Art. 1.
Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 , limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo e' dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranita' della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:
a) lire 3000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;
b) lire 5000, nel caso di inabilita' permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;
c) lire 7000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.
Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresi' aumentate dei seguenti assegni mensili:
a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
b) lire 4000; nel caso di due aventi diritto;
c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 .
Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 , limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo e' dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranita' della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:
a) lire 3000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;
b) lire 5000, nel caso di inabilita' permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;
c) lire 7000, nel caso di inabilita' permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.
Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresi' aumentate dei seguenti assegni mensili:
a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;
b) lire 4000; nel caso di due aventi diritto;
c) lire 5000, nel caso di tre o piu' aventi diritto.
Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919 .