Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/06/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01394/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02280/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2280 del 2021, proposto da
Francesco Paolo Verme, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone e Ciro Catalano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Gino Madonia in Palermo, via M. Toselli n. 5;
per l'annullamento
- della missiva pec (prov. INPS.8200.28/10/2021.0321830), notificata il 28 ottobre 2021, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Trapani, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 27 ottobre 2021, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 della legge n. 232 del 1990;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Trapani, (atto n. 58593 del 23 febbraio 2021) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. n. 387 del 1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’I.N.P.S. - Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente, già dipendente pubblico appartenente alle forze di polizia, in quiescenza a domanda a seguito del raggiungimento dei 56 anni di età e dei 39 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio (a decorrere dal 30 giugno 2021), ha impugnato il provvedimento con il quale l’Ente previdenziale gli ha negato il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita richiesta con istanza del 27 ottobre 2021 concernente la rideterminazione/riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987.
Ciò in quanto, secondo l’INPS di Trapani, “l’indennità di buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata d’ufficio… omissis ..Il tfs del sig. Verme è stato definito tenendo conto dei dati trasmessi dall’amministrazione tramite modello PL1”.
Ritenendo tale atto illegittimo, il suo destinatario lo ha impugnato per violazione della specifica normativa in materia.
L’INPS si è costituito in giudizio solo formalmente, mentre il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre che l’infondatezza di quanto dedotto.
Alla pubblica udienza del 18 giugno 2025 la causa è stata spedita in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Preliminarmente, peraltro, riguardo ai profili di legittimazione processuale, occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita – e conseguentemente a partecipare al giudizio in qualità di parte resistente – è il competente Ente previdenziale (Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019 n. 1231 e sez. VI, 6 settembre 2010 n. 6465, nonché 31 gennaio 2006 n. 329).
Ne deriva l’estromissione dal giudizio del resistente Ministero dell’Interno.
Ciò chiarito, la controversia in esame si inserisce in una tipologia ricorrente che è stata di recente approfondita e definita dalla giurisprudenza amministrativa con un indirizzo applicativo ormai consolidato, che si fonda sul riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio agli appartenenti a tutte le c.d. Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare.
In punto di fatto il ricorrente ricade oggettivamente nelle condizioni di cui alla normativa speciale richiamata, in quanto appartenente alle forze di polizia, in quiescenza a domanda a seguito del superamento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile per il calcolo del trattamento di fine servizio.
Ai sensi dell’artt. 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a., per evidenti esigenze di economia dei mezzi giuridici e di sinteticità degli atti, le ragioni dell’accoglimento possono qui indicarsi mediante il richiamo delle più recenti pronunce favorevoli de eadem re rese dal Giudice amministrativo: Consiglio di Stato, sez. II, sentenze, tra le altre, 20 marzo 2023, n. 2826, 23 marzo 2023, nn. 2982, 18 dicembre 2023, nn. 10523, 10938 e 10916; da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2024, n. 4636; Consiglio di giustizia amm.va per la Regione siciliana 9 marzo 2023, n. 209; di questo Tribunale, da ultimo, sentenze n. 575/2025 e 196/2025.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente obbligo dell’INPS di procedere a ricalcolare l’indennità di buonuscita spettante al ricorrente tenendo conto dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del d.l. n. 387 del 1987, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Le spese di causa seguono l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dispone l’estromissione del Ministero dell’Interno;
- lo accoglie e per l’effetto condanna l’INPS a provvedere come meglio in motivazione precisato.
Condanna, altresì, l’INPS a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Bertagnolli | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO