TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3949
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per violazione principi costituzionali (capacità contributiva, eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, riserva di legge, legalità, sindacabilità atti amministrativi)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. (riserva di legge).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per contrasto con principi UE (libertà di impresa, concorrenza, legittimo affidamento, evidenza pubblica) e CEDU (art. 1 Prot. Add. CEDU)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Ha altresì escluso la violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, poiché il payback opera sul fatturato complessivo e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva tetti di spesa e violazione legittimo affidamento, certezza del diritto, buona fede

    La fissazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma il tetto nazionale era già noto dal 2014. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali derivanti dalla normativa vigente fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011 e art. 9 ter d.l. 78/2015 per scorporo errato costo servizio da dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tale aspetto, ritenendo la disciplina ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa (L. 241/1990) e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, implicando che l'istruttoria e la motivazione siano state adeguate.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per violazione principi costituzionali (capacità contributiva, eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, riserva di legge, legalità, sindacabilità atti amministrativi)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. (riserva di legge).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per contrasto con principi UE (libertà di impresa, concorrenza, legittimo affidamento, evidenza pubblica) e CEDU (art. 1 Prot. Add. CEDU)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Ha altresì escluso la violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, poiché il payback opera sul fatturato complessivo e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva tetti di spesa e violazione legittimo affidamento, certezza del diritto, buona fede

    La fissazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma il tetto nazionale era già noto dal 2014. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali derivanti dalla normativa vigente fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011 e art. 9 ter d.l. 78/2015 per scorporo errato costo servizio da dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tale aspetto, ritenendo la disciplina ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa (L. 241/1990) e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, implicando che l'istruttoria e la motivazione siano state adeguate.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per violazione principi costituzionali (capacità contributiva, eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, riserva di legge, legalità, sindacabilità atti amministrativi)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. (riserva di legge).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per contrasto con principi UE (libertà di impresa, concorrenza, legittimo affidamento, evidenza pubblica) e CEDU (art. 1 Prot. Add. CEDU)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Ha altresì escluso la violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, poiché il payback opera sul fatturato complessivo e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva tetti di spesa e violazione legittimo affidamento, certezza del diritto, buona fede

    La fissazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma il tetto nazionale era già noto dal 2014. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali derivanti dalla normativa vigente fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011 e art. 9 ter d.l. 78/2015 per scorporo errato costo servizio da dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tale aspetto, ritenendo la disciplina ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa (L. 241/1990) e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, implicando che l'istruttoria e la motivazione siano state adeguate.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per violazione principi costituzionali (capacità contributiva, eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, riserva di legge, legalità, sindacabilità atti amministrativi)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. (riserva di legge).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per contrasto con principi UE (libertà di impresa, concorrenza, legittimo affidamento, evidenza pubblica) e CEDU (art. 1 Prot. Add. CEDU)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Ha altresì escluso la violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, poiché il payback opera sul fatturato complessivo e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva tetti di spesa e violazione legittimo affidamento, certezza del diritto, buona fede

    La fissazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma il tetto nazionale era già noto dal 2014. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali derivanti dalla normativa vigente fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011 e art. 9 ter d.l. 78/2015 per scorporo errato costo servizio da dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tale aspetto, ritenendo la disciplina ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa (L. 241/1990) e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, implicando che l'istruttoria e la motivazione siano state adeguate.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per violazione principi costituzionali (capacità contributiva, eguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, riserva di legge, legalità, sindacabilità atti amministrativi)

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, escludendo la violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 23 Cost. (riserva di legge).

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011, art. 1, comma 131, lett. b) L. 228/2012, art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis d.l. 78/2015 per contrasto con principi UE (libertà di impresa, concorrenza, legittimo affidamento, evidenza pubblica) e CEDU (art. 1 Prot. Add. CEDU)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, dato che le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Ha altresì escluso la violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica, poiché il payback opera sul fatturato complessivo e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo CSR 181/2019 per fissazione retroattiva tetti di spesa e violazione legittimo affidamento, certezza del diritto, buona fede

    La fissazione del tetto di spesa regionale è avvenuta nel 2019, ma il tetto nazionale era già noto dal 2014. Le imprese dovevano considerare l'alea e i rischi contrattuali derivanti dalla normativa vigente fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione art. 17, comma 1, lett. c) d.l. 98/2011 e art. 9 ter d.l. 78/2015 per scorporo errato costo servizio da dispositivo medico

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tale aspetto, ritenendo la disciplina ragionevole e proporzionata.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa (L. 241/1990) e eccesso di potere per difetto istruttoria e motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, implicando che l'istruttoria e la motivazione siano state adeguate.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La giurisdizione appartiene al giudice ordinario poiché gli atti regionali hanno natura meramente attuativa ed esecutiva, senza esercizio di potere autoritativo, configurando un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale art. 7 d.l. 95/2025 per violazione principi costituzionali (eguaglianza, diritto di azione, concorrenza)

    La questione di costituzionalità è irrilevante poiché la ricorrente non ha provato di aver beneficiato della disposizione normativa in questione (non ha effettuato il pagamento ridotto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4B, sentenza 02/03/2026, n. 3949
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3949
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo