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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14714/2024 introdotta da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(AUSTRALIA) il 29/09/1988), con il patrocinio dell'avv. PICA FEDERICA
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
(CROAZIA) il 29/09/1991, con il patrocinio dell'avv. PICA FEDERICA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 e Parte_1 CP_1
chiedevano al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro
[...]
matrimonio, contratto in MA (RM) in data 23.08.2014, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 19.02.2020) e (Roma, Per_1 Per_2
05.11.2021), che in data 29.07.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che allora non vi era stata alcuna riconciliazione tra gli stessi.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal sig. in data 23.08.2014 in MA Parte_1
(RM) con la sig.ra e trascritto nell'anno 2014, parte I, serie n. 1 nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (RM) con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio;
2) 'assegnazione della casa familiare alla sig.ra insieme ai figli minori e CP_1 Persona_3 Persona_4
dove il coniuge corrisponde il canone di locazione oltre gli oneri condominiali;
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli e a Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori ma collocati presso la mamma in Roma Via Levanzo n. 35; 4)
l'assegno di invalidità dei figli per la somma complessiva di euro euro 1.589,90 sarà gestito interamente dalla mamma che li utilizzerà per provvedere alle loro necessità; 5) il sig. inoltre, rinuncia all'assegno unico e autorizza la sig.ra Pt_1
a richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico che ad oggi ammonta CP_1
di euro 615,00 o ogni altro forma di sussidio statale;
6) il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra il contributo a titolo di mantenimento dei CP_1
minori la somma complessiva di euro 200,00 mensile (euro 100,00 a ciascun figlio) oltre rivalutazione aggiornamento ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo dell'udienza presidenziale su conto corrente bancario intestato alla stessa;
7) le spese straordinarie necessarie per i minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e verranno rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del genitore che anticiperà la spesa.
I coniugi concordano che il sig. corrisponderà nella misura del 100% le Pt_1
spese mediche dei figli non mutuabili dal SSN. Per quanto non disciplinato espressamente sulle spese straordinarie, troverà applicazione il protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Roma;
8) il sig. potrà Parte_1
continuare a vedere i figli in forma libera mettendosi in accordo con la sig.ra
; in caso di disaccordo potrà tenere con sé i figli, data la loro età, il martedì CP_1
e il giovedì dall'uscita del nido/della scuola fino alle 19:00 con facoltà per il padre di tenerli con sé fino al dopocena purché dia congruo preavviso alla mamma mentre nel week end alternati il sabato dalle 16:00 alle 19:00 con l'obbligo del padre di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre o comunque di concordare che la madre per i pernotti presso il padre;
9) il padre si obbliga nei giorni in cui avrà con sé i figli ad accompagnarli agli impegni (sport attività ludiche ecc..); 10)durante il periodo delle festività natalizie il padre potrà avere i minori, data la loro età, oltre ai giorni indicati al punto 8, averli con sé il giorno di Natale
o il giorno di Santo Stefano alternativamente negli anni con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con ciascun genitore alternativamente negli anni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
in ogni caso si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
11) i minori durante il periodo estivo potranno trascorrere con il padre 10 giorni del mese di luglio e 10 giorni del mese di agosto mettendosi in accordo con la sig. ; 12) il suindicato prospetto è da ritenersi indicativo e flessibile e, quindi, CP_1
modificabile di comune accordo dai signori e , in ragione delle Pt_1 CP_1
esigenze personali e lavorativi degli stessi, soprattutto, in ragione delle prevalenti esigenze dei minori;
13)entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi nonché il sig. autorizza la sig.ra al rinnovo e/o rilascio delle carte Pt_1 CP_1
d'identità dei figli valide anche per l'espatrio nonché ad iscrivere i minori all'asilo e alla scuola. 14)disporre che ognuno dei coniugi provvede alle proprie necessità, essendo ciascuno di essi avere una propria capacità economica”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/08/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
14714/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MA (RM) in data
23/08/2014 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 1, parte I);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 27/03/2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14714/2024 introdotta da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(AUSTRALIA) il 29/09/1988), con il patrocinio dell'avv. PICA FEDERICA
e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._2
(CROAZIA) il 29/09/1991, con il patrocinio dell'avv. PICA FEDERICA
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 e Parte_1 CP_1
chiedevano al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro
[...]
matrimonio, contratto in MA (RM) in data 23.08.2014, precisando che dall'unione erano nati i figli (Roma, 19.02.2020) e (Roma, Per_1 Per_2
05.11.2021), che in data 29.07.2022 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e che allora non vi era stata alcuna riconciliazione tra gli stessi.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 lo scioglimento del matrimonio civile contratto dal sig. in data 23.08.2014 in MA Parte_1
(RM) con la sig.ra e trascritto nell'anno 2014, parte I, serie n. 1 nel CP_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di MA (RM) con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio;
2) 'assegnazione della casa familiare alla sig.ra insieme ai figli minori e CP_1 Persona_3 Persona_4
dove il coniuge corrisponde il canone di locazione oltre gli oneri condominiali;
3) disporre l'affidamento condiviso dei figli e a Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori ma collocati presso la mamma in Roma Via Levanzo n. 35; 4)
l'assegno di invalidità dei figli per la somma complessiva di euro euro 1.589,90 sarà gestito interamente dalla mamma che li utilizzerà per provvedere alle loro necessità; 5) il sig. inoltre, rinuncia all'assegno unico e autorizza la sig.ra Pt_1
a richiedere e percepire il 100% dell'assegno unico che ad oggi ammonta CP_1
di euro 615,00 o ogni altro forma di sussidio statale;
6) il sig. Parte_1
corrisponderà alla sig.ra il contributo a titolo di mantenimento dei CP_1
minori la somma complessiva di euro 200,00 mensile (euro 100,00 a ciascun figlio) oltre rivalutazione aggiornamento ISTAT entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese successivo dell'udienza presidenziale su conto corrente bancario intestato alla stessa;
7) le spese straordinarie necessarie per i minori saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e verranno rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del genitore che anticiperà la spesa.
I coniugi concordano che il sig. corrisponderà nella misura del 100% le Pt_1
spese mediche dei figli non mutuabili dal SSN. Per quanto non disciplinato espressamente sulle spese straordinarie, troverà applicazione il protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Roma;
8) il sig. potrà Parte_1
continuare a vedere i figli in forma libera mettendosi in accordo con la sig.ra
; in caso di disaccordo potrà tenere con sé i figli, data la loro età, il martedì CP_1
e il giovedì dall'uscita del nido/della scuola fino alle 19:00 con facoltà per il padre di tenerli con sé fino al dopocena purché dia congruo preavviso alla mamma mentre nel week end alternati il sabato dalle 16:00 alle 19:00 con l'obbligo del padre di prelevarli e riaccompagnarli presso l'abitazione della madre o comunque di concordare che la madre per i pernotti presso il padre;
9) il padre si obbliga nei giorni in cui avrà con sé i figli ad accompagnarli agli impegni (sport attività ludiche ecc..); 10)durante il periodo delle festività natalizie il padre potrà avere i minori, data la loro età, oltre ai giorni indicati al punto 8, averli con sé il giorno di Natale
o il giorno di Santo Stefano alternativamente negli anni con l'altro genitore;
i minori trascorreranno con ciascun genitore alternativamente negli anni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
in ogni caso si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
11) i minori durante il periodo estivo potranno trascorrere con il padre 10 giorni del mese di luglio e 10 giorni del mese di agosto mettendosi in accordo con la sig. ; 12) il suindicato prospetto è da ritenersi indicativo e flessibile e, quindi, CP_1
modificabile di comune accordo dai signori e , in ragione delle Pt_1 CP_1
esigenze personali e lavorativi degli stessi, soprattutto, in ragione delle prevalenti esigenze dei minori;
13)entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi nonché il sig. autorizza la sig.ra al rinnovo e/o rilascio delle carte Pt_1 CP_1
d'identità dei figli valide anche per l'espatrio nonché ad iscrivere i minori all'asilo e alla scuola. 14)disporre che ognuno dei coniugi provvede alle proprie necessità, essendo ciascuno di essi avere una propria capacità economica”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23/08/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
14714/2024 R.G.A.C.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in MA (RM) in data
23/08/2014 tra e;
Parte_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di MA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 1, parte I);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 27/03/2025
Il Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi