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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6549 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
3677/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3677/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5538/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 29.5.2023, nel procedimento n. 95074/2011 - vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni CodiceFiscale_2
Matarese, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Forio (NA),
Via S. Antonio Abate, n. 5; appellanti
e
(CF ), (cf Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (c.f ) C.F._4 Parte_4 C.F._5
(cf ), quali eredi di Parte_5 C.F._6 Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avvocati Ugo Nonno ed Elena Maria Nonno, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Forio (NA), Via Casa Patalano, n. 5; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 23.10.2025, per la quale ne è stata disposta, ex art. 127 ter cpc, la celebrazione mediante il sistema della trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza dell'11.12.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la non comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, pagina 1 di 4 dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in decisione al fine di verificare la sussistenza per l'emissione di una pronuncia di estinzione;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione alle due udienze.
Occorrono, doverose, alcune precisazioni.
In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della pagina 2 di 4 causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 cpc oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 cpc, secondo i quali, “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d.
“riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n.
149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine
"procedimenti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 5538/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 29.5.2023, nel procedimento n. 95074/2011 - vertente
, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Vinciguerra Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3677/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5538/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 29.5.2023, nel procedimento n. 95074/2011 - vertente tra
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni CodiceFiscale_2
Matarese, elettivamente domiciliati presso lo studio del loro difensore in Forio (NA),
Via S. Antonio Abate, n. 5; appellanti
e
(CF ), (cf Controparte_1 C.F._3 Parte_3
), (c.f ) C.F._4 Parte_4 C.F._5
(cf ), quali eredi di Parte_5 C.F._6 Persona_1 rappresentati e difesi dagli Avvocati Ugo Nonno ed Elena Maria Nonno, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Forio (NA), Via Casa Patalano, n. 5; appellati
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 23.10.2025, per la quale ne è stata disposta, ex art. 127 ter cpc, la celebrazione mediante il sistema della trattazione scritta, nessuna delle parti ha depositato note e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., all'udienza dell'11.12.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la non comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo, pagina 1 di 4 dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in decisione al fine di verificare la sussistenza per l'emissione di una pronuncia di estinzione;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione alle due udienze.
Occorrono, doverose, alcune precisazioni.
In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della pagina 2 di 4 causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Tenuto conto della volontà espressa con la riforma ex d.lgs. 149/2022, nonché del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, con riguardo al novellato art. 348 cpc oltre che alle previsioni contenute nell'art. 350 cpc, e attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione.
Questa conclusione, secondo una prima lettura, va confermata anche a seguito dell'introduzione del c.d. “correttivo” con il quale sono stati introdotti i commi cinque e sei dell'art. 350 cpc, secondo i quali, “L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”;
Ed invero, i predetti commi sono stati aggiunti dall'art. 3, comma 4, lett. f), del d.lgs.
31 ottobre 2024, n. 164 ma, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 164/2024 cit. si applicano ai “procedimenti” introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Si tratta di disposizione intertemporale diversa da quella introdotta con la c.d.
“riforma Cartabia”, con la quale, invece, si è stabilita l'applicazione delle norme dei capi I e II del titolo III, nonché degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile - per come modificati - anche alle “impugnazioni” proposte successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35, comma 4, d. lgs. 10/10/2022, n.
149).
Si è ad esempio sostenuto che l'art. 36 D.Lgs. n. 150 del 2011 con il termine
"procedimenti instaurati" si riferisce ai giudizi di primo grado iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In proposito, in caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in forza della specifica previsione dell'art. 643 ult. co. cod. proc. civ., la notificazione del ricorso e del decreto determina la pendenza della lite (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/10/2023, n. 28375).
La novità legislativa introdotta con il correttivo, dunque, troverà applicazione per i procedimenti iniziati in primo grado dal 28.2.2023.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 5538/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, in data 29.5.2023, nel procedimento n. 95074/2011 - vertente
, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 11.12.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra
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