Articolo 66 della Legge 28 giugno 1964, n. 444
Articolo 65Articolo 67
Versione
15 luglio 1964
Art. 66.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative al periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del a spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 luglio 1964