Art. 1. Articolo unico
Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma e' autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1 febbraio 1978, n. 19 , in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.
Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma e' autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1 febbraio 1978, n. 19 , in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.