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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N.V.G. 28705/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 28705/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GARDI CLAUDIA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BAGLIONI CHIARA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE Per_ relativo ai minori: ed , nati a Torino il 10/11/2008. Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori con dimora abituale e Per_2 residenza anagrafica presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di straordinaria amministrazione che i genitori dovranno assumere nell'interesse dei medesimi, seguendo le loro attitudini e desideri.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi presi direttamente con il genitore con gli stessi conviventi anche in ragione dell'età dei ragazzi - 16 anni - e salvo diverso accordo secondo le seguenti modalità: quando si troverà in Italia, per due settimane consecutive e qualora tale periodo dovesse prolungarsi di una o più settimane, esso sarà intervallato da un week-end (dal venerdì sera alla domenica sera) in cui i minori si recheranno presso la madre, periodo che dovrà essere comunicato dal Sig. CP_1 alla Sig.ra con almeno 3 mesi di anticipo rispetto all'arrivo in Italia;
ad anni alterni il Natale e Pt_1 il Capodanno, ovvero dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni le festività
Pasquali; ad anni alterni le ulteriori festività di calendario ed eventuali “ponti” scolastici;
20 giorni, anche suddivisibili, durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il Sig. vorrà vedere i figli a Dubai, le date dei relativi soggiorni CP_1 dovranno essere concordate almeno con un mese di anticipo e tenendo nella debita considerazione gli Per_ impegni scolastici ed extrascolastici di e . Per_2
DISPONE che la casa familiare, sita in Moncalieri, Via Col di Cadibona n. 30, comprensiva di arredi
- ad eccezione di quelli che il Sig. preleverà e già oggetto di intesa tra le parti - verrà CP_1 assegnata alla Sig.ra la quale ivi risiederà con i figli minori. Pt_1
DISPONE che il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di euro 900,00 (euro 450,00 per CP_1 Pt_1 ciascun figlio), somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat, mentre, salvo diverso accordo, le spese straordinarie - mediche, scolastiche, sportive, ricreative, a mero titolo esemplificativo - saranno ripartite al 50% tra i genitori, richiamando sul punto il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del 15/3/2016.
DÀ ATTO che il Sig. , inoltre, contribuirà al pagamento dei ratei del mutuo gravante sulla CP_1 ex casa familiare corrispondendo alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1
700,00, somma che verrà rivalutata ogni 6 mesi (in riferimento al tasso variabile concordato al momento della stipula del contratto di mutuo).
DÀ ATTO che la somma destinata a contributo al mantenimento dei minori potrà essere oggetto di nuovi accordi nel caso in cui la casa coniugale venisse venduta a terzi, ovvero al momento dell'estinzione del mutuo.
DISPONE che le spese straordinarie per il cane OR verranno suddivise tra le parti nella misura del
50% ciascuno ed i figli minori lo condurranno con loro nei periodi che trascorreranno presso il padre.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 28705/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. GARDI CLAUDIA che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BAGLIONI CHIARA Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE Per_ relativo ai minori: ed , nati a Torino il 10/11/2008. Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e , non Parte_1 Controparte_1 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 05/12/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 CP_1 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori con dimora abituale e Per_2 residenza anagrafica presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni di straordinaria amministrazione che i genitori dovranno assumere nell'interesse dei medesimi, seguendo le loro attitudini e desideri.
DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo accordi presi direttamente con il genitore con gli stessi conviventi anche in ragione dell'età dei ragazzi - 16 anni - e salvo diverso accordo secondo le seguenti modalità: quando si troverà in Italia, per due settimane consecutive e qualora tale periodo dovesse prolungarsi di una o più settimane, esso sarà intervallato da un week-end (dal venerdì sera alla domenica sera) in cui i minori si recheranno presso la madre, periodo che dovrà essere comunicato dal Sig. CP_1 alla Sig.ra con almeno 3 mesi di anticipo rispetto all'arrivo in Italia;
ad anni alterni il Natale e Pt_1 il Capodanno, ovvero dal 23 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
ad anni alterni le festività
Pasquali; ad anni alterni le ulteriori festività di calendario ed eventuali “ponti” scolastici;
20 giorni, anche suddivisibili, durante le vacanze scolastiche estive, periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui il Sig. vorrà vedere i figli a Dubai, le date dei relativi soggiorni CP_1 dovranno essere concordate almeno con un mese di anticipo e tenendo nella debita considerazione gli Per_ impegni scolastici ed extrascolastici di e . Per_2
DISPONE che la casa familiare, sita in Moncalieri, Via Col di Cadibona n. 30, comprensiva di arredi
- ad eccezione di quelli che il Sig. preleverà e già oggetto di intesa tra le parti - verrà CP_1 assegnata alla Sig.ra la quale ivi risiederà con i figli minori. Pt_1
DISPONE che il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di euro 900,00 (euro 450,00 per CP_1 Pt_1 ciascun figlio), somma da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici Istat, mentre, salvo diverso accordo, le spese straordinarie - mediche, scolastiche, sportive, ricreative, a mero titolo esemplificativo - saranno ripartite al 50% tra i genitori, richiamando sul punto il Protocollo d'Intesa Magistrati-Avvocati del 15/3/2016.
DÀ ATTO che il Sig. , inoltre, contribuirà al pagamento dei ratei del mutuo gravante sulla CP_1 ex casa familiare corrispondendo alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Pt_1
700,00, somma che verrà rivalutata ogni 6 mesi (in riferimento al tasso variabile concordato al momento della stipula del contratto di mutuo).
DÀ ATTO che la somma destinata a contributo al mantenimento dei minori potrà essere oggetto di nuovi accordi nel caso in cui la casa coniugale venisse venduta a terzi, ovvero al momento dell'estinzione del mutuo.
DISPONE che le spese straordinarie per il cane OR verranno suddivise tra le parti nella misura del
50% ciascuno ed i figli minori lo condurranno con loro nei periodi che trascorreranno presso il padre.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/06/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.