Articolo 1 della Legge 31 marzo 1980, n. 133
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30 aprile 1980
Art. 1. Articolo unico

Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma e' autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1 febbraio 1978, n. 19 , in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.

Entrata in vigore il 30 aprile 1980