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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3469/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Isabella Darra
E
Tomas De JU Gonzalez De AS
Avv.ti Belkis Espinal Ceballos e Alessio Fiorillo
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
Per
e Per_2, sono affidati a entrambi i genitori in regime di affidamento 2) i figli minori,
condiviso, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno la residenza presso la madre,
nella casa familiare in Roma, Circonvallazione Appia, 25.
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) Il padre, salvo diverso accordo e tenuto conto della circostanza che lo stesso, per la qualifica lavorativa di Per_3 e per il tipo di funzioni svolte, è soggetto a trasferte nel corso dell'anno per diversi giorni consecutivi, frequenterà i minori, anche portandoli e tenendoli con sé presso la sua abitazione sita in Roma, Via Manlio Torquato n. 40, con le seguenti modalità:
a) nei periodi in cui egli non sarà impegnato fuori Roma per motivi di lavoro:
- a fine settimana alternati, dalle ore 16 del venerdì, con prelievo da scuola (o dalla abitazione materna nei periodi di vacanza) fino alla mattina del lunedì immediatamente successivo, quando li accompagnerà a scuola (o presso la madre, nei periodi di vacanza, in questo caso entro le ore
9.00);
- nella settimana in cui il padre avrà i bambini durante il fine settimana, potrà averli con sé il lunedì
o il martedì pomeriggio, dalle ore 16, con prelievo da scuola (o dalla abitazione materna nei periodi di vacanza) fino alla mattina del giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola (o presso la madre, nei periodi di vacanza, in questo caso entro le ore 9.00);
- nella settimana in cui il padre non avrà i bambini durante il fine settimana, potrà averli con sé il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16, con prelievo da scuola (o dalla abitazione materna nei periodi di vacanza) fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o presso la madre, nei periodi di vacanza, in questo caso entro le ore 9.00).
b) Nei periodi in cui il sig. De JU Gonzalez De AS sarà impegnato fuori Roma per motivi di lavoro:
- i bambini resteranno con la madre, con la possibilità per il padre di recuperare i giorni di propria spettanza persi al suo rientro, nella settimana successiva, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori medesimi.
c) Nel periodo estivo: i genitori avranno la possibilità di godere di un periodo di vacanza con i figli per tre settimane complessive, di cui due consecutive nel mese di agosto e una terza a settembre,
secondo la seguente alternanza: - negli anni pari, i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre dal giorno 1 al giorno 15 del mese di agosto, nonché la prima settimana di settembre. Passeranno le vacanze con la madre dal giorno 16 al giorno 31 agosto e la seconda settimana di settembre.
Viceversa, negli anni dispari, i minori trascorreranno detto periodo con il padre dal giorno 15 al giorno 31 agosto, nonché la seconda settimana di settembre. Trascorreranno invece le vacanze con la madre dal giorno 1° agosto al giorno 15 agosto e la prima settimana di settembre.
Per il restante periodo, si seguirà la turnazione relativa a tutto l'anno.
Qualora, in un determinato anno, una delle Parti non possa rispettare la suddetta turnazione per motivate ragioni di lavoro e/o salute, l'altra parte si renderà disponibile a trovare la soluzione che consenta il più possibile un'equa ripartizione delle vacanze estive con i minori fra i genitori.
d) Vacanze natalizie e pasquali: saranno trascorse dai minori per un eguale periodo di giorni continuativi con entrambi i genitori, seguendo il rito dell'alternanza, secondo il quale:
- negli anni pari, i minori trascorreranno la prima parte delle festività Natalizie e Pasquali con il padre, mentre negli anni dispari la seconda parte. Le restanti metà con la madre, secondo la suddetta alternanza.
e) Compleanni: i minori trascorreranno con il padre o la madre, il giorno dei loro rispettivi compleanni a prescindere dalle turnazioni stabilite, ed altresì il giorno dei propri stessi compleanni con l'uno e l'altro genitore, con modalità da concordarsi volta per volta.
f) i genitori dei minori si danno reciprocamente atto che, in occasione di eventi sportivi particolari afferenti i medesimi (ad es. gare e saggi sportivi) o di eventi sociali (ad es. cene di fine anno scolastico o sportivo), ad entrambi sarà consentito presenziare, a prescindere dalle turnazioni dei rispettivi diritti di visita con i minori stessi.
5) La casa familiare sita in Roma, in Circonvallazione Appia, 25, di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, verrà assegnata, completa degli arredi e corredi, alla sig.ra Pt_2, la quale continuerà ad abitarvi con i figli, come anche sopra esposto ed il sig. De JU Gonzalez De
AS se ne allontanerà contemporaneamente alla sottoscrizione del presente accordo,
consegnando all'uopo, alla sig.ra Pt_1 le relative chiavi. Entro tale data, i coniugi si impegnano sin d'ora, effettuata previamente una ricognizione degli oggetti di esclusiva proprietà dell'uno o dell'altro contenuti nella casa familiare, a provvedere alla spartizione tra di loro degli stessi.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi, in virtù delle rispettive condizioni lavorative attuali, a tempo indeterminato per il sig. De JU Gonzalez De
AS e a tempo determinato per la sig.ra Pt_1, economicamente autonomi;
Per 7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e Per 2, versando per ciascuno di essi, la somma di Euro 600,00 mensili, per un totale di € 1.200,00 mensili, oltre indicizzazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
8) I coniugi divideranno, nella misura del 50% ciascuno, la rata del mutuo da entrambi sottoscritto presso l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'acquisto della casa familiare sita in Roma,
Circonvallazione Appia, 25, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le spese di assicurazione della casa. Inoltre, saranno divise, nella misura del 50% ciascuno, le spese per la baby-sitter, di cui entrambi i coniugi potranno avvalersi nei giorni di rispettiva spettanza.
9) I figli minori, beneficiari dell'assicurazione medica aziendale relativa all'occupazione lavorativa del sig. De JU Gonzalez De AS ed a carico di quest'ultimo, continueranno a beneficiare della predetta assicurazione attualmente sottoscritta, nonché per quelle sottoscritte in futuro tra le medesime parti ed alle medesime condizioni.
10) Fatto salvo quanto precede, il padre contribuirà inoltre al pagamento delle spese straordinarie
Per per i figli e Per_2 nella misura del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà a carico della sig.ra Pt 1 in conformità con quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il COA di
,
Roma in data 17.12.2014, di cui i coniugi hanno preso visione, nonché sottoscritto e che viene allegato al presente ricorso.
11) Le condizioni economiche suindicate in favore dei figli minori a carico del padre, sono determinate alla stregua delle risorse economiche in possesso del sig. De JU Gonzalez De
AS da reddito di lavoro dipendente (ad oggi costituito anche da indennità per trasferte all'estero relative ad accordi contrattuali internazionali dell'azienda datrice di lavoro) al momento della sottoscrizione del presente atto, fatto salvo la sopravvenienza di nuove circostanze che giustificano la revisione delle predette condizioni.
12) Le detrazioni fiscali e i contributi alla famiglia, quali Assegno Unico e simili, saranno equamente divisi (50% ciascuno) tra madre e padre.
13) Il sig. De JU Gonzalez De AS si obbliga altresì a cambiare la propria residenza entro e non oltre il 31.03.2024, con l'impegno da parte della sig.ra Pt_1 a fornire al medesimo tutta la corrispondenza a quest'ultimo indirizzata successivamente al suo allontanamento dalla casa familiare.
14) I coniugi si rilasciano sin d'ora il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in Buenos Aires (Argentina) il
26.11.2018;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della
,presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 parte
II, atto n. 00005 serie C07);
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 3469/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Isabella Darra
E
Tomas De JU Gonzalez De AS
Avv.ti Belkis Espinal Ceballos e Alessio Fiorillo
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
"1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
Per
e Per_2, sono affidati a entrambi i genitori in regime di affidamento 2) i figli minori,
condiviso, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno la residenza presso la madre,
nella casa familiare in Roma, Circonvallazione Appia, 25.
3) Le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) Il padre, salvo diverso accordo e tenuto conto della circostanza che lo stesso, per la qualifica lavorativa di Per_3 e per il tipo di funzioni svolte, è soggetto a trasferte nel corso dell'anno per diversi giorni consecutivi, frequenterà i minori, anche portandoli e tenendoli con sé presso la sua abitazione sita in Roma, Via Manlio Torquato n. 40, con le seguenti modalità:
a) nei periodi in cui egli non sarà impegnato fuori Roma per motivi di lavoro:
- a fine settimana alternati, dalle ore 16 del venerdì, con prelievo da scuola (o dalla abitazione materna nei periodi di vacanza) fino alla mattina del lunedì immediatamente successivo, quando li accompagnerà a scuola (o presso la madre, nei periodi di vacanza, in questo caso entro le ore
9.00);
- nella settimana in cui il padre avrà i bambini durante il fine settimana, potrà averli con sé il lunedì
o il martedì pomeriggio, dalle ore 16, con prelievo da scuola (o dalla abitazione materna nei periodi di vacanza) fino alla mattina del giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola (o presso la madre, nei periodi di vacanza, in questo caso entro le ore 9.00);
- nella settimana in cui il padre non avrà i bambini durante il fine settimana, potrà averli con sé il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16, con prelievo da scuola (o dalla abitazione materna nei periodi di vacanza) fino al venerdì mattina, quando li accompagnerà a scuola (o presso la madre, nei periodi di vacanza, in questo caso entro le ore 9.00).
b) Nei periodi in cui il sig. De JU Gonzalez De AS sarà impegnato fuori Roma per motivi di lavoro:
- i bambini resteranno con la madre, con la possibilità per il padre di recuperare i giorni di propria spettanza persi al suo rientro, nella settimana successiva, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori medesimi.
c) Nel periodo estivo: i genitori avranno la possibilità di godere di un periodo di vacanza con i figli per tre settimane complessive, di cui due consecutive nel mese di agosto e una terza a settembre,
secondo la seguente alternanza: - negli anni pari, i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre dal giorno 1 al giorno 15 del mese di agosto, nonché la prima settimana di settembre. Passeranno le vacanze con la madre dal giorno 16 al giorno 31 agosto e la seconda settimana di settembre.
Viceversa, negli anni dispari, i minori trascorreranno detto periodo con il padre dal giorno 15 al giorno 31 agosto, nonché la seconda settimana di settembre. Trascorreranno invece le vacanze con la madre dal giorno 1° agosto al giorno 15 agosto e la prima settimana di settembre.
Per il restante periodo, si seguirà la turnazione relativa a tutto l'anno.
Qualora, in un determinato anno, una delle Parti non possa rispettare la suddetta turnazione per motivate ragioni di lavoro e/o salute, l'altra parte si renderà disponibile a trovare la soluzione che consenta il più possibile un'equa ripartizione delle vacanze estive con i minori fra i genitori.
d) Vacanze natalizie e pasquali: saranno trascorse dai minori per un eguale periodo di giorni continuativi con entrambi i genitori, seguendo il rito dell'alternanza, secondo il quale:
- negli anni pari, i minori trascorreranno la prima parte delle festività Natalizie e Pasquali con il padre, mentre negli anni dispari la seconda parte. Le restanti metà con la madre, secondo la suddetta alternanza.
e) Compleanni: i minori trascorreranno con il padre o la madre, il giorno dei loro rispettivi compleanni a prescindere dalle turnazioni stabilite, ed altresì il giorno dei propri stessi compleanni con l'uno e l'altro genitore, con modalità da concordarsi volta per volta.
f) i genitori dei minori si danno reciprocamente atto che, in occasione di eventi sportivi particolari afferenti i medesimi (ad es. gare e saggi sportivi) o di eventi sociali (ad es. cene di fine anno scolastico o sportivo), ad entrambi sarà consentito presenziare, a prescindere dalle turnazioni dei rispettivi diritti di visita con i minori stessi.
5) La casa familiare sita in Roma, in Circonvallazione Appia, 25, di proprietà dei coniugi per la quota del 50% ciascuno, verrà assegnata, completa degli arredi e corredi, alla sig.ra Pt_2, la quale continuerà ad abitarvi con i figli, come anche sopra esposto ed il sig. De JU Gonzalez De
AS se ne allontanerà contemporaneamente alla sottoscrizione del presente accordo,
consegnando all'uopo, alla sig.ra Pt_1 le relative chiavi. Entro tale data, i coniugi si impegnano sin d'ora, effettuata previamente una ricognizione degli oggetti di esclusiva proprietà dell'uno o dell'altro contenuti nella casa familiare, a provvedere alla spartizione tra di loro degli stessi.
6) Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi, in virtù delle rispettive condizioni lavorative attuali, a tempo indeterminato per il sig. De JU Gonzalez De
AS e a tempo determinato per la sig.ra Pt_1, economicamente autonomi;
Per 7) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli e Per 2, versando per ciascuno di essi, la somma di Euro 600,00 mensili, per un totale di € 1.200,00 mensili, oltre indicizzazione Istat, entro il giorno 5 di ogni mese.
8) I coniugi divideranno, nella misura del 50% ciascuno, la rata del mutuo da entrambi sottoscritto presso l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'acquisto della casa familiare sita in Roma,
Circonvallazione Appia, 25, nonché le spese condominiali ordinarie e straordinarie e le spese di assicurazione della casa. Inoltre, saranno divise, nella misura del 50% ciascuno, le spese per la baby-sitter, di cui entrambi i coniugi potranno avvalersi nei giorni di rispettiva spettanza.
9) I figli minori, beneficiari dell'assicurazione medica aziendale relativa all'occupazione lavorativa del sig. De JU Gonzalez De AS ed a carico di quest'ultimo, continueranno a beneficiare della predetta assicurazione attualmente sottoscritta, nonché per quelle sottoscritte in futuro tra le medesime parti ed alle medesime condizioni.
10) Fatto salvo quanto precede, il padre contribuirà inoltre al pagamento delle spese straordinarie
Per per i figli e Per_2 nella misura del 75%, mentre la restante quota del 25% sarà a carico della sig.ra Pt 1 in conformità con quanto previsto dal Protocollo di intesa sottoscritto con il COA di
,
Roma in data 17.12.2014, di cui i coniugi hanno preso visione, nonché sottoscritto e che viene allegato al presente ricorso.
11) Le condizioni economiche suindicate in favore dei figli minori a carico del padre, sono determinate alla stregua delle risorse economiche in possesso del sig. De JU Gonzalez De
AS da reddito di lavoro dipendente (ad oggi costituito anche da indennità per trasferte all'estero relative ad accordi contrattuali internazionali dell'azienda datrice di lavoro) al momento della sottoscrizione del presente atto, fatto salvo la sopravvenienza di nuove circostanze che giustificano la revisione delle predette condizioni.
12) Le detrazioni fiscali e i contributi alla famiglia, quali Assegno Unico e simili, saranno equamente divisi (50% ciascuno) tra madre e padre.
13) Il sig. De JU Gonzalez De AS si obbliga altresì a cambiare la propria residenza entro e non oltre il 31.03.2024, con l'impegno da parte della sig.ra Pt_1 a fornire al medesimo tutta la corrispondenza a quest'ultimo indirizzata successivamente al suo allontanamento dalla casa familiare.
14) I coniugi si rilasciano sin d'ora il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo del passaporto."; visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse dei figli minori,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi, coniugati in Buenos Aires (Argentina) il
26.11.2018;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della
,presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2021 parte
II, atto n. 00005 serie C07);
,
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 28.2.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Francesca Cosentino dott.ssa Cecilia Pratesi