). 1.1. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata attiene alla morte di BI ON e al ferimento di IE EL ON, verificatisi il 22 settembre 2017. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza della Corte di assise, nella prima mattinata di quel giorno le due persone offese, 29zzando l'autovettura Audi di proprietà di ON, stavano ~e VIThger —Td-6-ST\ verso l'ovile di quest'ultimo, dopo aver acquistato del mangime (alle ore 8,04, come risultava dallo scontrino di acquisto, in atti), allorquando giunti in prossimità dell'azienda stessa erano fatti oggetto di uno sciame di pallettoni, esplosi a distanza ravvicinata da un uomo con il volto travisato da un passamontagna, armato di fucile e che indossava un giubbotto e dei guanti. Le vittime, abbandonato il mezzo, fuggivano in direzioni diverse, ma l'aggressore esplodeva ulteriori colpi che attingevano a morte ON e ferivano ON, che si nascondeva nella boscaglia e che, successivamente alla fuga dell'aggressore, avvenuta con l'Audi dallo stesso abbandonata, era riuscito a raggiungere la strada principale e chiedere soccorso. Il compendio istruttorio raccolto a carico dell'odierno ricorrente si fonda, in sintesi, sul: - riconoscimento dell'aggressore operato da ON che aveva precisato che, nonostante il passamontagna indossato, aveva indicato in FO, che egli già conosceva, «dal modo di muoversi, dalla struttura fisica, dalla stazza, dalle gambe», oltre che dall'abbigliamento che gli aveva visto indossare in altre occasioni;
contenuto della conversazione ambientale captata nell'autovettura dell'imputato il 12 luglio 2018, dopo che egli aveva ricevuto la notifica dell'informazione di garanzia e la pubblicazione della notizia della sua incriminazione sui giornali locali. In quell'occasione, nel conversare con il suo amico IO FO che si trovava nella stessa autovettura, l'imputato riferiva quanto appreso dal meccanico presso il quale gli investigatori avevano portato 2 l'Audi utilizzata per la commissione dei reati ed esprimeva la propria preoccupazione a proposito della possibilità di aver lasciato tracce rilevabili all'esame del Dna, affermando comunque di avere indossato i guanti e non aver starnutito;
- movente, individuato nel furto di bestiame che l'imputato aveva subito circa un anno prima dei fatti per cui è processo, che - per via della delazione di SS UR - egli aveva ricondotto a ON e ON. La causale, riferita da ON che aveva ammesso il furto e la partecipazione in concorso di ON, era contestata dalla persona offesa al ricorrente nella conversazione del 26 giugno 2018, in occasione della quale, tuttavia, l'imputato aveva negato ogni responsabilità in ordine al ferimento e all'omicidio; - conversazione intercettata il 23 aprile 2018, in cui l'imputato, colloquiando con il figlio Nicola, subito dopo aver parlato di Coniugiu, aveva sollecitato il primo a non riferire, ove interpellato, del furto del bestiame, chiedendogli di accreditare la tesi che gli animali fossero fuggiti;
- l'assenza di alibi da parte di FO per l'ora del delitto, non potendosi ritenere tale - come invece sostenuto dalla difesa - la circostanza che, in occasione delle telefonate che l'imputato aveva fatto, a partire dalle ore 8,28, all'amico IO FO, il suo telefono aveva agganciato una cella che serviva la sua abitazione, poiché detto luogo era distante pochi chilometri dal luogo teatro dei fatti e dal quello ove era stata abbandonata l'Audi. 1.2. Il Giudice di primo grado, ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica e unificati i reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., aveva condannato FO alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, oltre alle spese processuali - anche nei confronti delle parti civili -, alle spese di custodia cautelare, infine alle pene accessorie di cui agli artt. 28 e s. cod. pen. La Corte di assise di appello ha disatteso tutte le obiezioni mosse dall'imputato, di cui si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per Cassazione, quindi ha confermato la valenza probatoria tanto del riconoscimento effettuato da ON, quanto della conversazione intercorsa tra il ricorrente e TO IO il giorno 12 luglio 2018, disattendendo l'interpretazione alternativa suggerita dall'imputato, secondo cui l'oggetto del colloquio era una risalente vicenda illecita (sequestro di persona) nel quale egli era stato coinvolto e che, comunque, la frase «che me ne scagioni qualcosa» non sarebbe stata mai pronunciata. Ha, inoltre, confermato l'assenza di un alibi per l'ora del delitto e, di contro, l'esistenza del movente;
sicché - in assenza di doglianze in punto di dosimetria della pena - ha confermato il trattamento sanzionatorio e le statuizioni accessorie. 3 2. Avverso detta sentenza ricorre FO, per il tramite dei difensori di fiducia, avv. Marcello Caddori e Potito Flagella, e deduce sei di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla rinnovazione dell'esame testimoniale del luogotenente AS ovvero dalla perizia finalizzata ad accertare le celle agganciate dai telefoni cellulari in sequestro e, in particolare, quale cella telefonica venne agganciata dal telefono dell'imputato in occasione della telefonata delle ore 8,28 del 22 novembre 2017. La difesa lamenta come - a fronte di una richiesta proveniente dalla Pubblica accusa, cui la difesa di FO si era associata e che non aveva trovato l'opposizione delle parti civili - il Giudice di secondo grado avesse rinviato la questione all'esito dell'istruttoria dibattimentale e l'avesse, poi, rigettata argomentando dall'impossibilità di stabilire la collocazione dei cellulari sulla sola base delle celle agganciate, secondo quanto già chiarito dal Luogotenente AS. Evidenzia la difesa che la Corte avrebbe dovuto riascoltare il teste affinché chiarisse le sue precedenti dichiarazioni sul punto e, comunque, avrebbe dovuto verificare le competenze tecnico-scientifiche di costui, così da rendere tranquillizzanti le sue affermazioni. Quanto al diniego di perizia, la difesa sottolinea la manifesta illogicità della motivazione che trascura il dato di comune esperienza per cui la persona, peraltro pregiudicata, che pianifichi un crimine di estrema gravità, si guarderebbe dal portare con sé il proprio telefono cellulare (proprio per evitare attraverso l'indagine sulle celle di essere collocato sul luogo del delitto). In definitiva, secondo il ricorrente, la decisione di non compiere alcun approfondimento sulla cella agganciata dal telefono dell'imputato alle 8,28 e nelle conversazioni che seguirono il giorno dell'aggressione tradisce un'evidente carenza motivazionale, poiché la sentenza si fonda su un dato incerto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e travisamento della conversazione del 12 luglio 2018. La difesa si duole della mancata risposta, da parte del Giudice di secondo grado, alle numerose obiezioni oggetto del quinto motivo di appello, proponendo un'interpretazione della conversazione aderente a quella fornita dal giudice di primo grado e, come tale, viziata da pregiudizio. La difesa sostiene che non sia condivisibile, sul piano della razionalità umana, la tesi sostenuta dai Giudici di merito, secondo cui l'espressione «che me ne scagioni qualcosa» abbia carattere gravemente indiziate, men che mai che si possa attribuirle carattere confessorio. La conversazione - integralmente riprodotta nel ricorso - sarebbe stata, 4 integrata attraverso l'inserimento da parte del Giudice di appello di contenuti inesistenti, alterando l'ordine delle frasi e, comunque, travisata. 2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di IE EL ON. Il ricorrente lamenta che, nonostante i plurimi argomenti svolti nel secondo motivo dell'atto di appello che ponevano in dubbio l'attendibilità di questo testimone, la Corte di assise di appello avrebbe trascurato di fornire risposta, soprattutto in punto di ritenuta attendibilità del riconoscimento del ricorrente e di indicazione del movente. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano più vizi di motivazione a proposito dell'avere il Giudice di appello trascurato il dato, ancora una volta veicolato con l'atto di appello, del difetto visivo dell'imputato e della sua necessità d'indossare occhiali oscuranti. La difesa pone in rilievo che l'ipermetropia e la fotofobia di FO erano emerse sin dal giudizio di primo grado e tale dato contrastava con la mancata indicazione, da parte di Coniugiu, che l'aggressore portasse gli occhiali. Ciò in quanto, secondo gli accertamenti compiuti dal consulente di parte sulla base della descrizione dei luoghi fatta dallo stesso Coniugiu, l'aggressore aveva sparato con la luce diretta del sole mattutino e che, dunque, ove fosse stato FO, per poter sparare avrebbe dovuto necessariamente indossare gli occhiali. Lamenta la difesa che il giudice di primo grado abbia neutralizzato il dato favorevole dell'ipermetropia, senza occuparsi della questione della fotosensibilità, così come lo stesso giudice di appello aveva omesso di confrontarsi con questo specifico tema. 2.5. Con il quinto motivo si deduce l'illogicità della motivazione relativamente alla motivazione in punto di modalità di fuga dell'imputato dal luogo dove fu abbandonata l'autovettura Audi. Rimarca la difesa l'illogicità del revirement operato dalla Corte di assise di appello rispetto alla ricostruzione della sentenza di primo grado secondo cui l'imputato, dopo aver abbandonato l'Audi di cui si era in momentaneamente impossessato, avesse telefonato all'amico IO FO alle 8:28 per ottenere aiuto per potersi allontanare velocemente da detto luogo, tesi che detto Giudice accreditava osservando la breve distanza tra il luogo in cui era stata abbandonata l'autovettura e l'abitazione dell'amico. E, tuttavia, a fronte delle obiezioni contenute nell'atto di appello (secondo cui era affetta da illogicità l'affermazione che IO FO, nell'intercettazione ambientale del 12 luglio non poteva riferirsi ai fatti oggetto del presente procedimento, poiché l'imputato, al più, avrebbe parlato per comunicare proprio con FO IO), la Corte di assise d'appello, nel tentativo di risolvere tale 5 antinomia, ma al tempo stesso salvaguardare la pretesa valenza di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni dell'imputato nel corso di quell'intercettazione, si è discostata dalla ricostruzione del primo giudice, affermando che l'imputato, abbandonato il veicolo usato della fuga, si sarebbe diretto verso la sua abitazione. La difesa stigmatizza l'illogicità di una tale ricostruzione che non rende ragione del perché l'imputato avrebbe portato con sé il proprio cellulare e, di più, avrebbe contattato, senza alcuna ragione, il suo amico IO mentre era intento a fuggire tra i campi dopo aver commesso il grave fatto di sangue. 2.6. Il sesto motivo riguarda la mancanza di motivazione in punto di ritenuta recidiva reiterata. A fronte della contestazione da parte del Pubblico ministero della recidiva specifica reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, cod. pen., entrambi i giudici del merito hanno trascurato che il ricorrente annovera un unico precedente per delitto, ossia la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari del 12 settembre 2003, definitiva il 3 ottobre 2006. Hanno altresì trascurato il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso con la sentenza del 30 marzo 2023 n. 32318, secondo cui - al fine del riconoscimento della recidiva reiterata - è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. L'aggravante, dunque, che ha avuto sicura incidenza nella determinazione della durata dell'isolamento diurno, è stata ritenuta in mancanza dei presupposti di legge. 2.7. In data 10 aprile e 18 aprile 2024 le difese hanno depositato memorie con le quali sono stati ripercorsi, con una più ampia articolazione, i sei motivi di ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, anche richiamando le argomentazioni sintetizzate nella requisitoria scritta, depositata in data 8 aprile 2024. 4. I difensori delle parti civili hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed hanno depositato conclusioni e nota spese. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato e assorbente. 2. Preliminarmente, in fatto, non è superfluo ribadire che l'omicidio de quo, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, si verificò intorno alle 8,15 del 22 novembre 2017. Il dato, non espressamente esaminato dal Giudice di secondo grado, è richiamato a p. 38 della sentenza di primo grado, in occasione della sintesi delle dichiarazioni del teste luogotenente AS, oltre che in parte motiva. Sempre secondo la ricostruzione accreditata con la "doppia conforme", alle 8,28 dal telefono mobile dell'imputato partì una chiamata diretta a IO FO e, nell'arco temporale compreso tra tale ora e le 8,34 tra IO e IO FO intercorsero alcune telefonate, come indicato dai tabulati telefonici. 3. Emerge dagli atti, il cui accesso è consentito al Collegio, attesa la natura processuale del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che con il terzo motivo di appello, nell'evidenziare le asserite incongruenze della sentenza di primo grado in punto di ricostruzione dei fatti, la difesa aveva evidenziato come, proprio sulla base dei risultati dei tabulati telefonici acquisiti, fosse smentita l'ipotesi che l'imputato potesse trovarsi sul luogo del delitto alle 8,15, in considerazione della distanza tra il luogo ove era stata condotta abbandonata l'autovettura utilizzata dallo sparatore e l'abitazione dell'imputato, non percorribile in soli tredici minuti, tenuto anche conto del tempo impiegato nell'iniziale inseguimento da parte dello sparatore, a detta del superstite ON, per alcune centinaia di metri. In occasione della prima udienza del giudizio di appello, il Procuratore generale aveva, dunque, formulato istanza di rinnovazione istruttoria richiedendo, in alternativa il nuovo ascolto del luogotenente AS ovvero una perizia, con l'espressa finalità di accertare quale cella telefonica era stata agganciata alle ore 8,28 del 22 novembre 2017 quando l'imputato chiamò IO FO, nonché a stabilire quali celle vengono impegnate se si effettua una telefonata dal luogo ove fu perpetrato l'agguato e da quello in cui è stata rinvenuta l'autovettura di ON. Le difese dell'imputato si associavano a detta richiesta, facendola propria, mentre i difensori delle parti civili si rimettevano alla valutazione della Corte. Il Giudice di secondo grado, con ordinanza resa alla stessa udienza, riteneva che la rilevanza della richiesta potesse essere valutata soltanto alla stregua 7 complesso di tutte le altre risultanze processuali e, dunque, in camera di consiglio, riservando ogni decisione all'esito. Nella motivazione della sentenza di appello, tuttavia, la Corte territoriale non ha svolta alcuna motivazione sul punto. Si legge, invero, a p. 15 della sentenza di appello, in occasione di altro tema (ossia quello riguardante la mancanza di un alibi dell'imputato per l'ora del delitto), che - stante la prossimità dei luoghi (luogo dell'agguato, abitazione dell'imputato e luogo ove fu abbandonata l'autovettura)- «non v'era da stupirsi che alle ore 8,30 il telefono di IO FO avesse agganciato la cella che serviva anche la sua dimora»; la Corte territoriale reputava, a tal fine, «illuminante la testimonianza del luogotenente AS che, confermando la sua annotazione di servizio in data 2 febbraio 2022, aveva ampiamente spiegato che, a causa dell'orografia della zona in cui si erano svolti i fatti e la posizione dei ripetitori, era impossibile stabilire la collocazione spaziale dei cellulari (e di chi li utilizzava) sulla sola base delle celle di colta in volta agganciate». 4. Tali considerazioni del Giudice di appello non soddisfano lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Ciò tanto più in processo nel quale l'affermazione di responsabilità si fonda sul riconoscimento da parte della vittima superstite ON avvenuto sulla base delle movenze e sulla struttura fisica dell'aggressore (che non fu, dunque, visto in volto) e sul movente (risalente ad un furto avvenuto anno prima dei fatti). In linea generale, giova rammentare come, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). Il relativo obbligo motivazionale, per il caso di rigetto, può essere implicito e, difatti, «si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G, Rv. 280589; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064). 8 P sidente Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto adeguatamente conto la Corte territoriale che ha omesso di svolgere qualsiasi considerazione sulle ragioni del rigetto, non potendosi neppure ritenere che le richiamate considerazioni di cui a p. 15 possano valere come motivazione implicita, poiché le affermazioni sulla asserita impossibilità di stabilire la collocazione spaziale dei cellulari e dei relativi !'7 utilizzatori ala stregua della allocazione dei ripetitori e della orografia della zona rin dalla deposizione di un teste verbalizzante, il luogotenente Ganassino, di h tale materia. In definitiva, la Corte di assise di appello - a fronte di una specifica richiesta di approfondimento istruttorio di carattere affatto decisivo, consistente o nel nuovo ascolto del verbalizzante ovvero nell'espletamento di una perizia sul tema delle celle agganciate dai telefoni cellulari in sequestro - ha assertivamente ritenuto affidabili le informazioni di un soggetto, la cui competenza tecnico- scientifica, per quanto consta dalla lettura del provvedimento impugnato, non ha costituto oggetto d'indagine ed è, pertanto, incerta. 5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagliari. Così deciso il 26 aprile 2024 cui no si sono evidenziate le specifiche competenze eventualmente vantate su Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. PILIA Bruno conclude associandosi alle conclusione del P.G., deposita conclusioni e nota spese. L'avv. GRAZIANO Marzia conclude chiedendo il rigetto del ricorso, deposita conclusioni e nota spese. L'avv. PILIA Paolo Giuseppe conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese. Penale Sent. Sez. 1 Num. 33604 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 26/04/2024 L'avv. CADDORI Marcello conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. l'AVV. FLAGELLA Potito conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. E' presente per pratica forense la dott.ssa MONNI Nina Tess. Ordine Avvocati di Roma nr. P78943 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte di assise di appello di Cagliari ha confermato quella emessa il 21 luglio 2023 dalla Corte di assise della stessa città che aveva giudicato IO FO colpevole del delitto di omicidio ai danni di BI ON (capo a), del delitto di tentato omicidio ai danni di IE EL ON (capo b), entrambi aggravati dalla premeditazione e dai motivi abietti e futili, dei reati di detenzione e porto del fucile avente matricola abrasa utilizzato per commettere detti reati (capo c), infine del reato di ricettazione di detta arma (capo d). 1.1. Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata attiene alla morte di BI ON e al ferimento di IE EL ON, verificatisi il 22 settembre 2017. Secondo la ricostruzione contenuta nella sentenza della Corte di assise, nella prima mattinata di quel giorno le due persone offese, 29zzando l'autovettura Audi di proprietà di ON, stavano ~e VIThger —Td-6-ST\ verso l'ovile di quest'ultimo, dopo aver acquistato del mangime (alle ore 8,04, come risultava dallo scontrino di acquisto, in atti), allorquando giunti in prossimità dell'azienda stessa erano fatti oggetto di uno sciame di pallettoni, esplosi a distanza ravvicinata da un uomo con il volto travisato da un passamontagna, armato di fucile e che indossava un giubbotto e dei guanti. Le vittime, abbandonato il mezzo, fuggivano in direzioni diverse, ma l'aggressore esplodeva ulteriori colpi che attingevano a morte ON e ferivano ON, che si nascondeva nella boscaglia e che, successivamente alla fuga dell'aggressore, avvenuta con l'Audi dallo stesso abbandonata, era riuscito a raggiungere la strada principale e chiedere soccorso. Il compendio istruttorio raccolto a carico dell'odierno ricorrente si fonda, in sintesi, sul: - riconoscimento dell'aggressore operato da ON che aveva precisato che, nonostante il passamontagna indossato, aveva indicato in FO, che egli già conosceva, «dal modo di muoversi, dalla struttura fisica, dalla stazza, dalle gambe», oltre che dall'abbigliamento che gli aveva visto indossare in altre occasioni;
contenuto della conversazione ambientale captata nell'autovettura dell'imputato il 12 luglio 2018, dopo che egli aveva ricevuto la notifica dell'informazione di garanzia e la pubblicazione della notizia della sua incriminazione sui giornali locali. In quell'occasione, nel conversare con il suo amico IO FO che si trovava nella stessa autovettura, l'imputato riferiva quanto appreso dal meccanico presso il quale gli investigatori avevano portato 2 l'Audi utilizzata per la commissione dei reati ed esprimeva la propria preoccupazione a proposito della possibilità di aver lasciato tracce rilevabili all'esame del Dna, affermando comunque di avere indossato i guanti e non aver starnutito;
- movente, individuato nel furto di bestiame che l'imputato aveva subito circa un anno prima dei fatti per cui è processo, che - per via della delazione di SS UR - egli aveva ricondotto a ON e ON. La causale, riferita da ON che aveva ammesso il furto e la partecipazione in concorso di ON, era contestata dalla persona offesa al ricorrente nella conversazione del 26 giugno 2018, in occasione della quale, tuttavia, l'imputato aveva negato ogni responsabilità in ordine al ferimento e all'omicidio; - conversazione intercettata il 23 aprile 2018, in cui l'imputato, colloquiando con il figlio Nicola, subito dopo aver parlato di Coniugiu, aveva sollecitato il primo a non riferire, ove interpellato, del furto del bestiame, chiedendogli di accreditare la tesi che gli animali fossero fuggiti;
- l'assenza di alibi da parte di FO per l'ora del delitto, non potendosi ritenere tale - come invece sostenuto dalla difesa - la circostanza che, in occasione delle telefonate che l'imputato aveva fatto, a partire dalle ore 8,28, all'amico IO FO, il suo telefono aveva agganciato una cella che serviva la sua abitazione, poiché detto luogo era distante pochi chilometri dal luogo teatro dei fatti e dal quello ove era stata abbandonata l'Audi. 1.2. Il Giudice di primo grado, ritenuta la contestata recidiva reiterata specifica e unificati i reati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., aveva condannato FO alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di sei mesi, oltre alle spese processuali - anche nei confronti delle parti civili -, alle spese di custodia cautelare, infine alle pene accessorie di cui agli artt. 28 e s. cod. pen. La Corte di assise di appello ha disatteso tutte le obiezioni mosse dall'imputato, di cui si darà conto nell'esposizione dei motivi di ricorso per Cassazione, quindi ha confermato la valenza probatoria tanto del riconoscimento effettuato da ON, quanto della conversazione intercorsa tra il ricorrente e TO IO il giorno 12 luglio 2018, disattendendo l'interpretazione alternativa suggerita dall'imputato, secondo cui l'oggetto del colloquio era una risalente vicenda illecita (sequestro di persona) nel quale egli era stato coinvolto e che, comunque, la frase «che me ne scagioni qualcosa» non sarebbe stata mai pronunciata. Ha, inoltre, confermato l'assenza di un alibi per l'ora del delitto e, di contro, l'esistenza del movente;
sicché - in assenza di doglianze in punto di dosimetria della pena - ha confermato il trattamento sanzionatorio e le statuizioni accessorie. 3 2. Avverso detta sentenza ricorre FO, per il tramite dei difensori di fiducia, avv. Marcello Caddori e Potito Flagella, e deduce sei di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalla rinnovazione dell'esame testimoniale del luogotenente AS ovvero dalla perizia finalizzata ad accertare le celle agganciate dai telefoni cellulari in sequestro e, in particolare, quale cella telefonica venne agganciata dal telefono dell'imputato in occasione della telefonata delle ore 8,28 del 22 novembre 2017. La difesa lamenta come - a fronte di una richiesta proveniente dalla Pubblica accusa, cui la difesa di FO si era associata e che non aveva trovato l'opposizione delle parti civili - il Giudice di secondo grado avesse rinviato la questione all'esito dell'istruttoria dibattimentale e l'avesse, poi, rigettata argomentando dall'impossibilità di stabilire la collocazione dei cellulari sulla sola base delle celle agganciate, secondo quanto già chiarito dal Luogotenente AS. Evidenzia la difesa che la Corte avrebbe dovuto riascoltare il teste affinché chiarisse le sue precedenti dichiarazioni sul punto e, comunque, avrebbe dovuto verificare le competenze tecnico-scientifiche di costui, così da rendere tranquillizzanti le sue affermazioni. Quanto al diniego di perizia, la difesa sottolinea la manifesta illogicità della motivazione che trascura il dato di comune esperienza per cui la persona, peraltro pregiudicata, che pianifichi un crimine di estrema gravità, si guarderebbe dal portare con sé il proprio telefono cellulare (proprio per evitare attraverso l'indagine sulle celle di essere collocato sul luogo del delitto). In definitiva, secondo il ricorrente, la decisione di non compiere alcun approfondimento sulla cella agganciata dal telefono dell'imputato alle 8,28 e nelle conversazioni che seguirono il giorno dell'aggressione tradisce un'evidente carenza motivazionale, poiché la sentenza si fonda su un dato incerto. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e travisamento della conversazione del 12 luglio 2018. La difesa si duole della mancata risposta, da parte del Giudice di secondo grado, alle numerose obiezioni oggetto del quinto motivo di appello, proponendo un'interpretazione della conversazione aderente a quella fornita dal giudice di primo grado e, come tale, viziata da pregiudizio. La difesa sostiene che non sia condivisibile, sul piano della razionalità umana, la tesi sostenuta dai Giudici di merito, secondo cui l'espressione «che me ne scagioni qualcosa» abbia carattere gravemente indiziate, men che mai che si possa attribuirle carattere confessorio. La conversazione - integralmente riprodotta nel ricorso - sarebbe stata, 4 integrata attraverso l'inserimento da parte del Giudice di appello di contenuti inesistenti, alterando l'ordine delle frasi e, comunque, travisata. 2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di IE EL ON. Il ricorrente lamenta che, nonostante i plurimi argomenti svolti nel secondo motivo dell'atto di appello che ponevano in dubbio l'attendibilità di questo testimone, la Corte di assise di appello avrebbe trascurato di fornire risposta, soprattutto in punto di ritenuta attendibilità del riconoscimento del ricorrente e di indicazione del movente. 2.4. Con il quarto motivo si lamentano più vizi di motivazione a proposito dell'avere il Giudice di appello trascurato il dato, ancora una volta veicolato con l'atto di appello, del difetto visivo dell'imputato e della sua necessità d'indossare occhiali oscuranti. La difesa pone in rilievo che l'ipermetropia e la fotofobia di FO erano emerse sin dal giudizio di primo grado e tale dato contrastava con la mancata indicazione, da parte di Coniugiu, che l'aggressore portasse gli occhiali. Ciò in quanto, secondo gli accertamenti compiuti dal consulente di parte sulla base della descrizione dei luoghi fatta dallo stesso Coniugiu, l'aggressore aveva sparato con la luce diretta del sole mattutino e che, dunque, ove fosse stato FO, per poter sparare avrebbe dovuto necessariamente indossare gli occhiali. Lamenta la difesa che il giudice di primo grado abbia neutralizzato il dato favorevole dell'ipermetropia, senza occuparsi della questione della fotosensibilità, così come lo stesso giudice di appello aveva omesso di confrontarsi con questo specifico tema. 2.5. Con il quinto motivo si deduce l'illogicità della motivazione relativamente alla motivazione in punto di modalità di fuga dell'imputato dal luogo dove fu abbandonata l'autovettura Audi. Rimarca la difesa l'illogicità del revirement operato dalla Corte di assise di appello rispetto alla ricostruzione della sentenza di primo grado secondo cui l'imputato, dopo aver abbandonato l'Audi di cui si era in momentaneamente impossessato, avesse telefonato all'amico IO FO alle 8:28 per ottenere aiuto per potersi allontanare velocemente da detto luogo, tesi che detto Giudice accreditava osservando la breve distanza tra il luogo in cui era stata abbandonata l'autovettura e l'abitazione dell'amico. E, tuttavia, a fronte delle obiezioni contenute nell'atto di appello (secondo cui era affetta da illogicità l'affermazione che IO FO, nell'intercettazione ambientale del 12 luglio non poteva riferirsi ai fatti oggetto del presente procedimento, poiché l'imputato, al più, avrebbe parlato per comunicare proprio con FO IO), la Corte di assise d'appello, nel tentativo di risolvere tale 5 antinomia, ma al tempo stesso salvaguardare la pretesa valenza di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni dell'imputato nel corso di quell'intercettazione, si è discostata dalla ricostruzione del primo giudice, affermando che l'imputato, abbandonato il veicolo usato della fuga, si sarebbe diretto verso la sua abitazione. La difesa stigmatizza l'illogicità di una tale ricostruzione che non rende ragione del perché l'imputato avrebbe portato con sé il proprio cellulare e, di più, avrebbe contattato, senza alcuna ragione, il suo amico IO mentre era intento a fuggire tra i campi dopo aver commesso il grave fatto di sangue. 2.6. Il sesto motivo riguarda la mancanza di motivazione in punto di ritenuta recidiva reiterata. A fronte della contestazione da parte del Pubblico ministero della recidiva specifica reiterata di cui all'articolo 99, quarto comma, cod. pen., entrambi i giudici del merito hanno trascurato che il ricorrente annovera un unico precedente per delitto, ossia la condanna pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Cagliari del 12 settembre 2003, definitiva il 3 ottobre 2006. Hanno altresì trascurato il principio recentemente espresso dalla Suprema Corte nel suo massimo consesso con la sentenza del 30 marzo 2023 n. 32318, secondo cui - al fine del riconoscimento della recidiva reiterata - è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice. L'aggravante, dunque, che ha avuto sicura incidenza nella determinazione della durata dell'isolamento diurno, è stata ritenuta in mancanza dei presupposti di legge. 2.7. In data 10 aprile e 18 aprile 2024 le difese hanno depositato memorie con le quali sono stati ripercorsi, con una più ampia articolazione, i sei motivi di ricorso. 3. Il Sostituto Procuratore generale, M. Francesca Loy, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, anche richiamando le argomentazioni sintetizzate nella requisitoria scritta, depositata in data 8 aprile 2024. 4. I difensori delle parti civili hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed hanno depositato conclusioni e nota spese. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato e assorbente. 2. Preliminarmente, in fatto, non è superfluo ribadire che l'omicidio de quo, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, si verificò intorno alle 8,15 del 22 novembre 2017. Il dato, non espressamente esaminato dal Giudice di secondo grado, è richiamato a p. 38 della sentenza di primo grado, in occasione della sintesi delle dichiarazioni del teste luogotenente AS, oltre che in parte motiva. Sempre secondo la ricostruzione accreditata con la "doppia conforme", alle 8,28 dal telefono mobile dell'imputato partì una chiamata diretta a IO FO e, nell'arco temporale compreso tra tale ora e le 8,34 tra IO e IO FO intercorsero alcune telefonate, come indicato dai tabulati telefonici. 3. Emerge dagli atti, il cui accesso è consentito al Collegio, attesa la natura processuale del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che con il terzo motivo di appello, nell'evidenziare le asserite incongruenze della sentenza di primo grado in punto di ricostruzione dei fatti, la difesa aveva evidenziato come, proprio sulla base dei risultati dei tabulati telefonici acquisiti, fosse smentita l'ipotesi che l'imputato potesse trovarsi sul luogo del delitto alle 8,15, in considerazione della distanza tra il luogo ove era stata condotta abbandonata l'autovettura utilizzata dallo sparatore e l'abitazione dell'imputato, non percorribile in soli tredici minuti, tenuto anche conto del tempo impiegato nell'iniziale inseguimento da parte dello sparatore, a detta del superstite ON, per alcune centinaia di metri. In occasione della prima udienza del giudizio di appello, il Procuratore generale aveva, dunque, formulato istanza di rinnovazione istruttoria richiedendo, in alternativa il nuovo ascolto del luogotenente AS ovvero una perizia, con l'espressa finalità di accertare quale cella telefonica era stata agganciata alle ore 8,28 del 22 novembre 2017 quando l'imputato chiamò IO FO, nonché a stabilire quali celle vengono impegnate se si effettua una telefonata dal luogo ove fu perpetrato l'agguato e da quello in cui è stata rinvenuta l'autovettura di ON. Le difese dell'imputato si associavano a detta richiesta, facendola propria, mentre i difensori delle parti civili si rimettevano alla valutazione della Corte. Il Giudice di secondo grado, con ordinanza resa alla stessa udienza, riteneva che la rilevanza della richiesta potesse essere valutata soltanto alla stregua 7 complesso di tutte le altre risultanze processuali e, dunque, in camera di consiglio, riservando ogni decisione all'esito. Nella motivazione della sentenza di appello, tuttavia, la Corte territoriale non ha svolta alcuna motivazione sul punto. Si legge, invero, a p. 15 della sentenza di appello, in occasione di altro tema (ossia quello riguardante la mancanza di un alibi dell'imputato per l'ora del delitto), che - stante la prossimità dei luoghi (luogo dell'agguato, abitazione dell'imputato e luogo ove fu abbandonata l'autovettura)- «non v'era da stupirsi che alle ore 8,30 il telefono di IO FO avesse agganciato la cella che serviva anche la sua dimora»; la Corte territoriale reputava, a tal fine, «illuminante la testimonianza del luogotenente AS che, confermando la sua annotazione di servizio in data 2 febbraio 2022, aveva ampiamente spiegato che, a causa dell'orografia della zona in cui si erano svolti i fatti e la posizione dei ripetitori, era impossibile stabilire la collocazione spaziale dei cellulari (e di chi li utilizzava) sulla sola base delle celle di colta in volta agganciate». 4. Tali considerazioni del Giudice di appello non soddisfano lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Ciò tanto più in processo nel quale l'affermazione di responsabilità si fonda sul riconoscimento da parte della vittima superstite ON avvenuto sulla base delle movenze e sulla struttura fisica dell'aggressore (che non fu, dunque, visto in volto) e sul movente (risalente ad un furto avvenuto anno prima dei fatti). In linea generale, giova rammentare come, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229666). Il relativo obbligo motivazionale, per il caso di rigetto, può essere implicito e, difatti, «si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G, Rv. 280589; Sez. 6 n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741; Sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, Gagliano, Rv. 236064). 8 P sidente Di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto adeguatamente conto la Corte territoriale che ha omesso di svolgere qualsiasi considerazione sulle ragioni del rigetto, non potendosi neppure ritenere che le richiamate considerazioni di cui a p. 15 possano valere come motivazione implicita, poiché le affermazioni sulla asserita impossibilità di stabilire la collocazione spaziale dei cellulari e dei relativi !'7 utilizzatori ala stregua della allocazione dei ripetitori e della orografia della zona rin dalla deposizione di un teste verbalizzante, il luogotenente Ganassino, di h tale materia. In definitiva, la Corte di assise di appello - a fronte di una specifica richiesta di approfondimento istruttorio di carattere affatto decisivo, consistente o nel nuovo ascolto del verbalizzante ovvero nell'espletamento di una perizia sul tema delle celle agganciate dai telefoni cellulari in sequestro - ha assertivamente ritenuto affidabili le informazioni di un soggetto, la cui competenza tecnico- scientifica, per quanto consta dalla lettura del provvedimento impugnato, non ha costituto oggetto d'indagine ed è, pertanto, incerta. 5. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagliari per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Cagliari. Così deciso il 26 aprile 2024 cui no si sono evidenziate le specifiche competenze eventualmente vantate su Il Consigliere estensore