Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/06/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Monica Tarchi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12487 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ROBERTA ARDETTI, in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato LILIANA TALARICO, in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 25/06/2025):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze pronunciare la separazione personale dei coniugi nata a [...], Vlore, Albania il 17.01.1988 (C.F.: Parte_1
1
) matrimonio contratto in Kossovo, a Prizren, in data 16.01.2012, C.F._2 trascritto in Italia nel Registro del Comune di Greve in Chianti (FI) all'anno 2015, numero 61, parte 2, Serie C, e pertanto disporre e dare atto che:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita.
2. La casa familiare posta in Greve in Chianti (FI) Loc. Panzano in Chianti, Viale della
Conca d'Oro n. 202, in comproprietà tra le parti, rimarrà nella disponibilità della NOa con tutto ciò che l'arreda e correda, e sarà assegnata alla Parte_1
Per_ medesima in quanto genitore collocatario prevalente dei figli minori ed , Per_1 pertanto la NOa continuerà ad abitarla insieme ai figli. Tutte le spese Parte_1 relative alle utenze ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile, saranno assunte per intero dalla NOa Le spese di natura straordinaria saranno assunte al 50% tra i Pt_1 coniugi. Per_
3. I figli minori ed saranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata in maniera condivisa dai genitori per le scelte di straordinaria amministrazione, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, mentre per le scelte di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente durante i tempi di permanenza con ciascun genitore.
4. Il padre vedrà e terrà seco i figli, in modalità libera, con le seguenti modalità:
- Due pomeriggi alla settimana che vengono individuati nei giorni di mercoledì e giovedì, salvo diverso accordo con la madre con la quale dovrà concordare altri e diversi giorni e ciò entro il sabato della settimana precedente.
Nella giornata del mercoledì, il padre – sia nel periodo scolastico, sia nel periodo non scolastico – preleverà i figli alle ore 18.00, con pernotto, e riaccompagnamento dei medesimi la mattina successiva, ossia il giovedì mattina, direttamente a scuola (o, nei periodi non scolastici, a casa della madre alle ore 8.30).
Nella giornata del giovedì, il padre – sia nel periodo scolastico, sia nel periodo non scolastico – preleverà i figli alle ore 18.00, tenendoli seco fino alle ore 21.00, con rientro a casa della madre entro detta ora (o fino alle ore 22.00 in periodi non scolastici, con rientro presso la madre entro detto orario).
2 - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 10.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00,00 con rientro a casa della madre entro detta ora (o fino alle ore 22.00 in periodi non scolastici, con rientro presso la madre entro detto orario).
5. Le festività dell'arco dell'anno, sia religiose che civili, verranno trascorse dai minori con l'uno o l'altro genitore, seguendo sempre il criterio dell'alternanza, ed i genitori stabiliranno di comune accordo un calendario improntato su tale criterio.
Previo accordo, i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori;
diversamente, si seguirà, anche in questo caso, il criterio dell'alternanza.
6. Con riferimento alle vacanze estive:
a) Nelle vacanze estive 2025, entrambi i genitori trascorreranno con i figli una settimana ciascuno, da comunicare all'altro genitore almeno due settimane prima della stessa. A tal proposito, il padre, nell'estate 2025, trascorrerà con i figli una settimana nel mese di agosto o nel mese di settembre, mentre la madre trascorrerà con i minori i giorni dal 29 giugno 2025 al 4 luglio 2025.
Nel restante periodo di vacanza scolastica estiva, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 4.
b) Dall'estate 2026 entrambi i genitori trascorreranno con i figli un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, secondo le modalità che verranno concordate tra i predetti, entro il 31 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica estiva, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 4.
7. In relazione alle vacanze invernali:
I minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore, Capodanno con l'altro ed Epifania con il genitore con cui i figli hanno trascorso il Natale.
Nel restante periodo di vacanze scolastiche invernali, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 4.
8. Con riferimento alle vacanze Pasquali:
I minori trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore, ed il giorno di Pasquetta con l'altro, facendo coincidere la festività della Pasqua con il genitore con cui i figli non hanno trascorso il Natale.
Nel restante periodo di vacanze scolastiche Pasquali, la frequentazione genitori-figli sarà regolamentata dal calendario di frequentazione riportato al punto 4.
Tutto ciò, ovviamente, fatti salvi i diversi e migliori accordi fra i genitori.
3 Per_
9. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli minori ed con la Per_1 corresponsione, a decorrere dalla data del provvedimento separatile, della somma mensile complessiva di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese direttamente alla NOa somma rivalutabile Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla data del provvedimento separatile, oltre al pagamento del 50% del rateo mensile di mutuo gravante sull'immobile casa familiare n. 0E53014469957 accesso presso Banca Intesa
Sanpaolo, ed il cui importo totale ammonta a circa € 900,00 mensili (comprensivi di assicurazioni).
10. I genitori contribuiranno al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie relative ai figli, ovvero le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese scolastiche non correnti (tra cui libri scolastici e gite scolastiche), le spese per attività extrascolastiche formative (tra cui ripetizioni, viaggi di istruzione, sport, corsi), e comunque tutte quelle previste dalle Linee Guida CNF del 29.11.2017 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
11. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre.
12. Il NO si impegna a restituire l'importo di € 312,00, pari al 50% delle CP_1 spese straordinarie già sostenute dalla NOa alla data del 6.6.2025 per Parte_1 la scuola di calcio frequentata dal figlio in tre rate ciascuna pari ad € 104,00, Per_1 così stabilite:
- € 104,00 entro e non oltre 15 giorni dall'emissione del provvedimento separatile;
- € 104,00 entro e non oltre 30 giorni dall'emissione del provvedimento separatile;
- € 104,00 entro e non oltre 45 giorni dall'emissione del provvedimento separatile.
13. La NOa rinuncia alla domanda di addebito proposta nei confronti Parte_1 del NO . CP_1
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto nulla richiedono reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento, né ad altro titolo. Ogni ragione creditoria si intende reciprocamente risolta e transatta, anche relativamente alla domanda di addebito.
15. Le parti concordano di sistemare i pregressi rapporti economici, facendosi reciproche concessioni di natura economica anche mediante operazioni mobiliari.
Pertanto, in conseguenza di quanto sopra detto, i NOi e – Parte_1 CP_1 con la sottoscrizione del presente atto – e pertanto quale elemento funzionale ed
4 indispensabile ai fini della sottoscrizione da parte degli stessi di tutti gli accordi contenuti nel presente atto, convengono che il NO , entro 30 giorni dal CP_1 passaggio in giudicato della sentenza separatile, provvederà ad effettuare il passaggio di proprietà, in favore della NOa dell'autovettura Golf Tg. EF728EZ in Parte_1 uso alla predetta.
16. L'attuazione delle pattuizioni supra stabilite sono da intendersi funzionali ed indispensabili ai fini della sottoscrizione da parte degli stessi di tutti gli accordi contenuti nel presente verbale. Le parti chiedono, pertanto, di avvalersi dei benefici fiscali per i promessi trasferimenti mobiliari come anche per tutti gli atti strettamente connessi e consequenziali, giusto quanto stabilito all'art. 19 della Legge 6.3.1987 n. 74, modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/99 depositata il 10.5.1999 ed ampiamente riconosciuta dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato con Circolare
n. 49/E del 16.3.2000, alla quale si rinvia e della quale si chiede, pertanto,
l'applicazione.
17. Gli oneri economici tutti relativi all'autovettura Golf Tg. EF728EZ in uso alla NOa anche quelli antecedenti al relativo passaggio di proprietà, Parte_1 rimarranno a carico della predetta.
18. Le parti si impegnano a rimettere eventuali atti di querela reciprocamente proposti.
19. Per quanto occorrer possa, la NOa e il NO esprimono Parte_1 CP_1 il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
20. Le parti confermano la disponibilità a che venga operata la vigilanza del Giudice
Tutelare.
21. Le spese di lite verranno compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1 personale (e, all'esito, il divorzio) da , il quale si è costituito in giudizio CP_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 3 lett. a) del Reg. UE 1111/2019, si deve affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano a pronunciare la
5 separazione personale tra le parti, ancorché le stesse abbiano cittadinanza straniera, giacché è in Italia che si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e dove entrambi continuano a risiedere, atteso che, nel caso in esame, entrambe le parti risiedono a
Greve in Chianti, in provincia di Firenze.
2. Nel merito, si osserva che sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, sono separati di fatto già da quasi un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, e hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
3.
Considerato che
i servizi sociali, incaricati di svolgere una indagine sul nucleo familiare, nell'ultima relazione di maggio 2025 hanno rilevato che i genitori collaborano Per_ e che i figli minori nato il [...], ed , nato il [...], sono sereni, Per_1 la separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli, i quali continueranno a vivere con la madre, mantenendo un rapporto continuativo anche con il padre.
Posto che i servizi sociali hanno rilevato che sarebbe “utile che i genitori proseguano il lavoro con i Servizi socio-sanitari, in primo luogo per lavorare sulla comunicazione, e per supportare il buon andamento di questa nuova fase della vita familiare”, risulta opportuna la prosecuzione dei percorsi presso per le parti ed i minori, con CP_2 monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali;
questi ultimi e CP_2 dovranno riferire ogni sei mesi al giudice tutelare, di cui si dispone la vigilanza.
4. Si osserva, infine, che le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
5. L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di separazione.
Il procedimento deve, tuttavia, proseguire ai fini della pronuncia sulla domanda di divorzio formulata dalle parti;
ne consegue che occorre rimettere il procedimento in istruttoria con separata ordinanza, ai fini della sua sospensione ex art. 295 c.p.c., nell'attesa che maturino i presupposti per il divorzio.
P. Q. M.
6 Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio di separazione,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Gumenice Parte_1
(ALBANIA), il 17/01/1988, e , n. a Prizren (KOSOVO), il 16/03/1987 CP_1
(matrimonio contratto a Prizren (KOSOVO) il 16/01/2012, trascritto nel registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Greve in Chianti (FI) al n. 61, parte II, serie C, anno
2015);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- dispone la prosecuzione dei percorsi presso per le parti ed i minori ( CP_2 Per_3
nato il [...], ed , nato il [...]);
[...] Per_4
- dispone il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali;
- dispone la vigilanza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali e l'UFSMIA dovranno relazionare ogni sei mesi;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di separazione;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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