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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/11/2025, n. 8320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8320 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8202/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8202/2025, discussa all'udienza del 28.10.2025 e decisa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese come da procura allegata C.F._2 all'atto di opposizione dall'avv. Claudia Lenzini e dall'avv. Errico
RC TO anche in via disgiunta tra loro ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Milano via Cesare Battisti 15;
opponenti
E
in persona del Vice Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1 nella qualità di procuratrice speciale di codice Parte_3 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza-Brianza Lodi n. , in virtù di procura speciale del P.IVA_2
13.1.2023 per atto del Notaio Avv. Rep. n. 9277, Persona_1
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv.to Giuseppe Le Fosse congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Fabrizio Benintendi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 1,
opposta
Conclusioni per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito contrariis rejectis così giudicare:
in via preliminare e nel merito in accoglimento dell'opposizione:
- accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa che nel decreto ingiuntivo azionato del Tribunale di Milano n.40685/2012 rg.58429/2012 dell'08/11/2012 non è contenuta alcuna specifica motivazione del Giudice del monitorio in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto di fidejussione del 09/07/2009 sottoscritto dalle opponenti;
- accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa la qualifica di Consumatori, ai sensi del Codice del Consumo di cui al dlgs. del 06/09/2005 n.206 e successive modifiche, rivestita dalle odierne opponenti al momento della sottoscrizione del contratto di fidejussione del 09/07/2012 e del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- accertarsi l'abusività delle clausole contenute nel contratto di fidejussione del 09/07/2009 dichiarandone per l'effetto la nullità/vessatorietà delle ivi contenute clausole agli artt.16-10-8-
7-6 e 2;
- accertarsi e dichiararsi in conseguenza di quanto sopra, in relazione alla declaranda clausola vessatoria/abusiva n.16 della fidejussione, ai sensi dell'art.33 lett. U) e 66 bis del Codice del
Consumo, e comunque ad ogni titolo, l'applicazione del Foro esclusivo del Consumatore alla fidejussione del 09/07/2009; per l'effetto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Milano CP_3
pagina 2 di 9 nell'emissione del decreto ingiuntivo esecutivo n.40685/2012 rg.58429/2012, rep.26128/2012 dell'08/11/2012 in favore di CP_4
nei confronti delle opponenti fidejussori, per essere competente
[...] quale foro del Consumatore inderogabile il Foro di Monza;
revocarsi,
quindi, il decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Milano
n.40685/2012, Rg.58429/2012, rep.26128/2012;
- accertata e dichiarata l'abusività e vessatorietà e/o nullità della clausola n.6 del contratto di fidejussione del 9/7/2009, accogliersi l'eccezione d'intervenuta decadenza ex art.1957 cc del cessionario di agire nei confronti dei fidejussori e Parte_1 Parte_2
dichiarandoli liberati, con l'estinzione della fidejussione,
[...] da ogni obbligazione di cui al contratto di fidejussione del
09/07/2009; per l'effetto, revocarsi e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo esecutivo opposto n.40685/2012 Rg.58429/2012, rep.26128/2012 pubblicato dal Tribunale di Milano l'08/11/2012;
- in conseguenza di quanto sopra, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare avviata avanti il Tribunale di Monza
R.G.E.276/2024 ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Milano 2, per effetto della detta revoca del decreto ingiuntivo esecutivo ad ogni titolo essa avvenga, o disporsi ogni provvedimento ritenuto opportuno dal Tribunale a tal fine, di provvedere alla cancellazione delle formalità iscritte di cui all'ipoteca giudiziale
Reg.Gen.n.83099 Reg.Part. n.14602 iscritta in data 06/09/2013 in favore di iscritta sui beni immobili di Controparte_5 proprietà delle opponenti siti in Comune di Busnago (MB) come da nota d'iscrizione ipotecaria allegata
In via istruttoria:
Con riserva dei termini di cui all'art.281 duodecies all'esito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
pagina 3 di 9 Conclusioni per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopradetti,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della presente opposizione per inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
9479/2023;
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 40685/2012, Tribunale di Milano.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, nei termini di legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto ex art. 650 c.p.c. dalle sig.re e per opporsi al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 40685/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data l'08/11/2012, per la somma di euro 218.802,41 in accoglimento del ricorso promosso da (di seguito Parte_4
Cont anche ).
A sostegno dell'opposizione le sig.re e deducevano: Pt_1 Pt_2 che avevano prestato garanzia solidale sino alla concorrenza di euro
267.000,00 per le obbligazioni assunte nei confronti della
[...] dalla per gli Parte_4 Parte_5
Cont affidamenti ad essa concessi;
che , prima, con missiva del
04/04/2011, aveva comunicato al debitore principale e ai fidejussori la revoca degli affidamenti concessi e poi, considerato il mancato pagina 4 di 9 rientro, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo di cui sopra, non
Cont opposto;
che, in forza di tale decreto, in data 06/09/2013 aveva iscritto ipoteca giudiziale n.83099 Reg.Gen. e n.14602 Reg.Part. presso la Conservatoria di Milano II sugli immobili siti in Busnago
(MB) di proprietà delle opponenti;
che in qualità Controparte_1 di procuratrice speciale di divenuta titolare del Parte_3 credito a seguito di cessione, aveva notificato alle sig.re e Pt_1
atto di precetto e, in data 22/05/2024, atto di pignoramento Pt_2 immobiliare presso il Tribunale di Monza, sottoponendo ad esecuzione forzata gli immobili delle opponenti già oggetto di iscrizione ipotecaria;
che la procedura immobiliare era stata rubricata al n.
RGE 276/2024 del Tribunale di Monza;
che il GE, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, aveva avvisato i debitori, esecutati, possibili consumatori, della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per fare accertare l'eventuale presenza nelle fideiussioni di clausole abusive;
che le signore e non avevano Pt_1 Pt_2 alcun collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale della che pertanto, competente per qualunque Parte_5 controversia da intraprendersi nei confronti delle opponenti da parte
Cont di era il Tribunale di Monza, sotto la cui giurisdizione ricadeva
Busnago, Comune di residenza delle signore e;
che di Pt_1 Pt_2 conseguenza il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato in quanto emesso da Giudice incompetente;
che doveva essere dichiarata abusiva la clausola di cui all'art.16 della fideiussione sottoscritta per la quale “per qualsiasi controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la dipendenza della
Banca che ha effettuato le operazioni garantite”; che parimenti abusive erano le clausole del contratto di cui agli articoli 2,6,7, 8
e 10.
costituendosi nella qualità di procuratrice Controparte_1 speciale di chiedeva la conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo opposto in quanto le opponenti non potevano essere pagina 5 di 9 considerate consumatori poiché alla data del rilascio della fideiussione de qua, sottoscritta in data 9.07.2009, la società era di proprietà dei Sig.ri e Parte_5 Persona_2 Per_3
, marito e figlio della Sig.ra nonché dei figli
[...] Parte_2 della Sig.ra , e . Parte_1 Persona_4 Persona_5
Tanto premesso l'opposizione è fondata.
In primo luogo, devono trovare applicazione i principi espressi dalla nota Cass. Civ. S.U. Sent. n. 9479/2023 ove si legge: “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”.
Nel caso di specie le opponenti, qualificandosi consumatrici, contestavano l'abusività della clausola n. 16 contenuta nella fideiussione (doc 7 comparsa di costituzione) e comunque l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo di cui sopra.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la nozione di “consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21).
Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione.
Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in pagina 6 di 9 questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14,
EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. (Cass. 1666/2020).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta che le signore Parte_2
e all'epoca del rilascio della fideiussione
[...] Parte_1
(2009) esercitassero attività di impresa tramite la Parte_5
; neppure risulta che rivestissero ruoli all'interno della
[...] società o detenessero partecipazioni in essa, avendole cedute più di un decennio prima, ossia negli anni 1996 e 1999.
A nulla rileva infine, in mancanza di prova circa un coinvolgimento delle opponenti nella gestione o nella proprietà della Parte_5
la circostanza per la quale titolari delle quote della
[...] società erano i familiari delle sig.re e Parte_2 Pt_1
. Deve comunque ritenersi che le opponenti, nel sottoscrivere
[...]
l'atto di fideiussione, non abbiano agito per finalità funzionali allo svolgimento di un'attività professionale ma, invece, come persone fisiche, che agivano da “non professioniste”.
Ne consegue l'applicazione in loro favore della disciplina del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), che all'art. 66 bis prescrive quale foro competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, nel caso di specie, quindi, il Tribunale di Monza, trovandosi a Busnago la residenza delle sig.re e Parte_2
La clausola di cui all' art. 16 della fideiussione Parte_1 sopra citata ai sensi dell'art. ex art. 33, comma 2, lettera u) del
D. Lgs. 206/2005, derogativa del foro di cui sopra, deve invece pagina 7 di 9 essere dichiarata vessatoria, in quanto l'opposta non dimostrava alcuna specifica trattativa con le opponenti in relazione all'inserimento nel contratto di tale clausola.
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato poiché emesso dal Tribunale di Milano, non competente.
La pronuncia di incompetenza risulta assorbente rispetto alle altre censure mosse dalle opponenti rispetto al contenuto del contratto.
Le ulteriori statuizioni richieste in sede di precisazione delle conclusioni, relative alla procedura esecutiva in corso, dovranno essere assunte dal G.E., involgendo il presente giudizio di opposizione unicamente l'accertamento della validità del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del dm. 147/2022 ai valori medi quanto a fase introduttiva e di studio e minimi quanto a fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, a definizione del procedimento, ogni altra istanza disattesa così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da C.F. Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. C.F._1 Parte_2
40685/2012 nei confronti delle opponenti in quanto emesso dal
Tribunale di Milano, non competente;
condanna nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1 di alla rifusione in favore di e Parte_3 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_2
9.142,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese oltre
I.V.A. e C.A.P.;
Milano 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8202/2025, discussa all'udienza del 28.10.2025 e decisa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. vertente
TRA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentate e difese come da procura allegata C.F._2 all'atto di opposizione dall'avv. Claudia Lenzini e dall'avv. Errico
RC TO anche in via disgiunta tra loro ed elettivamente domiciliate presso lo studio in Milano via Cesare Battisti 15;
opponenti
E
in persona del Vice Presidente del Consiglio di Controparte_1
Amministrazione, Dott. C.F. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_1 nella qualità di procuratrice speciale di codice Parte_3 fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza-Brianza Lodi n. , in virtù di procura speciale del P.IVA_2
13.1.2023 per atto del Notaio Avv. Rep. n. 9277, Persona_1
pagina 1 di 9 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv.to Giuseppe Le Fosse congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.to Fabrizio Benintendi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 1,
opposta
Conclusioni per parte opponente:
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito contrariis rejectis così giudicare:
in via preliminare e nel merito in accoglimento dell'opposizione:
- accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa che nel decreto ingiuntivo azionato del Tribunale di Milano n.40685/2012 rg.58429/2012 dell'08/11/2012 non è contenuta alcuna specifica motivazione del Giudice del monitorio in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto di fidejussione del 09/07/2009 sottoscritto dalle opponenti;
- accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui in narrativa la qualifica di Consumatori, ai sensi del Codice del Consumo di cui al dlgs. del 06/09/2005 n.206 e successive modifiche, rivestita dalle odierne opponenti al momento della sottoscrizione del contratto di fidejussione del 09/07/2012 e del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
- accertarsi l'abusività delle clausole contenute nel contratto di fidejussione del 09/07/2009 dichiarandone per l'effetto la nullità/vessatorietà delle ivi contenute clausole agli artt.16-10-8-
7-6 e 2;
- accertarsi e dichiararsi in conseguenza di quanto sopra, in relazione alla declaranda clausola vessatoria/abusiva n.16 della fidejussione, ai sensi dell'art.33 lett. U) e 66 bis del Codice del
Consumo, e comunque ad ogni titolo, l'applicazione del Foro esclusivo del Consumatore alla fidejussione del 09/07/2009; per l'effetto, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Milano CP_3
pagina 2 di 9 nell'emissione del decreto ingiuntivo esecutivo n.40685/2012 rg.58429/2012, rep.26128/2012 dell'08/11/2012 in favore di CP_4
nei confronti delle opponenti fidejussori, per essere competente
[...] quale foro del Consumatore inderogabile il Foro di Monza;
revocarsi,
quindi, il decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Milano
n.40685/2012, Rg.58429/2012, rep.26128/2012;
- accertata e dichiarata l'abusività e vessatorietà e/o nullità della clausola n.6 del contratto di fidejussione del 9/7/2009, accogliersi l'eccezione d'intervenuta decadenza ex art.1957 cc del cessionario di agire nei confronti dei fidejussori e Parte_1 Parte_2
dichiarandoli liberati, con l'estinzione della fidejussione,
[...] da ogni obbligazione di cui al contratto di fidejussione del
09/07/2009; per l'effetto, revocarsi e/o dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo esecutivo opposto n.40685/2012 Rg.58429/2012, rep.26128/2012 pubblicato dal Tribunale di Milano l'08/11/2012;
- in conseguenza di quanto sopra, dichiarare l'illegittimità dell'esecuzione immobiliare avviata avanti il Tribunale di Monza
R.G.E.276/2024 ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Milano 2, per effetto della detta revoca del decreto ingiuntivo esecutivo ad ogni titolo essa avvenga, o disporsi ogni provvedimento ritenuto opportuno dal Tribunale a tal fine, di provvedere alla cancellazione delle formalità iscritte di cui all'ipoteca giudiziale
Reg.Gen.n.83099 Reg.Part. n.14602 iscritta in data 06/09/2013 in favore di iscritta sui beni immobili di Controparte_5 proprietà delle opponenti siti in Comune di Busnago (MB) come da nota d'iscrizione ipotecaria allegata
In via istruttoria:
Con riserva dei termini di cui all'art.281 duodecies all'esito delle difese di controparte.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
pagina 3 di 9 Conclusioni per parte opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopradetti,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la tardività/inammissibilità della presente opposizione per inapplicabilità dei principi di diritto espressi dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
9479/2023;
Nel merito, in via principale: rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, nonché tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 40685/2012, Tribunale di Milano.
Con riserva di ulteriormente dedurre, articolare, formulare istanze, produrre e concludere, nei termini di legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto ex art. 650 c.p.c. dalle sig.re e per opporsi al decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 40685/2012 emesso dal Tribunale di Milano in data l'08/11/2012, per la somma di euro 218.802,41 in accoglimento del ricorso promosso da (di seguito Parte_4
Cont anche ).
A sostegno dell'opposizione le sig.re e deducevano: Pt_1 Pt_2 che avevano prestato garanzia solidale sino alla concorrenza di euro
267.000,00 per le obbligazioni assunte nei confronti della
[...] dalla per gli Parte_4 Parte_5
Cont affidamenti ad essa concessi;
che , prima, con missiva del
04/04/2011, aveva comunicato al debitore principale e ai fidejussori la revoca degli affidamenti concessi e poi, considerato il mancato pagina 4 di 9 rientro, aveva ottenuto il decreto ingiuntivo di cui sopra, non
Cont opposto;
che, in forza di tale decreto, in data 06/09/2013 aveva iscritto ipoteca giudiziale n.83099 Reg.Gen. e n.14602 Reg.Part. presso la Conservatoria di Milano II sugli immobili siti in Busnago
(MB) di proprietà delle opponenti;
che in qualità Controparte_1 di procuratrice speciale di divenuta titolare del Parte_3 credito a seguito di cessione, aveva notificato alle sig.re e Pt_1
atto di precetto e, in data 22/05/2024, atto di pignoramento Pt_2 immobiliare presso il Tribunale di Monza, sottoponendo ad esecuzione forzata gli immobili delle opponenti già oggetto di iscrizione ipotecaria;
che la procedura immobiliare era stata rubricata al n.
RGE 276/2024 del Tribunale di Monza;
che il GE, in applicazione dei principi espressi dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n.
9479/2023, aveva avvisato i debitori, esecutati, possibili consumatori, della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per fare accertare l'eventuale presenza nelle fideiussioni di clausole abusive;
che le signore e non avevano Pt_1 Pt_2 alcun collegamento funzionale con l'attività imprenditoriale della che pertanto, competente per qualunque Parte_5 controversia da intraprendersi nei confronti delle opponenti da parte
Cont di era il Tribunale di Monza, sotto la cui giurisdizione ricadeva
Busnago, Comune di residenza delle signore e;
che di Pt_1 Pt_2 conseguenza il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato in quanto emesso da Giudice incompetente;
che doveva essere dichiarata abusiva la clausola di cui all'art.16 della fideiussione sottoscritta per la quale “per qualsiasi controversia è competente l'Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la dipendenza della
Banca che ha effettuato le operazioni garantite”; che parimenti abusive erano le clausole del contratto di cui agli articoli 2,6,7, 8
e 10.
costituendosi nella qualità di procuratrice Controparte_1 speciale di chiedeva la conferma del decreto Parte_3 ingiuntivo opposto in quanto le opponenti non potevano essere pagina 5 di 9 considerate consumatori poiché alla data del rilascio della fideiussione de qua, sottoscritta in data 9.07.2009, la società era di proprietà dei Sig.ri e Parte_5 Persona_2 Per_3
, marito e figlio della Sig.ra nonché dei figli
[...] Parte_2 della Sig.ra , e . Parte_1 Persona_4 Persona_5
Tanto premesso l'opposizione è fondata.
In primo luogo, devono trovare applicazione i principi espressi dalla nota Cass. Civ. S.U. Sent. n. 9479/2023 ove si legge: “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale”.
Nel caso di specie le opponenti, qualificandosi consumatrici, contestavano l'abusività della clausola n. 16 contenuta nella fideiussione (doc 7 comparsa di costituzione) e comunque l'incompetenza del Tribunale di Milano ad emettere il decreto ingiuntivo di cui sopra.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “la nozione di “consumatore”, ai sensi della direttiva 93/13, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C0110/14, EU:C:2015:538, punto 21).
Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione.
Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in pagina 6 di 9 questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C110/14,
EU:C:2015:538, punti 22 e 23). Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. (Cass. 1666/2020).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta che le signore Parte_2
e all'epoca del rilascio della fideiussione
[...] Parte_1
(2009) esercitassero attività di impresa tramite la Parte_5
; neppure risulta che rivestissero ruoli all'interno della
[...] società o detenessero partecipazioni in essa, avendole cedute più di un decennio prima, ossia negli anni 1996 e 1999.
A nulla rileva infine, in mancanza di prova circa un coinvolgimento delle opponenti nella gestione o nella proprietà della Parte_5
la circostanza per la quale titolari delle quote della
[...] società erano i familiari delle sig.re e Parte_2 Pt_1
. Deve comunque ritenersi che le opponenti, nel sottoscrivere
[...]
l'atto di fideiussione, non abbiano agito per finalità funzionali allo svolgimento di un'attività professionale ma, invece, come persone fisiche, che agivano da “non professioniste”.
Ne consegue l'applicazione in loro favore della disciplina del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), che all'art. 66 bis prescrive quale foro competente quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, nel caso di specie, quindi, il Tribunale di Monza, trovandosi a Busnago la residenza delle sig.re e Parte_2
La clausola di cui all' art. 16 della fideiussione Parte_1 sopra citata ai sensi dell'art. ex art. 33, comma 2, lettera u) del
D. Lgs. 206/2005, derogativa del foro di cui sopra, deve invece pagina 7 di 9 essere dichiarata vessatoria, in quanto l'opposta non dimostrava alcuna specifica trattativa con le opponenti in relazione all'inserimento nel contratto di tale clausola.
Per quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato poiché emesso dal Tribunale di Milano, non competente.
La pronuncia di incompetenza risulta assorbente rispetto alle altre censure mosse dalle opponenti rispetto al contenuto del contratto.
Le ulteriori statuizioni richieste in sede di precisazione delle conclusioni, relative alla procedura esecutiva in corso, dovranno essere assunte dal G.E., involgendo il presente giudizio di opposizione unicamente l'accertamento della validità del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del dm. 147/2022 ai valori medi quanto a fase introduttiva e di studio e minimi quanto a fase istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Milano, a definizione del procedimento, ogni altra istanza disattesa così provvede: in accoglimento dell'opposizione proposta da C.F. Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. C.F._1 Parte_2
40685/2012 nei confronti delle opponenti in quanto emesso dal
Tribunale di Milano, non competente;
condanna nella qualità di procuratrice speciale Controparte_1 di alla rifusione in favore di e Parte_3 Parte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro Parte_2
9.142,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per spese oltre
I.V.A. e C.A.P.;
Milano 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
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