Decreto cautelare 27 ottobre 2022
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/12/2025, n. 7789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7789 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07789/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04974/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4974 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maresca, Donato Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Maresca in PO, via G. Sanfelice 38;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di PO, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di PO, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in PO, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto del Questore di PO n-OMISSIS- del 20.10.2022 – notificato in pari data - recante “la sospensione per giorni 15 (quindici), decorsi due giorni dalla data di notifica, delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il -OMISSIS- e “l’affissione all’esterno del locale di un cartello con la seguente dicitura “chiuso su disposizione del Questore ai sensi dell’art. 100 TULPS”; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di PO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. LI LI Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 4974 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere titolare e gestore di un piccolo bar recante insegna “-OMISSIS-
- che, in data 9.7.2022, agenti della Polizia locale, durante lo svolgimento del servizio per il controllo della vendita e somministrazione di bevande alcoliche a persone di minore età, nell’espletare la propria attività in abiti civili all’altezza del civico 12 fuori al bar denominato -OMISSIS-“avevano modo di avvistare tre ragazzini - successivamente identificati e aventi due di essi 16 anni e uno 15 anni - che entravano in detto locale e ne uscivano con -OMISSIS-;
- che, pertanto, la Questura di PO decretava, con il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 100 TULPS la sospensione per 15 giorni della licenza di somministrazione (decorsi due giorni dalla notifica) e la chiusura dell’esercizio.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
Con decreto n. 1888/2022 l’istanza cautelare veniva respinta; all’udienza camerale del 15.11.2022, la parte ricorrente rinunziava alla sospensiva.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 novembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 100 t.u.l.p.s., atteso che il locale non è abituale ritrovo di persone pregiudicate, ma piuttosto di universitari e di turisti e non sussiste alcun pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini tanto più in presenza di una unica, isolata e presunta – in quanto oggetto di approfondimento in sede penale – violazione delle disposizioni in materia di vendita di bevande alcoliche ai minori; l’episodio isolato della vendita – di sabato sera e dunque nel giorno di maggiore affluenza - di due birre a dei sedicenni, per quanto stigmatizzabile e peraltro punibile e punito ai sensi di altre disposizioni, non può di per sé determinare una pericolosità per la pubblica sicurezza; 2) la somministrazione di due birre a due ragazzi sedicenni, lungi dal comportare la sospensione della licenza al limite è sanzionabile con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare tra i 250 ed i 1000 euro (art. 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125); 3) il provvedimento impugnato è affatto da carenza istruttoria e motivazionale poiché da un lato sono richiamati atti e condotte che non hanno alcuna rilevanza e/o attinenza – neppure come antecedente - con la fattispecie dell’art. 100 TULPS; dall’altro lato è ben chiaro alla stessa Amministrazione procedente quali eventualmente siano davvero i presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione del medesimo art. 100 e i suoi limiti e un tale approfondimento non sia stato autonomamente compiuto nella specie in relazione alla vicenda descritta nella nota propulsiva della Polizia locale; 4) benché il provvedimento preveda la sospensione per 15 giorni, nel notificare il provvedimento gli agenti, tuttavia, in data 20.10.2022 hanno contestualmente proceduto alla chiusura dell’esercizio con apposizione all’esterno dell’apposito cartello, sicché l’effetto è quello di una la chiusura dell’esercizio commerciale per 17 giorni in violazione del termine di quindici giorni del citato articolo 9 legge 287 del 1991 e senza alcuna specifica motivazione.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, come rilevato all’odierna udienza ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., il periodo per cui era stata disposta la chiusura del locale (quindici giorni) è scaduto da tempo e non risulta proposta una domanda risarcitoria.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura processuale della decisione, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione di PO, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 4974 dell’anno 2022 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
LI LI Di PO, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LI LI Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.