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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1001 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, alla quale è riunita quella iscritta al RG 1002/2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle lite già TE depositata telematicamente in primo grado, dagli avvocati Roberto Pessi e Giuseppe
Sigillo Massara, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE IN RG 1001/2022-
E
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti già Parte_2 depositata telematicamente in primo grado e ridepositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Michele Salvagni, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE IN RG 1002/2022-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1530/2021 pronunciata dal Tribunale di
Velletri, sezione lavoro e pubblicata in data 21.10.2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 18.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza in epigrafe indicata, parzialmente accogliendo il ricorso proposto in primo grado da , ha così Parte_2 Pag. 1 a 17
statuito: «accerta che tra la parte ricorrente e la società a far TE data dall'1.1.2012, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, con diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel Livello 5S del CCNL
Telecomunicazioni e per l'effetto condanna la società in TE persona del l.r.p.t., a riammettere il ricorrente in servizio con le mansioni di Service
Manager svolte in precedenza, l'inquadramento contrattuale al Livello 5S del CCNL
Telecomunicazioni e la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva in relazione al predetto inquadramento contrattuale;
condanna la società TE in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità onnicomprensiva ex art. 32 comma 5 L 183/2010, commisurata 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.869,35), oltre agli accessori di legge;
condanna la società in persona del l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente le TE retribuzioni maturate dal deposito della presente sentenza fino all'effettiva riammissione in servizio del lavoratore, oltre accessori di legge».
In particolare, il Tribunale: (I) respingeva l'istanza di volta a TE conseguire la chiamata in causa delle società Atos ed TE [...]
(II) riteneva pacifico e documentalmente provato che RO
, formalmente dipendente da altre società, «fin dal 1.01.2012 ha Parte_2 sempre svolto, presso la sede della sita in Pomezia, Via Pontina TE
Km 29,100, mansioni di Service Manager ossia di addetto a compiti di gestione di problematicità/anomalie su macchine aziendali e sistemi di servizio (cosiddetti Pt_1 server), tramite test, controlli e risoluzioni di anomalie, fungendo altresì da interfaccia tra i settori di utilizzatori dei server e il settore tecnico, ossia il competence Pt_1 center»; (III) affermava che mancavano «supporti documentali, quanto alla sussistenza di contratti di appalto o subappalto» che giustificassero la prestazione lavorativa svolta sino dal 1.1.2012 al 1.1.2014 e che, per il periodo successivo, la produzione documentale effettuata da doveva reputarsi tardiva;
(IV) valutava, TE in ogni caso, il quadro probatorio emergente dalla prova orale chiaro nel senso di confermare «la fondatezza della tesi attorea di sottoposizione diretta ed esclusiva al potere eterodirettivo dei preposti aziendali della convenuta società, fin dall'inizio del rapporto di lavoro ossia dal gennaio 2012 e senza interruzioni tra la sottoscrizione di un contratto e l'altro con soggetti terzi, formali parti datoriali»; (V) stimava che le mansioni svolte dal lavoratore fossero inquadrabili nel 5° livello CCNL e non nel 6°, pure reclamato dal prestatore d'opera, ritenendo non dimostrata «quella “elevata e
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consolidata preparazione” e “particolare capacità professionale e gestionale” propria di coloro che svolgono “funzioni direttive inerenti attività complesse” caratteristiche della declaratoria del sesto livello»; (VI) riteneva applicabile il regime sanzionatorio di cui all'art. 32 d.lgs. 183/2010 in relazione ai periodi in cui l'originario ricorrente era stato formalmente alle dipendenze di terzi in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato, stimando la relativa indennità nella misura di 10 mensilità in considerazione delle «dimensioni dell'azienda resistente (ossia la consistenza economica del fattura e dell'elevato numero di lavoratori dipendenti) unitamente alla anzianità maturata dal ricorrente»; (VII) respingeva l'eccezione di decadenza ex art. 32
d.lgs. 183/2010 sollevata da affermando che il rapporto di lavoro TE con quest'ultima non era ancora cessato alla data del deposito del ricorso di primo grado interpone appello contro questa decisione, affidando la TE propria impugnazione a distinti motivi, con i quali: (I) ribadisce la legittimità degli appalti e l'insussistenza della subordinazione dal 2012; (II) lamenta l'errata valutazione dell'istruttoria; (III) si duole della reiezione dell'eccezione di decadenza;
(IV) prospetta la sussistenza di un errore materiale nel dispositivo, laddove attribuisce al lavoratore il livello 5S e non il 5 indicato in motivazione, comunque deducendo il difetto di prova del superiore inquadramento;
(V) insiste nella chiamata in causa delle società CP_2
e Best Engage S.r.l.. Tanto premesso, riproposte le RO eccezioni di prescrizione, conclude chiedendo di «autorizzare, per i motivi di cui in narrativa per la manleva dell'odierna appellante, l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e/o 107 c.p.c. per la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., secondo comma, dei terzi come da successiva istanza e in riforma, della sentenza del Tribunale di Velletri […] accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande del ricorrente, odierno appellato, oggetto della presente impugnazione».
Anche con separato ed autonomo ricorso, interpone Parte_2 appello contro la decisione indicata in epigrafe, in sintesi dolendosi della reiezione della domanda avente ad oggetto l'inquadramento nel 6° livello. Conclude chiedendo la riforma della sentenza gravata nel senso di riconoscergli detto superiore inquadramento o in subordine quello nel livello 5S.
Costituitosi e per resistere alle TE Parte_2 impugnazioni contro di loro proposte, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado e riuniti ex art. 335 c.p.c. i contrapposti appello, all'udienza del 18.9.2025 le impugnazioni riunite erano discusse come da verbale e decise come da dispositivo.
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2. L'istanza con la quale chiede chiamarsi in causa TE CP_3
e Best Engage S.r.l., il cui esame è
[...] RO preliminare rispetto al vaglio dei motivi di impugnazione, è inammissibile.
infatti, in primo grado si era limitata a domandare TE
l'estensione del contraddittorio nei confronti delle sole RO
e facendo valere il contratto di appalto con loro intercorso ed
[...] Controparte_3 assumendo che detto contratto prevede «ampia manleva» nei confronti della committente.
Tale richiesta è già stata disattesa dal primo giudice sulla scorta dell'argomentazione, giuridicamente corretta (sul punto si richiama ex art. 118 att c.p.c. anche App. Roma, I sez. lav., 8.1.2024 n. 4481/2023, §§ 4, in atti), per cui «la domanda attorea è esclusivamente volta ad ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro alle effettive dipendenze della sola sul presupposto di una illegittima interposizione Pt_1 di manodopera e/o somministrazione irregolare, fattispecie per la quale sia l'art. 27 del
D.Lgs. 276/2003 che l'art. 38 del D.Lgs. 81/2015 prevedono la possibilità di agire anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore per la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo» (cfr. pag. 2 della sentenza di primo grado e ordinanza pronunciata il 19.1.2021, ivi richiamata).
Esclusa, dunque, la sussistenza di un litisconsorzio necessario, la chiamata di dette società avrebbe potuto giustificarsi soltanto ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi di detta norma, però, coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione (Cass. 26.1.2022 n. 2331; Cass.
4.12.2014 n. 25676).
La qualità di litisconsorte necessario, inoltre, deve essere negata, per le ragioni già illustrate dal primo giudice e sopra riportate, anche nei confronti della Best Engage
S.r.l., che qualifica come «società somministratrice dei lavoratori TE
Par ai fornitori della ».
Deve poi escludersi che detta compagine sociale possa essere chiamata in causa per la prima volta in grado di appello, vuoi ai sensi dell'art. 106 c.p.c. vuoi ai sensi dell'art. 107 c.p.c., perché l'adozione di un siffatto provvedimento si risolverebbe in una
(non consentita) violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (da ultimo
Cass.
9.6.1986 n. 3815).
3. Assume poi rilievo pregiudiziale l'esame del terzo motivo dell'appello principale,
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con il quale lamenta la reiezione dell'eccezione di decadenza ex TE art. 32 d.lgs. 183/2010, motivata dalla decisione gravata con l'affermazione che «il rapporto alla data di deposito del ricorso non era ancora cessato e che la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in capo alla Pt_1
fin dal 2012 è stata rivendicata con la lettera ricevuta dalla società resistente in
[...] data 14 maggio 2018, cui ha fatto seguito il deposito del ricorso in data 29.10.2018, deve ritenersi che la parte ricorrente non sia incorsa in alcuna decadenza ex art. 32 cit».
La soluzione del Tribunale è corretta, pur se la sua motivazione necessita di opportuna puntualizzazione.
Va premesso in punto di fatto che aveva dedotto in primo Parte_2 grado che egli, pur formalmente dipendente dal delle società più dettagliatamente indicate al § 1) del ricorso introduttivo della lite (al quale per brevità si rinvia in questa sede), in realtà dal 1.1.2012 aveva prestato la propria attività lavorativa, senza soluzione di continuità, in favore della con rapporto di lavoro TE tutt'ora in corso alla data (ottobre 2018) del deposito del ricorso di primo grado e sulla base di detta premessa, promiscuamente prospettando l'interposizione illecita di mano d'opera, l'inesistenza o comunque l'illegittimità di un eventuale appalto o sub appalto ovvero la somministrazione irregolare, chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto lavorativo con l'effettivo datore di lavoro, ossia con TE
Tanto premesso in fatto, osserva la Corte che, in punto di diritto, nel regime antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 il termine decadenziale invocato dall'appellante principale, per quanto riferibile anche alla somministrazione (almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 39 d.lgs. 81/2015), siccome applicabile ad ogni fenomeno interpositorio, decorre dal momento in cui è intervenuto un atto o provvedimento scritto da cui si può evincere la cessazione della dissociazione datoriale tra il soggetto che riceve la prestazione lavorativa e il formale datore di lavoro (da ultimo Cass.
3.5.2024 n. 11901), ossia in altre parole un atto scritto con il quale il primo soggetto neghi formalmente di essere titolare del rapporto di lavoro (Cass.
8.3.2024 n.
6266)., laddove, nelle fattispecie in cui trovi applicazione l'art. 39 d.lgs. 81/2015, il termine estintivo espressamente decorre dalla «data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore».
Deve poi aggiungersi, giacché l'originario ricorrente ha invocato anche l'ipotesi dell'appalto illecito e tale tesi è stata accolta dalla decisione gravata, che in tale ipotesi
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trova applicazione soltanto il doppio termine di cui all'art. 32 d.lgs. 183/2010 - sempre decorrente dalla già ricordata comunicazione in forma scritta volta negare la titolarità del rapporto di lavoro - e non anche la diversa disciplina prevista dall'art. 39 d.lgs.
81/2015, che è riferita alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito, sicché in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non è suscettibile di estensione analogica (Cass. 28.10.2021 n. 30490).
Tali principi di diritto, rispetto ai quali l'appellante principale non sviluppa nuove e diverse argomentazioni idonee a determinarne una revisione critica, portano alla conferma della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di decadenza, con conseguente reiezione del motivo di appello in esame, in quanto: (a) per come acclarato dalla decisione gravata, con accertamento in fatto non specificamente contestato in questa sede, il rapporto di prestazione d'opera con TE era ancora in corso alla data di proposizione del ricorso di primo grado;
(b) difetta del tutto, né ne deduce l'esistenza, un atto scritto con il quale l'attuale TE appellante principale abbia negato la titolarità del rapporto di lavoro con Parte_2
non potendo certamente considerarsi tale, per quanto la decisione gravata
[...] appaia aver diversamente opinato, il mero silenzio di sulla missiva TE stragiudiziale del 14.5.2018; (c) in ogni caso, pur a voler (per mera speculazione) diversamente opinare, la sentenza di prime cure non è appellata nella parte in cui ha affermato la tempestività della domanda in relazione al termine inziale del 14.5.2018.
Il motivo di appello in esame, così ampliata la motivazione del primo giudice, deve dunque essere respinto.
4. Il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale contestano, sotto plurimi e a volte connessi profili, il riconoscimento della subordinazione e l'imputazione del rapporto di lavoro in capo a sicché appare opportuno trattarli TE congiuntamente.
4.1. L'appello sostiene che il primo giudice avrebbe errato ad affermare che il lavoratore avrebbe iniziato a rendere la propria prestazione dal 1.1.2012, sia perché
(sostiene la società impugnante) la diffida del 6.4.2018 (ossia il doc. 22 del fasc. I grado del ricorrente), ricevuta da il successivo 6 maggio, aveva ad TE oggetto soltanto il riconoscimento del rapporto di lavoro dal 1.1.2014, sia perché il Pt_2 aveva depositato (sempre unitamente al ricorso di primo grado) soltanto
[...] contratti di somministrazione conclusi successivamente all'ottobre 2014 e sia perché
l'espletata prova orale non dimostrava la data di inizio del rapporto, come recepita in
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sentenza.
Le censure non meritano positiva considerazione e debbono essere disattese.
La prima argomentazione, infatti, è fallace, perché riposa su di una lettura del tutto errata delle c.d. diffida del 6.4.2018. In essa, infatti, il lavoratore, per il tramite del suo patrono, diversamente da quanto assume ha chiaramente dedotto TE di aver lavorato alle dipendenze dell'attuale appellante principale da data antecedente al 1.1.2014 e precisamente, come si legge sia nella prima e sia nella seconda pagina della missiva in esame, dall'anno 2004, così reclamando la costituzione del rapporto di lavoro da tale data (e quindi, a maggior ragione, dal 1.1.2012).
La seconda argomentazione, invece, è irrilevante, poiché l'inizio del rapporto di lavoro ben può essere validamente dimostrato a mezzo testimoni e perché lo stesso ricorso di primo grado prospetta che la prestazione lavorativa per TE era avvenuta, quanto meno sino al 1.1.2014, in difetto di qualsivoglia titolo legittimante la scissione tra datore di lavoro in senso formale e soggetto beneficiario della prestazione lavorativa.
La terza contestazione, infine, è infondata, sol che si rifletta che i testi e S_
, la cui attendibilità e idoneità a rammentare e correttamente riferire i fatti narrati Tes_2
l'appello non pone in discussione, hanno riferito di aver conosciuto Parte_2 al lavoro presso sin da un periodo addirittura antecedente al 1.1.2012
[...] Pt_1
(rispettivamente nel 2011 e nel 2009).
Resta, poi, difficilmente comprensibile (né illustra meglio la TE propria argomentazione) in che modo una conciliazione giudiziale stipulata nel luglio
2009 (pag. 20 appello , peraltro neppure prodotta, possa mai TE impedire l'accertamento del rapporto di lavoro in un periodo successivo, anzi semmai detta conciliazione rende ulteriormente credibili i testi che hanno riferito di una prestazione lavorativa svoltasi ben prima del gennaio 2012.
La sentenza impugnata, dunque, resiste alle critiche dell'appellante principale laddove in punto di fatto ha accertato che sin dal 1.1.2012 TE beneficiava della prestazione lavorativa di . Parte_2
5. Tanto premesso, debbono ora essere vagliate le censure con le quali
[...] contesta la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che «mancano TE supporti documentali, quanto alla sussistenza di contratti di appalto o subpappalto, con riferimento al primo periodo di lavoro, decorrente come detto dal 1.1.2012 lavoro protrattosi senza alcuna soluzione di continuità».
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L'appellante principale, in sintesi, deduce di aver depositato: (a), sin dalla costituzione in primo grado, il contratto di appalto concluso con l'ATI composta da
[...]
e dalla e avente decorrenza dal gennaio CP_3 RO
2014: (b) in corso di giudizio contratto di appalto decorrente dal 2009. Si duole, dunque, del mancato esame di detti documenti.
Il primo rilievo è inconferente in relazione all'accertamento fattuale del Tribunale che attiene al periodo antecedente al gennaio 2014 e quindi all'insorgere del rapporto negoziale con l'ATI Atos-Ericsson, sicché è irrilevante il documento contrattuale che detto rapporto vorrebbe dimostrare.
L'esame di detta contestazione richiede alcune puntualizzazioni.
Deve ritenersi dimostrato, per le ragioni in precedenza esposte, che già dal gennaio
2012 fruiva e si avvantaggiava della prestazione lavorativa di TE
ed allo stesso tempo deve ritenersi che detta prestazione era Parte_2 resa secondo modalità proprio del lavoro subordinato.
La stessa appellante principale, infatti, afferma che il lavoratore ha reso la sua Par prestazione «alle dipendenze dei fornitori/appaltatori della e sotto la direzione dei
Responsabili degli appaltatori» (cfr. pag. 13 appello), così in sostanza negando che l'attività lavorativa del fosse riconducibile ad un rapporto di lavoro Parte_2 autonomo, la cui esistenza non è stata neppure prospettata.
Il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative, inoltre, è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, con la conseguenza per cui è onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera , che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione (cfr. Cass. 18.11.2019
n. 29899, in parte motiva).
Tanto premesso, il contratto di appalto concluso con l'ATI composta da CP_3
e dalla rettamente non è stato valutato,
[...] CP_1 RO siccome relativo a periodo di gran lunga successivo al sopra accertato inizio della prestazione lavorativa.
Il richiamo al contratto di appalto avente decorrenza dal 1.3.2009 (prodotto in primo grado il 20.11.2020), pur se formalmente stipulato il 25.6.2009, è ugulamente irrilevante in quanto attesta un rapporto negoziale tra ed un TE soggetto (la Elsag Datamat S.p.A.) che non era (né è stato successivamente) il datore
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di lavoro (in senso formale) di , sicché esso (neppure prospettata Parte_2
l'ipoteso di un sub appalto, comunque rimasto indimostrato) non è in grado di dimostrare la sopra ricordata legittima scissione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative.
La deduzione dell'appellante principiale (cfr. note depositate in primo grado in data
20.11.2020), per cui l'appaltatrice sarebbe una mandataria dell'ATI costituita con la
«già Nous Informatica», è priva di pregio, siccome non dimostrata Controparte_4 ed anzi essa parrebbe contraddetta dalle risultanze della visura camerale prodotta in primo grado dalla difesa del lavoratore, dalla quale emerge sia che la fu CP_4 costituita nel 2004 e quindi in una data certamente antecedente al 21.12.2007, allorché la Nous Informatica era già esistente, tanto da stipulare un contratto di lavoro di lavoro subordinato con il (cfr. doc. 1 fasc. I grado del detto), sicché può Parte_2 escludersi sia che ci si trovi di fronte alla medesima compagine sociale interessata da un mero fenomeno di mutamento della denominazione sociale e sia l'esistenza tra le due società di fenomeni riconducibili ad ipotesi di cessione di azienda, fusione, incorporazione o scorporo, non dedotti (già Nous Informatica è espressione atecnica e non giuridica, che non rimanda a nessuno specifico fenomeno successorio) ed invero non emergenti dalla prodotta visura camerale.
Restano poi irrilevanti le ulteriori argomentazioni con le quali TE asserisce la possibilità di provare per testimoni l'esistenza del contratto di appalto, poiché una siffatta istanza istruttoria non è stata mai formulata in primo grado in relazione all'appalto del 2009 (la memoria difensiva di costituzione innanzi al Tribunale, infatti, neppure lo non menziona), né lo è in appello.
Ne segue, quindi, che diviene irrilevante la censura con la quale TE si duole della dichiarazione di decadenza in relazione a detta produzione
[...] documentale;
censura che è in ogni caso inconferente, poiché l'appellante principale fraintende la portata della statuizione, che il Tribunale ha riferito unicamente alla richiesta di produrre i contratti di somministrazione relativi al lasso temporale gennaio
– settembre 2014 (contratti che, peraltro, si badi non sono stati prodotti neppure in appello e per i quali non vi è neppure deduzione della loro esistenza).
Le considerazioni che precedono sono, dunque, sufficienti alla conferma della sentenza gravata nella parte in cui ha accertato che tra l'originario ricorrente e la
è intercorso, a far data dall'1.1.2012, un rapporto di lavoro TE subordinato, a tempo pieno e indeterminato e nella parte in cui ha pronunciato la
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condanna dell'appellante principale al ripristino del rapporto di lavoro.
Una volta dimostrato, infatti, che la prestazione del è stata resa al Parte_2 di fuori del contratto di appalto, il rapporto di lavoro non può che imputarsi all'effettivo utilizzatore della prestazione lavorativa, ossia a TE
Tali conclusioni rendono irrilevante l'esame delle censure che TE rivolge alla sentenza appellata nella parte in cui, con motivazione palesemente autonoma ed aggiuntiva (impropriamente definita dal primo giudice come assorbente), ha affermato che «in ogni caso la chiarezza del quadro probatorio desumibile dalle dichiarazioni testimoniali in atti appare assorbente, in quanto conferma, per quanto si dirà, la fondatezza della tesi attorea di sottoposizione diretta ed esclusiva al potere eterodirettivo dei preposti aziendali della convenuta società, fin dall'inizio del rapporto di lavoro ossia dal gennaio 2012 e senza interruzioni tra la sottoscrizione di un contratto
e l'altro con soggetti terzi, formali parti datoriali».
L'esistenza della subordinazione dal gennaio 2012 e la mancata deduzione (e prova) di valide cause di interruzione del rapporto lavorativo quanto meno sino alla data di instaurazione della lite di primo grado comportano inevitabilmente l'illegittimità di tutti i successivi contratti di somministrazione di appalto in forza dei quali
[...]
ha formalmente reso la propria prestazione lavorativa dal gennaio 2014 Parte_2 in poi (prima di tale data, come sopra illustrato, deduce il solo TE appalto del 2009, della cui inidoneità già si è detto).
A ciò aggiungasi, poi, che non giova insistere sui contratti di appalto stipulati con i fornitori Atos ed e lamentarne l'omesso esame da parte del primo giudice, CP_1 perché almeno sino al 1.10.2014 l'appellante incidentale non ha avuto alcun rapporto con dette società, né diretto né mediato da una regolare somministrazione, mentre gli unici rapporti sono intercorsi con la Best Engage, già Business Engineering e non prevedevano alcuna somministrazione a favore né dell'appellante né delle altre società da questa indicate né comunque contenevano alcuna previsione che legittimasse la prestazione a favore di un terzo
In ogni caso, osserva la Corte per mera esaustività motivazione, la valutazione della prova orale effettuata dal primo giudice e le conclusioni alle quale questi perviene in punto di eterodirezione della prestazione lavorativa del da parte di Parte_2
è corretta e si sottrae alle censure dell'impugnante principale. TE
Queste ultime, infatti, omettono di considerare e di criticare il passaggio motivazionale con il quale il primo giudice ha ricordato che «nel corso del giudizio
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venivano poi acquisite le dichiarazioni rese da , esaminata nel Testimone_3 giudizio 5215/2018 il cui verbale di dichiarazioni testimoniali è stato acquisito agli atti del presente giudizio. La teste ha riferito di essere stata dipendente della Pt_1
fino al luglio del 2019; di avere lavorato come responsabile del front end di
[...]
Pomezia quale referente dei Service Manager;
di essere stata lei stessa, in qualità di Par responsabile , ad interfacciarsi direttamente con i Service Manager esterni» (tra i quali, appunto, l'attuale appellante).
La valutazione delle parole di detta dichiarante operata dal primo giudice è corretta e condivisibile, poiché la teste ha riferito chiaramente e senza incertezza alcuna di essere la responsabile per conto della e di interfacciarsi Parte_4 direttamente con costoro proprio in ragione del suo ruolo.
Ne consegue, dunque, da un lato, che appare corretta l'implicita valutazione di attendibilità effettuata dal Tribunale in relazione ai testimoni che hanno riferito di tale penetrante ruolo della indubbiamente credibile in ragione della notevole durata Tes_3 del suo rapporto di lavoro in e dell'essere oramai in pensione e quindi Pt_1 disinteressata all'esito della lite – e, dall'altro, che debbono ritenersi condivisibili le successive conclusioni del primo giudice, ossia che «la era il referente (in via Tes_3 esclusiva: si vedano dichiarazioni del teste e della stessa di tutti i Tes_4 Tes_3 service managers (dipendenti e non) con i quali si interfacciava per chiarimenti, Pt_1 indicazioni, autorizzazione delle ferie, controllo della concreta prestazione lavorativa (si veda in particolare quanto dichiarato dal teste nonché per la specifica attribuzione S_ di incarichi al sottogruppo o al singolo componente del gruppo, nello specifico il ricorrente (si veda deposizione del teste )» e che « la deduzione di parte Tes_4 resistente secondo cui la si limitasse a chiedere a livello operativo chi fosse Tes_3 presente o meno per la verifica della corretta copertura del servizio senza autorizzare alcunché, posto che era il e il a coordinare concretamente i service Pt_5 CP_5 manager esterni come il ricorrente è del tutto destituita di supporto probatorio: anche
i testi che hanno lavorato a stretto contatto con il ricorrente, come componenti del sottogruppo composto da sole due persone, hanno da un lato riferito di non aver neppure mai visto il e dall'altro di aver ricevuto, al pari del ricorrente, direttive, Pt_5 controlli, specifici incarichi e autorizzazione ferie dalla sola . Tes_3
La condivisibilità di siffatte conclusioni non è contraddetta dal rilievo per cui la circostanza dell'autorizzazione alle ferie è stata negata dalla stessa, poiché il Tes_3 contrasto tra queste ultime dichiarazioni e quelle dei testi e è solo S_ Tes_4
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apparente e non reale;
dalle deposizioni dei secondi, infatti, emerge che il ruolo della non era quello di autorizzare formalmente l'assenza, ma unicamente di Tes_3 garantire il coordinamento tra i desiderata dei lavoratori in modo che non vi fossero scoperture del servizio e di inviare agli stessi un file excel (di cui parla la stessa Tes_3 nel quale ognuno poteva inserire il periodo feriale richiesto.
In aggiunta alla considerazioni del Tribunale, poi, può osservarsi che, neppure dedotta la natura autonoma dell'attività lavorativa del , l'etero direzione Parte_2 della prestazione lavorativa, da un lato, è certa per il lasso temporale antecedente al gennaio 2014 (nel quale, come detto, difetta l'esistenza di un contratto di appalto o di somministrazione o altro titolo legittimante la dissociazione tra utilizzatore della prestazione lavorativa e datore di lavoro formale) e, dall'altro, è comunque dimostrata in base al ragionamento presuntivo, atteso che l'impostazione difensiva dell'appellante principale è in sostanza che il servizio al quale era addetto il lavoratore e il modo di rendere la prestazione lavorativa non abbiano subito variazioni di sorta durante l'intero svolgersi del rapporto
Il primo e il secondo motivo dell'appello principale debbono, dunque, essere respinti, atteso che l'appello non rivolge alcuna specifica censura alla statuizione con la quale il Tribunale, sull'evidente presupposto dell'illegittimità dei successivi contratti di somministrazione a tempo determinato quale conseguenza dell'affermata sussistenza da data antecedente di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti del presente giudizio, ha condannato al pagamento dell'indennità di cui all'art. TE
32, comma 5 d.lgs. 183/2010.
6. La residua censura dell'appello interposto da e TE
l'impugnazione proposta da debbono essere esaminate Parte_2 congiuntamente, poiché entrambe contestano, da opposte prospettive, l'inquadramento contrattuale riconosciuto in sentenza.
6.1. Il lavoratore, in particolare, senza contrastare l'accertamento fattuale del primo giudice circa i compiti e le mansioni effettivamente svolte, assume, in dissenso dalla decisione gravata, che queste ultime sarebbero riconducibili al 6° livello CCNL (ed in particolare al profilo professionale di esperto del supporto specialistico), così addebitando alla decisione gravata l'erronea esegesi della relativa declaratoria contrattuale.
Il motivo non ha pregio.
Possono qui richiamarsi, ex art. 118 att. c.p.c., le argomentazioni già espressa da
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questo stesso collegio in precedente decisione (App Roma, I sez. lav., 8.1.2024 n.
4481/2023), che di seguito si riportano:
«Secondo la declaratoria contrattuale, appartengono al superiore livello rivendicato “le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
L'appellante assume che le mansioni svolte corrisponderebbero alla figura di 6° livello di “esperto del supporto specialistico”, definito dalla declaratoria contrattuale come
“Lavoratrice/tore che, in possesso del più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi, cura la gestione di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione fornendo supporto professionale agli organismi operativi, intrattiene rapporti con le aziende fornitrici per il collaudo di nuovi impianti/prestazioni di rete, partecipa all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza».
Tanto premesso, è sufficiente leggere l'elencazione delle mansioni operata dall'appellante ai punti 8) e 9) - mansioni che la sentenza appellata ha ritenuto provate
- per constatare come, nonostante l'analiticità descrittiva, in nessuna delle indicate attività, scevre dall'enfasi espositiva, né singolarmente né distintamente, si rivengano i presupposti propri del livello superiore rivendicato e come queste ultime non siano sussumibili nel profilo esemplificativo di esperto del supporto specialistico che il lavoratore appellante rivendica.
«Innanzitutto, il 6° livello si caratterizza per un'elevata e consolidata preparazione e per una particolare capacità professionale e gestionale, che nella figura professionale di esperto supporto specialistico è più puntualmente definita come il “più alto grado di specializzazione per tipologia di centrale numerica o per aggregazioni di reti speciali o apparati trasmissivi”; di tale specifica e qualificata preparazione non vi è alcuna prova, né questa si desume dei compiti svolti, non essendo convincenti alcune valutazioni all'evidenza per eccesso, che neppure tengono conto dello specifico riferimento della disciplina collettiva a sistemi numerici e trasmissivi qualificati. Il livello in esame è, altresì, caratterizzato da funzioni specialistiche che richiedono un contributo
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professionale autonomo e innovativo, dove l'autonomia e l'innovazione devono coesistere, tant'è che all'esperto supporto specialistico è richiesta, come requisito concorrente e affatto alternativo, la partecipazione all'elaborazione di procedure e normative di esercizio e manutenzione degli elementi di rete di competenza, della quale non vi è traccia né vi è traccia nella descrizione delle mansioni di contributi professionali innovativi, essendo piuttosto l'attività regolata da procedure standard. All'esperto del supporto specialistico è richiesta la gestione in piena autonomia di particolari eventi anomali non diagnosticati dai sistemi di gestione, fornendo supporto professionale agli organismi operativi» (sin qui App. Roma, I sez. lav.
8.1.2024 n. 4418/203, alla quale si rinvia).
I compiti espletati dal lavoratore appellante, per contro, appaiono carenti sia della specifica e qualificata preparazione propria della figura professionale in esame e sia di quella gestione autonoma richiesta dalla relativa declaratoria, sol che si rifletta, da un lato, che lo stesso deduce in ricorso che egli si limitava a “recepire da Parte_2 parte dei dipendenti del competence center l'individuazione della causa e la relativa soluzione”, che “nel caso di mancata individuazione del problema da parte del competence center, richiedere allo stesso una nuova valutazione con analisi più approfondite” e, dall'altro, che nell'intera descrizione della gestione dei cd incident
(ossia le anomalie sui server) non si individuano affatto interventi con i profili di qualificata autonomia e di più alto grado di specializzazione richiesti dal rivendicato superiore inquadramento.
Detti profili non emergono neppure dalle attività di bonifica e tuning del monitoraggio dei sistemi, in cui il lavoratore appellante, per come dallo stesso dedotto, operava “sulla base di indicazioni provenienti dal settore Telecom GA e/o dalla responsabile per il tramite di ticket e/o a mezzo e-mail” e Parte_6 neppure nelle attività di pianificazione ed esecuzione di patching PSS di sistema operativo, attività standardizzate e svolte “interpellando e concordando le azioni necessarie con le strutture interessate” e neanche nelle attività di c.d. Pt_1
Assurance, consistite essenzialmente nel ricevere la segnalazione da parte del settore
GA, tramite ticket, e-mail, telefonicamente o a mezzo chat aziendale Pt_1 denominata comunicator, prendere in carico la segnalazione e provvedere ad analizzare il problema al fine di individuare i supporti tecnici necessari alla risoluzione dello stesso, ingaggiare i suddetti supporti tecnici, tramite ticket, e-mail, telefonicamente o a mezzo chat comunicator….nel caso in cui il problema richieda l'intervento contemporaneo di
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più gruppi, provvedere a convocare – a mezzo e-mail, telefonicamente o tramite chat comunicator – o su indicazione della referente , Sig.ra o in Pt_1 Testimone_3 autonomia – una call conference, dove comunque la soluzione del problema non è affatto affidata all'autonoma gestione dell'appellato, ma coinvolge sempre il competence center “tramite l'apertura di un ticket.
6.2. La sentenza, per contro, ha condivisibilmente riconosciuto a Parte_2
l'inquadramento nel livello 5S, sicché risulta infondato il (quarto) motivo di
[...] appello di diretto a contestare tale statuizione e inammissibile, per TE carenza di interesse, l'appello del lavoratore nella parte in cui chiede, in via subordinata,
l'attribuzione dell'inquadramento già riconosciutogli dal primo giudice.
La censura di infatti, non pone in discussione la sentenza TE appellata nella parte in cui ha ritenuto che i compiti del lavoratore fossero quelli propri della figura professionale di operatore ICT, anzi concorda con detta conclusione, ma si limita ad opporre una pretesa discrasia tra la motivazione della decisione (nella quale ci si riferisce al solo 5° livello) ed il suo dispositivo (nel quale si condanna all'inquadramento nel livello 5S), che comporta tuttavia una mera emenda della parte motiva della sentenza, essendo il dispositivo conforme a diritto.
A tale livello, infatti, appartengono «le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità». A tale livello appartiene, tra le altre, la figura dell'operatore ICT, , cioè la/il «Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze specialistiche su architetture
e sistemi ICT, esercizio delle reti informatiche, dei sistemi centralizzati di elaborazione
e software di base, prodotti di gestione delle applicazioni, prodotti e procedure di storage e trasferimento dei dati, eventualmente relazionandosi con le funzioni aziendali coinvolte, esegue le installazioni e configurazioni di prodotti Middleware nelle fasi di delivery e change dei sistemi in esercizio/collaudo; gestisce le anomalie afferenti al software Middleware ripristinandone le funzionalità; implementa le policy di sicurezza»
(di nuovo si rinvia ex art. 118 att. c.p.c. ad App. Roma, I sez. lav.
8.1.2024 n.
4418/2023).
Il CCNL Telecomunicazioni 2009-2011, al pari del successivo di rinnovo,
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espressamente riconosce la maggior professionalità dell'operatore ITC rispetto alle altre figure professionali proprie del 5° livello, attribuendogli un diverso e più favorevole trattamento economico (cfr. pag. 11 e 12 del CCNL prodotto dal e pag. Parte_2
48-49 CCNL prodotto dalla ), corrispondente al parametro 168,51. Pt_1
L'ultimo motivo di appello di infine, è infondato anche nella TE parte in cui ripropone le eccezioni di prescrizione del diritto alla qualifica e delle differenze retributive, sollevate in primo grado ed effettivamente non vagliate dal primo giudice.
La sentenza gravata, infatti, ha condannato la (reale) datrice di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate dal deposito della presente sentenza fino all'effettiva riammissione in servizio del lavoratore ed è palese che tale pretesa creditoria non possa essersi all'evidenza prescritta nella pendenza del presente giudizio.
Il c.d. diritto alla qualifica, poi, non viene in considerazione nel presente giudizio, poiché il lavoratore non ha affatto reclamato, sul presupposto delle svolgimento di mansioni superiori ex art. 2103 c.c., un inquadramento diverso e più favorevole da quello (in ipotesi) pattiziamente convenuto, ma si è limitato a dedurre che il livello professionale sin dall'inizio assegnatogli (seppur all'evidenza per fatti concludenti, tramite l'assegnazione ab origine dei compiti di operatore ICT) era quello del livello 5S riconosciuto in sentenza, con conseguente diritto a percepire la retribuzione corrispondente.
A ciò aggiungasi che, applicandosi a detto diritto l'ordinaria prescrizione decennale e datando gennaio 2012 l'inizio della prestazione lavorativa, il termine estintivo è stato pacificamente interrotto dalla notifica del ricorso di primo grado (si ricordi che la sentenza appellata è stata depositata il 21.10.2021).
7. Le contrapposte impugnazioni sono respinte e la reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per entrambi gli impugnanti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge entrambe le impugnazioni;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) dà atto che sussistono nei confronti di entrambi gli appellanti le condizioni
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oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 18.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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