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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.302-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. CH GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa SS MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 302 -1/2025 rg. PU da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e ivi residente a[...] C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e ivi residente a[...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Bedini
- ricorrenti
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2025, e Controparte_1 CP_2 hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt.
268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, che al I comma prevede che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, intendendosi per membri della stessa famiglia, “oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016,
n. 75” (II comma).
pagina 1 di 11 Nella fattispecie, i due ricorrenti sono componenti della stessa famiglia in quanto coniugi;
comune inoltre è la causa del sovraindebitamento, per cui la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata è certamente ammissibile.
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei loro interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio
(cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, documentazione inerente a stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, con specifiche pagina 2 di 11 indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
Nella fattispecie, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Per_1 contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione
[...] depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La società Controparte_3
(P.I. ), di cui era socio insieme alla moglie e ad P.IVA_1 Controparte_1 CP_2 un terzo, è stata cancellata 18.07.2022 dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura del fallimento n. 89/2019.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto delle somme eccedenti la pensione per il fabbisogno necessario al sostentamento dei coniugi nonché delle somme derivanti dalla vendita degli immobili sottoposti a procedura esecutiva mobiliare RGE n. 191/2024 di cui è proprietario - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Nonostante non siano state CP_1 quantificate le spese di procedura, si ritiene che emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.
La domanda, pertanto, può essere accolta nei confronti di entrambi i debitori.
pagina 3 di 11 risulta titolare di due garage in Casalecchio di Reno (BO) alla Via del lavoro 23 CP_1
(identificati al catasto: immobile 1) foglio 22, particella 809, sub. 17, cat. C6, consistenza 14 mq, rendita 124,36; immobile 2) foglio 22, particella 809, sub. 18, cat. C6, consistenza 15 mq, rendita 133,25- cfr. allegato 12 alla relazione).
Sulla base della valutazione del CTU Geometra (cfr. all.13 alla relazione), Persona_2 la vendita è stata disposta rispettivamente per le udienze del 2.10.2025 ad ore 11:00 per l'immobile n.2 con un prezzo base 20.000,00 e all'udienza del 27.11.2025 per l'immobile n.1 ad un prezzo base di euro 19.000,00.
Non si condivide la richiesta di interruzione della procedura esecutiva avanzata dal
Gestore. Ed invero, il richiamo dell'art. 270, III comma, CCI all'art. 150 CCI, consente di applicare l'art. 210, VI comma CCI, ai sensi del quale “Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile;
altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori”. È, pertanto, prevista la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, con la previsione che il mancato subentro (a meno che non si tratti di creditore fondiario) comporta l'improseguibilità della procedura esecutiva. Il Liquidatore, ai sensi dell'art. 274 CCI, potrà non subentrare alla procedura, previa indicazione al giudice delegato nel programma di liquidazione, nella sola ipotesi in cui tale la liquazione dei beni sia più vantaggiosa per i creditori nell'ambito della procedura di sovraindebitamento piuttosto che in quella esecutiva immobiliare in corso.
Atteso che non emerge dal ricorso né dalla relazione (nonché dalla documentazione allegata) a che titolo i ricorrenti abitino nell'immobile in cui risultano residenti (cfr. allegati 26 e 27 al ricorso), ma che dall'allegato 20 al ricorso (primo trimestre) risulta essere stato accreditato a favore di la somma di euro 49.563,22 da FideuramVita in data CP_2
16.01.2020 e che in data 20.1.2020 l'istante ha predisposto due diversi bonifici del valore complessivo di euro 49.000,00 a favore di con causale “GIROFONDI Parte_1
PER ACQUISTO IMMOBILE”, circostanza che potrebbe configurare atto distrattivo del patrimonio in danno dei creditori, appare necessario che il Liquidatore effettui opportune verifiche in merito.
Come già osservato, i ricorrenti non risultano proprietari – secondo la documentazione in atti – di alcun bene bene mobile registrato.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che i ricorrenti siano titolari di rapporti di conti corrente e di carte prepagate e libretti di risparmio sui quali risulterebbero giacenti delle pagina 4 di 11 somme di denaro. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento della pensione nella misura riservata al mantenimento dei debitori, devono ritenersi acquisite alla procedura. percepisce saltuariamente un importo mensile netto di euro 325,25, derivante CP_1 dallo svolgimento della professione di referente tecnico per l'impresa individuale
Termoidraulica Tagliavini s.r.l.s. e di docente. Il ricorrente riveste anche la carica di responsabile tecnico e procuratore speciale della medesima società, sicché il Liquidatore dovrà verificare i rapporti dell'istante con la società al fine di destinare in favore della procedura i proventi derivanti da tali prestazioni.
I redditi degli istanti derivano dalle pensioni erogate dall' CP_4 Controparte_1 percepisce un importo pari ad euro 1.428,53 circa al mese, attualmente sottoposta a cessione del quinto per euro 301,00 (complessivi euro 1.729,53 al netto della cessione), oltre ad un supplemento per la pensione e una prestazione per “categoria Inail- rendita Inail” per euro
425,00 al mese, mentre percepisce un importo pari ed euro 1.468,90 circa al CP_2 mese, attualmente sottoposta a cessione del quinto per euro 330,00 (euro 1.798,00 circa al netto della cessione).
Con riferimento alle summenzionate cessioni volontarie del quinto della pensione in essere, rileva significare che - al pari di quanto previsto nella ipotesi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio/pensione – la cessione/assegnazione delle somme non avrebbe esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione/cessione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale pagina 5 di 11 contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).
Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553
c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. “sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).
Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni pagina 6 di 11 del quinto dello stipendio/pensione devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.
Allo stato appare opportuno rideterminare in euro 1.900 complessivi le spese necessarie al mantenimento, riducendo o espungendo quelle che appaiono sproporzionate e/o non suffragate da adeguata documentazione.
Può dunque essere lasciata nella disponibilità di la somma mensile netta Controparte_1 di euro 900,00 per tredici mensilità e nella disponibilità di la somma mensile di CP_2 euro 1.000,00 per tredici mensilità (considerate le maggiori spese sanitarie documentate); gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott. Per_1 già dotato della necessaria esperienza e professionalità.
[...] Controparte_5
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche quello di valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso delle Advisors del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI. Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio
2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato pagina 8 di 11 passivo, esamini specificamente eventuali contratti di finanziamento conclusi dai consumatori al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. CP_2
C.F._2
Entrambi residenti a[...];
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa SS EL;
n o m i n a
Liquidatore il dott. già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in pagina 9 di 11 rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato, prendendo posizione sul subentro nell'ambito della procedura esecutiva RGE n.191/2024;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI (tenendo conto delle prescrizioni sopra indicate) e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
pagina 10 di 11 − chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
o r d i n a la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di la somma mensile Controparte_1 netta di euro 900,00 per tredici mensilità e nella disponibilità di la CP_2 somma mensile netta di euro 1.000,00 per tredici mensilità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 28 ottobre 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
SS EL CH EL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. CH GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI - Giudice
Dott.ssa SS MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 302 -1/2025 rg. PU da:
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e ivi residente a[...] C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. CP_2
e ivi residente a[...] C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca Bedini
- ricorrenti
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2025, e Controparte_1 CP_2 hanno presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt.
268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
L'istanza è stata proposta con un ricorso congiunto da entrambi i ricorrenti in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 66 CCI, che al I comma prevede che “i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”, intendendosi per membri della stessa famiglia, “oltre al coniuge i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016,
n. 75” (II comma).
pagina 1 di 11 Nella fattispecie, i due ricorrenti sono componenti della stessa famiglia in quanto coniugi;
comune inoltre è la causa del sovraindebitamento, per cui la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata è certamente ammissibile.
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo i ricorrenti la residenza, corrispondente al centro principale dei loro interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio
(cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, documentazione inerente a stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, con specifiche pagina 2 di 11 indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
Nella fattispecie, a corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, dott. Per_1 contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione
[...] depositata dai ricorrenti in allegazione alla domanda, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei debitori, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che i ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI in quanto i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La società Controparte_3
(P.I. ), di cui era socio insieme alla moglie e ad P.IVA_1 Controparte_1 CP_2 un terzo, è stata cancellata 18.07.2022 dal Registro delle Imprese a seguito della chiusura del fallimento n. 89/2019.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”. È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto delle somme eccedenti la pensione per il fabbisogno necessario al sostentamento dei coniugi nonché delle somme derivanti dalla vendita degli immobili sottoposti a procedura esecutiva mobiliare RGE n. 191/2024 di cui è proprietario - che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Nonostante non siano state CP_1 quantificate le spese di procedura, si ritiene che emergano elementi sufficienti per riscontrare positivamente l'attestazione.
La domanda, pertanto, può essere accolta nei confronti di entrambi i debitori.
pagina 3 di 11 risulta titolare di due garage in Casalecchio di Reno (BO) alla Via del lavoro 23 CP_1
(identificati al catasto: immobile 1) foglio 22, particella 809, sub. 17, cat. C6, consistenza 14 mq, rendita 124,36; immobile 2) foglio 22, particella 809, sub. 18, cat. C6, consistenza 15 mq, rendita 133,25- cfr. allegato 12 alla relazione).
Sulla base della valutazione del CTU Geometra (cfr. all.13 alla relazione), Persona_2 la vendita è stata disposta rispettivamente per le udienze del 2.10.2025 ad ore 11:00 per l'immobile n.2 con un prezzo base 20.000,00 e all'udienza del 27.11.2025 per l'immobile n.1 ad un prezzo base di euro 19.000,00.
Non si condivide la richiesta di interruzione della procedura esecutiva avanzata dal
Gestore. Ed invero, il richiamo dell'art. 270, III comma, CCI all'art. 150 CCI, consente di applicare l'art. 210, VI comma CCI, ai sensi del quale “Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile;
altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori”. È, pertanto, prevista la facoltà del Liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive pendenti, con la previsione che il mancato subentro (a meno che non si tratti di creditore fondiario) comporta l'improseguibilità della procedura esecutiva. Il Liquidatore, ai sensi dell'art. 274 CCI, potrà non subentrare alla procedura, previa indicazione al giudice delegato nel programma di liquidazione, nella sola ipotesi in cui tale la liquazione dei beni sia più vantaggiosa per i creditori nell'ambito della procedura di sovraindebitamento piuttosto che in quella esecutiva immobiliare in corso.
Atteso che non emerge dal ricorso né dalla relazione (nonché dalla documentazione allegata) a che titolo i ricorrenti abitino nell'immobile in cui risultano residenti (cfr. allegati 26 e 27 al ricorso), ma che dall'allegato 20 al ricorso (primo trimestre) risulta essere stato accreditato a favore di la somma di euro 49.563,22 da FideuramVita in data CP_2
16.01.2020 e che in data 20.1.2020 l'istante ha predisposto due diversi bonifici del valore complessivo di euro 49.000,00 a favore di con causale “GIROFONDI Parte_1
PER ACQUISTO IMMOBILE”, circostanza che potrebbe configurare atto distrattivo del patrimonio in danno dei creditori, appare necessario che il Liquidatore effettui opportune verifiche in merito.
Come già osservato, i ricorrenti non risultano proprietari – secondo la documentazione in atti – di alcun bene bene mobile registrato.
Dalla documentazione prodotta emerge altresì che i ricorrenti siano titolari di rapporti di conti corrente e di carte prepagate e libretti di risparmio sui quali risulterebbero giacenti delle pagina 4 di 11 somme di denaro. Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento della pensione nella misura riservata al mantenimento dei debitori, devono ritenersi acquisite alla procedura. percepisce saltuariamente un importo mensile netto di euro 325,25, derivante CP_1 dallo svolgimento della professione di referente tecnico per l'impresa individuale
Termoidraulica Tagliavini s.r.l.s. e di docente. Il ricorrente riveste anche la carica di responsabile tecnico e procuratore speciale della medesima società, sicché il Liquidatore dovrà verificare i rapporti dell'istante con la società al fine di destinare in favore della procedura i proventi derivanti da tali prestazioni.
I redditi degli istanti derivano dalle pensioni erogate dall' CP_4 Controparte_1 percepisce un importo pari ad euro 1.428,53 circa al mese, attualmente sottoposta a cessione del quinto per euro 301,00 (complessivi euro 1.729,53 al netto della cessione), oltre ad un supplemento per la pensione e una prestazione per “categoria Inail- rendita Inail” per euro
425,00 al mese, mentre percepisce un importo pari ed euro 1.468,90 circa al CP_2 mese, attualmente sottoposta a cessione del quinto per euro 330,00 (euro 1.798,00 circa al netto della cessione).
Con riferimento alle summenzionate cessioni volontarie del quinto della pensione in essere, rileva significare che - al pari di quanto previsto nella ipotesi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio/pensione – la cessione/assegnazione delle somme non avrebbe esaurito i suoi effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto;
di conseguenza se l'assegnazione/cessione continuasse a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale del solo creditore che ha agito in sede esecutiva in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità, ledendo altresì il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
La procedura di Liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma Ibis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale pagina 5 di 11 contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma, CCI attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCI che richiama gli artt. 143, 150 e 151 CCI).
Con riferimento all'analoga ipotesi di fallimento, la Corte di legittimità, ha avuto modo di affermare che “in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553
c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina
l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);
Si ritiene che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. “sebbene la I. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta (l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019).
Dunque, in continuità all'orientamento già espresso da questo Tribunale in punto a cessioni del quinto dello stipendio sotto il vigore della legge n. 3/2012, sia l'assegnazione di quote di stipendio in esito a pignoramento presso terzi che le trattenute derivanti da cessioni pagina 6 di 11 del quinto dello stipendio/pensione devono cessare in quanto inopponibili alla procedura dopo la sua apertura.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste dei debitori.
Allo stato appare opportuno rideterminare in euro 1.900 complessivi le spese necessarie al mantenimento, riducendo o espungendo quelle che appaiono sproporzionate e/o non suffragate da adeguata documentazione.
Può dunque essere lasciata nella disponibilità di la somma mensile netta Controparte_1 di euro 900,00 per tredici mensilità e nella disponibilità di la somma mensile di CP_2 euro 1.000,00 per tredici mensilità (considerate le maggiori spese sanitarie documentate); gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
pagina 7 di 11 Nel caso di specie, si considera opportuno confermare quale Liquidatore il dott. Per_1 già dotato della necessaria esperienza e professionalità.
[...] Controparte_5
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche quello di valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso delle Advisors del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI. Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio
2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato pagina 8 di 11 passivo, esamini specificamente eventuali contratti di finanziamento conclusi dai consumatori al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
C.F._1
nata a [...] il [...], C.F. CP_2
C.F._2
Entrambi residenti a[...];
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa SS EL;
n o m i n a
Liquidatore il dott. già Gestore della Crisi, dando atto che entro due giorni Persona_1 dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a ai debitori di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza ai debitori, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in pagina 9 di 11 rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati dei ricorrenti diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni dei debitori (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste dei debitori;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni dei debitori e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato, prendendo posizione sul subentro nell'ambito della procedura esecutiva RGE n.191/2024;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI (tenendo conto delle prescrizioni sopra indicate) e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
pagina 10 di 11 − chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
o r d i n a la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità di la somma mensile Controparte_1 netta di euro 900,00 per tredici mensilità e nella disponibilità di la CP_2 somma mensile netta di euro 1.000,00 per tredici mensilità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che i ricorrenti hanno quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all' OCC/Liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 28 ottobre 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
SS EL CH EL
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