Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5778 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 24446 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare”, riservata per la decisione in data 21.2.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GIANLUCA PRISCIANDARO, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO PERCUOCO, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1
avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto relativo agli anni 2020-2021 e del preventivo relativo all'anno 2022 e la conferma dell'amministratore.
La parte istante, in particolare, lamentava:
1) la violazione dell'art. 67 disp. att. c.c., sotto il profilo del divieto di delega dell'amministratore per la partecipazione all'assemblea, avendo i condomini e delegato il dott. ; Controparte_2 Controparte_3 Persona_1
2) la violazione dell'art. 1130 bis c.c., essendo il rendiconto incompleto per mancanza del libro cassa e per non aver indicato la situazione di cassa, lo stato patrimoniale, l'elenco dei creditori e dei debitori e la relazione esplicativa;
3) la sussistenza di errori, omissioni e incongruenze nei bilanci consuntivi 2020-
2021;
4) che la nomina dell'amministratore era avvenuta senza il quorum prescritto dalla legge.
Concludeva, pertanto, chiedendo:
a) la sospensione della delibera inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di apposita udienza;
b) di dichiarare la nullità ovvero di annullare la delibera del 9/6/2022, in relazione al punto 1) dell'ordine del giorno;
c) di condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite, da CP_1
attribuirsi al procuratore antistatario, e di un equo compenso per le spese di mediazione.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 Si costituiva il , che chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_4
perché infondata in fatto e diritto, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento di cui all'art. 96 III comma cpc.
In particolare, il convenuto osservava che:
- la lamentata violazione dell'art. 67 disp. att. c.c. non era stata formulata in maniera specifica e, in ogni caso, non sussisteva, in considerazione del fatto che l'amministratore era anche condomino;
- non sussisteva alcuna violazione dell'art. 1130 bis c.c., per le ragioni dettagliatamente indicate nella comparsa, alla quale si rimanda.
Rigettata, con ordinanza emessa in data 3.4.23, l'istanza di sospensione della delibera e dichiarata, con ordinanza del 2.2.24, l'inammissibilità delle prove richieste dalla parte attrice, in data 21.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, non trova accoglimento l'eccezione di decadenza dall'impugnazione per decorso del termine massimo di trenta giorni a decorrere dal
9/6/22, data dell'assemblea.
Tale eccezione veniva, infatti, tardivamente formulata solo nella nota depositata in data 1.2.24 dalla parte convenuta.
In ogni caso, tale eccezione risulta anche nel merito infondata, poiché l'impugnazione risulta tempestiva. Invero, riepilogando i fatti, si osserva:
- che il 9/6/22 si teneva l'assemblea per cui è causa;
- che l'attrice partecipava, esprimendo voto contrario in relazione a tutti gli argomenti al primo punto all'ordine del giorno (cfr. verbale in atti);
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag.
3 - che, il 4/7/2022, l'attrice depositava l'istanza di mediazione (cfr. verbale di mediazione in atti);
- che il mediatore fissava la comparizione delle parti in data 15/9/22 (cfr. verbale di cui al punto che precede) e la mediazione non andava a buon fine, per la mancata presenza del;
CP_1
- che l'attrice notificava al convenuto , in data 14/10/2022, l'atto di CP_1
citazione.
Osserva, in primo luogo, il Tribunale che l'istante era legittimata all'impugnazione, avendo espresso voto contrario in merito a tutti gli argomenti di cui al punto uno dell'ordine del giorno, nel termine di trenta giorni dall'assemblea, alla quale era stata presente.
Le modalità con cui si articolava la disciplina di tale termine, nel caso che ci occupa, nel quale è prevista la mediazione obbligatoria, erano disciplinate dall'art. 5 d.lgs
28/2010 nell'originaria formulazione, vigente fino al 30/6/2023, data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia.
In base a detto art. 5, colui che intendeva impugnare una delibera condominiale doveva depositare, nei trenta giorni dall'assemblea a cui era stato presente, l'istanza di mediazione, così interrompendo il decorso del termine di decadenza.
Successivamente, in caso di esito negativo della mediazione, questi disponeva, ex novo, del termine di trenta giorni, a decorrere dal deposito di detto verbale negativo, per l'impugnazione della delibera assembleare.
Orbene, l'attrice ha rispettato detto termine. Infatti, ella ha depositato l'istanza di mediazione il 4/7/2022 e, cioè, nei trenta giorni dall'assemblea del 9/6/22, ed ha notificato l'impugnativa della delibera il 14/10/2022 e, cioè, nei trenta giorni dal deposito del verbale negativo, avvenuto il 15/9/22.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 Questo Tribunale non ignora che, a decorrere dal 30/6/2023, data di entrata in vigore della riforma Cartabia, è stato abrogato l'art. 5 comma sesto del d. lgs 28/2010 e che la normativa ha subito un'ulteriore riformulazione con le modifiche all'art. 8 del medesimo decreto, introdotte dal c.d. correttivo Cartabia. Tuttavia, tali modifiche sono irrilevanti nel presente giudizio, al quale si applica, ratione temporis, l'art. 5 nella sua originaria formulazione.
Tanto premesso, la domanda è fondata e trova accoglimento.
In primo luogo, si osserva che la delibera di nomina o conferma dell'amministratore va adottata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio. Nel caso in esame,
l'amministratore è stato confermato con il voto favorevole della maggioranza dei condomini presenti, i quali, però, rappresentavano solo 417 millesimi e non 500, così come prescritto dalla legge.
Tuttavia, va precisato che domanda formulata dall'attrice di declaratoria della nullità di tale delibera non può essere accolta, perché la giurisprudenza collega all'ipotesi di mancato rispetto del quorum, solo la minore sanzione dell'annullamento (Cass.
Sezioni Unite 9839/2021). Consegue da quanto esposto l'annullamento, in primo luogo, per tale motivo, della delibera nella parte in cui prevedeva la conferma dell'amministratore.
Tutta la delibera di cui al punto 1) all'o.d.g., poi, è annullabile per violazione dell'art. 67 disp. att. c..c.. Tale norma, infatti, prevede espressamente il divieto assoluto di conferire deleghe all'amministratore per la partecipazione all'assemblea. Questa regola, in quanto volta a prevenire conflitti di interesse, è inderogabile e la sua violazione determina l'annullabilità della delibera.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Tale divieto sussiste anche nell'ipotesi in cui l'amministratore sia condomino, trattandosi di vizio procedurale, che incide sulla formazione della volontà assembleare, e questo a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza del conflitto di interesse e dal superamento della c.d. prova di resistenza (Cass
1662/2019 e Trib. Palermo 4942/2024).
In relazione a tale ultimo punto, in particolare, la citata sentenza del Tribunale di
Palermo si è espressa nel senso dell'invalidità della delibera, a prescindere dal superamento della c.d. prova di resistenza, poiché la riforma adottata con la legge n.
220/2012 ha stabilito il divieto di conferimento di deleghe di voto all'amministratore e tale previsione ha carattere inderogabile e assoluto.
Nel caso di specie, quindi, avendo i condomini e Controparte_2 CP_3
, per complessivi millesimi 95, conferito la delega all'amministratore, la
[...]
delibera relativa a tutto punto 1 dell'o.d.g. viene annullata.
Si osserva, infine, in relazione alla sola delibera relativa all'approvazione del rendiconto 2020/21 e del bilancio preventivo 2022, che l'annullamento viene pronunciato anche se il voto dei condomini, che avevano delegato l'amministratore, non sia stato determinante nella formazione del quorum. Come già detto e come ritenuto dal Tribunale di Palermo nella citata sentenza, infatti, la delega conferita all'amministratore non incide solo sulla validità del voto espresso in forza della delega, ma inficia la delibera nel suo complesso, incidendo sulla formazione della volontà assembleare e rendendo, quindi, non indispensabile, ai fini dell'annullamento,
l'espletamento della prova di resistenza.
Ogni altro motivo di impugnazione risulta assorbito nella presente decisione.
Le spese di lite, anche relative al procedimento di mediazione, seguono la soccombenza del e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei CP_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 26.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto. Si dispone l'attribuzione in favore dell'avv.
Gianluca Prisciandaro, dichiaratosi antistatario.
All'accoglimento della domanda attorea consegue il rigetto della domanda ex art. 96
III comma cpc proposta dalla parte convenuta nei confronti dell'attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela
Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
ogni contraria Controparte_5
istanza disattesa, così provvede:
1) annulla l'impugnata delibera del 9.6.22 con riferimento al solo punto 1) dell'o.d.g.;
2) rigetta la domanda ex art. 96 III comma cpc proposta dal convenuto nei confronti dell'attrice;
3) condanna il al pagamento delle Controparte_5
spese di lite sostenute (per questo giudizio e per il procedimento di mediazione) da , che liquida in euro 264,00 per spese ed Parte_1
2.815,05 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Gianluca Prisciandaro.
Così deciso in Napoli in data 10/06/2025
Il Giudice dott.ssa Manuela Robustella
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