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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4379 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 573/2022
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANDREOLI FILIPPO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FERRARA GIULIANO presente
Controparte_2
Avv. IACOPINI LUCA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Andreoli (C.F.: - PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Domenico Alberto Azuni n. 9; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
Giuliano Ferrara (C.F.: - PEC: ) C.F._4 Email_2
Luca Iacopini (C.F.: - PEC: ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/01/2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
13411/2021, pubblicata in data 04/08/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 29963/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Roma, via della Controparte_1
Camilluccia n. 741, distribuito su due piani, ove la medesima dimorava;
che a seguito di ingenti lavori di ristrutturazione dell'adiacente appartamento, parimenti distribuito su due livelli, eseguiti nell'anno 2013/2014, il convenuto proprietario effettuava una modifica non autorizzata del bocchettone di raccolta delle acque meteoriche dal suo terrazzo di copertura convogliando le acque in un pluviale privo di discendente verticale ma semplicemente posizionando un tubo in pvc orizzontale che scaricava da un'altezza di circa quattro metri l'acqua piovana su di un sottostante giardinetto a confine dei due appartamenti;
che tale abusiva modifica dello CP_3 smaltimento delle acque provenienti dal terrazzo esclusivo del convenuto comportava che le stesse, anziché essere, come in precedenza, regimentate in un pozzetto di raccolta e convogliate in un sistema fognario di raccolta delle acque bianche, si rovesciavano da una grande altezza sul predetto giardinetto non solo danneggiando le pareti poste lungo “la cascata” di acqua, ma CP_3 anche imbibendo completamente l'aiuola posta a contatto con le pareti perimetrali della casa dell'attrice; che l'acqua scaricata abusivamente nell'aiuola di confine causava gravissime infiltrazioni al piano seminterrato dell'immobile dell'attrice rendendolo del tutto inabitabile;
che il
, a fronte delle lamentele della ricorrente, modificava la modalità di smaltimento delle CP_1 acque provenienti dal suo terrazzo facendole convogliare in un pozzetto condominiale di raccolta delle acque bianche, anche se, essendo passato un lunghissimo periodo, la quantità di acqua meteorica rovesciata nell'aiuola continuava a generare danni a causa del manifestarsi per lungo tempo dei fenomeni infiltrativi e di stillicidio;
che il costo stimato per la riduzione in pristino, sia per la pavimentazione in cotto irrimediabilmente danneggiata che per il rifacimento della tinteggiatura delle pareti rovinate dalle infiltrazioni veniva quantificato in €. 7.985,04, oltre alla somma di €.
12.500,00 per il mancato utilizzo dell'immobile. Concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in riferimento all'evento dannoso denunciato e che, per l'effetto, lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni nella misura di €. 20.485,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, deduceva che, nel periodo ottobre 2012 - giugno 2013, presentava Controparte_1 agli organi competenti la comunicazione dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in Roma, via della Camilluccia n.741, affidati alla ditta Y2K Costruzioni s.a.s., oggi che eseguiva i lavori in un periodo in cui lo stesso si trovava all'estero; Controparte_2 che, a seguito delle doglianze formulate dall'attrice, a titolo di cortesia e per mantenere rapporti di buon vicinato, chiedeva alla ditta appaltatrice di intervenire sul pavimento in cotto danneggiato dalle infiltrazioni;
contestava, comunque, la fondatezza della domanda avversaria e la quantificazione dei danni, concludendo per il rigetto della domanda ed, in subordine, in caso di accoglimento, chiedendo che la ditta appaltatrice, di cui chiedeva la chiamata in causa, in caso di condanna, venisse dichiarata tenuta a manlevare l'esponente da tutti gli importi che quest'ultimo fosse eventualmente chiamato a risarcire per le causali di cui all'atto di citazione, con vittoria delle spese di lite. La
[...] si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t. contestando la Controparte_2 fondatezza della domanda avversaria sia in riferimento all'an che in riferimento al quantum;
concludeva, quindi, per il rigetto della stessa chiedendo, in subordine, di essere manlevata, in caso di condanna al risarcimento dei danni, dal direttore dei lavori, arch. , di cui chiedeva CP_4 la chiamata in causa, su indicazione della quale si era fatto luogo, per una temporanea necessità sorta durante l'esecuzione dei lavori, al posizionamento del tubo per lo smaltimento dell'acqua piovana sul terrazzo dell'immobile di proprietà del convenuto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda proposta da , dichiara la in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_2 di , a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 4.687,38; 3) rigetta Parte_1 la domanda proposta nei confronti;
4) condanna la Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice
, che liquida in €. 300,00 per spese vive ed in €. 2.800,00 per compensi, Parte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
5) dichiara compensate le spese del giudizio tra e;
6) pone definitivamente a Parte_1 Controparte_1 carico della in persona del legale rappresentante p.t., le spese di c.t.u. Controparte_2 liquidate come da separato decreto”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare il Sig. , in solido con la Controparte_1 [...]
[...] al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dalla Sig.ra Controparte_2 Parte_1
e, per l'effetto, condannare i suddetti al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma di € 4.687,38, così come stabilita dalla sentenza appellata, rivalutata all'attualità e maggiorata di interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 IV comma C.C., sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, più 15% spese generali, CPA ed IVA di legge del doppio grado, da liquidarsi secondo le disposizioni del D.M. 55/14”.
§ 5. — L'appellato con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
01/07/2022, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 345 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: 1) in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 345 c.p.c. per le ragioni meglio illustrate in narrativa, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
2) rigettare comunque l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nessun'altra domanda – oltre a quella nuova ed inammissibile avente ad oggetto la “condanna in solido” – è stata svolta nei confronti dell'esponente; 3) nel merito confermare la sentenza di primo grado in punto di esclusività della responsabilità per i fatti dedotti in causa in capo alla in qualità di Controparte_2 appaltatrice dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento dell'odierno convenuto;
4) per l'effetto ed in ogni caso condannare la a manlevare il Dott. Controparte_2 CP_1
da tutti gli importi che quest'ultimo fosse eventualmente condannato a risarcire per le
[...] causali di cui all'atto di citazione;
5) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP”.
§ 6. — All'udienza del 05/07/2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto “l'appellante ha domandato, per la prima volta, che il Sig. fosse Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni da essa subiti “in solido con la . Controparte_2
L'eccezione deve essere accolta nei limiti che seguono.
L'appellante non può chiedere la condanna al risarcimento dei danni da parte della
[...] terza chiamata in manleva da Controparte_2 Controparte_1
Inoltre, la condanna di quest'ultima è ormai passata in cosa giudicata non essendo stata impugnata la relativa statuizione.
L'appello ha pertanto ad oggetto la sola domanda già proposta in primo grado di condanna di al risarcimento dei danni. Controparte_1 § 9. — L'appello si articola in un unico motivo, rubricato: “Errore di diritto nella parte in cui condanna direttamente il terzo chiamato e non il Sig. .”. Controparte_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve, invece, del tutto escludersi la configurabilità di alcuna ipotesi di responsabilità in capo al convenuto , Controparte_1 considerato che non è stata né tempestivamente allegata né provata l'ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera con modalità tali da ridurre l'appaltatore al rango di "nudus minister", sicché la domanda nei confronti dello stesso proposta, siccome infondata, deve essere rigettata”.
Deduce l'appellante: “Tuttavia, tale decisione si pone in radicale contrasto con la giurisprudenza, la quale ritiene fermamente che la colpa dell'appaltatore non escluda la responsabilità del committente nei confronti del terzo”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore” (Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11194, Rv.
653775 - 01).
La diversa giurisprudenza richiamata dall'appellante riguarda invece l'appalto di opere pubbliche.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che il committente
[...] non si è occupato affatto dei lavori trovandosi all'estero durante il loro svolgimento. CP_1
I danni sono stati poi causati da una grave negligenza dell'appaltatore che ha posto un tubo per lo smaltimento dell'acqua piovana direttamente sul terrazzo dell'immobile di proprietà del convenuto.
È evidente l'estraneità del committente a tale scelta esecutiva riconducibile, in via esclusiva, all'appaltatore.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve esser respinto.
§ 11. — Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 1.101 ad € 5.200, tabella 12, 2° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 268,00 Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 496,00
Fase decisionale, valore medio: € 426,00
Compenso tabellare € 1.458,00
Nulla sulle spese per quanto riguarda la posizione della rimasta contumace. Controparte_2
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e a avverso la sentenza definitiva del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma n. 13411/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 1.458,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 573/2022
All'udienza collegiale del giorno 09/07/2025 ore 12:30
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ANDREOLI FILIPPO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. FERRARA GIULIANO presente
Controparte_2
Avv. IACOPINI LUCA
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 573 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Andreoli (C.F.: - PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Domenico Alberto Azuni n. 9; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
Giuliano Ferrara (C.F.: - PEC: ) C.F._4 Email_2
Luca Iacopini (C.F.: - PEC: ) ed C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Pieve di Cadore n. 30, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 26/01/2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n.
13411/2021, pubblicata in data 04/08/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 29963/2018, promosso dall'odierna appellante nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
esponendo di essere proprietaria di un immobile sito in Roma, via della Controparte_1
Camilluccia n. 741, distribuito su due piani, ove la medesima dimorava;
che a seguito di ingenti lavori di ristrutturazione dell'adiacente appartamento, parimenti distribuito su due livelli, eseguiti nell'anno 2013/2014, il convenuto proprietario effettuava una modifica non autorizzata del bocchettone di raccolta delle acque meteoriche dal suo terrazzo di copertura convogliando le acque in un pluviale privo di discendente verticale ma semplicemente posizionando un tubo in pvc orizzontale che scaricava da un'altezza di circa quattro metri l'acqua piovana su di un sottostante giardinetto a confine dei due appartamenti;
che tale abusiva modifica dello CP_3 smaltimento delle acque provenienti dal terrazzo esclusivo del convenuto comportava che le stesse, anziché essere, come in precedenza, regimentate in un pozzetto di raccolta e convogliate in un sistema fognario di raccolta delle acque bianche, si rovesciavano da una grande altezza sul predetto giardinetto non solo danneggiando le pareti poste lungo “la cascata” di acqua, ma CP_3 anche imbibendo completamente l'aiuola posta a contatto con le pareti perimetrali della casa dell'attrice; che l'acqua scaricata abusivamente nell'aiuola di confine causava gravissime infiltrazioni al piano seminterrato dell'immobile dell'attrice rendendolo del tutto inabitabile;
che il
, a fronte delle lamentele della ricorrente, modificava la modalità di smaltimento delle CP_1 acque provenienti dal suo terrazzo facendole convogliare in un pozzetto condominiale di raccolta delle acque bianche, anche se, essendo passato un lunghissimo periodo, la quantità di acqua meteorica rovesciata nell'aiuola continuava a generare danni a causa del manifestarsi per lungo tempo dei fenomeni infiltrativi e di stillicidio;
che il costo stimato per la riduzione in pristino, sia per la pavimentazione in cotto irrimediabilmente danneggiata che per il rifacimento della tinteggiatura delle pareti rovinate dalle infiltrazioni veniva quantificato in €. 7.985,04, oltre alla somma di €.
12.500,00 per il mancato utilizzo dell'immobile. Concludeva chiedendo che venisse accertata e dichiarata la responsabilità del convenuto in riferimento all'evento dannoso denunciato e che, per l'effetto, lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni nella misura di €. 20.485,00, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite. Costituitosi in giudizio, deduceva che, nel periodo ottobre 2012 - giugno 2013, presentava Controparte_1 agli organi competenti la comunicazione dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del proprio appartamento sito in Roma, via della Camilluccia n.741, affidati alla ditta Y2K Costruzioni s.a.s., oggi che eseguiva i lavori in un periodo in cui lo stesso si trovava all'estero; Controparte_2 che, a seguito delle doglianze formulate dall'attrice, a titolo di cortesia e per mantenere rapporti di buon vicinato, chiedeva alla ditta appaltatrice di intervenire sul pavimento in cotto danneggiato dalle infiltrazioni;
contestava, comunque, la fondatezza della domanda avversaria e la quantificazione dei danni, concludendo per il rigetto della domanda ed, in subordine, in caso di accoglimento, chiedendo che la ditta appaltatrice, di cui chiedeva la chiamata in causa, in caso di condanna, venisse dichiarata tenuta a manlevare l'esponente da tutti gli importi che quest'ultimo fosse eventualmente chiamato a risarcire per le causali di cui all'atto di citazione, con vittoria delle spese di lite. La
[...] si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t. contestando la Controparte_2 fondatezza della domanda avversaria sia in riferimento all'an che in riferimento al quantum;
concludeva, quindi, per il rigetto della stessa chiedendo, in subordine, di essere manlevata, in caso di condanna al risarcimento dei danni, dal direttore dei lavori, arch. , di cui chiedeva CP_4 la chiamata in causa, su indicazione della quale si era fatto luogo, per una temporanea necessità sorta durante l'esecuzione dei lavori, al posizionamento del tubo per lo smaltimento dell'acqua piovana sul terrazzo dell'immobile di proprietà del convenuto, in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) in parziale accoglimento della domanda proposta da , dichiara la in persona del Parte_1 Controparte_2 legale rappresentante p.t., responsabile dell'evento dannoso denunciato nell'atto di citazione;
2) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_2 di , a titolo di risarcimento del danno, della somma di €. 4.687,38; 3) rigetta Parte_1 la domanda proposta nei confronti;
4) condanna la Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice
, che liquida in €. 300,00 per spese vive ed in €. 2.800,00 per compensi, Parte_1 oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
5) dichiara compensate le spese del giudizio tra e;
6) pone definitivamente a Parte_1 Controparte_1 carico della in persona del legale rappresentante p.t., le spese di c.t.u. Controparte_2 liquidate come da separato decreto”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in via principale e nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza, condannare il Sig. , in solido con la Controparte_1 [...]
[...] al risarcimento di tutti i danni subìti e subendi dalla Sig.ra Controparte_2 Parte_1
e, per l'effetto, condannare i suddetti al pagamento, in favore dell'odierna appellante, della somma di € 4.687,38, così come stabilita dalla sentenza appellata, rivalutata all'attualità e maggiorata di interessi legali al tasso di cui all'art. 1284 IV comma C.C., sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, più 15% spese generali, CPA ed IVA di legge del doppio grado, da liquidarsi secondo le disposizioni del D.M. 55/14”.
§ 5. — L'appellato con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
01/07/2022, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi art. 345 c.p.c. Nel merito ha resistito all'impugnazione rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Roma, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: 1) in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ex art. 345 c.p.c. per le ragioni meglio illustrate in narrativa, con integrale conferma della sentenza di primo grado;
2) rigettare comunque l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in premessa, dichiarando che nessun'altra domanda – oltre a quella nuova ed inammissibile avente ad oggetto la “condanna in solido” – è stata svolta nei confronti dell'esponente; 3) nel merito confermare la sentenza di primo grado in punto di esclusività della responsabilità per i fatti dedotti in causa in capo alla in qualità di Controparte_2 appaltatrice dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'appartamento dell'odierno convenuto;
4) per l'effetto ed in ogni caso condannare la a manlevare il Dott. Controparte_2 CP_1
da tutti gli importi che quest'ultimo fosse eventualmente condannato a risarcire per le
[...] causali di cui all'atto di citazione;
5) con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP”.
§ 6. — All'udienza del 05/07/2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_2
§ 7. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. — Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto “l'appellante ha domandato, per la prima volta, che il Sig. fosse Controparte_1 condannato al risarcimento dei danni da essa subiti “in solido con la . Controparte_2
L'eccezione deve essere accolta nei limiti che seguono.
L'appellante non può chiedere la condanna al risarcimento dei danni da parte della
[...] terza chiamata in manleva da Controparte_2 Controparte_1
Inoltre, la condanna di quest'ultima è ormai passata in cosa giudicata non essendo stata impugnata la relativa statuizione.
L'appello ha pertanto ad oggetto la sola domanda già proposta in primo grado di condanna di al risarcimento dei danni. Controparte_1 § 9. — L'appello si articola in un unico motivo, rubricato: “Errore di diritto nella parte in cui condanna direttamente il terzo chiamato e non il Sig. .”. Controparte_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Deve, invece, del tutto escludersi la configurabilità di alcuna ipotesi di responsabilità in capo al convenuto , Controparte_1 considerato che non è stata né tempestivamente allegata né provata l'ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera con modalità tali da ridurre l'appaltatore al rango di "nudus minister", sicché la domanda nei confronti dello stesso proposta, siccome infondata, deve essere rigettata”.
Deduce l'appellante: “Tuttavia, tale decisione si pone in radicale contrasto con la giurisprudenza, la quale ritiene fermamente che la colpa dell'appaltatore non escluda la responsabilità del committente nei confronti del terzo”.
Il motivo è infondato.
Invero “In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore” (Cass. Sez. 3, 24/04/2019, n. 11194, Rv.
653775 - 01).
La diversa giurisprudenza richiamata dall'appellante riguarda invece l'appalto di opere pubbliche.
Applicando tali principi alla fattispecie in esame deve osservarsi che il committente
[...] non si è occupato affatto dei lavori trovandosi all'estero durante il loro svolgimento. CP_1
I danni sono stati poi causati da una grave negligenza dell'appaltatore che ha posto un tubo per lo smaltimento dell'acqua piovana direttamente sul terrazzo dell'immobile di proprietà del convenuto.
È evidente l'estraneità del committente a tale scelta esecutiva riconducibile, in via esclusiva, all'appaltatore.
§ 10. — In conclusione, l'appello deve esser respinto.
§ 11. — Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 1.101 ad € 5.200, tabella 12, 2° scaglione, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 268,00 Fase introduttiva del giudizio: € 268,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 496,00
Fase decisionale, valore medio: € 426,00
Compenso tabellare € 1.458,00
Nulla sulle spese per quanto riguarda la posizione della rimasta contumace. Controparte_2
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di e a avverso la sentenza definitiva del Controparte_1 Controparte_2
Tribunale ordinario di Roma n. 13411/2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere a le spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1 in complessivi € 1.458,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli