Art. 66.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del a spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del a spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).