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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3264/24
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Addì 06/11/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3264/2024
E' comparso l'avv. MARIO SPINA in sost. dell'avv. PANNONE FIAMMETTA per il
[...]
, il quale si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento della CP_1
domanda;
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dr. Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'udienza del
6.11.25, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 3264 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
, (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Fiammetta Pannone (C.F.: ), come da procura in calce C.F._1 all'atto introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via
Vanvitelli, n. 6;
-appellante-
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._2 in Trezzo Sull'Adda (MI) alla Via Vecchia per Monza, n.53/D;
-appellato contumace-
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione (art. 22 l.689/1981);
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il chiedeva la riforma della Controparte_1 sentenza n. 88/2024 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, depositata in data 03.04.2024, con cui veniva accolto il ricorso di e, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità del CP_2 verbale n. 8953/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale di per l'accertata CP_1 violazione di cui all'art. 126-bis c.2 del Codice della strada ossia per aver omesso l'appellato di fornire le generalità e la patente di guida all'Autorità richiedente a seguito dell'accertamento, a suo carico, dell'infrazione stradale prevista dall'art. 142 c.8 Cds, come da verbale n. 1943/2023 del
24.1.23, notificato in data 10.07.2023. Il Comando di Polizia Municipale del aveva, infatti, accertato a carico del Controparte_1
con verbale n. 1943/2023, la violazione di cui all'art. 142 c.8 del Codice della strada per aver CP_2
l'appellato superato il limite massimo di velocità alla guida del veicolo CodiceFiscale_3 targato GC184HV, di cui era locatario, invitandolo “entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato” (cfr. verbale accertamento n.1493/2023).
L'appellato impugnava il predetto verbale innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi che, con sentenza n. 566/2023 del 19.12.2023, rigettava il ricorso.
Impugnato anche il secondo verbale (n. 8953/2023), che sanzionava l'odierno appellato per l'asserita violazione di cui al secondo comma dell'art 126-bis Cds ossia per aver omesso di comunicare le proprie generalità entro sessanta giorni dalla notifica del primo verbale di accertamento, con sentenza n. 88/2024, il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso.
Nell'odierno giudizio di appello, il impugnava la predetta sentenza sulla Controparte_1 scorta di un unico motivo: “Violazione di legge-violazione e/o errata applicazione dei prevalenti principi giurisprudenziali che regolano la materia, ovvero per aver il Giudice di Pace stabilito che il termine di sessanta giorni per integrare la violazione di cui all'art. 126-bis c.2 cds decorresse dalla definizione negativa del procedimento giurisdizionale adito e non dalla notifica del verbale di accertamento, operando così una causa di sospensione del suddetto termine”.
L'appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza sull'assunto che il dies a quo ai fini della comunicazione richiesta per legge fosse quello della notifica del verbale di accertamento presupposto e non già della definizione del giudizio avente ad oggetto il verbale presupposto.
seppur regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio. CP_2
All'esito dell'odierna udienza, discussa oralmente la casa, il Tribunale pronunciava la seguente sentenza.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Dagli atti di causa emerge che: con verbale n. 1943/2023, veniva accertata e sanzionata dal
[...]
in capo a la violazione di cui all'art. 142 c.8 Cds;
il verbale CP_1 CP_2 presupposto riportava chiaramente l'indicazione che “entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato”; sempre nel verbale n. 1943/2023, si leggeva che "la S.V. è invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato.
L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale in questione";
l'appellato non ottemperava al suddetto obbligo di legge;
il notificava in Controparte_1 data 8.11.2023 il successivo verbale di accertamento n. 8953/2023 per avere l'appellato omesso di fornire le generalità del conducente del veicolo ai sensi dell'art. 126-bis Cds;
il Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso di avverso il verbale n. 8953/2023, dichiarandone CP_2
l'illegittimità, sostenendo che il suddetto termine decorresse dalla definizione negativa del procedimento giurisdizionale e non dalla notifica del primo verbale di accertamento.
Ciò premesso, si osserva che, ad avviso di questo Tribunale, la decisione del Giudice di prime cure appare viziata laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati decorresse dalla definizione del giudizio di opposizione, il cui eventuale esito negativo avrebbe determinato la reviviscenza dell'obbligo in capo al medesimo, assumendo che il procedimento giurisdizionale avrebbe operato come causa di sospensione dei termini di legge.
Tale interpretazione si pone, infatti, in contrasto con il dato normativo, con quanto indicato nel verbale di accertamento presupposto e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
Innanzitutto, va osservato che ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della strada, “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”
Inoltre, sul punto, occorre rilevare che il verbale presupposto n. 1943/2023 del
[...]
espressamente prevedeva che “La S.V. è invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni CP_1 dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato. Se questo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo del servizio postale con raccomandata RR o a mezzo PEC.
Si precisa che in caso di omessa comunicazione di quanto richiesto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente atto, si provvederà d'ufficio all'inoltro di un ulteriore verbale di contestazione ai sensi dell'Art. 126 bis comma 2 del C.d.S. (D.Lvo n. 285/92 e ss.mm.ii.) per il quale
è prevista una sanzione amministrativa da Euro 291,00 € a Euro 1.166,00 € oltre spese. N.B. L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale in questione.”
Il secondo verbale di accertamento fonda, dunque, la sanzione sulla violazione dell'art. 126-bis c.2
Cds, per aver l'appellato omesso di comunicare le generalità del conducente del veicolo, come disposto da precedente verbale n. 1943/2023 del . Controparte_1
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, è pacifica nel ritenere che “L'omessa comunicazione dei dati, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore, rappresenta una violazione istantanea del codice della strada, autonoma rispetto alla violazione principale, che rileva come mancato obbligo di collaborazione imposto al cittadino.” (Cass. sez. VI, 20/11/2019, n.30287), e ancora, “nel caso di mancata identificazione del conducente il veicolo al momento della contestata violazione delle norme sulla circolazione che importano la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario dello stesso, ovvero altro obbligato in solido di cui all'art. 196 C.d.S., che, in assenza di giustificato e documentato motivo, non fornisce all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida del medesimo conducente, pone in essere una condotta sanzionabile autonoma rispetto a quella contestata con il precedente verbale”
(Cassazione civile sez. VI, 24/11/2017, n.28136)
In particolare, sul dies a quo della comunicazione e sul rapporto tra i due giudizi di opposizione, va richiamato il principio per cui “L'opposizione al primo verbale non blocca il secondo. Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito” (cfr.
Cass. civ. sez. III, 05/05/2020, n.8479).
Alla luce dei richiamati principi, ne consegue che l'appello proposto dal Controparte_1 deve essere accolto in quanto fondato e, per l'effetto, deve essere confermato il verbale di accertamento n. 8953/2023 del atteso che l'odierno appellato, dapprima Controparte_1 invitato a fornire le sue generalità entro sessanta giorni dalla notifica del verbale n. 1943/2023, non ottemperava alla suddetta intimazione e veniva, così, legittimamente sanzionato.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore dichiarato (scaglione fino a € 1.101,00), al netto della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così CP_1 CP_2 provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma l'impugnata Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 88/2024 del 03.04.2024, confermando il verbale di accertamento n. 8953/2023;
- condanna al pagamento in favore del delle spese di CP_2 Controparte_1 lite, che si liquidano, per il primo grado, in € 278,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge;
per il presente grado di giudizio, in € 64,50 per spese ed € 462,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 6.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Verbale di udienza
Addì 06/11/2025
Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3264/2024
E' comparso l'avv. MARIO SPINA in sost. dell'avv. PANNONE FIAMMETTA per il
[...]
, il quale si riporta ai propri atti difensivi e chiede l'accoglimento della CP_1
domanda;
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dr. Valeria Protano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Valeria Protano, all'udienza del
6.11.25, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento di appello iscritto al n. 3264 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
, (C.F.: ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Fiammetta Pannone (C.F.: ), come da procura in calce C.F._1 all'atto introduttivo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Benevento, alla Via
Vanvitelli, n. 6;
-appellante-
E
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e residente CP_2 C.F._2 in Trezzo Sull'Adda (MI) alla Via Vecchia per Monza, n.53/D;
-appellato contumace-
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione (art. 22 l.689/1981);
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto e motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il chiedeva la riforma della Controparte_1 sentenza n. 88/2024 del Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, depositata in data 03.04.2024, con cui veniva accolto il ricorso di e, conseguentemente, dichiarata l'illegittimità del CP_2 verbale n. 8953/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale di per l'accertata CP_1 violazione di cui all'art. 126-bis c.2 del Codice della strada ossia per aver omesso l'appellato di fornire le generalità e la patente di guida all'Autorità richiedente a seguito dell'accertamento, a suo carico, dell'infrazione stradale prevista dall'art. 142 c.8 Cds, come da verbale n. 1943/2023 del
24.1.23, notificato in data 10.07.2023. Il Comando di Polizia Municipale del aveva, infatti, accertato a carico del Controparte_1
con verbale n. 1943/2023, la violazione di cui all'art. 142 c.8 del Codice della strada per aver CP_2
l'appellato superato il limite massimo di velocità alla guida del veicolo CodiceFiscale_3 targato GC184HV, di cui era locatario, invitandolo “entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato” (cfr. verbale accertamento n.1493/2023).
L'appellato impugnava il predetto verbale innanzi al Giudice di Pace di Guardia Sanframondi che, con sentenza n. 566/2023 del 19.12.2023, rigettava il ricorso.
Impugnato anche il secondo verbale (n. 8953/2023), che sanzionava l'odierno appellato per l'asserita violazione di cui al secondo comma dell'art 126-bis Cds ossia per aver omesso di comunicare le proprie generalità entro sessanta giorni dalla notifica del primo verbale di accertamento, con sentenza n. 88/2024, il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso.
Nell'odierno giudizio di appello, il impugnava la predetta sentenza sulla Controparte_1 scorta di un unico motivo: “Violazione di legge-violazione e/o errata applicazione dei prevalenti principi giurisprudenziali che regolano la materia, ovvero per aver il Giudice di Pace stabilito che il termine di sessanta giorni per integrare la violazione di cui all'art. 126-bis c.2 cds decorresse dalla definizione negativa del procedimento giurisdizionale adito e non dalla notifica del verbale di accertamento, operando così una causa di sospensione del suddetto termine”.
L'appellante chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza sull'assunto che il dies a quo ai fini della comunicazione richiesta per legge fosse quello della notifica del verbale di accertamento presupposto e non già della definizione del giudizio avente ad oggetto il verbale presupposto.
seppur regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio. CP_2
All'esito dell'odierna udienza, discussa oralmente la casa, il Tribunale pronunciava la seguente sentenza.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Dagli atti di causa emerge che: con verbale n. 1943/2023, veniva accertata e sanzionata dal
[...]
in capo a la violazione di cui all'art. 142 c.8 Cds;
il verbale CP_1 CP_2 presupposto riportava chiaramente l'indicazione che “entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato”; sempre nel verbale n. 1943/2023, si leggeva che "la S.V. è invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato.
L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale in questione";
l'appellato non ottemperava al suddetto obbligo di legge;
il notificava in Controparte_1 data 8.11.2023 il successivo verbale di accertamento n. 8953/2023 per avere l'appellato omesso di fornire le generalità del conducente del veicolo ai sensi dell'art. 126-bis Cds;
il Giudice di Pace di
Guardia Sanframondi accoglieva il ricorso di avverso il verbale n. 8953/2023, dichiarandone CP_2
l'illegittimità, sostenendo che il suddetto termine decorresse dalla definizione negativa del procedimento giurisdizionale e non dalla notifica del primo verbale di accertamento.
Ciò premesso, si osserva che, ad avviso di questo Tribunale, la decisione del Giudice di prime cure appare viziata laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati decorresse dalla definizione del giudizio di opposizione, il cui eventuale esito negativo avrebbe determinato la reviviscenza dell'obbligo in capo al medesimo, assumendo che il procedimento giurisdizionale avrebbe operato come causa di sospensione dei termini di legge.
Tale interpretazione si pone, infatti, in contrasto con il dato normativo, con quanto indicato nel verbale di accertamento presupposto e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
Innanzitutto, va osservato che ai sensi dell'art. 126-bis del Codice della strada, “La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”
Inoltre, sul punto, occorre rilevare che il verbale presupposto n. 1943/2023 del
[...]
espressamente prevedeva che “La S.V. è invitata entro il termine di 60 (sessanta) giorni CP_1 dal ricevimento del presente verbale, a comunicare le generalità e i dati della persona che conduceva il veicolo al momento della commessa infrazione, anche se lo stesso coincide con il proprietario del veicolo, compilando il modulo allegato. Se questo risulta una persona giuridica i suddetti adempimenti devono essere espletati dal legale rappresentante o suo delegato. La comunicazione dovrà avvenire a mezzo del servizio postale con raccomandata RR o a mezzo PEC.
Si precisa che in caso di omessa comunicazione di quanto richiesto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione del presente atto, si provvederà d'ufficio all'inoltro di un ulteriore verbale di contestazione ai sensi dell'Art. 126 bis comma 2 del C.d.S. (D.Lvo n. 285/92 e ss.mm.ii.) per il quale
è prevista una sanzione amministrativa da Euro 291,00 € a Euro 1.166,00 € oltre spese. N.B. L'obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo accertatore, permane anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale in questione.”
Il secondo verbale di accertamento fonda, dunque, la sanzione sulla violazione dell'art. 126-bis c.2
Cds, per aver l'appellato omesso di comunicare le generalità del conducente del veicolo, come disposto da precedente verbale n. 1943/2023 del . Controparte_1
Orbene, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, è pacifica nel ritenere che “L'omessa comunicazione dei dati, quali nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e numero di patente del trasgressore, rappresenta una violazione istantanea del codice della strada, autonoma rispetto alla violazione principale, che rileva come mancato obbligo di collaborazione imposto al cittadino.” (Cass. sez. VI, 20/11/2019, n.30287), e ancora, “nel caso di mancata identificazione del conducente il veicolo al momento della contestata violazione delle norme sulla circolazione che importano la decurtazione dei punti dalla patente, il proprietario dello stesso, ovvero altro obbligato in solido di cui all'art. 196 C.d.S., che, in assenza di giustificato e documentato motivo, non fornisce all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente di guida del medesimo conducente, pone in essere una condotta sanzionabile autonoma rispetto a quella contestata con il precedente verbale”
(Cassazione civile sez. VI, 24/11/2017, n.28136)
In particolare, sul dies a quo della comunicazione e sul rapporto tra i due giudizi di opposizione, va richiamato il principio per cui “L'opposizione al primo verbale non blocca il secondo. Il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito” (cfr.
Cass. civ. sez. III, 05/05/2020, n.8479).
Alla luce dei richiamati principi, ne consegue che l'appello proposto dal Controparte_1 deve essere accolto in quanto fondato e, per l'effetto, deve essere confermato il verbale di accertamento n. 8953/2023 del atteso che l'odierno appellato, dapprima Controparte_1 invitato a fornire le sue generalità entro sessanta giorni dalla notifica del verbale n. 1943/2023, non ottemperava alla suddetta intimazione e veniva, così, legittimamente sanzionato.
Le spese di lite di primo e secondo grado seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore dichiarato (scaglione fino a € 1.101,00), al netto della fase istruttoria, perché non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
[...]
nei confronti di ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così CP_1 CP_2 provvede:
- accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, riforma l'impugnata Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 88/2024 del 03.04.2024, confermando il verbale di accertamento n. 8953/2023;
- condanna al pagamento in favore del delle spese di CP_2 Controparte_1 lite, che si liquidano, per il primo grado, in € 278,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge;
per il presente grado di giudizio, in € 64,50 per spese ed € 462,00, oltre spese generali (15 %) IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Benevento, il 6.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano