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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – conIGliere est.
dr. Michele Caccese – conIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4968\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 8.05.2019 n. 1280), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Viale Gramsci 18, Parte_1 C.F._1
nello studio degli avv.ti Riccardo Paparella, c.f. , e Paolo Picone, c.f. C.F._2
, che la rappresentano e difendono giusta procura su foglio separato C.F._3
da intendersi apposto in calce all'atto di appello, fax 081.7148830, domicili digitali
[...]
e Email_1 Email_2
appellante e
, c.f. con domicilio eletto in Afragola, Via Controparte_1 C.F._4
Bologna 15, nello studio dell'avv. Domenico Patriciello, c.f. che la rap- C.F._5
presenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domicilio digitale fax 081.8511079, appellata Email_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.06.2024.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2024 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Va premesso che la sentenza impugnata è stata pronunciata a definizione di due giudizi riuniti recanti rispettivamente i nn. 8260\2015 e 4120\2016 RG del Tribunale di Napoli Nord.
Nel procedimento più antico, convenne in giudizio la madre Parte_1 CP_1
affinché fosse disposto l'immediato abbattimento dell'unità immobiliare insi-
[...]
stente per sconfinamento sulla particella 554 di proprietà attrice sita in Giugliano in Campa- nia, Via Ripuaria, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a esclusiva cura e spese della convenuta e ordine di immediata cessazione della turbativa del possesso verificatasi a segui- to dell'illegittima condotta commissiva. La perizia tecnica di parte, a firma dell'arch. Per_1
, evidenziava come fosse stato realizzato un manufatto nella parte nord della p.lla
[...]
555 di proprietà della convenuta , che sconfina nelle unità immobiliari dell'istan- CP_1
te . Pt_1
Nel procedimento riunito RG 4120\2016, esperì domanda di Controparte_1
usucapione del fondo sul quale era stato realizzato lo sconfinamento dedotto da . Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale lo scrutinio della domanda di usucapione, che, ove ac- colta, paralizzerebbe la domanda riacquisitiva proposta dalla figlia . Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda proposta da di ac- Controparte_1
certamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario in virtù di usucapione, del quale ha ravvisato gli elementi costitutivi indefettibili: il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale: art. 1140 c.c.) da parte di un soggetto che non ne è proprietario, accompagnato - sotto il profilo soggettivo - dall'animus possiden- di; e la circostanza che tale possesso sia pacifico (ossia non acquistato con violenza o co- munque a violenza cessata), pubblico (ossia acquistato in modo non clandestino o comun- que a clandestinità terminata), non equivoco (ossia acquistato in forza di atti non contraddit- tori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'animus rem sibi habendi), nonché continuo e non interrotto per un ventennio.
Il c.t.u. ing. (relazione depositata il 13.02.2017), individuate le unità immo- Persona_2
biliari in titolarità delle parti, ossia la p.lla 554 ) e la p.lla 555 ( ), e il Pt_1 CP_1
confine tra le medesime, ha rilevato uno sconfinamento pari a 3,65 metri dal muro limite del fabbricato di , sconfinamento avvenuto in quanto il predetto Controparte_1
2 fabbricato insiste sulla p.lla 554 asquistata da con scrittura privata autenticata del Pt_1
28.12.2001.
In particolare, il c.t.u. conclude affermando che il fabbricato (della superficie CP_1
di mq 68,25) insiste interamente sulla p.lla 554 (estesa circa mq 61,05); e al frazionamento del 1990 si provvide allorché il fabbricato in causa era stato verosimilmente già realizzato o comunque era coevo. Di ciò si avrebbe conferma dal reperto fotografico aereo dell'IGM del
4.09.1990 (in allegato 1 alla relazione foto 14). La sostanziale coincidenza dell'area di Per_2
sedime del fabbricato con la p.lla 554 induce il c.t.u. a ritenere che il frazionamento avvenne proprio al fine di distaccare la superficie occupata dal fabbricato dall'originaria p.lla 386, co- stituendo la p.lla 554. In realtà, il fabbricato della convenuta risulta, sulla map- CP_1
pa catastale, insistere erroneamente sulla p.lla 555 (e non, come verificato, sulla 554 dell'at- trice perché l'inserimento su mappa del fabbricato della convenuta avvenne il 10.11.2009, quando era già proprietaria della p.lla 554, sicché il fabbricato di proprietà Pt_1 CP_2
non poteva essere ubicato su proprietà altrui.
[...]
Le conclusioni del c.t.u. trovano riscontro – secondo il Tribunale – nei documenti prodotti da . CP_1
Il fabbricato in contestazione fa parte di un complesso immobiliare costituito da cinque
[... corpi di fabbrica, inizialmente ritenuti tutti inclusi nella p.lla 555, relativamente ai quali aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 29.03.1986. CP_1
Gli stessi fabbricati furono poi concessi in locazione da alla figlia con CP_1 Pt_1
scrittura privata del 14.09.2005.
Se ne desume che già dal momento della costruzione del fab- Controparte_1
bricato oggetto di causa ha iniziato a esercitare il possesso, pubblico, pacifico e ininterrotto dell'intero complesso edilizio oggetto di concessione in sanatoria, sito in Giugliano, località
Varcaturo, alla Via Ripuaria 19\A, parco Antinea.
La stessa aveva, nei fatti, riconosciuto il possesso uti dominus della madre otte- Pt_1
nendo in locazione l'intero plesso immobiliare nell'anno 2005.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione occorre che l'attività materiale,
"corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali con- sentano di presumere che essa è svolta uti dominus" [Cass. 18215\2013]. “Ai fini della confi- gurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per
3 tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena IGnoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare" [Cass. 18392\2006].
A giudizio del Tribunale, l'elemento oggettivo dell'usucapione si è estrinsecato in atti corri- spondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ravvisabili, tra gli altri, nell'uso dell'immobile, nella possibilità concessa ad altri familiari di abitarvi, nella gestione del medesimo (contratto di locazione e documentazione fiscale in allegato n. 6 prod. in RG 4120/2016). CP_1
Quanto all'elemento soggettivo, in base all'art. 1141 c.c., il Tribunale osserva che la sussi- stenza del corpus possessionis fa presumere, in capo al soggetto, anche l'esistenza dell'ani- mus possidendi [Cass. 15145\2004].
Giova ricordare che l'animus possidendi non è la convinzione di essere proprietario del be- ne, bensì l'intenzione di comportarsi come tale e, pertanto, sussiste in capo al soggetto che ha una relazione materiale e diretta con la cosa e non è escluso dalla consapevolezza dell'al- truità del bene ma soltanto dal riconoscimento dell'altrui diritto [Cass. 26641\2013]. Nel no- stro caso, però, non c'è alcun elemento che possa configurare il riconoscimento del diritto della figlia. Inoltre la relazione materiale con il bene è stata esercitata da in CP_1
modo pubblico, attraverso l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, mentre non risulta che l'apprensione materiale del bene sia stata compiuta con violenza. Il possesso è durato ben più di un ventennio dall'epoca di costruzione dell'immobile, come si desume dall'atto di acquisto del complesso immobiliare sito alla via Ripuaria 19/A (ex località
Casante) di cui al rogito notarile rep. 89338 del 4.03.1985 e dalla citata concessione edilizia in sanatoria del 29.03.1986, all'esito della quale venne realizzato, tra l'altro, il manufatto per cui è causa.
non ha provato alcuna interruzione della continuità del possesso uti dominus del- Pt_1
la madre. È del tutto e indeterminata la deposizione testimoniale (udienza 5.05.2017) di
[...]
. La stessa attrice, nel procedimento RG 8260/2015, nell'atto introduttivo depo- Tes_1
sitato il 25.09.2015, ha affermato come solo il 3.06.2015 avesse diffidato la madre a ripristi- nare l'originario stato dei luoghi a seguito dell'allegato sconfinamento il quale, di contro, era già presente in loco e conoscibile dagli anni '90.
2- Il Tribunale, con sentenza 8.05.2019 n. 1280, ha dunque così deciso:
1. in accoglimento della domanda di cui al procedimento RG 4120/2016, dichiara che Di
4 ha acquistato, per effetto del possesso pacifico, continuativo e indi- Controparte_1
sturbato esercitato per oltre vent'anni, ossia per intervenuta usucapione ventennale, la piena
e intera proprietà dell'unità immobiliare/fabbricato della superficie di 68,25 mq insistente in- teramente sul Foglio 73 particelle 554 (superficie ca. 61,05mq) sita in Giugliano in Campania alla via Ripuaria 76/36 Parco Antinea, come da individuazione operata nella relazione di
c.t.u. a firma dell'Ing. depositata in data 13.02.2018 che espressamente si Parte_2
richiama;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato;
3. rigetta la domanda della di cui al procedimento avente RG. 8260/2015; Parte_1
4. condanna al pagamento in favore di delle spe- Parte_1 Controparte_1
se di giudizio, liquidate in €. 125,00 per esborsi ed €.=4.835,00= per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge:
5. Pone le spese di CTU, come liquidate mediante separato decreto reso in attuazione della presente sentenza, a carico di nei rapporti interni tra le parti ed in solido tra le Parte_1
stesse nei confronti dell'ausiliario tecnico.
3- ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
1) In via preliminare e assorbente (…), dichiarare nulla la gravata sentenza rimettendo la causa al Giudice del Primo Grado, segnatamente al Tribunale di Napoli Nord.
2) In caso di reiezione del motivo di impugnazione indicato al punto che precede, in accogli- mento dei motivi di gravame rassegnati ed esposti ai paragrafi II e III del presente appello e dunque in conseguente riforma della sentenza impugnata (…) ordinare alla SI.ra
[...]
l'immediato abbattimento di quanto insistente per sconfinamento sui beni Parte_3
di proprietà della SI.ra , segnatamente del fabbricato della superficie di 68,25 Parte_1
mq. insistente interamente sul foglio 73 particella 554 del CEU del Comune di Giugliano in
Campania alla Via Ripuaria 76/36 Parco Antinea, con obbligo al ripristino dello stato dei luo- ghi a sua esclusiva cura e spese nonché ordinare l'immediata cessazione della turbativa del possesso verificatasi a seguito dell'illegittima condotta commissiva consistente nello sconfi- namento e occupazione mai autorizzati da parte della SI.ra , consentendo al- Parte_1
la stessa di rientrare nel pieno e indisturbato integrale godimento del bene di sua proprietà.
3) Conseguenzialmente respingere la domanda avversa di accertamento dell'avvenuta usu-
5 capione del fondo in proprietà della SI.ra sul quale è stato realizzato lo scon- Parte_1
finamento oggetto di lite.
4) Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
4- Si è costituita e ha così concluso: Controparte_1
A) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla figlia avverso la sentenza Parte_1
emessa da Tribunale di Napoli Nord n. 1280/19 e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della stessa con l'eccezione dell'estromissione dell'Avv Gian Luca UA per in- tervenuta decadenza ed esplicita richiesta di cancellazione come co-difensore.
B) Voglia la Corte, rigettare la domanda della IG.ra per carenza di legittima- Parte_1
zione attiva e per violazione dell'art 163 co 4.
C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari legali del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
5.1- Con il primo motivo di gravame, denunzia la carenza – sopravvenuta se Parte_1
non addirittura originaria – dello ius postulandi in capo all'avv. Gian Luca UA e la conse- guente nullità degli atti di giudizio e della sentenza gravata. Infatti, “l'avv. Gian Luca UA, rectius il praticante avvocato Gian Luca UA, già abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 8
R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art.7 della Legge n. 479/1999, nell'anno 2016 avrebbe completato il termine massimo (sei anni) di durata dell'abilitazione, regredendo, per l'effetto, alla condi- zione di praticante non abilitato”. L'avv. UA risulterebbe cancellato anche dall'albo dei praticanti avvocati presso il COA di Napoli. Egli tuttavia ha patrocinato Controparte_1
nei due giudizi riuniti per la quasi totalità della loro durata, con la conseguenza
[...]
che tutti gli atti depositati e le attività processuali svolte dal medesimo dovrebbero conside- rarsi irrimediabilmente nulli, sì da scaturirne anche la nullità della sentenza successivamente pronunciata (Cass. 1355/2012; Cass. 25641/2010; Cass. 8409/1996). Né avrebbe valenza sa- nante la circostanza della presenza nel collegio difensivo dell'avv. Pierluigi Rispoli, perché
l'intero giudizio è stato segnato dalla partecipazione processuale dell'avv. UA, che ha patrocinato e condotto in piena autonomia ogni fase del processo, ivi espressamente com- prese quelle essenziali dell'istruttoria probatoria (escussione delle prove testimoniali, accessi in sede di c.t.u.) e della precisazione delle conclusioni.
La descritta patologia avrebbe riverberato i suoi effetti nella sentenza laddove: - alle pagine
4 e 5 (punto 3.2 della sentenza) vengono analizzati e condivisi gli arresti della c.t.u.; - alla pa-
6 gina 7 (ultimo capoverso) viene analizzata la deposizione testimoniale resa dal teste Tes_2
; - alle pagine 5 e 6 viene esaminata la documentazione (contratto di locazione, certi-
[...]
ficati catastali, documentazione edilizia) prodotta dalla difesa della SI.ra ; - alla CP_1
pagina 2 sono richiamate le conclusioni rassegnate all'udienza dell'8 maggio 2019, nell'inte- resse della SI.ra , dall'avv. Damiano <per delega dell'Avv. UA Gian Luca>>. CP_1
5.2- Replica Di CE che la carenza di jus postulandi del già praticante abilitato Gian
Luca UA ha comportato soltanto un errore materiale in sentenza, là dove è indicato come avvocato. Errore del quale si chiede la correzione.
Nessuna nullità si sarebbe invece verificata perché fin dall'inizio il suddetto praticante era costituito con l'avv. Pierluigi Rispoli con mandato congiunto e disgiunto. Peraltro, nel corso del giudizio lo stesso dr. UA, con apposita pec, aveva invitato la cancelleria del Tribunale
a provvedere alla sua cancellazione come procuratore costituito (ove fosse stata necessaria), laddove il processo telematico prevede comunque la decadenza automatica allo scadere del praticantato e l'oscuramento della piattaforma informatica. La presunta nullità, comunque, non è stata mai eccepita in primo grado e tutti i depositi telematici sono stati sono stati ese- guiti dall'indirizzo di posta certificata dell'avv. Pierluigi Rispoli. Nessuna attività telematica risulta compiuta dal dr. UA e sue apparenti deleghe a sostituzioni in udienza sono il frutto di iniziative improvvide dell'avv. Parisi, procuratore di . In ogni caso, se mai la Pt_1
sentenza fosse nulla, non vi sarebbe alcuna regressione del giudizio al primo grado ex artt.
353 e 354 c.p.c., dovendo tutt'al più la Corte decidere la causa ex novo nel merito.
5.3- Ritiene la Corte che la censura sia infondata. Per tutto il corso del giudizio di primo grado, è stata rappresentata e difesa anche dall'avv. Pierluigi Ri- Controparte_1
spoli, dal cui indirizzo di posta elettronica certificata sono state inviate le produzioni docu- mentali. La cessazione dello jus postulandi del dr. UA ha comportato semplicemente che l'attività successiva dal medesimo esplicata in rappresentanza e difesa di CP_1
sia tamquam non esset, senza avere però determinato l'interruzione del giudi-
[...]
zio o la nullità degli atti processuali. Ciò vale anche per l'attività svolta in presenza, in man- canza di allegazione che alcuna udienza sia andata deserta ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per as- senza anche del difensore di . L'escussione dei testi è attività del giudice e la Parte_1
presenza del difensore alle operazioni di c.t.u. è facoltativa. Infine, la precisazione delle con- clusioni consistita nel semplice riportarsi alle conclusioni precedenti è attività ininfluente sul thema decidendum e sulla dinamica del contraddittorio.
7 Deve comunque procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado nella parte in cui indica in epigrafe l'avv. Gian Luca Guardino quale difensore di . Controparte_1
6.1- Con il secondo motivo di appello, censura il Tribunale per non aver va- Parte_1
lorizzato la strettissima relazione di parentela (madre/figlia) corrente tra le parti ai fini della non configurabilità del presupposto dell'usucapione costituito dal possesso del bene uti do- minus.
6.2- Replica Di CE che “nonostante lo stretto vincolo familiare si rendeva necessario già dall'anno 2005 la stipula di un contratto di locazione, benché dichiarato nullo in seguito all'avvenuta azione di convalida dello sfratto per morosità nei confronti della . La Pt_1
nullità del contratto in questione veniva motivata unicamente dall'altalenante giurispruden- za in tema di contratto di locazione registrato tardivamente (…) e non per mancanza di vo- lontà delle parti, tant'è che la , in pieno contrasto con la madre e il fratello, azionava Pt_1
un'azione possessoria di cui alla sentenza del Tribunale di Marano allegata agli atti di causa facendo valere il proprio contratto di locazione (una sorta di contratto valido a seconda delle proprie eIGenze). I molteplici giudizi intercorsi tra le parti fanno venir meno gli invocati pre- supposti di vincoli familiari ai fini dell'inconfigurabilità del presupposto dell'usucapione pro- prio perché in un rapporto madre/figlia la normalità dovrebbe essere un rapporto di affetto che oggettivamente risulta carente”.
6.3- Osserva la Corte che il laconico motivo di appello probabilmente intende riferirsi al no- to indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea a configurare un possesso utile ad usucapionem, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mante- nimento della tolleranza per un lungo arco di tempo [Cass. 29.05.2015 n. 11277; Cass.
20.02.2008 n. 4327]. Il relativo apprezzamento di fatto è demandato al giudice di merito
[Cass. 27.04.2006 n. 9661].
In altri termini, la lunga durata del possesso – che, tra non-parenti, costituisce elemento presuntivo dell'assenza della circostanza impeditiva dell'usucapione (essere stato consentito il possesso per mera tolleranza) – degrada a elemento neutro nel rapporto fra parenti, in cui
8 è ben possibile una così prolungata tolleranza, che tuttavia dev'essere (ove allegata) valutata caso per caso.
Nel nostro caso vi sono circostanze univoche tali da escludere che l'edificazione, da parte della madre sul suolo della figlia, e la prolungata relazione materiale tra la madre e l'immobi- le, siano espressione di un atteggiamento di tolleranza della figlia: fu stipulato nel 2005 tra le parti un contratto di locazione evidentemente sul presupposto della consapevolezza di en- trambe che l'immobile locato appartenesse alla madre locatrice;
ne seguì un giudizio di con- valida di sfratto per morosità, prova evidente dell'attrito fra le parti, niente affatto animate da quell'affectio familiare che normalmente ha la sua espressione più intensa proprio nel le- game madre-figlia. È poi del tutto irrilevante, rispetto a quanto si può desumere dal contrat- to di locazione in merito all'atteggiamento psicologico delle parti rispetto alla proprie- tà\possesso dell'immobile, la circostanza della dichiarata nullità del contratto per omessa o ritardata registrazione.
Dunque l'apprezzamento della Corte è nel senso che il prolungato possesso da parte della madre non sia il frutto della mera tolleranza della figlia.
7.1- Con il terzo motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza nella Parte_1
parte in cui afferma che il possesso del bene sia stato acquisito da Parte_3
[...
in modo pubblicamente visibile e non clandestino. Ciò sarebbe smentito da una circo- stanza rilevata dal primo giudice circa l'avvenuto accatastamento del fabbricato ubicandolo nella p.lla 555 in titolarità e non già nella p.lla 554 in proprietà . Tale CP_1 Pt_1
circostanza vale a dimostrare, secondo l'appellante, che il possesso è stato condotto in ter- mini clandestini e comunque non pubblicamente riscontrabili: e infatti qualsivoglia indagine condotta presso il pubblico registro del catasto rende evidenza del fatto che il fabbricato sia stato legittimamente costruito sul suolo del costruttore e non già, come invece accaduto, su quello del vicino, la p.lla 554, formalmente libera da ogni ingombro.
7.2- Strettamente connesso è il quinto motivo di gravame, con il quale de- Parte_1
duce l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la rilevanza, ai fini del riconosci- mento del possesso uti dominus, della conduzione in locazione del fabbricato da parte di es- sa appellante a partire dall'anno 2005, sebbene il rapporto di locazione sia giuridicamente inesistente a fronte dell'accertamento della nullità del relativo contratto da parte del Tribu- nale di Napoli Nord con sentenza n. 1077 del 7 settembre 2016. Sotto altro profilo, secondo l'appellante rileva la circostanza che l'immobile in questione risultasse – e risulti tutt'ora –
9 accatastato nella particella in proprietà , sicché la conduzione in locazione del CP_1
fabbricato avvalorerebbe ulteriormente quanto dedotto circa la natura clandestina del pos- sesso e la contestuale carenza di un implicito riconoscimento del diritto altrui.
7.3- Ambedue le censure sono infondate. Spiega efficacemente Cass. ord. 30.04.2021 n.
11465 che, ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario – come sembra insi- nuare l'appellante, la quale ipotizza una sorta di furbesca appropriazione cartolare dell'area di sedime del fabbricato, attuata facendola figurare, in sede di accatastamento, nella p.lla
555 piuttosto che nella 554 – ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generali- tà di soggetti e non solo al precedente possessore o a una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (analogamente, Cass. 16059\2019; Cass. 17881\2013; Cass.
11624\2008).
In particolare, il requisito della non clandestinità, richiesto dall'art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.
Nel caso in esame, risale al 2009 l'accatastamento ritenuto (da ) “fraudolento” del Pt_1
fabbricato, laddove invece il possesso era stato pubblicamente e pacificamente acquisito da molti anni prima. La stessa appellante non nega di avere acquistato la CP_1 Pt_1
p.lla 554 nel 2001 quando il fabbricato già esisteva, era nel pieno possesso della madre e consisteva in una scuderia con accessi\uscite non verso la (restante) p,lla 554 di Pt_1
ma, sul lato opposto, verso la restante proprietà materna (v. relazione di c.t.u.). E la stipula- zione tra le parti nel 2005 di un contratto di locazione col seguito di un contenzioso giudiziale per la morosità della conduttrice – del quale si è già detto più sopra – è l'ennesima circostan- za che palesemente comprova il carattere tutt'altro che clandestino del possesso esercitato da . CP_1
8.1- Con il quarto motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha accertato e dichiarato l'avvenuta usucapione da parte di del Controparte_1
fabbricato della superficie di 68,25 mq. insistente interamente sul foglio 73 particella 554 del
10 CEU del Comune di Giugliano in Campania. E tuttavia non avrebbe mai chiesto CP_1
pronunciarsi l'usucapione del fabbricato, bensì, come evidenziato dal giudice di primo grado a pagina 3 della sentenza, l'avvenuta usucapione “del fondo sul quale era stato realizzato lo sconfinamento dedotto dalla ”. Sicché, dichiarando l'usucapione sul fabbricato e Pt_1
non sull'area di sedime, il Tribunale di Napoli Nord avrebbe violato il disposto dell'art. 112
c.p.c..
8.2- Osserva la Corte che la censura è palesemente infondata. Infatti in primo grado
[...]
aveva chiesto di essere dichiarata “proprietaria per intervenuta usuca- Controparte_1
pione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti in Giugliano in Cam- pania alla via Ripuaria 76/36 parco Antinea nella ulteriore e residuale parte distinti al
N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania Foglio 73 particelle 554 e 396 nelle porzioni rispettive di mq 61,15 e 1,35 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni”. Il “compendio immobiliare” comprende certamente il fabbricato e non la sola area di sedime.
9.1- Con il sesto motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui individua nell'anno 1990 la data di costruzione del fabbricato e conseguente- mente il dies a quo nel computo del possesso ventennale ai fini dell'usucapione del cespite.
A fondamento di tale assunto il Tribunale colloca la data di accatastamento delle particelle
554 e 555 nonché un reperto fotografico aereo IGM del 4 settembre 1990. La conclusione è smentita, secondo l'appellante, proprio dal contenuto dei richiamati documenti. Il reperto fotografico aereo IGM del 4.09.1990 non evidenzierebbe l'esistenza di alcun fabbricato, ma, al contrario, di un “viottolo che rappresenta un plausibile indizio di demarcazione del limite”
(relazione di c.t.u., pag.6). Gli accatastamenti del 1990 recanherebbero l'inequivoca descri- zione delle particelle come aree libere destinate a seminativo arboreo. Di contro l'unico ele- mento di certezza circa l'esistenza del fabbricato si avrebbe nell'anno 2009 e cioè nell'anno di effettivo accatastamento del fabbricato. Ne conseguirebbe la tempestività dell'azione di revindica siccome introdotta da nell'anno 2015. Parte_1
9.2- Replica Di CE che l'esistenza del fabbricato nel 1990 è dimostrata proprio dalla Par foto aerea dell' del 4.09.1990 e ancor prima dalla richiesta di concessione in sanatoria del 23.03.1986. Di contro, non ha mai chiarito quando sarebbe avvenuto il Parte_1
dedotto sconfinamento da parte della madre mediante la costruzione sulla p.lla 554, di cui peraltro aveva acquistato la proprietà soltanto nel 2001. E tale reticenza costituisce Pt_1
11 violazione dell'art. 163, 4° comma, c.p.c. in ordine alla domanda di condanna all'abbattimen- to del fabbricato.
9.3- L'appello sul punto è infondato. Al di là dei rilievi e delle conseguenti valutazioni del c.t.u., che ritiene il fabbricato preesistente o coevo al frazionamento del 1990, è dirimente la circostanza che l'appellante non ha contestato e confutato l'affermazione del primo giudice che il manufatto in questione sia stato, con altri, oggetto della domanda di concessione in sanatoria del 1986. Ciò consente di risalire a un'epoca che, in assenza di atti interruttivi ante- riori al 2015, implica la fondatezza della domanda di . Controparte_1
10. Spese del presente grado secondo soccombenza.
11. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Napoli Nord 8.05.2019 n. 1280, così provvede:
a) a correzione della sentenza impugnata, dispone l'espunzione dall'epigrafe dell'indicazio- ne dell' “avv. Gian Luca Guardino” (recte: UA) quale co-difensore di Controparte_1
;
[...]
b) rigetta l'appello;
c) condanna al pagamento in favore di , con di- Parte_1 Controparte_1
strazione in favore dell'avv. Domenico Patriciello, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.000.00 per compenso ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2025.
Il conIGliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
12
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – conIGliere est.
dr. Michele Caccese – conIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4968\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 8.05.2019 n. 1280), vertente tra
, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Viale Gramsci 18, Parte_1 C.F._1
nello studio degli avv.ti Riccardo Paparella, c.f. , e Paolo Picone, c.f. C.F._2
, che la rappresentano e difendono giusta procura su foglio separato C.F._3
da intendersi apposto in calce all'atto di appello, fax 081.7148830, domicili digitali
[...]
e Email_1 Email_2
appellante e
, c.f. con domicilio eletto in Afragola, Via Controparte_1 C.F._4
Bologna 15, nello studio dell'avv. Domenico Patriciello, c.f. che la rap- C.F._5
presenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, domicilio digitale fax 081.8511079, appellata Email_3
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.06.2024.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 25.06.2024 con i termini di cui
1 all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Va premesso che la sentenza impugnata è stata pronunciata a definizione di due giudizi riuniti recanti rispettivamente i nn. 8260\2015 e 4120\2016 RG del Tribunale di Napoli Nord.
Nel procedimento più antico, convenne in giudizio la madre Parte_1 CP_1
affinché fosse disposto l'immediato abbattimento dell'unità immobiliare insi-
[...]
stente per sconfinamento sulla particella 554 di proprietà attrice sita in Giugliano in Campa- nia, Via Ripuaria, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a esclusiva cura e spese della convenuta e ordine di immediata cessazione della turbativa del possesso verificatasi a segui- to dell'illegittima condotta commissiva. La perizia tecnica di parte, a firma dell'arch. Per_1
, evidenziava come fosse stato realizzato un manufatto nella parte nord della p.lla
[...]
555 di proprietà della convenuta , che sconfina nelle unità immobiliari dell'istan- CP_1
te . Pt_1
Nel procedimento riunito RG 4120\2016, esperì domanda di Controparte_1
usucapione del fondo sul quale era stato realizzato lo sconfinamento dedotto da . Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale lo scrutinio della domanda di usucapione, che, ove ac- colta, paralizzerebbe la domanda riacquisitiva proposta dalla figlia . Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda proposta da di ac- Controparte_1
certamento dell'acquisto della proprietà a titolo originario in virtù di usucapione, del quale ha ravvisato gli elementi costitutivi indefettibili: il possesso del bene (inteso quale potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di un altro diritto reale: art. 1140 c.c.) da parte di un soggetto che non ne è proprietario, accompagnato - sotto il profilo soggettivo - dall'animus possiden- di; e la circostanza che tale possesso sia pacifico (ossia non acquistato con violenza o co- munque a violenza cessata), pubblico (ossia acquistato in modo non clandestino o comun- que a clandestinità terminata), non equivoco (ossia acquistato in forza di atti non contraddit- tori posti in essere dal proprietario, chiaramente rivelatori dell'animus rem sibi habendi), nonché continuo e non interrotto per un ventennio.
Il c.t.u. ing. (relazione depositata il 13.02.2017), individuate le unità immo- Persona_2
biliari in titolarità delle parti, ossia la p.lla 554 ) e la p.lla 555 ( ), e il Pt_1 CP_1
confine tra le medesime, ha rilevato uno sconfinamento pari a 3,65 metri dal muro limite del fabbricato di , sconfinamento avvenuto in quanto il predetto Controparte_1
2 fabbricato insiste sulla p.lla 554 asquistata da con scrittura privata autenticata del Pt_1
28.12.2001.
In particolare, il c.t.u. conclude affermando che il fabbricato (della superficie CP_1
di mq 68,25) insiste interamente sulla p.lla 554 (estesa circa mq 61,05); e al frazionamento del 1990 si provvide allorché il fabbricato in causa era stato verosimilmente già realizzato o comunque era coevo. Di ciò si avrebbe conferma dal reperto fotografico aereo dell'IGM del
4.09.1990 (in allegato 1 alla relazione foto 14). La sostanziale coincidenza dell'area di Per_2
sedime del fabbricato con la p.lla 554 induce il c.t.u. a ritenere che il frazionamento avvenne proprio al fine di distaccare la superficie occupata dal fabbricato dall'originaria p.lla 386, co- stituendo la p.lla 554. In realtà, il fabbricato della convenuta risulta, sulla map- CP_1
pa catastale, insistere erroneamente sulla p.lla 555 (e non, come verificato, sulla 554 dell'at- trice perché l'inserimento su mappa del fabbricato della convenuta avvenne il 10.11.2009, quando era già proprietaria della p.lla 554, sicché il fabbricato di proprietà Pt_1 CP_2
non poteva essere ubicato su proprietà altrui.
[...]
Le conclusioni del c.t.u. trovano riscontro – secondo il Tribunale – nei documenti prodotti da . CP_1
Il fabbricato in contestazione fa parte di un complesso immobiliare costituito da cinque
[... corpi di fabbrica, inizialmente ritenuti tutti inclusi nella p.lla 555, relativamente ai quali aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria in data 29.03.1986. CP_1
Gli stessi fabbricati furono poi concessi in locazione da alla figlia con CP_1 Pt_1
scrittura privata del 14.09.2005.
Se ne desume che già dal momento della costruzione del fab- Controparte_1
bricato oggetto di causa ha iniziato a esercitare il possesso, pubblico, pacifico e ininterrotto dell'intero complesso edilizio oggetto di concessione in sanatoria, sito in Giugliano, località
Varcaturo, alla Via Ripuaria 19\A, parco Antinea.
La stessa aveva, nei fatti, riconosciuto il possesso uti dominus della madre otte- Pt_1
nendo in locazione l'intero plesso immobiliare nell'anno 2005.
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione occorre che l'attività materiale,
"corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da indizi, i quali con- sentano di presumere che essa è svolta uti dominus" [Cass. 18215\2013]. “Ai fini della confi- gurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per
3 tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena IGnoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare" [Cass. 18392\2006].
A giudizio del Tribunale, l'elemento oggettivo dell'usucapione si è estrinsecato in atti corri- spondenti all'esercizio del diritto di proprietà, ravvisabili, tra gli altri, nell'uso dell'immobile, nella possibilità concessa ad altri familiari di abitarvi, nella gestione del medesimo (contratto di locazione e documentazione fiscale in allegato n. 6 prod. in RG 4120/2016). CP_1
Quanto all'elemento soggettivo, in base all'art. 1141 c.c., il Tribunale osserva che la sussi- stenza del corpus possessionis fa presumere, in capo al soggetto, anche l'esistenza dell'ani- mus possidendi [Cass. 15145\2004].
Giova ricordare che l'animus possidendi non è la convinzione di essere proprietario del be- ne, bensì l'intenzione di comportarsi come tale e, pertanto, sussiste in capo al soggetto che ha una relazione materiale e diretta con la cosa e non è escluso dalla consapevolezza dell'al- truità del bene ma soltanto dal riconoscimento dell'altrui diritto [Cass. 26641\2013]. Nel no- stro caso, però, non c'è alcun elemento che possa configurare il riconoscimento del diritto della figlia. Inoltre la relazione materiale con il bene è stata esercitata da in CP_1
modo pubblico, attraverso l'esercizio di un potere corrispondente al diritto di proprietà, mentre non risulta che l'apprensione materiale del bene sia stata compiuta con violenza. Il possesso è durato ben più di un ventennio dall'epoca di costruzione dell'immobile, come si desume dall'atto di acquisto del complesso immobiliare sito alla via Ripuaria 19/A (ex località
Casante) di cui al rogito notarile rep. 89338 del 4.03.1985 e dalla citata concessione edilizia in sanatoria del 29.03.1986, all'esito della quale venne realizzato, tra l'altro, il manufatto per cui è causa.
non ha provato alcuna interruzione della continuità del possesso uti dominus del- Pt_1
la madre. È del tutto e indeterminata la deposizione testimoniale (udienza 5.05.2017) di
[...]
. La stessa attrice, nel procedimento RG 8260/2015, nell'atto introduttivo depo- Tes_1
sitato il 25.09.2015, ha affermato come solo il 3.06.2015 avesse diffidato la madre a ripristi- nare l'originario stato dei luoghi a seguito dell'allegato sconfinamento il quale, di contro, era già presente in loco e conoscibile dagli anni '90.
2- Il Tribunale, con sentenza 8.05.2019 n. 1280, ha dunque così deciso:
1. in accoglimento della domanda di cui al procedimento RG 4120/2016, dichiara che Di
4 ha acquistato, per effetto del possesso pacifico, continuativo e indi- Controparte_1
sturbato esercitato per oltre vent'anni, ossia per intervenuta usucapione ventennale, la piena
e intera proprietà dell'unità immobiliare/fabbricato della superficie di 68,25 mq insistente in- teramente sul Foglio 73 particelle 554 (superficie ca. 61,05mq) sita in Giugliano in Campania alla via Ripuaria 76/36 Parco Antinea, come da individuazione operata nella relazione di
c.t.u. a firma dell'Ing. depositata in data 13.02.2018 che espressamente si Parte_2
richiama;
2. ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di procedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato;
3. rigetta la domanda della di cui al procedimento avente RG. 8260/2015; Parte_1
4. condanna al pagamento in favore di delle spe- Parte_1 Controparte_1
se di giudizio, liquidate in €. 125,00 per esborsi ed €.=4.835,00= per compensi, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge:
5. Pone le spese di CTU, come liquidate mediante separato decreto reso in attuazione della presente sentenza, a carico di nei rapporti interni tra le parti ed in solido tra le Parte_1
stesse nei confronti dell'ausiliario tecnico.
3- ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: Parte_1
1) In via preliminare e assorbente (…), dichiarare nulla la gravata sentenza rimettendo la causa al Giudice del Primo Grado, segnatamente al Tribunale di Napoli Nord.
2) In caso di reiezione del motivo di impugnazione indicato al punto che precede, in accogli- mento dei motivi di gravame rassegnati ed esposti ai paragrafi II e III del presente appello e dunque in conseguente riforma della sentenza impugnata (…) ordinare alla SI.ra
[...]
l'immediato abbattimento di quanto insistente per sconfinamento sui beni Parte_3
di proprietà della SI.ra , segnatamente del fabbricato della superficie di 68,25 Parte_1
mq. insistente interamente sul foglio 73 particella 554 del CEU del Comune di Giugliano in
Campania alla Via Ripuaria 76/36 Parco Antinea, con obbligo al ripristino dello stato dei luo- ghi a sua esclusiva cura e spese nonché ordinare l'immediata cessazione della turbativa del possesso verificatasi a seguito dell'illegittima condotta commissiva consistente nello sconfi- namento e occupazione mai autorizzati da parte della SI.ra , consentendo al- Parte_1
la stessa di rientrare nel pieno e indisturbato integrale godimento del bene di sua proprietà.
3) Conseguenzialmente respingere la domanda avversa di accertamento dell'avvenuta usu-
5 capione del fondo in proprietà della SI.ra sul quale è stato realizzato lo scon- Parte_1
finamento oggetto di lite.
4) Condannare la parte convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
4- Si è costituita e ha così concluso: Controparte_1
A) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla figlia avverso la sentenza Parte_1
emessa da Tribunale di Napoli Nord n. 1280/19 e, per l'effetto, confermare integralmente il contenuto della stessa con l'eccezione dell'estromissione dell'Avv Gian Luca UA per in- tervenuta decadenza ed esplicita richiesta di cancellazione come co-difensore.
B) Voglia la Corte, rigettare la domanda della IG.ra per carenza di legittima- Parte_1
zione attiva e per violazione dell'art 163 co 4.
C) Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari legali del presente grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
5.1- Con il primo motivo di gravame, denunzia la carenza – sopravvenuta se Parte_1
non addirittura originaria – dello ius postulandi in capo all'avv. Gian Luca UA e la conse- guente nullità degli atti di giudizio e della sentenza gravata. Infatti, “l'avv. Gian Luca UA, rectius il praticante avvocato Gian Luca UA, già abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 8
R.D.L. n. 1578/1933 e dell'art.7 della Legge n. 479/1999, nell'anno 2016 avrebbe completato il termine massimo (sei anni) di durata dell'abilitazione, regredendo, per l'effetto, alla condi- zione di praticante non abilitato”. L'avv. UA risulterebbe cancellato anche dall'albo dei praticanti avvocati presso il COA di Napoli. Egli tuttavia ha patrocinato Controparte_1
nei due giudizi riuniti per la quasi totalità della loro durata, con la conseguenza
[...]
che tutti gli atti depositati e le attività processuali svolte dal medesimo dovrebbero conside- rarsi irrimediabilmente nulli, sì da scaturirne anche la nullità della sentenza successivamente pronunciata (Cass. 1355/2012; Cass. 25641/2010; Cass. 8409/1996). Né avrebbe valenza sa- nante la circostanza della presenza nel collegio difensivo dell'avv. Pierluigi Rispoli, perché
l'intero giudizio è stato segnato dalla partecipazione processuale dell'avv. UA, che ha patrocinato e condotto in piena autonomia ogni fase del processo, ivi espressamente com- prese quelle essenziali dell'istruttoria probatoria (escussione delle prove testimoniali, accessi in sede di c.t.u.) e della precisazione delle conclusioni.
La descritta patologia avrebbe riverberato i suoi effetti nella sentenza laddove: - alle pagine
4 e 5 (punto 3.2 della sentenza) vengono analizzati e condivisi gli arresti della c.t.u.; - alla pa-
6 gina 7 (ultimo capoverso) viene analizzata la deposizione testimoniale resa dal teste Tes_2
; - alle pagine 5 e 6 viene esaminata la documentazione (contratto di locazione, certi-
[...]
ficati catastali, documentazione edilizia) prodotta dalla difesa della SI.ra ; - alla CP_1
pagina 2 sono richiamate le conclusioni rassegnate all'udienza dell'8 maggio 2019, nell'inte- resse della SI.ra , dall'avv. Damiano <per delega dell'Avv. UA Gian Luca>>. CP_1
5.2- Replica Di CE che la carenza di jus postulandi del già praticante abilitato Gian
Luca UA ha comportato soltanto un errore materiale in sentenza, là dove è indicato come avvocato. Errore del quale si chiede la correzione.
Nessuna nullità si sarebbe invece verificata perché fin dall'inizio il suddetto praticante era costituito con l'avv. Pierluigi Rispoli con mandato congiunto e disgiunto. Peraltro, nel corso del giudizio lo stesso dr. UA, con apposita pec, aveva invitato la cancelleria del Tribunale
a provvedere alla sua cancellazione come procuratore costituito (ove fosse stata necessaria), laddove il processo telematico prevede comunque la decadenza automatica allo scadere del praticantato e l'oscuramento della piattaforma informatica. La presunta nullità, comunque, non è stata mai eccepita in primo grado e tutti i depositi telematici sono stati sono stati ese- guiti dall'indirizzo di posta certificata dell'avv. Pierluigi Rispoli. Nessuna attività telematica risulta compiuta dal dr. UA e sue apparenti deleghe a sostituzioni in udienza sono il frutto di iniziative improvvide dell'avv. Parisi, procuratore di . In ogni caso, se mai la Pt_1
sentenza fosse nulla, non vi sarebbe alcuna regressione del giudizio al primo grado ex artt.
353 e 354 c.p.c., dovendo tutt'al più la Corte decidere la causa ex novo nel merito.
5.3- Ritiene la Corte che la censura sia infondata. Per tutto il corso del giudizio di primo grado, è stata rappresentata e difesa anche dall'avv. Pierluigi Ri- Controparte_1
spoli, dal cui indirizzo di posta elettronica certificata sono state inviate le produzioni docu- mentali. La cessazione dello jus postulandi del dr. UA ha comportato semplicemente che l'attività successiva dal medesimo esplicata in rappresentanza e difesa di CP_1
sia tamquam non esset, senza avere però determinato l'interruzione del giudi-
[...]
zio o la nullità degli atti processuali. Ciò vale anche per l'attività svolta in presenza, in man- canza di allegazione che alcuna udienza sia andata deserta ai sensi dell'art. 309 c.p.c. per as- senza anche del difensore di . L'escussione dei testi è attività del giudice e la Parte_1
presenza del difensore alle operazioni di c.t.u. è facoltativa. Infine, la precisazione delle con- clusioni consistita nel semplice riportarsi alle conclusioni precedenti è attività ininfluente sul thema decidendum e sulla dinamica del contraddittorio.
7 Deve comunque procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado nella parte in cui indica in epigrafe l'avv. Gian Luca Guardino quale difensore di . Controparte_1
6.1- Con il secondo motivo di appello, censura il Tribunale per non aver va- Parte_1
lorizzato la strettissima relazione di parentela (madre/figlia) corrente tra le parti ai fini della non configurabilità del presupposto dell'usucapione costituito dal possesso del bene uti do- minus.
6.2- Replica Di CE che “nonostante lo stretto vincolo familiare si rendeva necessario già dall'anno 2005 la stipula di un contratto di locazione, benché dichiarato nullo in seguito all'avvenuta azione di convalida dello sfratto per morosità nei confronti della . La Pt_1
nullità del contratto in questione veniva motivata unicamente dall'altalenante giurispruden- za in tema di contratto di locazione registrato tardivamente (…) e non per mancanza di vo- lontà delle parti, tant'è che la , in pieno contrasto con la madre e il fratello, azionava Pt_1
un'azione possessoria di cui alla sentenza del Tribunale di Marano allegata agli atti di causa facendo valere il proprio contratto di locazione (una sorta di contratto valido a seconda delle proprie eIGenze). I molteplici giudizi intercorsi tra le parti fanno venir meno gli invocati pre- supposti di vincoli familiari ai fini dell'inconfigurabilità del presupposto dell'usucapione pro- prio perché in un rapporto madre/figlia la normalità dovrebbe essere un rapporto di affetto che oggettivamente risulta carente”.
6.3- Osserva la Corte che il laconico motivo di appello probabilmente intende riferirsi al no- to indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea a configurare un possesso utile ad usucapionem, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mante- nimento della tolleranza per un lungo arco di tempo [Cass. 29.05.2015 n. 11277; Cass.
20.02.2008 n. 4327]. Il relativo apprezzamento di fatto è demandato al giudice di merito
[Cass. 27.04.2006 n. 9661].
In altri termini, la lunga durata del possesso – che, tra non-parenti, costituisce elemento presuntivo dell'assenza della circostanza impeditiva dell'usucapione (essere stato consentito il possesso per mera tolleranza) – degrada a elemento neutro nel rapporto fra parenti, in cui
8 è ben possibile una così prolungata tolleranza, che tuttavia dev'essere (ove allegata) valutata caso per caso.
Nel nostro caso vi sono circostanze univoche tali da escludere che l'edificazione, da parte della madre sul suolo della figlia, e la prolungata relazione materiale tra la madre e l'immobi- le, siano espressione di un atteggiamento di tolleranza della figlia: fu stipulato nel 2005 tra le parti un contratto di locazione evidentemente sul presupposto della consapevolezza di en- trambe che l'immobile locato appartenesse alla madre locatrice;
ne seguì un giudizio di con- valida di sfratto per morosità, prova evidente dell'attrito fra le parti, niente affatto animate da quell'affectio familiare che normalmente ha la sua espressione più intensa proprio nel le- game madre-figlia. È poi del tutto irrilevante, rispetto a quanto si può desumere dal contrat- to di locazione in merito all'atteggiamento psicologico delle parti rispetto alla proprie- tà\possesso dell'immobile, la circostanza della dichiarata nullità del contratto per omessa o ritardata registrazione.
Dunque l'apprezzamento della Corte è nel senso che il prolungato possesso da parte della madre non sia il frutto della mera tolleranza della figlia.
7.1- Con il terzo motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza nella Parte_1
parte in cui afferma che il possesso del bene sia stato acquisito da Parte_3
[...
in modo pubblicamente visibile e non clandestino. Ciò sarebbe smentito da una circo- stanza rilevata dal primo giudice circa l'avvenuto accatastamento del fabbricato ubicandolo nella p.lla 555 in titolarità e non già nella p.lla 554 in proprietà . Tale CP_1 Pt_1
circostanza vale a dimostrare, secondo l'appellante, che il possesso è stato condotto in ter- mini clandestini e comunque non pubblicamente riscontrabili: e infatti qualsivoglia indagine condotta presso il pubblico registro del catasto rende evidenza del fatto che il fabbricato sia stato legittimamente costruito sul suolo del costruttore e non già, come invece accaduto, su quello del vicino, la p.lla 554, formalmente libera da ogni ingombro.
7.2- Strettamente connesso è il quinto motivo di gravame, con il quale de- Parte_1
duce l'erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la rilevanza, ai fini del riconosci- mento del possesso uti dominus, della conduzione in locazione del fabbricato da parte di es- sa appellante a partire dall'anno 2005, sebbene il rapporto di locazione sia giuridicamente inesistente a fronte dell'accertamento della nullità del relativo contratto da parte del Tribu- nale di Napoli Nord con sentenza n. 1077 del 7 settembre 2016. Sotto altro profilo, secondo l'appellante rileva la circostanza che l'immobile in questione risultasse – e risulti tutt'ora –
9 accatastato nella particella in proprietà , sicché la conduzione in locazione del CP_1
fabbricato avvalorerebbe ulteriormente quanto dedotto circa la natura clandestina del pos- sesso e la contestuale carenza di un implicito riconoscimento del diritto altrui.
7.3- Ambedue le censure sono infondate. Spiega efficacemente Cass. ord. 30.04.2021 n.
11465 che, ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario – come sembra insi- nuare l'appellante, la quale ipotizza una sorta di furbesca appropriazione cartolare dell'area di sedime del fabbricato, attuata facendola figurare, in sede di accatastamento, nella p.lla
555 piuttosto che nella 554 – ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno a un'apprezzabile e indistinta generali- tà di soggetti e non solo al precedente possessore o a una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore (analogamente, Cass. 16059\2019; Cass. 17881\2013; Cass.
11624\2008).
In particolare, il requisito della non clandestinità, richiesto dall'art. 1163 c.c., va riferito al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di voler assoggettare la cosa al proprio potere senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato.
Nel caso in esame, risale al 2009 l'accatastamento ritenuto (da ) “fraudolento” del Pt_1
fabbricato, laddove invece il possesso era stato pubblicamente e pacificamente acquisito da molti anni prima. La stessa appellante non nega di avere acquistato la CP_1 Pt_1
p.lla 554 nel 2001 quando il fabbricato già esisteva, era nel pieno possesso della madre e consisteva in una scuderia con accessi\uscite non verso la (restante) p,lla 554 di Pt_1
ma, sul lato opposto, verso la restante proprietà materna (v. relazione di c.t.u.). E la stipula- zione tra le parti nel 2005 di un contratto di locazione col seguito di un contenzioso giudiziale per la morosità della conduttrice – del quale si è già detto più sopra – è l'ennesima circostan- za che palesemente comprova il carattere tutt'altro che clandestino del possesso esercitato da . CP_1
8.1- Con il quarto motivo di gravame, lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1
nella parte in cui, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ha accertato e dichiarato l'avvenuta usucapione da parte di del Controparte_1
fabbricato della superficie di 68,25 mq. insistente interamente sul foglio 73 particella 554 del
10 CEU del Comune di Giugliano in Campania. E tuttavia non avrebbe mai chiesto CP_1
pronunciarsi l'usucapione del fabbricato, bensì, come evidenziato dal giudice di primo grado a pagina 3 della sentenza, l'avvenuta usucapione “del fondo sul quale era stato realizzato lo sconfinamento dedotto dalla ”. Sicché, dichiarando l'usucapione sul fabbricato e Pt_1
non sull'area di sedime, il Tribunale di Napoli Nord avrebbe violato il disposto dell'art. 112
c.p.c..
8.2- Osserva la Corte che la censura è palesemente infondata. Infatti in primo grado
[...]
aveva chiesto di essere dichiarata “proprietaria per intervenuta usuca- Controparte_1
pione del compendio immobiliare, della corte e delle sue pertinenze siti in Giugliano in Cam- pania alla via Ripuaria 76/36 parco Antinea nella ulteriore e residuale parte distinti al
N.C.E.U. del Comune di Giugliano in Campania Foglio 73 particelle 554 e 396 nelle porzioni rispettive di mq 61,15 e 1,35 in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni”. Il “compendio immobiliare” comprende certamente il fabbricato e non la sola area di sedime.
9.1- Con il sesto motivo di gravame, censura la sentenza impugnata nella Parte_1
parte in cui individua nell'anno 1990 la data di costruzione del fabbricato e conseguente- mente il dies a quo nel computo del possesso ventennale ai fini dell'usucapione del cespite.
A fondamento di tale assunto il Tribunale colloca la data di accatastamento delle particelle
554 e 555 nonché un reperto fotografico aereo IGM del 4 settembre 1990. La conclusione è smentita, secondo l'appellante, proprio dal contenuto dei richiamati documenti. Il reperto fotografico aereo IGM del 4.09.1990 non evidenzierebbe l'esistenza di alcun fabbricato, ma, al contrario, di un “viottolo che rappresenta un plausibile indizio di demarcazione del limite”
(relazione di c.t.u., pag.6). Gli accatastamenti del 1990 recanherebbero l'inequivoca descri- zione delle particelle come aree libere destinate a seminativo arboreo. Di contro l'unico ele- mento di certezza circa l'esistenza del fabbricato si avrebbe nell'anno 2009 e cioè nell'anno di effettivo accatastamento del fabbricato. Ne conseguirebbe la tempestività dell'azione di revindica siccome introdotta da nell'anno 2015. Parte_1
9.2- Replica Di CE che l'esistenza del fabbricato nel 1990 è dimostrata proprio dalla Par foto aerea dell' del 4.09.1990 e ancor prima dalla richiesta di concessione in sanatoria del 23.03.1986. Di contro, non ha mai chiarito quando sarebbe avvenuto il Parte_1
dedotto sconfinamento da parte della madre mediante la costruzione sulla p.lla 554, di cui peraltro aveva acquistato la proprietà soltanto nel 2001. E tale reticenza costituisce Pt_1
11 violazione dell'art. 163, 4° comma, c.p.c. in ordine alla domanda di condanna all'abbattimen- to del fabbricato.
9.3- L'appello sul punto è infondato. Al di là dei rilievi e delle conseguenti valutazioni del c.t.u., che ritiene il fabbricato preesistente o coevo al frazionamento del 1990, è dirimente la circostanza che l'appellante non ha contestato e confutato l'affermazione del primo giudice che il manufatto in questione sia stato, con altri, oggetto della domanda di concessione in sanatoria del 1986. Ciò consente di risalire a un'epoca che, in assenza di atti interruttivi ante- riori al 2015, implica la fondatezza della domanda di . Controparte_1
10. Spese del presente grado secondo soccombenza.
11. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore Parte_1
importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Napoli Nord 8.05.2019 n. 1280, così provvede:
a) a correzione della sentenza impugnata, dispone l'espunzione dall'epigrafe dell'indicazio- ne dell' “avv. Gian Luca Guardino” (recte: UA) quale co-difensore di Controparte_1
;
[...]
b) rigetta l'appello;
c) condanna al pagamento in favore di , con di- Parte_1 Controparte_1
strazione in favore dell'avv. Domenico Patriciello, dichiaratosi antistatario, delle spese del presente grado, che liquida in € 3.000.00 per compenso ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
d) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2025.
Il conIGliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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