Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 22/09/2025, n. 16404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16404 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10955/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10955 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Curato, Enrico Gaz ed Enrico Minnei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Universita' e della Ricerca, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
della Commissione di valutazione, nominata dal MIUR per l’ASN 2018-2020, sesto quadrimestre settore scientifico disciplinare 12E4 (Diritto dell’Unione europea), non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione, pubblicata in data non nota nel sito del MUR, con quattro voti contrari all'abilitazione e uno favorevole, di non considerare idoneo il candidato alle funzioni di professore di I fascia nel settore concorsuale 12/E4,
di tutti i verbali della Commissione composta dai proff.ri -OMISSIS-
ed ogni altro atto presupposto e o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Vincenzo Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Parte ricorrente ha partecipato alla procedura, indetta nell’anno 2018, per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alla qualifica di Professore universitario di prima fascia per il Settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea; egli ha allora proposto impugnazione in questa Sede, dolendosi dell’illegittimità del giudizio espresso dalla Commissione.
Successivamente, la stessa parte, con memoria del 10 settembre 2025, ha rappresentato di aver conseguito l’ASN in una successiva procedura; ha perciò chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con annessa condanna dell’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite in virtù del criterio della soccombenza virtuale.
Al riguardo, va evidenziato che, in linea generale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere (in quanto pronuncia di merito ) presuppone che la pretesa del ricorrente, ovvero il bene della vita al quale egli aspira, abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale in conseguenza della sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole da parte dell'Amministrazione sulla base della medesima situazione originaria, con implicito riconoscimento della illegittimità del provvedimento impugnato (in termini T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 5 febbraio 2024, n. 2202).
Orbene, il conseguimento dell’ASN in altra e successiva procedura non implica, in sé, che il giudizio negativo di cui alla prima procedura fosse illegittimo; il ricorrente afferma che la nuova Commissione abbia valutato « sostanzialmente i medesimi titoli e le medesime pubblicazioni » (pag. 1 della citata memoria): l’assunto, tuttavia, non può essere verificato dal Collegio, in quanto nel fascicolo non è stata prodotta alcuna documentazione (né a cura del ricorrente, né dall’Amministrazione, che non si è neppure costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica) relativa alle procedure in questione.
Non vi sono, pertanto, sufficienti elementi istruttori per scrutinare la soccombenza virtuale.
Nondimeno, il (documentato) conseguimento dell’ASN fa indubbiamente sì che per il ricorrente non sia più utile l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Egli potrebbe astrattamente vantare un interesse a fini risarcitori per non avere - in tesi - indebitamente ottenuto l’abilitazione nel periodo intercorso fra le due procedure; in sede nomofilattica, però, si è convincentemente affermato che la dichiarazione volta ad ottenere la pronuncia di accertamento dell’illegittimità del provvedimento ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm. « deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. » (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8): tale onere non è stato assolto nel caso di specie, avendo il ricorrente rappresentato la sopravvenienza quando i predetti termini erano già spirati.
Al Collegio, pertanto, non resta che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura e delle ragioni della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Rossi | Tito Aru |
IL SEGRETARIO