Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/05/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8086/2020 R.G., avente per oggetto:
“responsabilità extracontrattuale”;
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppa Maria Rita CIMINO giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, p.i. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Eleonora Lo
Nardo giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 6 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Preliminarmente va osservato che all'udienza del 6 maggio 2025 il difensore di parte attrice ha rinunciato agli atti di causa;
il difensore di parte convenuta non ha accettato la rinuncia (cfr. verbale in atti).
Innanzitutto, va detto che entrambi i difensori sono muniti di procura speciale alla rinuncia e all'accettazione, considerato che nelle
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procure di lite in atti).
Orbene, la rinuncia agli atti del giudizio di cognizione consiste nell'espressa dichiarazione dell'attore di voler porre fine al processo senza giungere ad una pronuncia di merito sulla domanda da lui proposta e deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.
«L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio – ex art. 306 c.p.c. – esige l'accettazione della parte nei cui
confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio,
anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non
abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non
abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che
conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le
spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, comma 4, cit., devono essere
poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la
fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte
nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo
della declaratoria di estinzione del giudizio» (cfr. in questo senso Cass.
n.9066/2002).
Nella specie, quindi, la non accettazione da parte del comune non è
motivo ostativo alla declaratoria di estinzione del presente procedimento, considerato che appunto il comune, non avendo formulato alcuna domanda, non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Indi, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
2 Il rinunciate deve rimborsare le spese alla controparte ai sensi dell'art. 306, ult. co., c.p.c.
Le dette spese devono essere liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia sulla base del
quantum della domanda risarcitoria (da euro 26.001,00 a euro
52.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
8086/2025 R.G., dichiara l'estinzione del presente giudizio.
Condanna al rimborso in favore del Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 7.616,00 per compensi, di cui euro 1.701,00 fase di studio, euro 1.204,00 per fase introduttiva, euro 1.806,00 per fase istruttoria-trattazione ed euro 2.905,00 per fase decisionale, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 9 maggio 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GI CO
(dott.ssa Grazia Longo)
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