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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/06/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7449/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7449/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 13.40 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. NARDELLI SILVANA Parte_1
Per l'avv. PAGLIARI MASSIMO CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti
L'avv. Nardelli dichiara che la morosità a giugno 2025 ammonta ad € 11.650,00 di cui € 10.990,00 a titolo di canoni ed € 660,00 per spese condominiali.
L'avv. Pagliari esibisce la richiesta di bonifico per € 3.300,00 fatta dal resistente a favore della
Parte_1
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona della rappresentante legale pro tempore sig.ra , con sede Parte_1 Parte_2
a Verona in via delle Argonne n. 16, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Silvana P.IVA_1
Nardelli del Foro di Verona;
ricorrente
contro
:
nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagliari e dall'avv. Sonia Dal CodiceFiscale_1
Cero del Foro di Verona;
resistente
iscritta al n. 7449/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al pagina 2 di 5 termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione notificato ritualmente;
richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale l'intimato si era opposto alla convalida dello sfratto per morosità, in quanto non sussisteva la morosità contestata e la locatrice negli anni aveva sempre dimostrato tolleranza nei ritardi dei pagamenti del canone.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per grave inadempimento del resistente, in quanto il sig. aveva omesso il CP_1
pagamento della somma di € 9.450,00 per i canoni maturati e non corrisposti o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun canone insoluto alla notificazione dell'intimazione di convalida (28/10/2024), e interessi moratori ex art. 1284, co. 4,
c.c. dalla data di notifica della domanda al saldo, con vittoria di spese e compensi di causa.
Rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito, chiedeva il rigetto della domanda di rilascio dell'immobile e di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento per mancato/ritardato pagamento dei canoni di locazione, stante la prova dell'avvenuto pagamento delle mensilità relative ai mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2023 nonché di febbraio, marzo,
luglio, settembre 2024 e dato l'imminente pagamento delle restanti mensilità (entro il mese di aprile
2025), alla luce della prolungata tolleranza, dall'anno 2012 fino all'avvio del procedimento per la pagina 3 di 5 convalida di sfratto, avvenuto in data 08/10/2024, da parte del locatore, senza contestazioni, che ha determinato un legittimo affidamento del conduttore sull'accettazione delle modalità di pagamento, che esclude il grave inadempimento, chiedeva, altresì, la concessione di un breve termine per provvedere al pagamento dei canoni arretrati e dimettere prova della sanata morosità.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
La richiesta di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, in relazione alla mancata corresponsione dei canoni di locazione maturati dal giugno 2023 e fino a giugno
2025 per complessivi € 12.480,00 oltre interessi moratori, poiché, i pagamenti intervenuti sono stati imputati dalla locatrice a debiti pregressi, va accolta.
pagina 4 di 5 Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 3.12.2012, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina il rilascio immediato dell'immobile sito in Verona e condanna il resistente al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, per complessivi € 10.990,00 oltre interessi e lo condanna, altresì, alla rifusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 3 dicembre 2012 per grave inadempimento del conduttore;
ordina il rilascio immediato dell'immobile condotto in locazione sito a Verona in via Legnago n. 39;
condanna il sig. al pagamento in favore della ricorrente, dei canoni di locazione CP_1
maturati e non corrisposti, per complessivi euro 10.990,00, oltre interessi, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 520,00, da luglio 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese legali per la fase di convalida e per quella di merito, liquidate in complessivi € 5.100,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 7449/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 18 giugno 2025 ad ore 13.40 innanzi al dott. Maurizio Martoro, sono comparsi:
Per l'avv. NARDELLI SILVANA Parte_1
Per l'avv. PAGLIARI MASSIMO CP_1
Il Giudice dichiara aperta la discussione orale ed invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti
L'avv. Nardelli dichiara che la morosità a giugno 2025 ammonta ad € 11.650,00 di cui € 10.990,00 a titolo di canoni ed € 660,00 per spese condominiali.
L'avv. Pagliari esibisce la richiesta di bonifico per € 3.300,00 fatta dal resistente a favore della
Parte_1
Il Giudice dichiara chiusa la discussione orale e dopo la camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Maurizio Martoro
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona nella persona del Giudice Unico dott. Maurizio MARTORO, all'esito della
Camera di consiglio, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
in persona della rappresentante legale pro tempore sig.ra , con sede Parte_1 Parte_2
a Verona in via delle Argonne n. 16, p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Silvana P.IVA_1
Nardelli del Foro di Verona;
ricorrente
contro
:
nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Pagliari e dall'avv. Sonia Dal CodiceFiscale_1
Cero del Foro di Verona;
resistente
iscritta al n. 7449/24 R.G.
osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, atteso che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al pagina 2 di 5 termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Richiamato, in fatto, il contenuto narrativo dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione notificato ritualmente;
richiamato il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale l'intimato si era opposto alla convalida dello sfratto per morosità, in quanto non sussisteva la morosità contestata e la locatrice negli anni aveva sempre dimostrato tolleranza nei ritardi dei pagamenti del canone.
Osservato che a seguito del mutamento del rito disposto per l'opposizione alla intimazione di sfratto per morosità, la ricorrente richiedeva che venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di locazione per grave inadempimento del resistente, in quanto il sig. aveva omesso il CP_1
pagamento della somma di € 9.450,00 per i canoni maturati e non corrisposti o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascun canone insoluto alla notificazione dell'intimazione di convalida (28/10/2024), e interessi moratori ex art. 1284, co. 4,
c.c. dalla data di notifica della domanda al saldo, con vittoria di spese e compensi di causa.
Rilevato che la parte resistente dopo il mutamento del rito, chiedeva il rigetto della domanda di rilascio dell'immobile e di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento per mancato/ritardato pagamento dei canoni di locazione, stante la prova dell'avvenuto pagamento delle mensilità relative ai mesi di giugno, settembre, ottobre e novembre 2023 nonché di febbraio, marzo,
luglio, settembre 2024 e dato l'imminente pagamento delle restanti mensilità (entro il mese di aprile
2025), alla luce della prolungata tolleranza, dall'anno 2012 fino all'avvio del procedimento per la pagina 3 di 5 convalida di sfratto, avvenuto in data 08/10/2024, da parte del locatore, senza contestazioni, che ha determinato un legittimo affidamento del conduttore sull'accettazione delle modalità di pagamento, che esclude il grave inadempimento, chiedeva, altresì, la concessione di un breve termine per provvedere al pagamento dei canoni arretrati e dimettere prova della sanata morosità.
Lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo,
attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità,
nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08).
In nessun caso il conduttore è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15).
La richiesta di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, in relazione alla mancata corresponsione dei canoni di locazione maturati dal giugno 2023 e fino a giugno
2025 per complessivi € 12.480,00 oltre interessi moratori, poiché, i pagamenti intervenuti sono stati imputati dalla locatrice a debiti pregressi, va accolta.
pagina 4 di 5 Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda della ricorrente di risoluzione del contratto di locazione, datato 3.12.2012, per grave inadempimento del resistente, per l'effetto, ordina il rilascio immediato dell'immobile sito in Verona e condanna il resistente al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti, per complessivi € 10.990,00 oltre interessi e lo condanna, altresì, alla rifusione delle spese processuali liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione datato 3 dicembre 2012 per grave inadempimento del conduttore;
ordina il rilascio immediato dell'immobile condotto in locazione sito a Verona in via Legnago n. 39;
condanna il sig. al pagamento in favore della ricorrente, dei canoni di locazione CP_1
maturati e non corrisposti, per complessivi euro 10.990,00, oltre interessi, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
condanna il resistente al pagamento dell'indennità di occupazione pari ad € 520,00, da luglio 2025 e fino al rilascio effettivo;
condanna il resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese legali per la fase di convalida e per quella di merito, liquidate in complessivi € 5.100,00, oltre accessori, anticipazioni ed iva se dovuta.
Così deciso, in Verona, il 18 giugno 2025
Il Giudice dott. Maurizio MARTORO
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