TRIB
Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO I^ SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
dott. Susanna Menegazzi Giudice
dott. Alessandra Pesci Giudice
Nel procedimento n.3721/2024, ha pronunciato la seguente
SE
, rappresentata e difesa dall' avv.to Gasbarro Nicoletta e con domicilio
Parte_1
eletto presso lo studio della stessa in Castelfranco V.to, come da mandato allegato al ricorso.
-RICORRENTE-
CONTRO
, -contumace-. Controparte_1
-CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL MINISTERO nella persona del Procuratore della CP_2
Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni della ricorrente:
come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc., così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
La domanda di separazione giudiziale va accolta per le ragioni di cui appresso. Poiché le parti sono nate in Marocco ma residenti nel territorio nazionale, la fattispecie oggetto di causa presenta profili di transnazionalità.
Nulla quaestio in ordine alla giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente domanda, essendo nel territorio nazionale l'ultima residenza abituale dei coniugi, sussistono,
quindi, i presupposti di cui all'art.3 lett. a) i) del Regolamento (UE) 2019/1111 del 25.6.2019
applicabile ratione temporis, posto che la causa de qua è stata iscritta a ruolo successivamente all'1.8.2022, data di entrata in vigore del predetto Regolamento
Per quanto attiene alla legge sostanziale applicabile alla fattispecie de qua, poiché il presente giudizio è stato radicato successivamente al 21.6.2012, trova applicazione il Regolamento (UE)
n.1259/2010 e in mancanza di scelta delle parti sulla legge applicabile, la separazione è
disciplinato dalla legge sostanziale italiana a mente dell'art.8 lett.a).
Ciò premesso, dalle stesse motivazioni addotte dalla ricorrente, nonché dalla condotta processuale delle parti e del convenuto che è rimasto contumace, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
In ordine alle condizioni di separazione, dall'unione della coppia sono nati il 26.10.2008 Per_1
e l'1.11.2013 a Erjali Yasmine, entrambi a Castelfranco V.to.
[...]
Poiché la fattispecie presenta profili di trasnazionalità, per quanto attiene alla domanda di affidamento dei minori, certamente sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art.8
del Regolamento (CE) 2201/03 essendo i figli residenti abitualmente in Italia;
la legge sostanziale applicabile al caso de quo è poi la legge italiana a mente dell'art.17 della
Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, resa esecutiva in Italia con la Legge n.101/2015, avente decorrenza dall'1.1.2016 secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore che nel caso di specie è appunto lo Stato Italiano, prevalendo la predetta norma sulla disposizione interna di diritto internazionale privato di cui all'art.36 bis L.n.218/1995, così come modificato dal D.lgs.n.154/2013.
Dalle risultanze acquisite agli atti è emerso che il convenuto non ha più visto i figli da tempo, e anche durante la convivenza si allontanava da casa per lunghi periodi, non avendo mai concorso al mantenimento della prole e alla cura della stessa.
Di fatto del sostentamento e dei bisogni dei minori si è sempre fatta carico la madre in via esclusiva che attualmente fruisce solo di una indennità di disoccupazione.
Il quadro sopra descritto induce a ritenere integrati i presupposti per l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre.
Il padre potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo avviso alla ricorrente e nel rispetto delle esigenze scolastiche e non dei minori, infatti il programma suggerito dalla sig.ra Per_2
non può trovare pratica applicazione non risultando ipotizzabile ove il convenuto si trovi e con cadenza possa vedere e/o incontrare i figli.
Sotto il profilo economico, premessa l'applicazione del Regolamento (CE) n.4/2009 del
18.12.2008, va confermata la giurisdizione del giudice italiano ex art.3 lett.a) del predetto
Regolamento, nonché l'applicazione della legge sostanziale italiana, ex art.15, stesso
Regolamento che richiama il protocollo dell'Aja del 23.11.2007, avuto riguardo alla residenza del creditore alimentare, risultando le minori residenti nel territorio italiano.
Tenuto conto che si sconoscono le attuali condizioni economiche del convenuto ma il medesimo non risulta impossibilitato a svolgere attività lavorativa, avuto riguardo all'attuale reddito della ricorrente, pare equo porre a carico dell l'obbligo di concorrere al mantenimento della CP_1
prole mediante la corresponsione di un assegno complessivo di €.500,00 (€.250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale. Poiché la presente statuizione è idonea ad acquistare autorità di giudicato le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'attività processuale espletata.
Considerato che la ricorrente ha proposto cumulativamente anche domanda di divorzio, la stessa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b), della l.
n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve, quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice
relatore, affinché questi- trascorsi un anno dalla data della comparizione dei coniugi- tratti il giudizio divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando,
1.Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
il 15/07/1976 e , nato a [...] il [...] che hanno Controparte_1
contratto matrimonio il 22/02/2008 a Vedelago (TV) alle seguenti condizioni:
a. Affida in via super esclusiva i minori e , alla madre la quale Persona_1 Persona_3
potrà assumere unilateralmente senza il consenso paterno, tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla salute, educazione, istruzione e residenza che riguardano i figli minori;
b. Il padre potrà vedere e stare con i figli quando vorrà, previo avviso alla ricorrente e nel rispetto delle esigenze scolastiche e non delle minori;
2. Il convenuto concorrerà al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un assegno complessivo di €.500,00 (€.250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, da versarsi alla ricorrente entro il gg.5 di ogni mese con decorrenza da luglio
2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vedelago di procedere all'annotazione della sentenza;
3. Dispone come da separata ordinanza.
4. Condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nella somma di
€.1.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025.
IL PRESIDENTE est.
dott. Daniela Ronzani